Categoria: 2010
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Tipologia: Accordo OPT
Data firma: 16 aprile 2010
Validità: 16.04.2010 - 31.12.2011
Parti: Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Forlì-Cesena
Fonte: ebitercesena.it

Sommario:

  Premessa
1) Organismi Paritetici
2) Rappresentanti per la sicurezza
A) Aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti
B) Aziende fino a 15 dipendenti
3) Attribuzioni dei rappresentanti per la sicurezza
  4) Contenuti e modalità della formazione dei rappresentanti per la sicurezza
5) Riunioni periodiche
6) Finanziamento
Note generali

Accordo Territoriale per la Costituzione dell'OPT Osservatorio Paritetico Territoriale per la Sicurezza del Lavoro

Il giorno 16 del mese di Aprile 2010, presso la sede della Confcommercio del comprensorio cesenate, via Giordano bruno 118, Cesena 47521 (FC) di seguito denominata Confcommercio di Cesena, tra Confcommercio di Cesena [...] e Filcams Cgil di Cesena […], Fisascat Cisl di Forlì-Cesena […], Uiltucs Uil di Cesena […]

Premesso
• che il Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81, di attuazione dell'art. 1 della Legge 03.08.2007 n. 123 e successive modifiche, ha lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali;
• che il Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81, int. con il Dlgs 106/09 intende garantire l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione dei lavoratori e delle lavoratrici immigrate e che il presente accordo risponde alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
• che il Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81, int. con il Dlgs 106/09 intende inoltre sviluppare l'informazione, il dialogo e la partecipazione in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori e/o i loro rappresentanti tramite strumenti adeguati e che pertanto ciò rappresenta un obbiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione;
• che le parti intendono dare attuazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81, int. con il Dlgs 106/09 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• che, tanto il presente accordo quanto l'Accordo Nazionale del 18.11.1996, tutt'ora in vigore, in quanto discendono dal rinvio legislativo (articoli 35, 37, 47, 48, 49, 50 e 51 del D.Lvo 81 del 2008 int. con il Dlgs 106/09), assumendone di fatto la forza cogente, vincolano tutte le aziende del settore, indipendentemente dalla loro adesione ad un'organizzazione sindacale o datoriale;
• che il servizio sarà erogato alle imprese aderenti agli enti bilaterali EBITER (Ente bilaterale del terziario) ed EBURT (Ente bilaterale del turismo);
• che le disposizioni del presente accordo, che applica e integra l'Accordo Nazionale del 18.11.1996, sono da considerarsi operanti per tutte le aziende comprese nella sfera di applicazione del CCNL Turismo e del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil;
si è definito il seguente accordo territoriale per la costituzione dell'OPT e la gestione dei rappresentanti per la sicurezza, così come previsto anche dal richiamato Accordo Nazionale.

