Categoria: Cassazione penale
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Infortunio occorso a lavoratrice addetta ad una macchina per la ritorcitura che, tentando di spegnere la macchina a fine lavoro, si era tolta la cuffia di protezione e andava ad impigliarsi con i capelli nell'albero di trasmissione privo della necessaria protezione.
Responsabilità di costruttori e venditori della macchina (nonchè ovviamente del datore di lavoro che aveva già definito la sua posizione) - Sussiste.

La Corte respinge tutti i ricorsi.
"...il tema di maggior interesse sollevato con i ricorsi è quello che riguarda la perdurante responsabilità dell'agente nel caso di perdita della disponibilità della cosa; tema che, più in generale attiene al problema della successione nelle posizioni di garanzia.
Su questo tema la Corte di cassazione, già con la sentenza di questa sezione 6 dicembre 1990, Bonetti, sul disastro di Stava, aveva enunciato questi principi sottolineando che, "nel caso di successione nella posizione di garanzia..... colui..... al quale altri succeda, non si libera da eventuali responsabilità, riconducibili alla sua condotta - azione o omissione - facendo affidamento sull'adempimento del proprio dovere da parte del successore".
E questo perchè "il principio dell'affidamento..... significa infatti soltanto che, di regola, non si ha l'obbligo di impedire che realizzino comportamenti pericolosi terze persone altrettanto capaci di scelte responsabili, sicchè non può parlarsi di affidamento quando colui che si affida sia in colpa...... e, ciò non ostante, confidi che altri, che gli succede nella stessa posizione di garanzia, elimini quella violazione o ponga rimedio a quella omissione".
E concludeva su questo punto, la ricordata sentenza, che "ove anche per l'omissione del successore, si produca l'evento che una certa azione avrebbe dovuto impedire quell'evento avrà due antecedenti causali, perchè è da escludere..... che la seconda omissione sia fatto eccezionale sopravvenuto da solo sufficiente a produrre l'evento".
"Il principio di affidamento implica infatti, nel caso di ripartizione degli obblighi tra più soggetti, che colui che si affida non possa essere automaticamente ritenuto responsabile delle autonome condotte del soggetto cui si è affidato; e ciò in base al principio di autoresponsabilità.
Non esiste infatti un obbligo di carattere generale di impedire che terzi, responsabili delle loro scelte, realizzino condotte pericolose.
Ma nel caso in cui l'affidante ponga in essere una condotta causalmente rilevante la condotta colposa dell'affidato, anch'essa con efficacia causale nella determinazione dell'evento, non vale ad escludere la responsabilità del primo in base al principio dell'equivalenza delle cause e a meno che possa affermarsi l'efficacia esclusiva della causa sopravvenuta (che deve avere caratteristiche di eccezionalità e imprevedibilità) che non può però ravvisarsi nel caso di un comportamento colposo che abbia creato i presupposti per il verificarsi dell'evento dannoso e sul quale non siano intervenute modifiche rilevanti per eliminare le situazioni di pericolo che questo comportamento aveva creato o esaltato.
Diversamente, per escludere la continuità in esame, è necessario che la condotta sopravvenuta abbia fatto venir meno la situazione di pericolo originariamente provocata ovvero l'abbia in tal modo modificata da escludere la riconducibilità al precedente garante della scelta operata.
Occorre cioè che le nuove scelte si siano sostanzialmente sovrapposte a quelle precedenti innovando totalmente la situazione che aveva generato la situazione di pericolo (per es. ciò potrebbe avvenire nel caso in cui l'acquirente sostituisca un sistema di protezione carente con uno diverso parimenti carente; fermo il perdurare della situazione di pericolo questa non potrebbe però più farsi risalire al primo garante).
E' necessario, in definitiva, per escludere la continuità delle posizioni di garanzia, che il garante sopravvenuto abbia posto nel nulla le situazioni di pericolo create dal predecessore o eliminandole o modificandole in modo tale che non possano essere più attribuite al precedente garante.
Il che pacificamente nel caso di specie non si è verificato perchè l'inidoneità iniziale della macchina - per la mancanza delle protezioni all'albero motore - era già esistente al momento della produzione e a quello della vendita e delle asserite modifiche, come si preciserà più avanti, è stata motivatamente esclusa l'esistenza.
Conseguente a questa ricostruzione è anche l'infondatezza del motivo che riguarda l'esistenza della colpa perchè la fornitura di una macchina carente dei meccanismi di protezione non può certo condurre ad escludere la prevedibilità di una successiva condotta omissiva dell'acquirente della macchina diretta ad ovviare la situazione di pericolo creata dal costruttore e non eliminata dal venditore."

