Tipologia: Accordo
Data firma: 18 dicembre 2015
Parti: Autorità Portuale di Trieste, Associazione Agenti Marittimi, Aspt Astra, Associazione Terminalisti Portuali, Lega Cooperative FVG, Federazione Cooperative e Mutue, Associazione degli Industriali di Trieste, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Mare, Usb - Lavoro privato - FVG
Settori: Trasporti, Porto Trieste
Fonte: porto.trieste.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale - RLS
Art. 3 - Individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo - RLSS
  Art. 4 - Compiti del RLSS
Art. 5 - Distacco dei RLSS
Art. 6 - Dotazioni dei RLSS
Allegato 1

Accordo sulle modalità di attuazione del protocollo d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell’ambito portuale di Trieste

Visto il Protocollo d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell’ambito portuale di Trieste sottoscritto presso la Prefettura di Trieste in data 18 dicembre 2015;
Considerato che ai sensi dell’articolo 1 il suddetto Protocollo si applica alle Imprese che svolgono operazioni e servizi portuali di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge n. 84/1994, nonché alle Imprese iscritte all’articolo 68 del Codice della Navigazione che svolgono attività commerciali di movimentazione e deposito delle merci, di cui all’articolo 8 del Decreto dell’Autorità Portuale n. 1463/14;
Considerato che l’articolo 7 del Protocollo prevede la definizione delle attribuzioni dei RLS di Sito mediante specifici accordi tra le parti sociali interessate integrativi del Protocollo stesso, come richiamato anche dall’articolo 11;
Considerata l’esperienza maturata dall’avvio del sistema di sicurezza del porto di Trieste ha evidenziato una serie di criticità;
I sottoscritti firmatari concordano quanto segue

Articolo 1 - Ambito di applicazione
Quanto stabilito nel presente Accordo definisce le modalità attuative del Protocollo d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza sottoscritto presso la Prefettura di Trieste in data 18 dicembre 2015, nell’ambito del sistema integrato di prevenzione e monitoraggio sulla sicurezza del lavoro nel porto di Trieste.

Articolo 2 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale - RLS
Nelle aziende di cui all’art. 1 del Protocollo di data 18 dicembre 2015 citato in premessa il RLS è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno, in sede di assemblea promossa dalle OO.SS. territoriali stipulanti il presente Accordo. Le associazioni datoriali stipulanti il CCNL e sottoscrittrici del presente Accordo promuoveranno tra le aziende associate tale procedura.
Entro dieci (10) giorni successivi all’elezione i nominativi dei RLS eletti vengono comunicati dalle OO.SS. all’azienda e all’Autorità Portuale, l’azienda li comunica all’INAIL e l’Autorità Portuale li trasmette al C.I.S. nonché all’Ente Bilaterale Nazionale. Nelle aziende in cui non è stato eletto il RLS, le OO.SS. provvedono a darne comunicazione all’azienda e all’Autorità Portuale entro 10 giorni dallo svolgimento dell’assemblea. L’Autorità Portuale ne dà immediata comunicazione al C.I.S.
Entro 30 giorni i RLS di nuova nomina, ricevono dall’azienda copia del documento di valutazione dei rischi (DVR).
Il mandato dei RLS aziendali ha durata 3 anni ed è rinnovabile.
Il mandato triennale del RLS eletto RLSS può essere prorogato al massimo di un anno al fine di consentirgli di completare il mandato triennale quale RLSS.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e dall’art. 58 del vigente CCNL e come previsto all’art. 3 ultimo paragrafo del “Protocollo d’intesa” del 18 dicembre 2015, a ciascun RLS aziendale sono riconosciuti ulteriori permessi retribuiti nel limite massimo di 40 ore annue per partecipare alle riunioni periodiche di coordinamento, di cui al successivo punto 4, convocate dai RLSS.

