Regione Sicilia
Decreto 17 marzo 2016.
Istituzione del Registro pubblico degli edifici, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei siti con presenza certa o con conclamata contaminazione da amianto.
G.U.R.S. 27 maggio 2016, n. 23

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto;
Visto l’art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 “Disposizioni in campo ambientale”;
Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2003, n. 101;
Viste le Linee guida per la corretta acquisizione delle informazioni relative alla mappatura del territorio nazionale interessato dalla presenza di amianto, approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in data 29 luglio 2004;
Vista la legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto”;
Visto, in particolare, l’art. 5, c. 2, della richiamata legge regionale, che prevede l’istituzione, presso l’Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile, del Registro pubblico degli edifici, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei siti con presenza certa o con conclamata contaminazione da amianto con l’obbligo di indicare il tipo, la quantità, ed il livello di conservazione dell’amianto nonché il grado di rischio sanitario da dispersione delle fibre e la priorità della relativa bonifica. In tale Registro confluiscono tutti i dati relativi, comunicati e censiti dal Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, dall’A.R.P.A., dalle aziende sanitarie provinciali e dagli enti locali nonché il censimento dei centri di stoccaggio/deposito dell’amianto;
Ritenuto di dovere dare attuazione alle sopracitate disposizioni normative, definendo le modalità per la iscrizione al Registro;
 

Decreta:

Art. 1

Per le finalità in premessa, in attuazione all’art. 5, c. 2, legge regionale 29 aprile 2014, n. 10, è istituito, presso l’Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile, il Registro pubblico degli edifici, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei siti con presenza certa o con conclamata contaminazione da amianto.

 

Art. 2

L’iscrizione al Registro avverrà utilizzando l’allegato 1 delle Linee guida per la corretta acquisizione delle informazioni relative alla mappatura del territorio nazionale interessato dalla presenza di amianto, approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in data 29 luglio 2004, che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

Art. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 68, c. 5, legge regionale 21/2014 come sostituito dall’art. 98, c. 6, legge regionale n. 9/2015, per esteso nel sito istituzionale della Regione siciliana entro 7 giorni dall’emissione a pena di nullità dell’atto.

Palermo, 17 marzo 2016.

FOTI
 

Allegati