CONVENZIONE TRA REGIONE TOSCANA ED INAIL
PER LA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULLE AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

TRA

 

La Regione Toscana, di seguito denominata “Regione” con sede in Firenze, Piazza Duomo n. 10, rappresentata dall'Assessore all'Ambiente e Difesa del suolo - Dott.ssa Federica Fratoni
 

e
 

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, di seguito denominato “INAIL” Direzione Regionale Toscana, rappresentata dal Direttore Regionale - Dott. Giovanni Asaro successivamente indicato come INAIL
Di seguito indicate come “le Parti”:
 

PREMESSO CHE
 

il 4 luglio 2012 è stata emanata la direttiva europea 2012/18/UE (c.d. Seveso III) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose che sostituisce integralmente, a partire dal 1 giugno 2015, le direttive 96/82/CE, recepita in Italia con il D.lgs. 334/99, e 2003/105/CE, recepita con il D.lgs. 238/05;
con decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105 di seguito nominato Decreto, l'Italia ha recepito la suddetta direttiva Seveso III, che ha aggiornato la normativa precedentemente vigente in materia di aziende a rischio di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, prevedendo tra l'altro:
l'attribuzione alle Regioni delle funzioni di controllo sugli stabilimenti di soglia inferiore come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lett. b del medesimo Decreto;
l'introduzione di un rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti (articolo 27 del Decreto);
la definizione delle tariffe per le istruttorie e i controlli (articolo 30 e allegato I del Decreto);
l'INAIL è un istituto pubblico costituito per la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e stipula convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con partner nazionali e internazionali, per lo svolgimento di attività attinenti ai compiti istituzionali;
l'INAIL è organo tecnico nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto, di cui i Ministeri competenti si avvalgono ai fini dell'applicazione del medesimo Decreto;
la regione per le attività di controllo legate agli stabilimenti definiti di “soglia inferiore” ai sensi dell'articolo 7 del decreto svolge, tra l'altro, le seguenti attività:
• predispone il piano regionale di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3 del medesimo Decreto, e svolge le ispezioni ordinarie e straordinarie adottandone i provvedimenti conseguenti;
• disciplina le modalità anche contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale di cui all'art. 30 del medesimo Decreto;
l'art. 27, comma 4 del Decreto prevede che la Regione, avvalendosi eventualmente del soggetto allo scopo incaricato, predispone ogni anno il programma delle ispezioni ordinarie e straordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti l'indicazione della frequenza delle visite in loco per le varie tipologie di stabilimenti;
l'art. 29, comma 1 del Decreto prevede che per l'attuazione dello stesso non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati devono provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
 

CONSIDERATO CHE
 

L'INAIL, tramite proprio personale tecnico, già effettua attività ispettive presso gli stabilimenti di soglia inferiore (di cui ex art. 6 del D.Lgs. 334/99 e s.m.) ai sensi del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4253 del 04/9/2007 oggi sostituito dal D.D. n. 368 del 08/02/2016;
l'art. 9 comma 1, del Decreto prevede che la Regione si possa avvalere dell'INAIL per l'applicazione del Decreto stesso, in relazione a specifiche competenze, tramite stipula di apposita convenzione;
l'art. 30 del Decreto stabilisce che gli oneri previsti per le attività oggetto della convenzione sono a carico dei Gestori, così come definiti ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. i, del Decreto stesso, secondo le tariffe e le modalità previste nell'Allegato I al medesimo Decreto;
le ispezioni investono la personale professionalità e responsabilità dei funzionari designati dalle amministrazioni di appartenenza, fermi restando tutti gli incarichi cui ognuno di essi è istituzionalmente preposto;
in relazione al personale ad oggi disponibile e in considerazione dei requisiti, obbligatori e specialistici, richiesti al personale incaricato delle ispezioni, ai sensi dell'allegato H al Decreto, le Parti concordano di promuovere appositi corsi di formazione per assicurare un congruo numero di personale idoneo allo svolgimento delle ispezioni così come previsto dall'art. 9 del Decreto;
 