1) Organismi Paritetici
Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 1° lett. e) e dell'articolo 51 del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 int. con il Dlgs 106/09 e dell'Accordo Nazionale 18.11.1996, è costituito l'OPT per il comprensorio cesenate , che opererà su tutto il territorio comprensoriale cesenate per le aziende aderenti agli Enti Bilaterali emanazione dei CCNL di cui sopra.
Entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo:
• La Confcommercio di Cesena indicherà i propri tre rappresentati ed i relativi supplenti;
• Filcams, Fisascat, Uiltucs indicheranno i propri tre rappresentanti (uno per ogni organizzazione sindacale) ed i relativi supplenti per ogni organizzazione sindacale;
L'OPT assolve le seguenti funzioni:
• Provvede alla programmazione di attività formative, all'elaborazione e alla raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici, individua eventuali fabbisogni formativi settoriali specifici del territorio, connessi all'applicazione del Dlgs. 81/08 int. con il Dlgs 106/09;
• Promuove lo sviluppo di azioni mirate inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
• Funge da prima istanza di riferimento in merito alle controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dal Dlgs 81/08 int. con il Dlgs 106/09;
• Trasmette al Comitato Regionale di Coordinamento di cui al D.P.C.M. 21.12.2007 una relazione annuale sull'attività svolta;
• Comunica alle aziende di cui all'art. 52 del Dlgs 81/08 int. con il Dlgs 106/09 e agli organi di vigilanza territorialmente competenti, i nominativi dei rappresentati dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
• Assume interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza e prevenzione in genere. Tali interpretazioni, in quanto unanimemente condivise e formalizzate, costituiranno pareri ufficiali e di rif. dell'OPT e, in quanto tali, saranno trasmessi all'Organismo Paritetico Nazionale. Tali pareri potranno, inoltre, essere trasmessi ad Enti ed Istituzioni e impegneranno le parti a non esprimere opinioni difformi se non, a loro volta, congiuntamente concordate. L'OPT potrà inoltre valutare di volta in volta l'opportunità di divulgare nei modi concordemente ritenuti più opportuni tali pareri;
• Elabora, tenendo conto delle linee guida dell'OPN, progetti formativi in materia di salute, di prevenzione e di sicurezza sul lavoro e ne promuove la realizzazione, anche in collaborazione con l'Ente Regione, adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario;
• Riceve i verbali e/o le comunicazioni con l'indicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, inviati dalle aziende, dalle OO.SS. o dai responsabili del servizio di sicurezza del lavoro, per la tenuta dell'apposita lista provinciale per TDS e Turismo;
• Attua le disposizioni in generale per quanto attinente al rappresentante della sicurezza;
• Individua gli enti di formazione di riferimento autorizzati a certificare e rilasciare attestati;
• Stabilisce la ripartizione dei corsi per ciascun Ente e definisce linee di indirizzo per l'individuazione dei costi a carico delle aziende per ogni corsista;
• Imposta l'articolazione delle ore di formazione dei corsi per RLS e RLST prevista per Legge, stabilisce il numero massimo di partecipanti e definisce i contenuti minimi dei
programmi, fermo restando quella specifica di 12 ore sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate;
• Designa esperti richiesti congiuntamente dalle parti in relazione alla materia;
• Compone le controversie in materia di salute e sicurezza;
L'Organismo Paritetico Territoriale:
• Assume le proprie decisioni all'unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le organizzazioni stipulanti, dei datori di lavoro (Confcommercio) e dei lavoratori (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Ulitucs-Uil);
• Redige motivato parere dell'esame e delle decisioni assunte;
Le parti interessate si impegnano a mettere in atto la decisione assunta.
L'OPT si riunirà almeno 6 volte all'anno, presso la sede della Confcommercio di Cesena.

2) Rappresentanti per la sicurezza
In tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

A) Aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno, ai sensi dell'art. 47 comma 4° del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81.
L'elezione dei rappresentati dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, nazionale, aziendale, territoriale, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 47 comma 6° del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81.
Qualora non si proceda all'elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49 del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul paino nazionale.
Per quanto non riportato e specificamente per quanto riguarda l'individuazione della rappresentanza e le relative procedure (elezione diretta ovvero designazione) nonché le modalità di elezione si rimanda alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e all'Accordo Nazionale del 18.11.1996, alla contrattazione collettiva nazionale o territoriale e ad un successivo accordo fra le parti da raggiungere in tempi brevi che regolamenti la materia.

B) Aziende fino a 15 dipendenti
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nel l'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'art. 48 del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81. L'elezione dei rappresentati dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 47 comma 6° del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81.
Qualora non si proceda all'elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49 del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul paino nazionale.
Per quanto non riportato e specificamente per quanto riguarda l'individuazione della rappresentanza e le relative procedure (elezione diretta ovvero designazione) nonché le modalità di elezione si rimanda alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e all'Accordo Nazionale del 18.11.1996, alla contrattazione collettiva nazionale o territoriale e ad un successivo accordo fra le parti da raggiungere in tempi brevi che regolamenti la materia.

3) Attribuzioni dei rappresentanti per la sicurezza
Fatto salvo quanto stabilito nell'Accordo Nazionale del 18.11.1996, ai sensi dell'art. 50 comma 1° del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha i seguenti compiti:
• Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
• È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
• È consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all'evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
• È consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81;
• Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
• Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
• Riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'art. 37 del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81;
• Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
• Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
• Partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81;
• Fa proposte in merito alle attività di prevenzione;
• Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
• Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga le misure di prevenzione e di protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione. Non può inoltre subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo circa le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 50 del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81.
Le Organizzazioni sindacali si impegnano, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, a nominare per ciascuna organizzazione un RLST titolare ed un RLST supplente; a raggiungere specifici accordi per:
- definizione delle modalità operative funzionali all'attività degli RLST,
- definizione delle percentuali di ripartizione delle risorse destinate al finanziamento dell'attività degli RLST da destinare ad ogni singola organizzazione, e ne daranno comunicazione all'OPT provvedendo al deposito degli accordi presso lo stesso.

