PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'INAIL LAZIO E REGIONE LAZIO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

 

L'INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali - Direzione Regionale per il Lazio - nella persona del Direttore regionale Lazio, Antonella Onofri, nata a Pesaro (PU) ***, domiciliata per la carica in Via Nomentana 74, 00161 Roma, P. Iva INAIL : 00968951004

E

La Regione Lazio - Direzione Regionale "Salute e Politiche Sociali" nella persona del Direttore regionale Vincenzo Panella nato a Atena Lucana (SA) *** con sede in Via C. Colombo 212, 00147 Roma ***
 

VISTO
 

- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che individua le strutture del Servizio Sanitario Regionale cui compete la tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro e conferma la titolarità delle Regioni per uno stretto coordinamento operativo tra tutti gli Enti che hanno competenze, dirette e indirette, in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che ha rimodulato e ampliato i compiti dell'INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche a interventi prevenzionali;
- l'art. 9 del D.Lgs. n. 81/2008 e smi, che - in una logica di sistema con il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome - definisce le attività svolte dall'INAIL , tra cui al comma 6, lett. (g fornire assistenza "per l'elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali e dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in materia;
- l'art. 10 del decreto legislativo 81/2008 e s. m. i., che attribuisce alle Regioni, tramite le ASL, e all'INAIL, oltre agli altri Soggetti Istituzionali ivi previsti, attività di promozione, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, da realizzare anche mediante convenzioni;
- l'art. 7, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, al fine di integrare le funzioni assicurative e di ricerca connesse alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e realizzare il coordinamento stabile delle attività previste dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ha soppresso l'Ispesl e l'Ipsema, attribuendone le funzioni all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- l'intesa in sede di conferenza unificata del 20 dicembre 2012 sul documento "Indirizzi per la realizzazione degli interventi in materia di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per l'anno 2012" del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art. 5 decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., di seguito Comitato ex art. 5, Rep. Atti n. 153/CU del 20/12/2012;
- l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20 febbraio 2014 sul documento "Indicazioni ai Comitati di coordinamento per la definizione della programmazione per l'anno 2014" del Comitato ex art. 5, Rep. Atti n. 23/CU del 20 febbraio 2014;
- l'intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 13 novembre 2014 concernente il Piano Nazionale Prevenzione 2014 - 2018 (PNP) Rep. Atti n. 156/CSR del 13 novembre 2014;
- l'accordo quadro di collaborazione tra Inail, Ministero della Salute e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, recepito da Inail con determina presidenziale n. 451 del 1.12.2015 e dalla Regione Lazio con decreto del commissario ad acta n. U00095 del 24.03.2016.

PREMESSO CHE

- la Regione Lazio, attraverso la competente Area, esercita compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività, svolte dai Servizi PRESAL dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL, in materia di sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare coordina le attività che fanno capo a tali Dipartimenti con quelle degli Enti che, a vario titolo, si occupano della stessa materia, quali Inail, l'Inps, le Direzioni provinciali del Lavoro e i Vigili del Fuoco;
- Il Piano Regionale Prevenzione 2014 - 2018 della Regione Lazio, di cui al Decreto del Commissario ad acta N. U00309 del 06/07/2015 come modificato e integrato dal DCA N. U00593 del 16 dicembre 2015 individua obiettivi e programmi di intervento riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro;
- le "linee di mandato 2013 -2017" del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inail, approvate con delibera n. 1 del 5 febbraio 2014, e confermate dalla Relazione Programmatica 2016-2018 dello stesso Organo, approvata in data 27 maggio 2015, evidenziano la necessità di pervenire alla omogeneizzazione delle banche dati sia a fronte delle esigenze interne sia a sostegno dei soggetti esterni;
- Le "Linee di indirizzo operativo per la prevenzione (LIOP)" emanate dall'INAIL, stabiliscono gli indirizzi strategici, contabili e amministrativi entro i quali, a livello territoriale, l 'Inail può operare, in sinergia con altri partner, al fine di attuare mission e obiettivi in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

