Regione Toscana
Deliberazione 24 novembre 2015, n. 1142
Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015 relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose c.d. Seveso III. Aggiornamento modalità verifiche ispettive ai sensi art. 27 del Decreto effettuate da ARPAT. Revoca DGRT. n. 367/2002.
B.U.R. 9 dicembre 2015, n. 49

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il Decreto legislativo n. 105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” c.d. Seveso III e di seguito denominato Decreto;
Visto l’articolo 7 del Decreto “Funzioni della Regione” ed in particolare il comma 1 per il quale la Regione, o il soggetto da essa designano, relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore debba:
a) predisporre il Piano regionale di ispezioni, programmare e svolgere le ispezioni ordinarie e straordinarie e adottare i provvedimenti discendenti dagli esiti,
b) esprimersi ai fini della individuazione degli stabilimenti soggetti a effetto domino e alle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti,
c) fornire al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) le informazioni necessarie relative agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante in Toscana per i propri adempimenti
d) disciplinare le modalità contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale,
Richiamato inoltre l’art. 27 - Ispezioni - del Decreto che riconferma quale Autorità competente per lo svolgimento delle ispezioni negli stabilimenti a rischio di soglia inferiore la Regione;
Preso atto che il Decreto, al comma 2b art. 33, abroga il D.Lgs, n. 334/99 “Attuazione della direttiva 96/82/ CE relativa la controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose “ e s. m.;
Richiamata la Deliberazione di Giunta regionale n 367 del 15/04/2002 avente per oggetto “Verifiche ispettive dei sistemi di gestione della sicurezza presso stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui all’art. 6 del D.Lgs. 334/99 effettuate da ARPAT” che disciplinava le modalità dello svolgimento delle ispezioni previste dalla normativa oggi abrogata;
Preso atto che, in attuazione della sopra citata Deliberazione, è stato emanato il Decreto dirigenziale n. 4253 del 04/09/2007 avente per oggetto “Approvazione modalità di effettuazione delle misure di controllo sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 334/99 e successive modifiche”;
Considerato che, in Toscana, le modifiche sostanziali introdotte oggi con la nuova normativa Seveso III, erano state anticipate nell’attuazione con le disposizioni dettate dal citato D.D. n. 4253/2007;
Ricordato che la nuova normativa ha abrogato il D.Lgs. n. 334/99 (Seveso II) ma ha riconfermato le funzioni che la Regione già svolgeva in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ricadenti nell’ex art. 6 del D.Lgs. n. 334/99 oggi denominati stabilimenti di soglia inferiore (ricadenti nell’art. 13 della Seveso III);
Ritenuto necessario dare continuità all’attività di controllo sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore in coerenza con quanto indicato dal citato art. 7 del Decreto e aggiornando laddove necessario le modalità operative alla nuova normativa;
Richiamata infine la novità introdotta dal Decreto in relazione al pagamento degli oneri per lo svolgimento delle visite ispettive, di cui all’art. 27 del Decreto, posti a carico dei Gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, secondo le Tariffe indicate nell’Allegato I del Decreto stesso;
Considerato che il D.Lgs. n. 105/2015 è entrato in vigore il 29 luglio 2015 mentre era già stato approvato, secondo la normativa vigente, il programma delle ispezioni ordinarie 2015 ed era in corso di svolgimento l’attività ispettiva secondo le modalità stabilite dal citato D.D. n. 4253/2007;
Preso atto che l’ARPAT ha coordinato lo svolgimento delle visite ispettive 2015 secondo il programma approvato e che ad oggi sono state positivamente concluse tutte le visite ispettive programmate negli stabilimenti a rischio di competenza, ai sensi della normativa dettata dal D.Lgs. n. 334/99;
Considerato che è in corso di predisposizione, da parte del Settore regionale competente di concerto con ARPAT, il Piano regionale di ispezioni ed il conseguente programma annuale 2016 ai sensi del comma 1 art. 7) del Decreto;
Ritenuto quindi di applicare il Tariffario previsto dal Decreto dal 1 gennaio 2016 successivamente all’approvazione del programma annuale delle ispezioni 2016 e secondo le modalità contabili che saranno stabilite relative al versamento delle tariffe di competenza regionale così come previsto dal citato comma 1 d) dell’art. 7 del Decreto;
Preso atto infine che l’art. 32 del Decreto - Norme finali e transitorie - dispone che le procedure relative alle istruttorie e ai controlli di cui al D.Lgs. n. 334/99 (vecchia normativa) in corso alla data di entrata in vigore del Decreto sono concluse dalle stesse autorità che le hanno avviate, previo adeguamento alle nuove norme, se necessario;
Preso atto che non ci saranno oneri aggiuntivi per il Bilancio regionale;
A voti unanimi
 

DELIBERA
 

1) di effettuare le ispezioni, previste dall’art. 27 del D.Lgs. n. 105/2015 per gli stabilimenti a rischio di soglia inferiore ovvero ricadenti nell’art. 13 del Decreto stesso, avvalendosi di ARPAT in continuità con l’attività fino ad oggi svolta;
2) di demandare al Settore regionale competente, di concerto con ARPAT, la definizione operativa delle modalità di svolgimento delle ispezioni sopracitate aggiornando quelle esistenti stabilite con D.D. 4253/2007 ed in base all’esperienza acquisita fino ad oggi su tale attività;
3) di confermare, per le motivazioni espresse in narrativa e fino all’approvazione delle nuove modalità operative per la conduzione delle visite ispettive, le disposizioni indicate nel D.D. 4253/2007;
4) di demandare ad un successivo atto la disciplina delle modalità contabili relative al versamento, da parte dei Gestori, delle tariffe di competenza regionale;
5) di abrogare la DGRT. n. 367 del 15/04/2002;
6) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e all’ARPAT;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
 

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta