Regione Veneto
Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2014, n. 607
Attività di vigilanza prevista dall'art. 125 del Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907 in materia di REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione, e Restrizione, delle sostanze Chimiche), anno 2014. Approvazione del "Piano regionale controlli REACH - anno 2014".
B.U.R. 20 maggio 2014, n. 52

 

Note per la trasparenza
È proposta l'approvazione del "Piano regionale controlli REACH - anno 2014", da attuare, entro il 31.12.2014, secondo le indicazioni dell'Unione Europea in materia di REACH e sulla base del "Piano nazionale dei controlli sull'applicazione del Regolamento REACH - Anno 2014", assecondando l'esigenza di svolgere un programma di vigilanza REACH in ambito regionale in modo uniforme e valorizzando il contesto provinciale. La presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

 

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.
Il Reg. (CE) n. 1907/2006, del Parlamento e del Consiglio, ha istituito in ambito europeo il sistema REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione, e Restrizione, delle sostanze Chimiche), per la tutela della salute e per la protezione ambientale in riferimento alle sostanze chimiche prodotte e commercializzate all'interno dell'Unione Europea.
Tale sistema è stato completato con il successivo Reg. (CE) del Parlamento e del Consiglio n. 1272/2008, Regolamento che, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, ha anche integrato il quadro normativo conseguente alle Direttive n. 67/548/CEE del 27.6.1967 e n. 1999/45/CE del 31.5.1999.
Gli adempimenti REACH sono stati avviati in ambito nazionale con la L. 06.04.2007 n. 46 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007 n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali", che ha istituito l'Autorità competente nazionale REACH, insediata presso il Ministero della Salute.
Anche in Italia quindi è stato avviato un complesso ed organizzato intervento - facente capo all'ECHA (Agenzia Europea per le sostanze chimiche) con sede ad Helsinki - al fine di garantire nei singoli contesti dell'Unione Europea un efficace presidio in relazione ai rischi per la salute, nell'ambito di ogni Stato membro dell'Unione Europea, derivanti dalla produzione, dalla commercializzazione e dall'impiego delle sostanze chimiche.
Con il successivo D.M. Salute 22.11.2007 sono state quindi indicate le azioni necessarie per l'attuazione degli adempimenti previsti dal Reg. (CE) n. 1907/2006 e, mediante l'Accordo Stato-Regioni-PP.AA. del 29.10.2009, sono stati definiti criteri e modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza REACH sul territorio nazionale.
Con la DGR n. 523 del 2.3.2010 è stata individuata la Direzione Regionale Prevenzione quale soggetto istituzionale in grado di svolgere il ruolo di Autorità competente Regionale REACH, così come previsto, anche al fine di coordinare l'attività di vigilanza REACH sul territorio regionale. Tale funzione è oggi esercitata dalla Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica.
Nel rispetto delle indicazioni provenienti dall'ECHA e dal Ministero della Salute, l'attività di vigilanza REACH in ambito regionale si è svolta, negli anni 2011, 2012 e 2013, sulla base dei seguenti presupposti:
1. il Piano nazionale di controllo annuale;
2. gli indirizzi di cui all'Accordo Stato-Regioni-PP.AA. del 29.10.2009;
3. il documento, elaborato dal Nucleo regionale di esperti REACH "Attività di vigilanza REACH" contenente linee guida, criteri e strumenti operativi per lo svolgimento dell'attività di vigilanza REACH in ambito regionale, approvato con DGR n. 2019 del 29.11.2011;
4. i Decreti della Dirigente Regionale Direzione Prevenzione n. 46 del 9.9.2011 e n. 29 del 9.8.2012, e la DGR n. 1311 del 23.7.2013. Attraverso tali atti, per gli anni 2011, 2012 e 2013, è stato incaricato un Nucleo regionale di esperti delle Aziende ULSS della nostra regione e dell'ARPAV - opportunamente preparati attraverso iniziative di formazione svoltesi a livello nazionale e curate dal Ministero della Salute in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità - a svolgere, in via transitoria, una funzione di supporto all'attività di vigilanza REACH condotta dai Dipartimenti di Prevenzione in ambito regionale.
La stessa attività di vigilanza in ambito regionale riguardante l'anno 2013 si è conclusa nel rispetto del programma previsto con la DGR n. 1311 del 23 luglio 2013 e gli esiti finali di tale attività di vigilanza sono stati inviati all'Autorità Competente Nazionale REACH, insediata presso il Ministero della Salute, con nota della Direzione regionale Prevenzione n. 412261 del 30.9.2013 e con nota prot. n. 10618 in data 20.2.2014 da parte dell'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale", che ha svolto un'iniziativa di coordinamento dell'attività di vigilanza in ambito regionale.