CONSIDERATO CHE

- le Parti firmatarie del presente protocollo - la cui stipula è stata condivisa in seno al Comitato di coordinamento ex art. 7 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., nella seduta del 24.02.2016 - si pongono l'obiettivo di realizzare azioni sinergiche, con riferimento ai campi di intervento in materia di salute e sicurezza ritenuti prioritari nell'ambito del "sistema regionale della prevenzione sui luoghi di lavoro". Tali azioni potranno coinvolgere anche altri soggetti istituzionali e intermedi, interessati alla problematica prevenzionistica sul territorio regionale, al fine di dare vita a una "rete" integrata di rapporti e collaborazioni, sulla base degli indirizzi e della pianificazione delle attività emersi in seno al Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 81/2008 e s. m. i;
- il coordinamento e l'integrazione delle azioni che si intendono realizzare, sia a livello di programmazione che a livello attuativo, trovano, pertanto, nel Comitato regionale di coordinamento il luogo di confronto e sintesi, per individuare le priorità, i piani operativi e le risorse per l'attuazione e la valutazione delle politiche regionali di salute e sicurezza sul lavoro;
- i contenuti individuati nel presente Protocollo sono stati determinati attraverso la valutazione degli indirizzi programmatori nazionali di settore, indirizzi programmatori regionali e dei dati scaturenti dal "Sistema informativo integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro", in considerazione dell'andamento infortunistico e tecnopatico, delle mappe di rischio, dei settori di rischio maggiormente critici e delle azioni di tutela fino ad oggi realizzate.

PRESO ATTO CHE

- La Regione Lazio con DCA n. U00095 del 24.03.2016 ha recepito l'accordo quadro di collaborazione tra Inail, Ministero della Salute e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dando mandato e alla Direzione regionale Salute e Politiche Sociali a dare attuazione nel territorio regionale alle indicazioni in esso contenute;
- ai sensi dell'art. 2 del citato Accordo lo scambio di dati tra Inail, Regioni e Provincie Autonome , nonché le attività collegate con l'attuazione dei Piani regionali di Prevenzione, concordate in sede di Comitato regionale di coordinamento ex art.7 del decreto legislativo 81/2008, avvengono attraverso la stipula, rispettivamente, di convenzioni e accordi ;
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti


CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - FINALITA'DELLA COLLABORAZIONE

Il presente protocollo è finalisticamente orientato alla riduzione degli infortuni sul lavoro e delle patologie lavoro correlate nonché allo sviluppo delle attività di promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

Il presente Protocollo ha come oggetto la preliminare definizione e pianificazione delle attività di prevenzione da realizzare nell'ambito dei campi di intervento, ritenuti dalle parti di comune interesse, che di seguito si declinano:
• valutazione dei rischi e procedure standardizzate di cui agli artt. 6, c .8, lettere f) m-bis) e art. 29 c. 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e smi - attraverso un modello semplificato di procedura standardizzata già pubblicato nel sito della Regione Lazio - da promuovere e diffondere sul territorio regionale in sinergia con la bilateralità e le parti sociali;
• Informazione, formazione e addestramento da realizzare in favore dei lavoratori che operano in specifici settori a rischio, tra cui ambienti confinati ed edilizia;
• utilizzo dei sistemi informativi per una efficace azione di prevenzione sul territorio, anche in riferimento alla gestione delle relative fonti;
• azioni progettuali e comunicative nell'ambito dei Piani Nazionali e regionali di settore;
• promozione e sostegno del ruolo dei RLS/RLST in considerazione della particolare funzione propositiva e centrale che la normativa affida alle rappresentanze dei lavoratori, ai fini di un miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
sviluppo, implementazione e promozione di SGSL in continuità con quanto già realizzato dalla Regione Lazio.