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINI Lionello - Presidente -
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere -
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere -
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) S.D., N. IL (OMISSIS);
2) P.E.C., N. IL (OMISSIS);
3) G.G., N. IL (OMISSIS);
4) GU.GI., N. IL (OMISSIS);
5) G.R., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 30/09/2005 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIGLIETTA Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso degli imputati S. e P. e per l'inammissibilità del ricorso degli imputati G.G. e Gu.Gi. e G.R..
Udito il difensore Avv. DEL FAVERO, per gli imputati G.G. e Gu.Gi. e G.R., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte:




FattoDiritto

1) La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza 30 settembre 2005 ha parzialmente confermato la sentenza 14 aprile 2004 del Tribunale di Prato che aveva condannato S.D., P.E. C., G.G., GU.GI. e G. R. per il delitto di cui all'art. 590 cod. pen. per aver cagionato a L.P. lesioni personali gravissime costituite dalla completa avulsione dello scalpo con una conseguente durata della malattia pari a giorni 185 e la deformazione permanente dei lineamenti del viso.
La Corte di merito ha confermato l'affermazione di responsabilità degli imputati e ha applicato la sola pena pecuniaria in luogo di quella detentiva applicata dal primo giudice.
2) I giudici di merito hanno accertato che la lavoratrice lavorava alle dipendenze della ditta individuale "RITORCITURA ALVEA" operante in (OMISSIS) e di cui era titolare V.A. che ha separatamente definito la sua posizione optando per il rito dell'applicazione della pena.
Il giorno (OMISSIS) L. P. era addetta alla macchina per la ritorcitura; al termine dell'attività lavorativa si toglieva la cuffia protettiva e si avvicinava al pulsante di arresto della macchina rimanendo però impigliata con i capelli nell'albero di trasmissione della medesima e subendo quindi le gravissime conseguenze già descritte.
L'evento, cagionato dalla circostanza che l'albero di trasmissione della macchina era privo di qualunque protezione pur essendo posto in luogo accessibile a chi era addetto alla lavorazione (l'accertamento fattuale in tal senso, come vedremo, è indiscusso) è stato addebitato, oltre che al datore di lavoro che ha già definito la sua posizione, ai venditori della macchina ( S. e P.) e ai costruttori della medesima ( G.G., GU. G. e R.) perchè avevano venduto e prodotto un'attrezzatura priva delle necessarie protezioni; e di ciò dovevano essere ritenuti responsabili in base al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 7.

3) Contro la sentenza della Corte fiorentina hanno proposto ricorso tutti gli imputati nel presente processo.
S. e P., con il comune atto di impugnazione, dopo aver riportato il testo dei motivi di appello e le statuizioni della Corte di merito sui vari punti, evidenziano che, nel giudizio di primo grado, avevano provato che l'albero motore, al momento della vendita della macchina, non presentava le rigature o abrasioni riscontrate dopo l'infortunio.
L'esistenza di questi segni dimostrerebbe che l'albero aveva subito un intervento e la Corte di merito non avrebbe potuto escludere questa eventualità senza disporre un accertamento tecnico scientifico.
A fondamento della decisività della prova peritale i ricorrenti precisano che senza queste irregolarità non avrebbe potuto esservi l'apprensione dei capelli della persona offesa.
L'intervento manutentivo costituiva dunque una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.
Così come analoga natura avevano le omissioni del datore di lavoro che avrebbe dovuto adattare la macchina alle regole di prevenzioni e quelle degli organi di vigilanza che avevano tollerato che la macchina operasse in condizioni di insicurezza.
Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti contestano l'esistenza dell'elemento soggettivo precisando che non era prevedibile che il datore di lavoro omettesse di apprestare i necessari mezzi di protezione per la macchina da loro venduta che era palesemente priva di tali protezioni. Difetterebbe quindi la colpa dei ricorrenti e la loro condotta non potrebbe essere considerata concausa dell'evento.
I ricorrenti censurano poi la sentenza impugnata per non aver tenuto conto della circostanza che i ricorrenti avevano perso da molti anni la disponibilità della macchina e quindi la possibilità di intervenire per apportare alla medesima le necessarie modifiche.
Il reato previsto dal ricordato art. 7 ha infatti natura istantanea e potrebbe essere addebitata all'agente solo la protrazione volontaria dell'offesa al bene giuridico protetto. Infine, sempre con riferimento alla regola indicata nel D.P.R. n. 547 del 1955, art. 7 il ricorrente lamenta come sia ricavabile dal titolo del provvedimento e dalla rubrica della norma che la medesima si riferisce ai soli produttori dei macchinari.