RILEVATO CHE
 

si rende necessario definire le linee e le metodologie di collaborazione tra la Regione e l'INAIL chiarendo le modalità anche contabili per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dall'art. 27 del Decreto

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI, COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

 

Art. 1
Oggetto

Le premesse nonché i documenti, gli atti, i provvedimenti e le disposizioni di natura normativa e/o regolamentare in essere costituiscono parte integrante del presente atto.
Il presente atto è finalizzato a definire le modalità di collaborazione tra la Regione e l'INAIL per lo svolgimento delle attività di controllo previste dall'articolo 27 del Decreto per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore e approvate dalla Regione con Decreto dirigenziale n. 368 del 08/02/2016.
Tali attività ispettive, adeguate al tipo di stabilimento, sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire in particolare che il Gestore possa comprovare:
• di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
• di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno e all'esterno del sito.

 

Art. 2
Impegni della Regione

La Regione:
• adotta il Piano delle ispezioni e il programma annuale dei controlli ai sensi dell'art. 27 del Decreto;
• promuove la collaborazione con l'INAIL per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito del controllo dei rischi di incidente rilevante, relativi agli stabilimenti di soglia inferiore mediante l'utilizzo di unità di personale tecnico qualificato, appartenete all'INAIL e alla Regione, finalizzato alle attività di cui sopra;
• individua il personale di cui al comma precedente che sarà impegnato quale componente delle commissioni ispettive su segnalazione dell'INAIL;
• predispone tutti gli atti necessari per l'avvio di ciascuna ispezione designa i componenti della commissione e trasmette gli esiti delle ispezioni agli Enti di competenza;
fa fronte agli oneri derivanti dall'erogazione del servizio da parte delle unità del personale sopra citato con le entrate discendenti dall'applicazione delle tariffe poste a carico dei Gestori degli stabilimenti di soglia inferiore oggetto delle ispezioni secondo le modalità di cui al successivo articolo 4 senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale, esclusivamente con le risorse derivanti dalle predette tariffe.

 

Art. 3
Impegni dell'INAIL

L'INAIL si impegna a rendere disponibile il proprio personale dei ruoli tecnici per l'effettuazione delle ispezioni di cui al Decreto e a garantire il supporto tecnico per l'attuazione del piano regionale di ispezioni e del relativo programma annuale di controllo previsti dallo stesso art. 27 del Decreto.
Il personale nei ruoli dell'INAIL, da designare quale componente delle commissioni ispettive di cui al precedente articolo 2, sarà individuato dal Direttore Regionale INAIL, su proposta del Direttore dell’Unità Operativa Territoriale INAIL di competenza, in relazione all'accertamento da effettuare tra quello in possesso dei requisiti di cui all'allegato H al Decreto dando priorità al personale dislocato nelle proprie sedi territoriali di servizio prossime allo stabilimento da ispezionare.
Le attività svolte dal personale suddetto non dovranno interferire con altre attività istituzionali di appartenenza e dovranno essere condotte nel rispetto delle disposizioni della legislazione vigente.

 

Art. 4
Tariffe a carico dei Gestori e ripartizione fra Enti partecipanti alla visita ispettiva

La tariffa, interamente a carico del Gestore e che sarà versata dallo Stesso alla Regione secondo le modalità da questa indicate, è quella prevista dall'Allegato I al Decreto - Appendice 1 - Tabella II e di seguito riportata:

Tariffe relative alle ispezioni (euro)

 

Classe dello stabilimento di soglia inferiore

PROCEDIMENTO

1

2

3

4

5

Prima verifica ispettiva

3.159,72

3.940,62

4.709,58

5.558,54

7.809,30

Successive verifiche ispettive

2.090,46

2.631,06

3.159,72

3.700,32

5.250,18

Premesso che la composizione della commissione ispettiva può variare da un minimo di due a un massimo di quattro Enti partecipanti, l'erogazione di quanto dovuto ad INAIL, se partecipante all'ispezione, verrà effettuata dalla Regione in base alla somma risultante dalla equa ripartizione tra gli Enti componenti la commissione ispettiva calcolata come da tabella sottostante: 