 

ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE

Per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali, nel rispetto delle reciproche funzioni e competenze, Inail e Regione Lazio si impegnano a definire e realizzare in forma coordinata un programma di collaborazione.
Le attività, collegate all'attuazione del Piano Regionale di Prevenzione e allo scambio di dati tra le Parti ovvero concordate in sede di Comitato di coordinamento ex art. 7 del decreto legislativo n. 81/2008, saranno sviluppate attraverso la stipula di successivi accordi congiunti tra l'Inail Lazio e la Regione Lazio.
Le Parti concordano, altresì, sulla possibilità di avviare nell'ambito del "Sistema regionale della prevenzione nei luoghi di lavoro", insieme o singolarmente, specifici progetti con altri partner del sistema stesso tra cui in particolare con la bilateralità, che saranno parimenti regolati con appositi successivi accordi.
Nell'ipotesi in cui detti accordi siano stipulati disgiuntamente dall'Inail Lazio o dalla Regione, l'altro soggetto firmatario del presente protocollo potrà prendere parte alla realizzazione del progetto, nel caso in cui abbia posto in essere specifiche iniziative riguardanti la medesima materia o tematica trattata, correlandone le relative risorse.

 

ARTICOLO 4 - COMITATO TECNICO DI COORDINAMENTO

Le Parti svolgono le attività previste nel presente protocollo in forma coordinata e congiunta attraverso un Comitato di coordinamento paritetico composto da n. 4 rappresentanti, due dell'Inail Lazio e due della Regione Lazio.
Al Comitato sono affidati i compiti di:
• coordinamento delle attività derivanti dagli accordi di cui all'art. 3, commi 3 e 4, per l'integrazione dei singoli progetti nell'ambito del comitato di coordinamento ex art. 7;
• monitoraggio dello stato di attuazione delle convenzioni, atti operativi o accordi e valutazione dell'efficacia e della sostenibilità degli interventi e dei processi attuati;
• modifica e integrazione al presente atto, a seguito dell'evoluzione del complessivo quadro delle norme e degli indirizzi nazionali in materia, nonché di nuove esigenze di collaborazione che dovessero manifestarsi durante la vigenza del Protocollo;
• elaborazione del rendiconto annuale, relativo alle attività svolte e agli obiettivi perseguiti, da sottoporre ai rispettivi organi competenti;
• istituzione di specifici "gruppi di lavoro a carattere tecnico" per ogni singolo progetto o per più progetti omogenei, che svilupperanno piani operativi di dettaglio da recepire negli accordi attuativi in applicazione del presente protocollo.
Le Parti condividono la possibilità di valutare l'eventuale partecipazione al Comitato tecnico di Coordinamento di esperti, che possano fornire il loro apporto professionale ed esperienziale, su specifici argomenti, contribuendo al buon andamento dei lavori.

 

ARTICOLO 5 - IMPEGNI DELLE PARTI

Ai fini del pieno raggiungimento delle finalità poste nel presente atto, l'Inail Lazio e la Regione Lazio si impegnano, in una logica di partecipazione sostanzialmente paritaria, a destinare alla realizzazione delle attività progettuali risorse professionali, tecniche, strumentali ed economiche, nei limiti delle ordinarie disponibilità finanziarie previste a legislazione vigente, ciò anche con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del presente protocollo.

 

ARTICOLO 6 - TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui vengano a conoscenza in ragione dell'espletamento delle attività riferite alle singole iniziative derivanti dal presente protocollo.
Il trattamento dei dati personali acquisiti in conseguenza e nel corso del rapporto di collaborazione tra le parti dovrà essere effettuato in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

 

ARTICOLO 7 - NATURA E DURATA DELL'ACCORDO

Il presente protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e si intende rinnovato alla scadenza, salvo esplicita disdetta delle parti contraenti.

 

ARTICOLO 8 - FORO COMPETENTE

Le parti si impegnano a risolvere bonariamente di comune accordo tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro dall'attuazione del presente protocollo.
Le parti convengono che, per qualunque controversia relativa all'esecuzione dello stesso, il Foro competente è quello di Roma.

ROMA 5.07.2016

Per Inail - Lazio
il direttore regionale
dr.ssa Antonella Onofri
Per la Regione Lazio
il direttore regionale
dr. Vincenzo Panella

Fonte: inail.it