Tipologia: CIA
Data firma: 30 luglio 2009
Validità: 30.07.2009 - 31.12.2012
Parti: Axa Assicurazioni e la RSA/Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia, Uilca-Uil
Settori: Credito Assicurazioni, Axa
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

  Art. 1 Sfera di applicazione - Definizioni
Art. 1 bis Etica Sociale
Art. 1 ter Mobilità infragruppo
Tutele
Art. 2 Diritto all’informazione
Art. 3 Formazione e riqualificazione professionale
Art. 4 Funzionari
Art. 5 Pari opportunità
Art. 6 Tutela della Privacy - Sicurezza informatica
Art. 6 bis Commissioni paritetiche
Art. 7 Tutela sindacale
Orario di lavoro
Art. 8 Orario di lavoro
Art. 8 bis Asilo nido
Art. 9 Lavoro a tempo parziale
Art. 10 Aspettativa
Art. 11 Ferie
Art. 12 Ex Festività
Art. 13 Chiusure aziendali
Art. 14 Permessi
Art. 15 Lavoro straordinario
Art. 16 Lavoratori studenti
Art. 17 Turni
Salute
Art. 18 Tutela della salute
Art. 19 Medicina preventiva
Art. 20 Tutela dipendenti diversamente abili
Art. 21 Altre forme previdenziali
Art. 22 Assenze prolungate per malattia
Assistenza
Art. 23 Polizza malattia
Art. 24 Garanzia I.P.M.
  Art. 25 Assistenza sanitaria Funzionari
Art. 26 I.P.M. Funzionari
Art. 26 bis Funzionari e impiegati in quiescenza
Previdenza
Art. 27 Fondo Pensione Dipendenti Gruppo Axa
Art. 28 Trattamento di trasferta pag.
Altri benefici
Art. 29 Anticipazioni T.F.R.
Art. 30 Alloggi aziendali
Art. 31 Convenzione bancaria
Art. 31 bis Mutui
Art. 32 Prestiti
Art. 33 Cessioni di beni di proprietà dell’Impresa
Parte economica
Art. 34 Premio aziendale di produttività
Art. 34 bis Premio aziendale di produttività Produttori
Art. 35 Indennità varie
Art. 36 Buono pasto
Art. 37 Polizze varie stipulate da dipendenti
Altri istituti
Art. 38 Inquadramento
Art. 39 Famiglie di fatto
Art. 40 Commissione di analisi e valutazione del rischio da stress correlato all’organizzazione del lavoro
Art. 41 Rotazione delle mansioni
Art. 42 Assunzione privilegiata
Art. 43 Stesura definitiva
Decorrenza e durata
Art. 44 Decorrenza e durata
Sfera di applicazione CIA 2009
Verbale di accordo erogazione Una Tantum
Allegati

Contratto Integrativo Aziendale

Il giorno 30 luglio 2009, in Milano Axa Assicurazioni spa […] e la RSA Fiba - Cisl, la RSA Fisac - Cgil, la RSA Fna, la RSA Snfia, la RSA Uilca - Uil, convengono e stipulano il seguente Contratto Integrativo Aziendale

Art. 1 Sfera di applicazione - Definizioni
1. Il presente Contratto Integrativo Aziendale (CIA) si applica:
- al personale Dipendente (Impiegati e Funzionari, ad integrazione del vigente CCNL) di Axa Assicurazioni spa, in servizio alla data di stipula, a quello assunto successivamente, con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che abbia favorevolmente superato il periodo di prova;
- ai dipendenti di Axa Assicurazioni spa ai quali si applica la Disciplina Speciale - Parte Seconda del CCNL (personale addetto all’organizzazione produttiva e alla produzione) in servizio alla data di stipula e a quelli assunti successivamente;
- ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, ad eccezione degli articoli: 25, 26, 27 (fatto salvo quanto previsto nel medesimo articolo), 30, 33, 34 (solo per la parte di PAP Variabile) e 42.