4) Con il ricorso da loro proposto G.G., G.R. e GU.GI. deducono invece, con il primo motivo di censura, l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione con riferimento all'esistenza del rapporto di causalità; dopo aver premesso che era stata posta in essere una cautela alternativa (la cuffia che la lavoratrice ha tolto di sua iniziativa) e che, per premere il pulsante, la lavoratrice non avrebbe dovuto chinarsi i ricorrenti evidenziano che la loro condotta può essere ritenuta costituire l'occasione ma non il fattore causale dell'evento che è invece costituito dalla condotta della lavoratrice del tutto esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e quindi idoneo ad escludere le l'efficacia condizionante delle "occasioni" precedenti.
I ricorrenti poi, con il secondo motivo, evidenziano la natura istantanea del reato previsto dal già ricordato art. 7 e sottolineano come la condotta inosservante possa ritenersi esistente fino al momento in cui l'agente ha la disponibilità della macchina ma non nel periodo successivo nel quale non gli è più possibile neutralizzare il rischio per la sicurezza.
Si precisa poi nel ricorso che l'incidente si è verificato al di fuori del turno di lavoro e non alla fine di esso e quindi al di fuori della fase di lavorazione e che l'operazione di fermare il macchinario poteva essere compiuta anche agendo con altra modalità non pericolosa.
Infine, con l'ultimo motivo di ricorso, viene censurata la sentenza impugnata sul punto in cui ha escluso l'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno sottolineando la natura oggettiva della circostanza.
5) E' opportuno esaminare preliminarmente le censure, proposte da tutti i ricorrenti in entrambi i ricorsi, che riguardano l'esistenza di cause sopravvenute da sole idonee ad escludere il rapporto di causalità (art. 41 c.p., comma 2).
Queste censure ripropongono uno dei temi di maggior complessità del diritto penale relativo all'interpretazione dell'art. 41 c.p., comma 2 secondo cui "le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento".
Si tratta di una norma di fondamentale importanza all'interno dell'assetto normativo che il codice ha inteso attribuire al tema della causalità e lo scopo della norma, secondo l'opinione maggiormente seguita, è quello di temperare il rigore derivante dalla meccanica applicazione del principio generale contenuto nell'art. 41, comma 1 in esame che si ritiene abbia accolto il principio condizionalistico o dell'equivalenza delle cause ("condicio sine qua non").
Anzi, secondo taluni autori questa norma escluderebbe che il codice abbia voluto accogliere integralmente la teoria condizionalistica essendo, il concetto di causa sopravvenuta, estraneo a questa teoria così come è da ritenere estraneo alla teoria della causalità adeguata.
E' stato affermato in dottrina che se il comma 2 in esame venisse interpretato nel senso che il rapporto di causalità dovesse ritenersi escluso solo nel caso di un processo causale del tutto autonomo verosimilmente si tratterebbe di una disposizione inutile perchè, in questi casi, all'esclusione si perverrebbe con la mera applicazione del principio condizionalistico previsto dall'art. 41, comma 1.
Deve pertanto trattarsi, secondo questo orientamento, di un processo non completamente avulso dall'antecedente, di una concausa che deve essere, appunto, "sufficiente" a determinare l'evento. Ma questa sufficienza non può essere intesa come avulsa dal precedente percorso causale perchè, altrimenti, torneremmo al caso del processo causale del tutto autonomo per il quale il problema è risolto dall'art. 41, comma 1.
Su questa affermazione di principio deve ritenersi raggiunto un sufficiente consenso in quanto gli orientamenti (peraltro, a quanto risulta, quasi esclusivamente dottrinali) che sostenevano la tesi della completa autonomia dei processi causali non sembrano essere state più riproposte negli ultimi decenni.
In base alla ricostruzione che va sotto il nome della teoria della causalità "umana" si parte dalla premessa che, oltre alle forze che l'uomo è in grado di dominare ve ne sono altre - che parimenti influiscono sul verificarsi dell'evento - che invece si sottraggono alla sua signoria. Può dunque essere oggettivamente attribuito all'agente quanto è da lui dominabile ma non ciò che fuoriesce da questa possibilità di controllo.
Quali sono gli elementi esterni controllabili? Innanzitutto quelli dotati da carattere di normalità, cioè quelli che si verificano con regolarità qualora venga posta in essere l'azione. Ma non solo queste conseguenze si sottraggono al dominio dell'uomo ma altresì quelle che si caratterizzano per essere non probabili o non frequenti perchè comunque possono essere prevedute dall'uomo.
Che cosa sfugge invece al dominio dell'uomo? Ciò che sfugge a questo dominio - secondo l'illustre Autore che ha formulato la teoria - "è il fatto che ha una probabilità minima,, insignificante di verificarsi: il fatto che si verifica soltanto in casi rarissimi.....
nei giudizi sulla causalità umana si considerano propri del soggetto tutti i fattori esterni che concorrono con la sua azione, esclusi quelli che hanno una probabilità minima, trascurabile di verificarsi; in altri termini esclusi i fattori che presentano un carattere di eccezionalità".
Per concludere che per l'imputazione oggettiva dell'evento sono necessari due elementi, uno positivo e uno negativo: quello positivo "è che l'uomo con la sua condotta abbia posto in essere un fattore causale del risultato, vale a dire un fattore senza il quale il risultato medesimo nel caso concreto non si sarebbe avverato; il negativo è che il risultato non sia dovuto al concorso di fattori eccezionali (rarissimi).
Soltanto quando concorrono queste due condizioni l'uomo può considerarsi autore dell'evento".
Perchè possa parlarsi di causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto di causalità (o la sua interruzione come altrimenti si dice) si deve dunque trattare, secondo questa ricostruzione, di un percorso causale ricollegato all'azione (od omissione) dell'agente ma completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale; di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta.
E' noto l'esempio riportato nella relazione ministeriale al codice penale: l'agente ha posto in essere un antecedente dell'evento (ha ferito la persona offesa) ma la morte è stata determinata dall'incendio dell'ospedale nel quale il ferito era stato ricoverato.
Il che, appunto, non solo non costituisce il percorso causale tipico (come, per es., il decesso nel caso di gravi ferite riportate a seguito del ferimento) ma realizza una linea di sviluppo della condotta del tutto anomala, oggettivamente imprevedibile in astratto e imprevedibile per l'agente che non può anticipatamente rappresentarla come conseguente alla sua azione od omissione (quest'ultimo versante riguarda l'elemento soggettivo ma il problema, dal punto di vista dell'elemento oggettivo del reato, si pone in termini analoghi).
Va infine rilevato che sia l'Autore che l'ha proposta che tutti coloro che l'hanno condivisa, compresa la giurisprudenza di legittimità e di merito, hanno affermato che la teoria della causalità "umana" è applicabile anche ai reati omissivi impropri.

