Categoria: 2016
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Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 9 maggio 2016
Parti: Federliberi e Confamar
Settori: Commercio, Servizi
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Titolo I - Premesse
Art. 1
Titolo II - Gli strumenti bilaterali interconfederali Enti bilaterali
Art. 2 - Gli strumenti bilaterali
Titolo III - Le regole di funzionamento degli strumenti bilaterali
Art. 3 - Regolamentazione delle attività della bilateralità
  Titolo IV - Funzioni e modalità di finanziamenti
Art. 4 - Funzioni degli Enti Bilaterali
Art. 5 - Entrate degli enti bilaterali
Art. 6 - Versamento dei lavoratori autonomi e dei titolari e/o famigliari ai Fondi operanti presso degli enti bilaterali
Titolo VII - Norme finali
Art. 7 - Norme finali

Accordo interconfederale in materia di strumenti bilaterali Roma 9 maggio ’16

Tra Federliberi e Confamar si è stipulato il presente Accordo Interconfederale in materia di "Strumenti bilaterali" costituito da 10 [?] articoli.
In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di legge, le Parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente Accordo Interconfederale ai competenti organi istituzionali nonché al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed agli Enti Previdenziali ed Assistenziali interessati.

Titolo I - Premesse
Art. 1

1. Le premesse parte integrante del presente Accordo Interconfederale.

Titolo II - Gli strumenti bilaterali interconfederali Enti bilaterali
Art. 2 - Gli strumenti bilaterali

1. Le Parti riconoscono alla bilateralità una funzione strategica per garantire ai lavoratori e alle imprese sedi appropriate di condivisione e compartecipazione alle scelte relative ai servizi di comune interesse.
2. In particolare le Parti intendono sviluppare una bilateralità fondata sui principi di partecipazione, economicità, trasparenza, efficacia ed efficienza.
3. In relazione agli obiettivi strategici sopra richiamati le Parti ritengono di considerare lei bilateralità su un livello interconfederale e intercategoriale così da permettere economie di scala adeguate per garantire efficacia, efficienza ed economicità nella gestione operativa degli strumenti.
4. I temi di interesse delle Parti e oggetto di intervento degli strumenti bilaterali che agiscono con modalità paritetica riguardano la salute e sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro (riconducibile all'ente bilaterale); welfare integrativo e sostegno al reddito; conciliazione; certificazione dei contratti; validazione dei modelli organizzativi ex D.Lgs 231/01; tutele e copertura responsabilità civile; analisi e studio dei temi di interesse dei lavoratori, imprenditori e imprese nell'ambito dell’Osservatorio del lavoro e dell'impresa; assistenza contrattuale e lo sviluppo della contrattazione; l'apprendistato; l'interazione tra il mondo dell’istruzione, della formazione ed il mondo del lavoro.
5. Ciascuno di questi temi dovrà trovare apposita soluzione organizzativa che le Parti si impegnano ad individuare nell'ambito dell'Osservatorio istituito presso l’Ente Bilaterale per le imprese e per i lavoratori autonomi costituiti dalla parte sindacale e dalla parte datoriale
6. Relativamente alle attività inerenti la Formazione permanente e continua, la Sanità integrativa e la Previdenza complementare le Parti convengono sulla opportunità che vengano ricercate utili sinergie con altre organizzazioni al fine di realizzare una eventuale condivisione degli strumenti interconfederali e intercategoriali con indubbie economie di scala.

Titolo III - Le regole di funzionamento degli strumenti bilaterali
Art. 3 - Regolamentazione delle attività della bilateralità

1. Per gestione degli strumenti bilaterali, le Parti convengono sulla necessità di garantire efficacia, efficienza e trasparenza.
2. In tal senso ritengono che per garantire la migliore gestione delle attività degli strumenti bilaterali si proceda con la distinzione dei ruoli di "indirizzo e monitoraggio e controllo" rispetto ai ruoli di "gestione a amministrazione".
3. A tal proposito le parti convengono che:
• a garanzia dell'esercizio delle funzioni di "indirizzo, monitoraggio e controllo" sono istituiti per ciascun "Fondo" specifici Comitati di indirizzo e vigilanza costituiti in forma bilaterale e paritetica dalle parti istitutive che avranno modo di garantire la presenza dei rappresentanti delle parti firmatarie dei CCNL espressione delle parti istitutive;
• a svolgere ruoli di gestione e amministrazione verranno designate dalle Parti Istitutive persone di comprovata competenza e professionalità.

