Categoria: Normativa regionale
Visite: 10510

Regione Piemonte
D.D. 29 ottobre 2013, n. 847
Approvazione del nuovo modello applicativo "Inforisk" proposto dalla Regione Piemonte per la valutazione del rischio chimico.
B.U.R. 5 dicembre 2013, n. 49

 

Premesso che:
- il rischio da agenti chimici nei luoghi di lavoro è ritenuto dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute nei luoghi di lavoro fra i primi quattro fattori di rischio in ordine di importanza in relazione alla diffusione ed alla gravità dei danni che è in grado di determinare sulla salute dei lavoratori;
- il numero di soggetti che in Europa si ammala e muore a causa dell’esposizione a sostanze e preparati chimici pericolosi è stimato essere superiore al numero di lavoratori che subiscono infortuni mortali;
- il D.Lgs 81/08 pone in capo al datore di lavoro una serie di obblighi, tra cui la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi; in particolare in relazione alla protezione contro i rischi che derivano o possono derivare da agenti chimici egli è chiamato a determinare preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi e, prendendo in considerazione una serie di fattori, a valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, che da essi possono avere origine. Dovrà, fra l’altro, definire se l’utilizzo di tali agenti è in grado o meno di determinare un rischio “rilevante” per la salute e maggiore di “basso” per la sicurezza, per una corretta individuazione delle misure di prevenzione;
- nell’iter di valutazione del rischio chimico tossicologico il datore di lavoro può essere supportato da modelli matematici ed algoritmi pensati come strumenti di facilitazione del percorso che, assegnando valori numerici ad una serie di fattori o parametri che intervengono nella determinazione del rischio stesso, possono aiutarlo nell’individuazione delle priorità.
Premesso inoltre che:
- nel 2002 la Regione Piemonte aveva già proposto il programma Inforisk che ha costituito un riferimento importante a livello regionale ma anche nazionale per la valutazione del rischio chimico, sia per le aziende sia per il sistema di prevenzione;
- il quadro normativo nazionale ed internazionale che si è evoluto nel tempo e che ha quindi introdotto importanti cambiamenti ed il riscontro, nell’applicazione pratica, di alcune criticità, hanno determinato la necessità di apportare delle modifiche al programma originariamente proposto;
- con nota prot. n. 9827/DB2001 del 24.03.2010 è stato costituito il gruppo di lavoro regionale “Rischio da agenti chimici, cancerogeni e mutageni” al quale è stato assegnato, tra gli altri, l’obiettivo di effettuare una revisione ed un aggiornamento del modello Inforisk;
Ritenuto necessario:
- per quanto sopra esposto, di procedere all’approvazione del nuovo modello applicativo “Inforisk” proposto dalla Regione Piemonte per la valutazione del rischio chimico stimato e misurato elaborato dal gruppo di lavoro regionale sopra richiamato. Tale modello viene dettagliato nell’Allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- precisare che tale modello non costituisce strumento vincolante sul territorio piemontese per la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici da parte dei datori di lavoro per i quali
permangono gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08 da assolvere con gli strumenti di valutazione del rischio ritenuti più idonei.
Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs n. 81/08;

determina

- di approvare il nuovo modello applicativo “Inforisk” proposto dalla Regione Piemonte per la valutazione del rischio chimico di cui all’Allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di precisare che tale modello non costituisce strumento vincolante sul territorio piemontese per la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici da parte dei datori di lavoro per i quali permangono gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08 da assolvere con gli strumenti di valutazione del rischio ritenuti più idonei.
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al TAR per il Piemonte.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

 

Il Dirigente del Settore
Gianfranco Corgiat Loia
 

Allegato