Articolo 3 - Individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo - RLSS
Entro il mese precedente la scadenza del mandato del/i RLSS, i RLS aziendali, nell’ambito di un’assemblea convocata dalle OO.SS. stipulanti i CCNL di settore (CCNL dei Porti e CCNL Trasporto merci e logistica), eleggono al loro interno n. 3 (tre) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSS) - di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 81/2008.
Le OO.SS. rendono immediatamente noto all’Autorità Portuale i nominativi degli RLSS eletti; l’Autorità comunica a tutte le aziende operanti nel porto cui si applica il Protocollo, nonché alla Azienda per 1 Assistenza Sanitaria ed al C.I.S., i nominativi dei RLSS ed il recapito al quale inviare le comunicazioni, informazioni e la documentazione prevista dalla normativa.
Requisito essenziale per l’acquisizione e la permanenza nella funzione di RLSS è l’incarico di RLS aziendale.
Per ogni azienda che non abbia il RLS verrà individuato il nominativo del RLSS che svolge i compiti di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008. I RLSS così individuati seguiranno una modalità operativa sulla base della specializzazione per tipologie di traffico (contenitori, ro-ro/ferry, merci varie, rinfuse solide, rinfuse liquide) effettivamente presenti nell’ambito portuale.
Il RLS eletto inizia il mandato triennale e assume le proprie funzioni a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della elezione.
Il/I RLSS verrà/anno consultato/i, insieme ai RLS aziendali delle aziende committenti ed appaltatici coinvolte, nella fase di elaborazione dei DUVRI di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 che hanno per oggetto i rischi interferenziali derivanti dalla compresenza di operazioni e/o esecuzione di servizi portuali.
Il mandato dei RLSS ha durata 3 anni ed è rinnovabile.