In data 18.2.2014 il Ministero della Salute-Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione-Direzione Generale della Prevenzione, in qualità di Autorità Competente Nazionale REACH, ha diffuso alle Regioni e alle Province Autonome il Piano annuale Nazionale 2014 delle attività di controllo sull'applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP).
Il Piano Nazionale 2014, in quanto documento di programmazione ed indirizzo, prevede che le Regioni e le PP.AA. garantiscano nell'ambito territoriale di competenza, entro determinate scadenze, l'attività di controllo REACH secondo metodi ed obiettivi prestabiliti, così da garantire le tipologie di controllo REF-1, REF-2 e REF-3, 2a fase e, prescrivendo l'effettuazione di 2 controlli REF-3, 2a fase entro il 30.11.2014, lascia alle singole Regioni e PP.AA. di stabilire il numero di controlli da effettuare nei propri territori secondo le altre tipologie di controllo REF-1, REF-2 e REF-3, entro il 31.12.2014.
In ambito regionale, oltre all'attività di controllo così come indicata nel Piano Nazionale di controllo 2014, potranno essere realizzati altri controlli derivanti anche da segnalazioni eventualmente pervenute alla Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica o da situazioni particolari emergenti in ambito locale, con riferimento al territorio delle Aziende ULSS.
Pertanto, l'attività di vigilanza REACH volta ad integrare il programma di base stabilito con il Piano Nazionale 2014 sarà concordata a livello regionale presso la sede della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica, attraverso incontri tra le Aziende ULSS interessate ai controlli ed il Nucleo di esperti di cui ai precedenti punti 3. e 4.
Sulla base delle indicazioni contenute nel "Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - Anno 2014", il Gruppo di esperti REACH di cui ai Decreti della Dirigente Regionale Direzione Prevenzione n. 46 del 9.9.2011 e n. 29 del 9.8.2012 citati, ha presentato la proposta di "Piano regionale controlli REACH - anno 2014" (allegato A del presente provvedimento) che, riprendendo gli obiettivi, le metodologie e le scadenze così come indicato dal Piano Nazionale, delinea il complesso delle attività di controllo REACH da espletare in ambito regionale nel 2014.
Tale proposta è ora sottoposta all'approvazione della Giunta Regionale, al fine di consentire l'attuazione a livello territoriale dell'attività di vigilanza in oggetto.
Allo stato attuale, il particolare assetto del sistema REACH in ambito regionale, con il coinvolgimento del personale, delle Aziende ULSS e dell'ARPAV, già preparato nell'ambito dell'attività formativa appositamente svoltasi a livello regionale, consente di confermare un'attività di vigilanza REACH 2014 da attuarsi con il supporto del nucleo di esperti - di cui ai citati Decreti - che ha sostenuto l'attività di controllo REACH negli anni 2011, 2012 e 2013.
Pertanto, con la presente Deliberazione si conferma, per l'anno 2014, in capo al nucleo di esperti REACH, l'incarico di garantire supporto ed assistenza tecnica alle Aziende ULSS in occasione dei sopralluoghi presso le imprese individuate per i controlli.
Tale supporto è a favore del personale ispettivo dei Dipartimenti di Prevenzione dell'Azienda ULSS e dell'ARPAV - competenti per territorio in relazione all'ubicazione delle stesse imprese oggetto del controllo - da individuare tra quanti hanno partecipanti alla FASE 3 dell'iniziativa di formazione prevista con DGR n. 3461 del 30.12.2010.
Ciò posto, con il presente atto si intende approvare il "Piano regionale controlli REACH - anno 2014", evidenziato nell'Allegato A, da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO il Reg. (CE) n. 1907 del Parlamento e del Consiglio del 18.12.2006 che istituisce in ambito europeo il sistema REACH per la tutela della salute e per la protezione ambientale in riferimento alle sostanze chimiche ed in particolare l'art. 125;
VISTO il Reg. (CE) n. 1272 del Parlamento e del Consiglio del 16.12.2008;
VISTO il D.L. 15.2.2007 n. 10, art. 5 bis, c. 2, convertito in L. 06.04.2007 n. 46 per l'attuazione in ambito nazionale del sistema REACH;
VISTO il D.M. Salute del 22.11.2007 riguardante gli adempimenti e le attività previsti dal Reg. (CE) n. 1907/2006;
VISTO l'Accordo Stato-Regioni-PP.AA. del 29.10.2009 riguardante i controlli ufficiali e le relative linee di indirizzo per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1907/2006;
VISTO il Decreto della Dirigente Regionale Direzione Prevenzione n. 46 del 09.09.2011 e la DGR n. 2019 del 29.11.2011 quali atti preliminari allo svolgimento dell'attività di vigilanza regionale REACH, anno 2011;
VISTO il Decreto Dirigente Regionale Direzione Prevenzione n. 29 del 9.8.2012;
VISTA la DGR n. 1311 del 23 luglio 2013, con la quale è stato approvato il "Piano regionale controlli REACH anno 2013";
VISTO il "Piano Nazionale delle attività di controllo sull'applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP) - Anno 2014".

