Categoria: Normativa regionale
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Regione Toscana
Deliberazione 14 settembre 2015, n. 872
Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art. 7 D.lgs. 81/08. Modifiche e integrazioni Delibera di Giunta regionale n. 106 del 28 febbraio 2011.
B.U.R. 23 settembre 2015, n. 38

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, rubricato “Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, emanato in attuazione dell’articolo 4, comma 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 , che regolamenta il funzionamento dei Comitati regionali di coordinamento, già istituiti ai sensi dell’articolo 27 del D.Lgs 626/94, allo scopo di migliorarne il funzionamento e di garantire l’uniformità dell’attività di prevenzione e vigilanza della Pubblica Amministrazione sul territorio regionale;
Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (di seguito D.Lgs. 81/08) che all’art. 7 prevede che presso ogni Regione e Provincia autonoma operi il Comitato regionale di coordinamento di cui al DPCM 21 dicembre 2007 (di seguito Comitato ex art. 7) per il consolidamento e lo sviluppo del sistema di prevenzione nei luoghi di lavoro;
Rilevato che il richiamato art. 7 del D.Lgs. 81/08 prevede il raccordo dei Comitati ex art. 7 con il “Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro” (di seguito Comitato ex art. 5) e con la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro” di cui agli art. 5 e 6 del citato decreto legislativo allo scopo di realizzare una programmazione coordinata degli interventi nonché uniformità degli stessi;
Precisato, in particolare, che il Comitato ex art. 7 svolge il fondamentale ruolo di “cabina di regia regionale” del sistema della prevenzione nei luoghi di lavoro e, quindi, di congiunzione tra il livello decisionale centrale e quello locale, armonizzando le indicazioni emanate dal Comitato ex art. 5 con le peculiarità ed esigenze specifiche del territorio;
Richiamati gli atti regionali istitutivi del Comitato ex art. 7 della Toscana, in particolare:
- la Delibera di Giunta Regionale del 28-07-2008, n. 588 “Istituzione del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dell’Ufficio Operativo regionale. Artt. 1 e 2 DPCM 21 dicembre 2007 e Art. 5 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81”;
- la Delibera di Giunta Regionale del 13 luglio 2009, n. 604 relativa alla “Integrazione componenti comitato regionale di coordinamento attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui alla Delibera n. 588 del 28/07/2008”;
- la Delibera di Giunta Regionale del 28-02-2011, n. 106 “Istituzione del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dell’Ufficio operativo regionale. Artt. 1 e 2 DPCM 21 dicembre 2007 e art. 5 Dlgs 9 aprile 2008 n. 81”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 26 Ottobre 2011, n. 174 “Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ricostituzione”, che individua i componenti del predetto Comitato;
Richiamata altresì l’Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 13 novembre 2014, concernente il Piano nazionale di prevenzione (PNP) per gli anni 2014-2018;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 693 del 25/05/2015 che, in attuazione della predetta Intesa, approva il Piano regionale di prevenzione 2014-2018, e in particolare il programma 3 “Lavoro in salute” e i progetti n. 41 e n. 43, che dovranno essere realizzati con il coinvolgimento Comitato ex art. 7;
Atteso che, le articolazioni operative del Comitato ex art. 7, ai sensi dell’art. 2, comma 1 e 3, del DPCM 17 dicembre 2007, sono rappresentate dall’Ufficio Operativo regionale, composto dai rappresentanti degli organi di prevenzione e vigilanza nei luoghi di lavoro, cui compete il coordinamento delle attività in ambito regionale, e dagli organismi provinciali, definiti “Sezioni permanenti”, che attuano sul territorio quanto pianificato dall’Ufficio operativo;
Richiamati i compiti e le funzioni principali attribuiti ai Comitati ex art. 7, all’Ufficio operativo e alle Sezioni Permanenti dal DPCM 21 dicembre 2007, nonché la composizione degli stessi disciplinata dalla Delibera di Giunta regionale del 28-02-2011 n. 106;
Ritenuto opportuno confermare, nelle more della istituzione di nuove Aziende Unità Sanitarie Locali prevista dalla L.R. 16 marzo 2015, n. 28, la partecipazione al Comitato e al relativo Ufficio operativo di 3 rappresentanti dei Dipartimenti di prevenzione delle Az. USL, uno per Area Vasta, nonché l’articolazione territoriale su base provinciale delle Sezioni permanenti;
Richiamata altresì la L. 30 luglio 2010, n. 122 con la quale ISPESL e l’IPSEMA sono stati soppressi e attribuite all’INAIL le relative funzioni;
Preso atto che la Delibera di Giunta del 28/01/2011, n. 106 prevede la partecipazione al Comitato ex art. 7 di un rappresentante ex ISPESL e di un rappresentante ex IPSEMA, la cui nomina compete alla Direzione Regionale INAIL;
Richiamata la nota del 17 agosto 2011 con la quale la Direzione Regionale INAIL ha dichiarato che nel territorio regionale non risultavano operative sedi dell’IPSEMA;
Rilevata l’opportunità di integrare la composizione del Comitato ex art. 7 prevedendo la partecipazione di un rappresentante dell’Ufficio Scolastico regionale al fine di consolidare il rapporto di collaborazione già esistente, con particolare riguardo alle attività di promozione e di divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro in ambito scolastico e universitario, in attuazione dell’art. 11 del D.Lgs. 81/08;
Richiamato, inoltre, l’art. 1 comma 3 del DPCM 21 dicembre 2007 che prevede la partecipazione ai lavori del Comitato ex art. 7 di quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale;
Precisato che è confermata la partecipazione, prevista dalla Delibera di Giunta Regionale n. 106 del 28-02-2011, dei rappresentanti di solo tre organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative in ambito regionale, con riserva di integrare la quota attualmente prevista sulla scorta di eventuali future verifiche e/o accordi;
Preso atto che è necessario provvedere al rinnovo delle nomine/designazioni dei componenti del Comitato ex art. 7, in virtù di quanto previsto dal “Elenco delle nomine e/o designazioni di competenza del Presidente della Giunta regionale da effettuarsi nell’anno 2015 in seguito al rinnovo della legislatura”, pubblicato sul supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Toscana del 24.09.2014, n. 38, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 08 febbraio 2008, n. 5;
Ritenuto altresì necessario rivedere la composizione del Comitato ex art. 7, relativa alla rappresentanza degli Assessorati regionali, alla luce del DPGR del 1 luglio 2015 n. 105 con il quale sono state assegnate le deleghe agli assessori della Giunta regionale dopo la proclamazione del Presidente del 17 giugno 2015;
A voti unanimi,
 