Somma complessiva da suddividere a ciascun Ente partecipante per ogni ispezione completa*

 

Classe dello stabilimento di soglia inferiore

 

1

2

3

4

5

Prima verifica ispettiva

2.959,72

3.740,62

4.509,58

5.358,54

7.609,30

Successive verifiche ispettive

1.990,46

2.431,06

2.959,72

3.500,32

5.050,18

* gli importi, rispetto a quelli previsti dall'All. I al D.lgs. 105/2015, sono decurtati di euro 200,00= quota per oneri fissi. Resta fatta salva l'applicazione delle riduzioni previste al punto 3.2 dell'Allegato I al Decreto.

L'INAIL, secondo le disposizioni vigenti, si impegna a comunicare alla Regione preventivamente all'effettuazione del controllo programmato, le modalità di erogazione delle competenze dovute, da parte della Regione. La liquidazione delle somme avverrà dopo l'avvenuto pagamento della tariffa da parte delle aziende sottoposte a controllo, di norma, non oltre sei mesi dalla data di effettuazione dell'accertamento ispettivo.
Rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza la presenza di eventuali uditori durante i sopralluoghi nello stabilimento.
Le attività di supporto tecnico per la redazione del piano regionale delle ispezioni e del relativo programma non comportano oneri aggiuntivi per la Regione.
Agli oneri derivanti da eventuali ispezioni straordinarie, previste dal Decreto, si provvede secondo le modalità di cui ai commi precedenti e con gli importi relativi alla seconda verifica ispettiva.

 

Art. 5
Monitoraggio

Il monitoraggio sull'attuazione della convenzione sarà effettuato ogni 6 mesi a partire dalla data di sottoscrizione della stessa, tramite un incontro su convocazione della Regione, tra i rappresentanti della regione stessa e degli altri Enti coinvolti nelle visite ispettive, tra i quali l'INAIL, in cui saranno esaminati i risultati raggiunti e le eventuali criticità emerse.

 

Art. 6
Modifiche

Il presente atto potrà essere modificato anche a seguito di emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 32, comma 7 relativo all'aggiornamento dell'allegato I al Decreto, o alla rideterminazione delle tariffe da parte della Regione ai sensi dell'articolo 30, comma 2 dello stesso Decreto. Qualora lo si ritenga necessario, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle Parti, la presente convenzione potrà essere modificata durante il periodo di vigenza mediante Atto integrativo sottoscritto dalle Parti.

 

Art. 7
Durata

La presente convenzione, salvo interruzioni delle attività dovute a cause di forza maggiore, avrà la durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata per iscritto su richiesta di ciascuna delle parti e previo consenso della controparte.

 

Art. 8
Diritto di recesso

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente atto previa comunicazione scritta da inviarsi con preavviso di almeno trenta (30) giorni a mezzo posta elettronica certificata.
Ciascuna parte provvedere alla copertura assicurativa del proprio personale, che, in virtù del presente accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di svolgimento delle attività previste dall'accordo medesimo.
Il personale di entrambe le Parti contraenti, è tenuto ad uniformarsi alle norme disciplinari e di sicurezza vigenti nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente atto, nel rispetto delle norme per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s m.i.

 

Art. 10
Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardi le informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente atto, a non divulgare a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto dell'accordo stesso.
Le Parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, oggetto del presente accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità oggetto della convenzione stessa, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Le Parti dichiarano altresì di essere informate sui diritti sanciti dal suddetto decreto.

 

Art. 11
Foro competente

Le Parti accettano, anche in base al principio di leale collaborazione, di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.
Nel caso non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il foro di Firenze.

 

Art. 12
Sottoscrizione, registrazione e spese

La presente convenzione sarà registrata e assunta al protocollo a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore, ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c..
Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.
La presente Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/72, Allegato B, art. 16 e s.m.

Letto confermato e sottoscritto
 

Per la Regione Toscana
FEDERICA FRATONI
  Per L'INAIL
GIOVANNI ASARO

Fonte: inail.it