delibera

1. di approvare il "Piano regionale controlli REACH - anno 2014" evidenziato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto. L'attività di vigilanza sarà svolta da personale, delle Aziende ULSS e dell'ARPAV, individuato rispettivamente dai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS e dal Direttore di ARPAV competenti per territorio di ubicazione delle imprese oggetto del controllo, tra le persone che hanno frequentato la Fase 3 della formazione di cui alla DGR n. 3461 del 30.12.2010;
2. di confermare il Nucleo di esperti di cui ai Decreti della Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione n. 46 del 9.9.2011 e n. 29 del 9.8.2012, nella funzione di supporto alle Aziende ULSS nella vigilanza regionale REACH di cui al punto 2;
3. di stabilire che il Nucleo di esperti presenterà alla Sezione Prevenzione la relazione completa dell'attività di vigilanza REACH anno 2014, entro il 31 gennaio 2015, per il successivo invio al Ministero della Salute della documentazione necessaria, fatte salve le altre e più dettagliate scadenze evidenziate nel Piano Nazionale, nel rispetto degli obiettivi e dei criteri ivi indicati;
4. di demandare alla Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica la formulazione di ulteriori indicazioni finalizzate alla puntuale attuazione ed integrazione del "Piano regionale controlli REACH - anno 2014" di cui al presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente atto nel BUR della Regione del Veneto;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere alcuno a carico del Bilancio regionale.