6) Alla luce della ricostruzione che precede la tesi dei ricorrenti non appare condivisibile e le censure proposte nei due ricorsi su questo punto sono da ritenere infondate.
Per quanto riguarda la condotta della lavoratrice va intanto rilevato che, nel campo della sicurezza del lavoro, i principi ricordati consentono di escludere l'esistenza del rapporto di causalità nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento; questa caratteristica della condotta del lavoratore infortunato è idonea ad interrompere il nesso di condizionamento tra la condotta e l'evento quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento in base al già ricordato art. 41 c.p., comma 2.
Nel settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro deve dunque considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro ed è stato più volte affermato, dalla giurisprudenza di questa medesima sezione, che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Cass., sez. 4, 14 dicembre 1999 n. 3580, Bergamasco, rv. 215686; 3 giugno 1999 n. 12115, Grande, rv. 214999; 14 giugno 1996 n. 8676, Ieritano, rv. 206012).
Tenendo presenti questi principi è dunque da escludere che abbia queste caratteristiche di abnormità il comportamento, pur imprudente, del lavoratore che non esorbiti completamente dalle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli e mentre vengono utilizzati gli strumenti di lavoro ai quali è addetto.
Anche ammesso che la condotta del lavoratore sia stata contraria ad una norma di prevenzione ciò non sarebbe sufficiente a ritenere la sua condotta connotata da abnormità essendo, l'osservanza delle misure di prevenzione, finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore.
Deve quindi ritenersi corretto l'argomentare dei giudici di merito i quali, attenendosi ai principi ricordati, hanno escluso l'abnormità della condotta della lavoratrice infortunata.
E' infatti del tutto prevedibile che un lavoratore, alla fine del ciclo di lavoro, attenui la sua attenzione e si tolga i mezzi di protezione.
La protezione delle parti in movimento è diretta anche ad evitare le conseguenze derivanti da queste condotte imprudenti (ma purtroppo frequenti) tanto più quando il pericolo risulti aggravato dalla vicinanza tra pulsante di accensione e organi in movimento.
Fare poi derivare l'eccezionalità della condotta della lavoratrice dalla circostanza che la fase lavorativa era cessata costituisce argomentazione illogica e priva di alcuna decisività posto che le misure di prevenzione antinfortunistica sono preordinate ad evitare il rischio di infortunio fino a che questo rischio esiste e quindi, nel caso di specie, fino a che gli organi motori sono in funzione e il lavoratore si trova nelle vicinanze dei medesimi indipendentemente dalla questione nominalistica se la fase rientri o meno nel ciclo di lavoro.