Titolo IV - Funzioni e modalità di finanziamenti
Art. 4 - Funzioni degli Enti Bilaterali

1. Compiti degli enti bilaterali sono:
a) Amministrare con specifiche "gestioni separate” le risorse derivanti dai versamenti previsti per i singoli Fondi istituiti a livello contrattuale dalle Parti aderenti alle organizzazioni stipulanti il presente Accordo Interconfederale;
b) Amministrare con specifiche "gestioni separate" le risorse derivanti dai versamenti previsti dall'Accordo Economico Collettivo - buone prassi per la disciplina dell'attività lavorativa non riconducibile ai rapporti di lavoro subordinate nonché per la valorizzazione dell’attività degli imprenditori e loro famigliari, degli amministratori e dei soci;
c) Promuovere la ricerca, l'analisi e lo sviluppo dei temi inerenti l'impresa, il lavoro, la formazione, la salute e sicurezza, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, il lavoro autonomo, la certificazione di qualità ed ogni altra problematica individuata dalle parti istitutive o dalle organizzazioni espressione delle stesse;
d) Promuovere e sostenere la funzione di sede della Commissione di certificazione dei contratti;
e) Promuovere e sostenere la funzione di sede della Commissione di validazione dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/01;
f) Svolgere le funzioni di sede di Commissione di Conciliazione nelle controversie di lavoro;
g) Svolgere ogni altra attività individuata dalle Parti costituenti o dalle organizzazioni che intendono utilizzarlo per le finalità statutarie.

Art. 5 - Entrate degli enti bilaterali
1. Gli enti bilaterali traggono i mezzi per conseguire i propri scopi:
• da proventi derivanti dai versamenti delle imprese e dei lavoratori nelle forme e nei termini stabiliti dagli accordi interconfederali e dalla contrattazione;
• da proventi derivanti dai versamenti previsti dall'Accordo Economico Collettivo - Buone prassi per la disciplina dell’attività lavorativa non riconducibile ai rapporti di lavoro subordinate nonché per la valorizzazione dell’attività degli imprenditori e loro famigliari, degli amministratori e dei soci;
• da proventi derivanti da ulteriori iniziative proposte dalle Parti sociali;
• da ogni altro introito derivante da contributi pubblici o privati;
2. Le Parti, sulla base delle indicazioni dei rispettivi Comitati di indirizzo, potranno concordare ulteriori destinazioni delle risorse incassate dall’Ente al fine di concorrere al finanziamento di ulteriori iniziative purché volte a sostenere l'erogazione di servizi per i lavoratori e per le imprese.
3. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 della normativa vigente le parti ribadiscono che i trattamenti previsti dalla bilateralità sono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali laddove sottoscritti.
4. Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e di secondo livello rappresentano, quindi, un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni sostitutive di analoga misura e contenuto, nel caso in cui questi si sottragga alla contribuzione agli enti bilaterali previsti dal presente contratto collettivo o da altri.
5. Pertanto, a far data dalla firma e sottoscrizione del CCNL, le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 30,00 lordi, per ciascuna mensilità.
6. Tale contributo, indispensabile per garantire i servizi della bilateralità erogati dall'Ente Bilaterale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori, rappresenta una forma di salario differito per le cooperative, i consorzi e le altre forme aggregate di impresa del settore che, pertanto, assorbe, in quota parte, gli importi relativi al trattamento economico di cui alla tabella retributiva.

Art. 6 - Versamento dei lavoratori autonomi e dei titolari e/o famigliari ai Fondi operanti presso degli enti bilaterali
1. Per il finanziamento delle attività previste per il Fondo relativamente ai lavoratori autonomi e ai titolari e/o famigliari le Parti stabiliscono una quota di Versamento a carico dell’impresa e una quota a carico del prestatore d’opera (lavoratore autonomo e/o del titolare o famigliare aderente all’Ente).
2. La destinazione delle risorse derivanti dai versamenti è demandata al Comitato di indirizzo previsto per la gestione separata.
3. Le predette risorse potranno confluire nei Fondi istituiti o concorrere a finanziare ulteriori iniziative definite dalle Parti.
4. Le Parti, sulla base delle indicazioni dei rispettivi Comitati di indirizzo, potranno concordare ulteriori destinazioni delle risorse incassate dall'Ente al fine di concorrere al finanziamento di ulteriori iniziative purché volte a sostenere l’erogazione di servizi per i lavoratori e per le imprese.
5. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 della normativa vigente le parti ribadiscono che i trattamenti previsti dalla bilateralità sono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali laddove sottoscritti.
6. Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e di secondo livello rappresentano, quindi, un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni sostitutive di analoga misura e contenuto, nel caso in cui questi si sottragga alla contribuzione agli enti bilaterali previsti dal presente contratto collettivo o da altri.
7. Pertanto, a far data dalla firma e sottoscrizione del CCNL, le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 30,00 lordi, per ciascuna mensilità.
8. Tale contributo, indispensabile per garantire i servizi della bilateralità erogati dall’Ente Bilaterale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori, rappresenta una forma di salario differito per le cooperative, i consorzi e le altre forme aggregate di impresa del settore che, pertanto, assorbe, in quota parte, gli importi relativi al trattamento economico di cui alla tabella retributiva.

Titolo VII - Norme finali
Art. 7 - Norme finali

1. Le Parti firmatarie del presente Accordo Interconfederale si ritroveranno con cadenza semestrale per valutare l’impatto concreto dell’intesa sullo sviluppo delle relazioni sindacali e per formulare eventuali azioni correttive o integrative alla presente intesa.