DELIBERA
 

Per i motivi espressi in narrativa, da intendersi qui integralmente riportati:
1. di modificare la Delibera di Giunta regionale n. 106 del 2011, limitatamente alla composizione del Comitato ex art. 7;
2. di stabilire che, alla luce delle deleghe assegnate con DPGR n. 105 del 1 luglio 2015, sono componenti del Comitato ex art. 7 gli Assessori regionali, o loro delegati, competenti in materia di:
- Diritto alla Salute;
- Infrastrutture, mobilità, urbanistica e politiche abitative;
- Attività produttive, credito, turismo e commercio;
- Ambiente e difesa del suolo;
- Istruzione e formazione;
- Agricoltura;
3. di revocare la partecipazione di un rappresentante ex IPSEMA, in quanto non sono presenti sul territorio regionale sedi operative dello stesso;
4. di confermare, nelle more del riassetto del sistema sanitario regionale che sarà realizzato a partire dal 1 gennaio 2016, la partecipazione al Comitato e al relativo Ufficio operativo di tre rappresentanti dei Dipartimenti di prevenzione delle Az. USL (uno per Area Vasta) e che presso ciascuna Az. USL è attivato, a livello provinciale, un organismo denominato “Sezione permanente” (art. 2 comma 3, DPCM 21/12/07) secondo la disciplina prevista dalla Delibera di Giunta regionale del 28-02-2011, n. 106;
5. di integrare la composizione del Comitato ex art. 7 con un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale;
6. di dare atto che, a seguito di quanto disposto nei precedenti punti, la composizione attuale del Comitato ex art. 7 è la seguente:
- il Presidente della Giunta regionale o suo delegato in qualità di Presidente del Comitato;
- gli Assessori, o loro delegati, competenti in materia di Diritto alla Salute, Infrastrutture, mobilità urbanistica e politiche abitative, Attività produttive, credito, turismo e commercio, Ambiente e difesa del suolo, Istruzione e formazione, Agricoltura;
- il dirigente responsabile del Settore regionale competente in materia di Prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro con funzioni di coordinamento tecnico-organizzativo delle attività del Comitato;
- 3 rappresentanti dei Dipartimenti di Prevenzione delle Asl della Toscana (uno per ciascuna Area vasta);
- il direttore generale dell’ARPAT;
- il direttore della Direzione Interregionale del Lavoro (DIL);
- il direttore della Direzione regionale dell’Inail;
- il direttore della Direzione regionale dei Vigili del fuoco;
- il direttore regionale INPS;
- un rappresentante dell’ex ISPESL;
- un rappresentante dell’Ufficio Scolastico regionale;
- un rappresentante dell’Unione Province Italiane (UPI);
- un rappresentante dell’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI);
- un rappresentante dell’Ufficio di sanità aerea e marittima;
- i rappresentanti delle Autorità marittime portuali e aeroportuali;
- il Prefetto di Firenze in qualità di rappresentante dello Stato e di coordinatore degli altri Prefetti della Toscana;
7. di confermare la partecipazione dei seguenti rappresentanti dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali, riservandosi di integrare la quota attualmente prevista dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali sulla scorta di eventuali future verifiche:
a) rappresentanti dei datori di lavoro:
- Confindustria Toscana
- Legacoop Toscana
- Rete Imprese Italia Toscana
- Federazione Regionale Coldiretti Toscana
b) i rappresentanti dei lavoratori:
- CGIL Regionale Toscana
- CISL Regionale Toscana
- UIL Regionale Toscana.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.
 

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta