Cassazione Penale, Sez. 4, 01 agosto 2016, n. 33623 - Violazioni in materia di sicurezza e presupposti per la non punibilità


 

Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO Data Udienza: 05/07/2016

 

Fatto

 

1. Con sentenza n. 3897/15 del 24/09/2015, la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza n. 1407/14 resa dal Tribunale di Reggio Emilia, in data 01/07/2014, che condannava G.A. alla pena di € 300,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, concessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, in relazione al delitto di cui all'art. 590, commi 1, 2 e 3, c.p..
2. Avverso tale sentenza d'appello propone ricorso per cassazione G.A., a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. c.p.p.):
I) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis c.p.. Deduce che nessuna esclusione specifica è prevista per gli infortuni sul lavoro, per la sola violazione delle norme di prevenzione e sicurezza.
 

Diritto


3. Il ricorso è inammissibile.
4. Questa Corte ha in numerose occasioni condivisibilmente ritenuto che il tema afferente all'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 131-bis c.p.. può essere dedotto davanti alla Corte di cassazione solo se non è stato possibile proporlo in grado di appello (cfr. Sez. Un n. 13681 del 25/02/2016).
4.1. Nella specie la questione è già stata sottoposta al giudice dell'appello che ha, incensurabilmente, escluso l'applicabilità dell'istituto in parola.
4.2. Trattandosi, inoltre, di questione attinente al merito, la valutazione dei giudice, qualora non sia arbitraria o illogica (e ciò qui non è), sfugge allo scrutinio di legittimità.
5. Nel caso che occupa, infine e per completezza, all'accoglibilità della richiesta ostano anche i dati emergenti dalla decisione di merito indicativi di un apprezzamento sulla "gravità del fatto" che non consentono di ritenere astrattamente configurabili i presupposti per la non punibilità: è vero che è stata applicata la sola pena pecuniaria, previa concessione delle attenuanti generiche, ma questa è stata applicata non partendo dal minimo edittale (cfr. sez. 4, n. 22381 del 17/04/2015); inoltre, dalla motivazione della sentenza impugnata emerge con chiarezza che il giudice dell'appello, pur nella valutazione del trattamento sanzionatorio, ha ritenuto «la gravità della violazione alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'entità delle lesioni normativamente qualificate come GRAVI e l’assenza di qualsivoglia risarcimento» aggiungendo che «la pena inflitta dal Giudice di prime cure .... appare effettivamente non adeguata, ma per difetto», con ciò palesando il proprio giudizio sulla gravità del fatto. Il che impone la declaratoria di inammissibilità (cfr. sez. 4, n. 22381 del 17/04/2015).
6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2000)- al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in € 2.000,00.
 

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 05/07/2016