4) Contenuti e modalità' della formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Al fine di consentire ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza l'acquisizione delle conoscenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, così da garantire un corretto esercizio dei compiti loro affidati dal Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81, viene stabilito quanto segue:
• Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37 del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81;
• La formazione non può avere oneri a carico del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e si svolge durante l'orario di lavoro;
• Tale formazione deve prevedere, con specifico riferimento ai settori interessati, i seguenti contenuti minimi:
1. principi giuridici comunitari e nazionali;
2. legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
4. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
5. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
6. aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
7. nozioni di tecnica della Comunicazione;
• Fermo restando la durata minima dei corsi iniziali RLS e RLST prevista per Legge, almeno 12 ore devono essere improntate sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento;
• La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi;
• I corsi di formazione sono organizzati dall’OPT anche in collaborazione con gli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo i quali si avvarranno dei centri di formazione accreditati promossi dalle associazioni datoriali e sindacali.
• Sono fatti salvi, ai fini del presente articolo, i corsi di formazione organizzati antecedentemente alla stipula del presente accordo, purché rispondenti ai requisiti su indicati;
• Il costo del corso sarà a carico, per l'RLST dell'Ente Bilaterale e per RLS della singola impresa;
• I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza appartenente alle aziende operanti nel settore del Terziario o del Turismo dovranno partecipare a momenti formativi gestiti, organizzati o delegati esclusivamente dall'OPT di cui al presente accordo; altri tipi di formazione non saranno ritenuti confacenti se non confermati dall'OPT.

5) Riunioni periodiche
Nelle aziende o nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione alla quale partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
Nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo circa le riunioni periodiche, si applicano le disposizioni di cui all'alt. 35 del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81.
I costi legati alle attività del delegato di ambito, della commissione e della segreteria amministrativa della stessa, saranno delineati in seno all'ente bilaterale territoriale o regionale, in relazione ad una pianificazione stabilita con cadenza annuale.

6) Finanziamento
Le parti concordano che, per finanziare l'attività dei rappresentati dei Lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST) e dell'Organismo Paritetico Territoriale, tutte le imprese operanti nel comprensorio cesenate, che applicano i CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi e Turismo e nelle quali è stata effettuata la scelta di nominare il Rappresentate Territoriale per la Sicurezza dei Lavoratori, sono tenute a versare, nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre al "Fondo per la Sicurezza", appositamente costituito, una quota pari allo 0,05% del monte salari corrisposto nel trimestre immediatamente precedente (da intendersi paga base e contingenza mensilmente prevista per tutti i dipendenti in forza), da calcolarsi sulle 12 mensilità. Tale versamento compensa e mutualizza altresì le ore di formazione, i permessi retribuiti e le spese operative dei RLST. Qualora il RLST fosse dipendente da un'impresa lo stesso sarà calcolato in aspettativa non retribuita e conserverà il posto di lavoro per il periodo del mandato.
Le imprese fino a 15 dipendenti con RLS e le imprese oltre i 15 dipendenti che vogliono avvalersi dell'assistenza e del supporto dell'OPT contribuiranno al finanziamento dell'OPT, considerando le attività svolte per la collettività delle imprese, nella misura dello 0,05% del monte salari ( da intendersi paga base e contingenza, come sopra), da calcolarsi limitatamente alla retribuzione di Ottobre, Novembre, Dicembre con versamento al Fondo per la Sicurezza entro il mese di Gennaio dell'anno successivo.
Le imprese stagionali effettueranno il versamento limitatamente ai mesi di Giugno, Luglio e Agosto, con versamento entro il successivo mese di settembre o in diverso periodo dell'anno con gli stessi criteri.
Si conviene che il primo versamento avverrà alla scadenza del primo trimestre, come sopra definito, successivo all'entrata in vigore del presente accordo.
Si conviene che il 15% di quanto riscosso sarà utilizzato per la copertura delle spese amministrative, di gestione dell'Organismo e delle attività svolte dai componenti. Quanto eventualmente riscosso dalle aziende che hanno al loro interno il RLS verrà totalmente destinato all'attività dell'OPT.
Qualora la legislazione e/o la contrattazione stabilissero ad altri livelli criteri diversi rispetto a quanto contenuto nel presente accordo, circa le funzioni e le modalità di contribuzione, le parti si incontreranno per valutare l'armonizzazione degli istituti interessati.
Il presente accordo entra in vigore alla data di stipula e scadrà il 31/12/2011 a seguito di disdetta comunicata almeno 6 mesi prima della sua scadenza da una delle parti con raccomandata AR. Se ciò non dovesse avvenire si riterrà rinnovato tacitamente di anno in anno. Entro un anno dall'entrata in vigore le parti si incontreranno per verificarne lo stato di attuazione.

Note generali
Per quanto non espressamente riportato nel presente accordo e comunque a completamento e chiarificazione dello stesso, si rimanda al Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 int. con il Dlgs 106/09 nonché alle disposizioni di cui all'Accordo Interconfederale del 18.11.1996.