7) Un altro motivo di censura è stato proposto da tutti i ricorrenti e quindi può formare oggetto di esame congiunto.
Si tratta dell'ambito di applicazione del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 7 il cui primo comma vieta "la costruzione, la vendita, il noleggio.... di macchine, di parti di macchine, di attrezzature....
che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso." Che la macchina in questione non fosse rispondente alle norme del d.p.r. medesimo non è in discussione, come si è già accennato, per la palese violazione degli artt. 50 e 55 che impongono la protezione dei motori ed in particolare degli alberi motore ogni qual volta possano costituire un pericolo per chi si avvicina.
La tesi (esposta nel ricorso S. - P.) che la norma non riguardi i venditori è smentita dalla lettera della norma (che parla di "vendita") e dunque non è necessario dilungarsi su questo punto.
Alcune considerazioni meritano invece le censure, comuni ai due ricorsi, riguardanti la natura istantanea del reato previsto dal più volte ricordato art. 7.
In effetti la natura di questo reato è istantanea ma ciò si riferisce al reato medesimo (sanzionato dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 390) e non certo ad eventuali altri reati che possano conseguire alla violazione della regola cautelare violata, ed in particolare ai reati di omicidio o lesioni colpose.
Ma il tema di maggior interesse sollevato con i ricorsi è quello che riguarda la perdurante responsabilità dell'agente nel caso di perdita della disponibilità della cosa; tema che, più in generale attiene al problema della successione nelle posizioni di garanzia.
Su questo tema la Corte di cassazione, già con la sentenza di questa sezione 6 dicembre 1990, Bonetti, sul disastro di Stava, aveva enunciato questi principi sottolineando che, "nel caso di successione nella posizione di garanzia..... colui..... al quale altri succeda, non si libera da eventuali responsabilità, riconducibili alla sua condotta - azione o omissione - facendo affidamento sull'adempimento del proprio dovere da parte del successore".
E questo perchè "il principio dell'affidamento..... significa infatti soltanto che, di regola, non si ha l'obbligo di impedire che realizzino comportamenti pericolosi terze persone altrettanto capaci di scelte responsabili, sicchè non può parlarsi di affidamento quando colui che si affida sia in colpa...... e, ciò non ostante, confidi che altri, che gli succede nella stessa posizione di garanzia, elimini quella violazione o ponga rimedio a quella omissione".
E concludeva su questo punto, la ricordata sentenza, che "ove anche per l'omissione del successore, si produca l'evento che una certa azione avrebbe dovuto impedire quell'evento avrà due antecedenti causali, perchè è da escludere..... che la seconda omissione sia fatto eccezionale sopravvenuto da solo sufficiente a produrre l'evento".
Questo orientamento è stato ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. 4, 7 novembre 2001 n. 7725, Burali; Troiano; 26 maggio 1999 n. 8006, Cattaneo; 1 ottobre 1998 n. 11444, Bagnoli). Il principio di affidamento implica infatti, nel caso di ripartizione degli obblighi tra più soggetti, che colui che si affida non possa essere automaticamente ritenuto responsabile delle autonome condotte del soggetto cui si è affidato; e ciò in base al principio di autoresponsabilità.
Non esiste infatti un obbligo di carattere generale di impedire che terzi, responsabili delle loro scelte, realizzino condotte pericolose.
Ma nel caso in cui l'affidante ponga in essere una condotta causalmente rilevante la condotta colposa dell'affidato, anch'essa con efficacia causale nella determinazione dell'evento, non vale ad escludere la responsabilità del primo in base al principio dell'equivalenza delle cause e a meno che possa affermarsi l'efficacia esclusiva della causa sopravvenuta (che deve avere caratteristiche di eccezionalità e imprevedibilità) che non può però ravvisarsi nel caso di un comportamento colposo che abbia creato i presupposti per il verificarsi dell'evento dannoso e sul quale non siano intervenute modifiche rilevanti per eliminare le situazioni di pericolo che questo comportamento aveva creato o esaltato.
Diversamente, per escludere la continuità in esame, è necessario che la condotta sopravvenuta abbia fatto venir meno la situazione di pericolo originariamente provocata ovvero l'abbia in tal modo modificata da escludere la riconducibilità al precedente garante della scelta operata.
Occorre cioè che le nuove scelte si siano sostanzialmente sovrapposte a quelle precedenti innovando totalmente la situazione che aveva generato la situazione di pericolo (per es. ciò potrebbe avvenire nel caso in cui l'acquirente sostituisca un sistema di protezione carente con uno diverso parimenti carente; fermo il perdurare della situazione di pericolo questa non potrebbe però più farsi risalire al primo garante).
E' necessario, in definitiva, per escludere la continuità delle posizioni di garanzia, che il garante sopravvenuto abbia posto nel nulla le situazioni di pericolo create dal predecessore o eliminandole o modificandole in modo tale che non possano essere più attribuite al precedente garante.
Il che pacificamente nel caso di specie non si è verificato perchè l'inidoneità iniziale della macchina - per la mancanza delle protezioni all'albero motore - era già esistente al momento della produzione e a quello della vendita e delle asserite modifiche, come si preciserà più avanti, è stata motivatamente esclusa l'esistenza.
Conseguente a questa ricostruzione è anche l'infondatezza del motivo che riguarda l'esistenza della colpa perchè la fornitura di una macchina carente dei meccanismi di protezione non può certo condurre ad escludere la prevedibilità di una successiva condotta omissiva dell'acquirente della macchina diretta ad ovviare la situazione di pericolo creata dal costruttore e non eliminata dal venditore.