Articolo 4 - Compiti del RLSS
Come previsto dall’art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 i RLSS esercitano, nel rispetto di quanto disposto dal comma 6, art. 50 del D.Lgs. anzidetto in materia di tutela del segreto industriale:
a) per le aziende o unità produttive cui si riferisce il Protocollo in cui non si è addivenuti alla individuazione del RLS aziendale, le attribuzioni di cui all’art. 50 dello stesso D.Lgs. n. 81/2008;
b) per le aziende od unità produttive cui si riferisce il Protocollo in cui si è addivenuti alla elezione del RLS aziendale, in coordinamento con i RLS aziendali, esercitano le attribuzioni di cui all’art. 50 comma 1, lettere b), d), e), f), h), i) ed m) dello stesso D.Lgs. n. 81/20081 nell’elaborazione del DUVRI di cui all’art. 26 del medesimo D.Lgs. n. 81/2008 che hanno per oggetto i rischi interferenziali derivanti dalla compresenza di operazioni e/o esecuzione di servizi portuali;
c) esercitano i compiti di coordinamento tra gli RLS aziendali delle aziende o unità produttive presenti nel sito cui si riferisce il Protocollo.
Nelle aziende in cui non si è addivenuti alla elezione di alcun RLS aziendale: ai fini dell’esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a) sopra citata, il RLSS facente funzione del RLS aziendale, individuato come detto al precedente art. 3, ha diritto di accedere ai luoghi di lavoro dell’azienda, con obbligo di preavviso scritto (almeno 6 ore lavorative prima) alla direzione aziendale evidenziando in modo chiaro e circoscritto la motivazione dell’accesso, utilizzando il modello allegato al presente Accordo (Allegato n. 1).
Tale preavviso dovrà essere dato anche all’impresa concessionaria committente nelle cui aree l’impresa esercita eventualmente la propria attività.
Nei casi di cui agli articoli 44 (pericolo grave ed immediato) e 48, comma 4 (infortunio grave), del D.Lgs. n. 81/2008, si prescinde dall’obbligo di preavviso anzidetto e dalla forma scritta.
Durante la presenza all’interno dei luoghi di lavoro, l’impresa metterà a disposizione la documentazione richiesta con la collaborazione del RSPP aziendale.
Nelle aziende in cui si è addivenuti alla elezione del RLS aziendale: il RLSS esercita, in coordinamento con i RLS aziendali, le attribuzioni di cui alla lettera b) sopra citata nella elaborazione del/i DUVRI di cui all’art. 26 del medesimo D.Lgs. n. 81/2008 per i rischi interferenziali derivanti dalla compresenza di operazioni e/o esecuzione di servizi portuali. Nell’esercizio delle attribuzioni predette potranno essere programmati sopralluoghi congiunti presso le singole aziende da concordarsi con il RSPP dell’impresa concessionaria.
Nell’ambito delle attribuzioni di cui sopra il RLSS:
> riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e controllo degli enti competenti qualora esse siano relative a rischi derivanti da effettive interferenze tra attività svolte da imprese diverse;
> può partecipare, congiuntamente ai RLS aziendali, a visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti se queste hanno per oggetto elementi di rischio derivanti da effettive interferenze tra attività svolte da imprese diverse.
Coordinamento tra i RLS aziendali: ai fini dell’esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera c) sopra citata i RLSS convocano riunioni periodiche di coordinamento, con cadenza di massima trimestrale, tra tutti i RLS aziendali, ovvero per eventuali sottogruppi di lavoro su aspetti specifici. Inoltre, al fine di acquisire e diffondere le buone prassi nelle attività portuali e per favorire lo svolgimento della funzione di coordinamento dei RLS aziendali, prevista al comma 3 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 81/2008, funzione che, come ovvio, necessita del massimo di conoscenza diretta delle realtà operanti nel proprio ambito di competenza, il RLSS:
> può accedere ai luoghi di lavoro, unitamente al RLS aziendale, previa comunicazione preventiva (almeno 24 ore) alla Direzione Aziendale. A tal fine, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 7 del Protocollo, i RLSS devono preliminarmente trasmettere alla impresa interessata il modulo allegato al presente accordo (Allegato n. 1). In particolare dovrà essere evidenziata in modo chiaro e circoscritto la motivazione dell’accesso. In ogni caso la tempistica dell’accesso deve tenere conto della durata delle fasi di lavoro oggetto di visita e dell’eventuale loro ripetibilità; in mancanza di accordo tra i soggetti coinvolti l’Autorità Portuale interviene ai sensi dell’articolo 12 del Protocollo. Se l’accesso è concordato con il RSPP aziendale si può prescindere dal preavviso di almeno 24 ore. Nei casi di cui agli articoli 44 (pericolo grave ed immediato) e 48, comma 4, (infortunio grave) del D.Lgs. n. 81/2008 non è richiesto né il preavviso né la forma scritta.
> può consultare, su richiesta e previo analogo preavviso, la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi interferenziali;
> può promuovere momenti di coordinamento tra RLS e responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di comuni valutazioni in ordine agli adempimenti tecnici da svolgere e alla gestione dei documenti di cui agli articoli 4 del D.Lgs. n. 272/99 e 17 del D.Lgs. n. 81/08.

Articolo 5 - Distacco dei RLSS
L’esercizio delle funzioni di RLSS avviene in regime di distacco totale dalle imprese di appartenenza, lasciando inalterato lo stato giuridico del rapporto di dipendenza con le stesse imprese distaccanti, pur venendo meno il rapporto di dipendenza gerarchica con le stesse per il periodo del distacco. Le modalità del distacco e la retribuzione dei RLSS sono regolate da uno specifico accordo tra le parti.

Articolo 6 - Dotazioni dei RLSS
L’attività dei RLSS si svolge in un ufficio messo a disposizione dall’Autorità Portuale, che si impegna a farsi carico delle spese per le utenze, il materiale di cancelleria, gli strumenti di telefonia fissa e mobile, la strumentazione informatica, il vestiario comprensivo dei dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento dell’attività. Per la mobilità negli ambiti portuali è messa a disposizione dei RLSS un’autovettura da parte dell’Autorità Portuale che se ne accolla i costi di gestione.
Eventuali ulteriori necessità sono rappresentate con richiesta motivata dai RLSS all’Autorità Portuale.
___________
1 Le richiamate lettere dell’art. 50 D. Lgs. n. 81/2008 sono riportate di seguito per esteso:
“[…]
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, da, quali è, di norma, sentito;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; [...]”



Trieste 18 dicembre 2015

Allegato 1

 

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