Allegato A

Regione del Veneto
Piano regionale controlli REACH - anno 2014

 

Il Piano regionale controlli REACH nella Regione Veneto per l'anno 2014 è attuato, nel rispetto del “Piano nazionale delle attività di controllo sull’applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP) - Anno 2014”, da parte delle Aziende ULSS competenti per territorio nell’ambito di un coordinamento a livello provinciale.
Al fine di garantire l’applicazione del Piano Nazionale citato, nel corso del 2014, sul territorio della Regione Veneto viene prevista:
1. l’effettuazione di 4 (quattro) controlli secondo il Progetto ECHA REF-3;
2. l’effettuazione di 7 (sette) controlli, in relazione alle specificità territoriali, secondo i Progetti ECHA (Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche) REF-1 e REF-2;
3. l’effettuazione di eventuali controlli di sostanze soggette a restrizioni - di cui all’All. XVII Reg. REACH - nei settori di trasporti, costruzioni, gioielleria/bigiotteria, tessile e pelli, secondo un accordo stabilito a livello regionale attraverso il coinvolgimento delle Aziende ULSS interessate;
4. l’effettuazione di eventuali altri controlli richiesti da esigenze particolari, il cui svolgimento sarà concordato a livello regionale, attraverso il coinvolgimento delle Aziende ULSS interessate.
Oltre alle indicazioni del citato Piano Nazionale delle attività di controllo 2014, gli elementi da considerare per le azioni di accertamento da effettuare in ambito regionale sono quelle previste dall’art. 125 del Reg. (CE) n. 1907/2006.

1. ADESIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO REACH-EN-FORCE 3
1.1 - Metodi di individuazione delle imprese

1.1.1 - Target group

■ Imprese con il ruolo di fabbricante;
■ Imprese con il ruolo di importatore;
■ Imprese con il ruolo di rappresentante unico (OR) o di utilizzatore a valle direttamente riconducibili all’OR;
■ Imprese con il ruolo di utilizzatore a valle che re-importano.

 

1.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese

■ imprese individuate dalla Autorità competente nazionale REACH (AC) secondo le informazioni fornite dall’Agenzia delle dogane;
■ imprese con il ruolo di OR, comunicate dall’AC su indicazione dell’ECHA;
■ imprese che fabbricano o importano sostanze CMR (Cancerogene, Mutagene e tossiche per la Riproduzione), o sostanze identificate ai sensi dell’art. 59 del Reg. REACH (http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table);
■ imprese soggette agli obblighi di cui agli artt. 6 o 8 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i o rientranti nel campo d’applicazione.

 

1.1.3 - Fonti utilizzabili per l’individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

■ portale RIPE (REACH Information Portal for Enforcement);
■ elenco imprese trasmesse dalla AC nazionale anche in seguito ad elaborazione delle informazioni ricevute dall’Agenzia delle dogane e delle segnalazioni ricevute da parte dell’ECHA RIPE Focal Point;
■ archivi Aziende ULSS ed ARPAV (IPPC/AIA/SEVESO);
■ Registro imprese presso le Camere di Commercio;
■ Database EPIWORK

1.2 - Tipologia di prodotti verso cui orientare il controllo
Sostanze fabbricate, importate in quanto tali o in quanto componenti di miscele con particolare riferimento a quelle individuate dall’AC in accordo con l’Agenzia delle dogane.

1.3 - Obiettivi del controllo
Verifica degli obblighi di pre-registrazione e registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele.

1.4 - Quantificazione numerica dei controlli
Entro il 30.11.2014 saranno effettuati almeno 2 (due) controlli secondo i criteri e le modalità stabilite dal Forum dell’ECHA per la partecipazione al Progetto coordinato REF-3, 2a fase.
Gli altri 2 (due) controlli secondo il Progetto ECHA REF-3 saranno condotti successivamente al mese di Novembre 2014 ed entro il 31 Dicembre 2014.
Numero totale controlli: 4 (quattro) entro il 31.12.2014, secondo una distribuzione di controllo uniforme sul territorio regionale, seguendo i criteri e le modalità stabilite dal Forum dell’ECHA per la partecipazione al Progetto coordinato REF-3 e REF-3, 2a fase.
Almeno due di questi controlli si svolgeranno secondo i criteri e le modalità stabilite dal Forum dell’ECHA per la partecipazione al Progetto coordinato REF-3, 2a fase e saranno effettuati entro il 30.11.2014.
Le Aziende ULSS che attueranno i controlli saranno individuate successivamente.