8) Collegato alla censura riguardante la successione nelle posizioni di garanzia è il primo motivo del ricorso S.- P. i quali sostengono che la macchina avrebbe subito una trasformazione (provata dall'esistenza delle imperfezioni già ricordate) che l'avrebbe resa pericolosa e senza le quali l'infortunio non si sarebbe verificato.
Questo motivo di ricorso è da ritenere inammissibile nel giudizio di legittimità perchè diretto ad ottenere dalla Corte di cassazione una non consentita ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dai giudici di merito.
La sentenza impugnata ha infatti motivatamente accertato che l'albero in questione presentava soltanto un normale stato di usura;
conclusione ricavata dall'esame delle fotografie acquisite al fascicolo per il dibattimento e dalle dichiarazioni testimoniali rese dal tecnico USL B. che ebbe a visionare l'albero in questione riscontrandolo "fondamentalmente liscio" anche se con qualche abrasione riconducibile alla vetustà della macchina.
Con la conseguente conclusione - certamente non illogica e adeguatamente motivata - della inesistenza di interventi che ne avrebbero alterato la funzionalità rendendo possibile un infortunio che diversamente non si sarebbe verificato. Il che rendeva anche inutile un accertamento peritale.
E, su questo punto, è da rilevare anche il difetto di decisività della censura perchè i ricorrenti si limitano ad affermare apoditticamente che le asserite modifiche dell'albero avrebbero reso possibile l'infortunio senza spiegare le ragioni per cui un albero perfettamente liscio non avrebbe prodotto le medesime conseguenze.

9) L'ultima censura da esaminare è quella che si riferisce alla richiesta, formulata dai ricorrenti G.G. e G., di concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 6.
Nel nostro caso il risarcimento è stato effettuato dal datore di lavoro V. e la natura personale soggettiva dell'attenuante correttamente è stata, dalla Corte di merito, ritenuta preclusiva della concedibilità a coloro che a tale riparazione non hanno contribuito.
Questa statuizione è da ritenere corretta e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Nel medesimo senso si vedano Cass., sez. 5, 25 febbraio 2000 n. 996, Fagioli, rv. 216459; sez. 1, 17 gennaio 1997 n. 2658, Lo Nero, rv. 224237; del resto lo stesso precedente invocato dal ricorrente - Cass., sez. 4, 4 ottobre 2004 n. 46557, Albrizzi, rv. 230195 - non conferma la tesi del ricorrente riguardando il diverso problema del riconoscimento dell'attenuante quando il risarcimento sia stato effettuato dall'assicuratore.

10) Per le considerazioni svolte i ricorsi devono essere rigettati. Al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2008