1.5 - Modalità di trasmissione dati sugli OR e rendicontazione dei controlli
Entro il 30 maggio 2014, l’Autorità Regionale REACH trasmetterà al rappresentante italiano presso il forum dell'ECHA (Coordinatore Nazionale del progetto REF-3, 2a fase) la lista delle imprese con ruolo di rappresentante unico individuate nei controlli condotti fino a quel momento, mediante metodologia REF-3, che abbiano sede legale in un Paese della Comunità EU diverso dall'Italia, utilizzando l'apposito formato prodotto dal Forum dell'ECHA. Successivamente il Coordinatore nazionale REF-3, 2a fase trasmetterà alla Regione, entro il 15 luglio 2014, i dati sugli OR individuati nel territorio italiano da altri Stati Membri. A partire da tale data sarà possibile integrare le informazioni così ricevute nell'attività REF- 3, 2a fase.
Entro il 30 Dicembre 2014, l’Autorità Regionale REACH trasmetterà al Coordinatore Nazionale del Progetto REF- 3, 2a fase il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per il Progetto coordinato REF-3, 2a fase, redatto nel formato elettronico prodotto dal Forum dell'ECHA.
Per le modalità di rendicontazione dei controlli eseguiti mediante metodologia di cui al Progetto REF-3, 2° fase, condotti successivamente al 30 Novembre 2014 ed entro il 31 Dicembre 2014, dovranno essere seguite le indicazioni del Piano Nazionale.

2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ESEGUITA MEDIANTE METODOLOGIA PROGETTI REACH- EN¬FORCE 1 e/o 2
2.1 - Metodi di individuazione delle imprese

2.1.1 - Target group

■ imprese che formulano prodotti in settori di particolare rilievo nella produzione territoriale;
■ imprese che formulano deodoranti per l’ambiente (codici NACE1 20.4 e 20.5);
■ imprese che formulano prodotti cosmetici non allo stadio di prodotti finiti (codici NACE 20.4 e 20.5);
■ imprese che fabbricano, importano o formulano specifici prodotti chimici per i settori dei trasporti (codici NACE 19.20 e 22.11), delle costruzioni (codici NACE 23.5 e 23.6), della gioielleria/bigiotteria (codice NACE 32.1), del tessile e pelli (codici NACE 13, 14 e 15), limitatamente alle restrizioni di cui all’All. XVII Reg. REACH.

 

2.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese

■ imprese soggette agli obblighi di cui agli artt. 6 o 8 del D.Lgs. n. 334/1999 e s.m.i;
■ imprese che formulano miscele in quantità superiore a 100 tonnellate/anno complessivamente rispetto alla miscela di interesse.

 

2.1.3 - Fonti utilizzabili per l’individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

■ portale RIPE (REACH Information Portal for Enforcement);
■ archivi Aziende ULSS ed ARPAV (IPPC/AIA/SEVESO);
■ Registro imprese presso le Camere di Commercio;
■ database EPIWORK.

2.2 - Tipologia di prodotti verso cui orientare il controllo
■ sostanze soggette a restrizioni - di cui all’All. XVII Reg. REACH - nei settori di trasporti, costruzioni, gioielleria/bigiotteria, tessile e pelli;
■ sostanze/miscele scelte in base alla pericolosità (CMR cat. 1A e 1B, sensibilizzanti respiratori pericolose per l’ambiente ai sensi del Reg. CLP) e al tonnellaggio.

2.3 - Obiettivi del controllo
■ verifica della comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV Reg. REACH);
■ verifica della qualità dei dati delle SDS (Schede di Sicurezza) in coerenza con l’etichettatura di pericolo apposta sugli imballaggi delle sostanze e delle miscele (Allegato II al Reg. REACH, come modificato dal Reg. n. 453/2010);
■ verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (art. 36 Reg. REACH e art. 49 Reg. CLP);
■ verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione e restrizione (Titoli VII e VIII Reg. REACH);
■ verifica degli obblighi di notifica all’ECHA (art. 40 Reg. CLP).

2.4.1 - Quantificazione numerica dei controlli
Numero controlli: almeno 7 (sette) entro il 31.12.2014, attraverso una distribuzione territoriale uniforme, comprendente ogni singola realtà provinciale e secondo i criteri e le modalità stabilite dai Progetti REF-1 e/o 2.
Con l’obiettivo di condurre un esame documentale efficace e facilitare così la fase del controllo mediante ispezione, è opportuno integrare le informazioni raccolte ed elaborate tramite gli strumenti per l’individuazione delle imprese da sottoporre al controllo, con le risultanze del questionario pre-ispettivo predisposto dall’AC che ogni Azienda ULSS interessata al controllo sottoporrà alle imprese insistenti sul territorio di competenza.
I controlli indicati saranno concordati a livello provinciale.
Eventuali ulteriori controlli saranno effettuati sulla base di una programmazione concordata a livello regionale.

2.5 - Modalità di rendicontazione dei controlli
Entro il 31 marzo 2015, sono trasmesse all’AC e al Rappresentante italiano presso il Forum dell’ECHA le risultanze delle attività di controllo di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 Dicembre 2014 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima AC, in accordo con il Gruppo Tecnico Interregionale REACH.

ATTIVITÀ DI INDAGINE
L’Autorità regionale competente REACH, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili e compatibilmente con le attività di controllo già programmate provvederà a dare riscontro alle richieste eventualmente avanzate dall’AC, anche in seguito a segnalazioni dell’ECHA, di altri Stati membri e di Autorità per i controlli afferente ad altra Regione o Provincia autonoma.

INDIRIZZI DI METODO PER LA CONDUZIONE DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO
a. In presenza di un sistema informatizzato nelle imprese, per l’associazione sostanza-status di (pre)- registrazione, è opportuno ricorrere a controlli a campione.
b. Qualora si tratti di produzioni/importazioni multiple e complesse di sostanze e miscele, è prioritaria la valutazione a campione di sostanze o miscele classificate come CMR cat. 1 e 2, sensibilizzanti respiratori e pericolose per l’ambiente ai sensi del Reg. n. 1272/2008 (CLP).
c. La valutazione dei dati quantitativi di fabbricazione e importazione può tenere conto delle autodichiarazioni aziendali, salvo palesi incongruenze; in alternativa è possibile eseguire un controllo a campione sull’attendibilità del sistema di gestione riguardante la registrazione dei quantitativi fabbricati e/o importati.
d. Le tecniche di controllo da utilizzare per l’esecuzione del controllo ufficiale sono quelle indicate al paragrafo 1.2 dell’Accordo Stato-Regioni 181/CSR/2009; per le attività previste con il Piano Regionale è preferibile l’ispezione, ricorrendo anche all’esame documentale, antecedente e successivo all’attività in campo.
e. Le ispezioni sono condotte, attraverso un’azione integrata tra Servizio Sanitario Regionale e l’ARPAV, da personale corrispondente a quello indicato al paragrafo 5 dell’Accordo di Conferenza Stato-Regioni n. 181/CSR/2009, formato negli specifici corsi istituzionali.
f. Con l’obiettivo di condurre un esame documentale efficace e facilitare così la fase del controllo mediante ispezione, è opportuno integrare le informazioni raccolte ed elaborate tramite gli strumenti per l’individuazione delle imprese da sottoporre al controllo, con le risultanze del questionario pre-ispettivo predisposto dall’AC.
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1 I codici NACE sono estratti dal Regolamento (CE) n. 1893/2006 che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (G.U. dell’UE L 393/1 del 30.12.2006).