2. Il presente contratto non si applica ai dipendenti il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualunque ragione alla data di decorrenza, salvo per quegli articoli previsti espressamente per il personale in quiescenza (art. 26 bis e art. 37, per le specifiche disposizioni in essi contenuti).
3. Le Parti si danno atto che, nell’articolato che segue, i termini qui indicati hanno il seguente significato:
- CIA: è il Contratto Integrativo Aziendale oggetto del presente Accordo. Esso si applica ai soggetti di cui all’art. 1 ed ha la vigenza di cui all’art. 44.
- CCNL: è il Contratto Collettivo Nazionale 17.09.2007 “Disciplina dei rapporti fra le Imprese di Assicurazione e il personale dipendente non dirigente” e successivi accordi di rinnovo.
- CAE: è il Comitato Aziendale Europeo, organismo di confronto con i Rappresentanti Sindacali a livello europeo.
- Azienda: è la società per azioni Axa Assicurazioni spa, facente parte del Gruppo Internazionale Axa.
- Parti: sono i soggetti firmatari del CIA. Sono Parti l’Azienda e le Rappresentanze Sindacali Aziendali.

Art. 1 bis Etica sociale
1. L’Azienda è impegnata da tempo nei confronti dei partner (agenti e fornitori) esterni ad essa e dei suoi referenti principali (azionisti, clienti e collaboratori) al rispetto di impegni che concernono uno sviluppo armonico e responsabile riguardo l’ambiente ed i rapporti sociali.
Tali valori sono espressi nella Carta Etica del Gruppo Axa.
Conformemente a quanto definito a livello di Gruppo, Axa Assicurazioni spa si impegna costantemente a realizzare sforzi volti a promuovere lo sviluppo sostenibile; l’attivazione di questi impegni vuole significare che il Gruppo Axa svolge le sue attività, con una condotta socialmente responsabile, conformemente alla Carta Etica del Gruppo Axa alla quale fa riferimento ed adotta un comportamento responsabile in ambito sociale ed ambientale, privilegiando un dialogo trasparente su queste tematiche.
In tale ambito, anche attraverso l’esperienza del CAE, Axa svilupperà un dialogo e confronto con le Rappresentanze Aziendali su tematiche di risparmio energetico e tutela dell’ambiente, attraverso un incontro annuale informativo per la presentazione del Bilancio Sociale di Gruppo, dei contributi ad esso di Axa Assicurazioni spa e di eventuali nuovi progetti per il futuro.
2. Molteplici sono le iniziative in atto al riguardo; in Italia esse comprendono:
• L’adesione al Global Compact e l’impegno formale di osservarne e promuoverne i dieci principi guida;
• Il rispetto delle compatibilità ambientali, attraverso il Progetto di Sviluppo Sostenibile avviato dal Gruppo Axa e la sensibilizzazione e l’incentivazione dei propri collaboratori per favorire soluzioni di mobilità in grado di conciliare il diritto alla mobilità con l'esigenza di ridurre l'inquinamento, realizzate nell’ambito di iniziative e convenzioni con le Aziende di Trasporto Pubblico; tale Progetto, all’ordine del giorno di informativa annuale in sede CAE, sarà oggetto di specifico incontro informativo annuale anche in Italia;
• Il riconoscimento della diversità e dell’integrazione, realizzate, in coerenza con quanto di seguito definito al punto 10., anche attraverso la stipula di due convenzioni con le Province di Milano e Torino per l’inserimento mirato di lavoratori e lavoratrici diversamente abili all’interno dell’ organizzazione aziendale; il sostegno all’associazionismo attraverso Axa Cuori in Azione, anche a supporto di questi processi; Le iniziative realizzate da Axa in tale ambito saranno presentate alle Rappresentanze Sindacali in occasione di specifici incontri informativi;
• L’affermazione ed il rispetto dei valori fondamentali nelle relazioni interne all’Impresa, nelle relazioni con i clienti e in quelle con gli azionisti, utilizzando il riferimento costituito dalla Carta Etica del Gruppo Axa, dalla Carta degli Impegni di Axa, dal Testo sulla condotta del Dialogo Sociale in Europa e l’Accordo di rinnovo di Costituzione del CAE del 29.06.2009, oltre che dalla legislazione e normativa in materia contrattuale, nonché sensibilizzando i collaboratori ed i partner esterni che collaborano con Axa, a sviluppare un comportamento responsabile e coerente a questi valori.
3. Nell’ambito del mercato assicurativo, quale conferma applicativa dell’impegno al rispetto dei valori etici, l’Azienda ha prioritariamente inserito - nella strategia di ampliamento e revisione dei prodotti e dei servizi assicurativi e di assistenza sviluppati in Italia - nuove filiere di prodotto tendenti ad assicurare ai clienti risposte concrete a bisogni irrisolti e di ampia rilevanza sociale.
4. Questo impegno dell’Azienda contribuisce alla creazione di prime risposte d’avanguardia alla crisi generalizzata dei sistemi di Welfare cooperando allo sviluppo dei settori privati dell’assistenza e della protezione sanitaria, della previdenza integrativa e della protezione finanziaria in genere, in una logica di integrazione con le prerogative di uno Stato moderno e solidale.
Nell’ambito delle Aziende del Gruppo Axa in Italia, di cui alla sfera di Applicazione CIA 2009, le Parti si impegnano a rafforzare e sviluppare il concetto di Welfare Aziendale, razionalizzando in un’apposita sezione tutti gli istituti del CIA rientranti in tale ambito, al fine di consentire una maggiore consapevolezza a livello aziendale e supportare i concetti di integrazione e sussidiarietà rispetto alle prerogative sociali dello Stato. In questo contesto saranno individuate quelle azioni positive ed integrative alle politiche aziendali, che possano rispondere all’esigenza della conciliazione tra il ruolo di cittadino e di lavoratore - work life balance - e supportino i temi della protezione sanitaria, previdenza integrativa, protezione finanziaria e del patrimonio, sostegno del reddito, tematiche congiuntamente correlate alla crisi generalizzata del Sistema Welfare in Italia.
5. In tale logica, inoltre, l’obiettivo di realizzare anche in Italia la copertura assicurativa obbligatoria dalle grandi catastrofi naturali rappresenta una nuova frontiera per la garanzia economica di ricostruzione che lo Stato da solo non può più soddisfare anche tenuto conto delle particolarità geologico-naturali del territorio nazionale.
6. Costituisce altro impegno nei confronti del mercato e dei clienti la qualificazione continua del servizio offerto, impegno che il mercato ha valutato positivamente.
A conferma dell’impegno continuo su questo fronte è obiettivo dell’Azienda (nell’ambito di Ambition 2012 and beyond) programmare, ferme le rispettive titolarità e prerogative, momenti di confronto su specifici temi di interesse comune sulla qualità del servizio offerto e sulla propria politica commerciale, con le Associazioni dei Consumatori, le Organizzazioni degli Agenti e le Organizzazioni Sindacali dei Dipendenti ed eventualmente, fermo il preventivo consenso all’iniziativa, con la partecipazione delle società del Gruppo Axa in Italia.
7. Parallelamente alla dimensione economica, nell’ultimo decennio è cresciuta la complessità gestionale del cosiddetto “fattore umano”: esso appare sempre più evoluto, preparato e consapevole del proprio ruolo e del valore imprescindibile che esso costituisce per il sistema produttivo di beni e servizi.
8. Il riferimento in proposito è l’esistenza e la realizzazione professionale delle persone nella loro duplice connotazione di esseri sociali e di patrimonio irrinunciabile dei sistemi organizzativi (e quindi anche degli interessi delle Aziende) in quanto depositari di competenze, capacità ed esperienze.
9. La corretta valutazione ed utilizzazione di queste competenze ed il riconoscimento delle diversità costituisce oltre che un’affermazione del valore delle persone che operano nell’Azienda anche un significativo vantaggio competitivo socialmente sostenibile e riconoscibile, in quanto è ormai riconosciuto il nesso tra il successo della strategia aziendale di una Impresa e la soddisfazione delle esigenze di stabilizzazione del rapporto di lavoro e del ruolo funzionale dei Lavoratori e della loro valorizzazione.
In tale contesto le Parti terranno conto di quelle elaborazioni dottrinali, già sperimentate in alcune aziende multinazionali, come la teoria del “Diversity Management” quale processo del cambiamento interno all’azienda che consenta,
partendo dalle differenze di ogni dipendente, di utilizzare al meglio il contributo individuale al raggiungimento degli obiettivi aziendali, nell’ottica di garantire a tutti Pari Opportunità.
La coerente valorizzazione delle competenze e delle diversità, comprese quelle di genere, ha quale risultato l’armonizzazione del doppio ruolo di cittadino e lavoratore e contribuisce a sviluppare nuove sensibilità e nuove proposte nell’ambito della crescente complessità delle organizzazioni aziendali e del contesto economico, tenendo conto della necessità di preservare i tempi della cura all’interno di un modello che sappia considerare anche “i tempi della città”, per l’identificazione di un più ampio concetto di sviluppo sostenibile.
I principi qui richiamati sono applicati a tutto il personale, anche quello assunto nell’ambito delle tipologie flessibili di cui al CCNL vigente.
10. Per queste ragioni le Parti riconoscono:
• Il ruolo centrale delle Risorse Umane e l’obiettivo comune della loro valorizzazione quale elemento indispensabile e strategico per il miglioramento della qualità dei servizi e dei prodotti offerti e, quindi, per lo sviluppo ed il successo dell’Azienda.
• La consequenziale esigenza di garantire un sistema di opportunità per lo sviluppo professionale, una trasparenza ed un’adeguatezza effettiva nei sistemi di valutazione professionale insieme ad un impegno costante nella formazione professionale.
• La volontà di tradurre i principi che precedono si concretizza attraverso:
* la definizione di programmi finalizzati a realizzare interventi di formazione e riqualificazione professionale del personale, anche di quello che, per effetto delle trasformazioni avvenute nel mercato assicurativo ed in ragione dell’evoluzione organizzativa nell’ambito del Gruppo Axa, maggiormente necessità di iniziative che gli consentano di sviluppare competenze e professionalità;
* l’attenzione di Axa alle esigenze dei suoi collaboratori;
* la ricerca delle opportunità di valorizzazione professionale sulla base dei principi di non discriminazione.
• L’opportunità di garantire:
- ambienti di lavoro adeguati, l’efficacia negli interventi di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, la delimitazione degli orari di lavoro per conciliare una adeguata prestazione lavorativa con un corretto impatto socio-ambientale della propria attività; il tutto per poter armonizzare il doppio ruolo di cittadino e lavoratore;
- il ruolo di cittadino e di lavoratore (work life balance), come uno dei cardini della gestione delle Risorse Umane. In virtù di questo, l’Azienda dichiara di perseguire la compatibilità tra programmi di incentivazione, le opportunità di sviluppo professionale e la piena fruizione dei diritti e delle tutele da parte di tutto il personale;
- il rispetto reciproco delle regole di correttezza e trasparenza nei rapporti gerarchici, tale da evitare iniziative organizzative contrarie alle norme contrattuali e di legge e per prevenire l’insorgere di situazioni riconducibili all’interno dei fenomeni di “Mobbing” e “Straining”.
• L’ opportunità di presentarsi al mercato con una immagine positiva anche nella performance sociale, quale specchio dello sforzo globale per diventare leader nella performance finanziaria.
• L’esigenza di riconoscere e sviluppare la Responsabilità Sociale del Gruppo Axa in Italia in un quadro di riconoscimento effettivo di tutti gli stakeholders.
11. Le Parti, per attuare i principi sopra descritti, individuano i temi
- del reinserimento dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale, di aspettativa e/o malattia di lungo periodo
- della mobilità sostenibile
- dell’equilibrio vita lavorativa - vita privata
quali argomenti di sperimentazione concreta mediante la realizzazione di progetti che l’Azienda si impegna ad implementare di concerto con le RSA, nel corso della vigenza del CIA.

Tutele
Art. 2 Diritto all'informazione

1. Lo sviluppo di una cultura di relazioni aziendali reciprocamente soddisfacenti, basate sul riconoscimento dei rispettivi ruoli e sulla fiducia tra il Management e i Rappresentanti dei Lavoratori, è l’obiettivo che Axa persegue nello sviluppo del dialogo sociale.
2. La competenza, lo sviluppo e la motivazione dei propri collaboratori sono per Axa fattori determinanti nella realizzazione della propria ambizione di essere il riferimento mondiale nel suo settore di attività. Pertanto, volta alla realizzazione professionale di ognuno dei propri collaboratori, Axa intende creare una cultura e un’etica aziendale forti, ispirate, in particolar modo, ai propri valori di riferimento (professionalità, innovazione, realismo, spirito di squadra e rispetto della parola data).
3. Il perseguimento di questi obiettivi si traduce in una politica sociale attenta sia ai bisogni di sicurezza e di stabilità espressi dai Dipendenti che a quelli di innovazione e competitività necessari al successo dell’Azienda.
4. È in tale contesto di relazioni, formalizzato nel protocollo di Gruppo del novembre 2004, recepito dall’accordo CAE del 29 giugno 2009 e qui allegato (Allegato 1), sulle modalità di sviluppo del dialogo sociale all’interno del Gruppo Axa a livello europeo, che le Parti intendono consolidare le relazioni sindacali secondo un modello partecipativo e responsabile, pur nel rispetto dei ruoli delle Parti.
5. In questa logica, l’Azienda - nell’affermare la propria autonomia e responsabilità nell’iniziativa d’impresa e nel pieno rispetto delle norme contrattuali nazionali e di Legge - riconosce al Sindacato il ruolo di interlocutore preventivo nelle fasi di gestione del cambiamento da cui possano derivare rilevanti conseguenze sui lavoratori e sulle loro condizioni di lavoro.
6. All’interno delle relazioni sindacali, il sistema di Informazione e Partecipazione comprende:
a) l’istituzionalizzazione di due incontri annui tra Direzione Aziendale e RSA, secondo le previsioni del CCNL in materia di diritto all’informazione. Il primo incontro è fissato entro un mese dall’approvazione della bozza di Bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione (ovvero del bilancio da parte dell’Assemblea); lo stesso incontro è sede di verifica dell’andamento (consuntivo anno precedente e conferma obiettivo anno in corso) degli indici aziendali individuati per il calcolo del coefficiente a cui è collegato il PAP Variabile di cui all’art. 34 CIA. Il secondo a sei mesi dal primo incontro, per la presentazione dei dati relativi alla semestrale. Sugli stessi temi, su richiesta delle RSA saranno possibili altri incontri.
b) L’Azienda, in caso di mutamenti organizzativi di rilievo con conseguenze sull’occupazione o che possono impattare qualitativamente sulla prestazione lavorativa di gruppi di persone, informa le RSA sui processi presupposti a tali cambiamenti. In specifici incontri preventivi, a richiesta e/o nel rispetto delle procedure contrattuali, l’Azienda comunica alle RSA: 
- le ragioni alla base della scelta del processo di cambiamento;
- la previsione degli effetti del medesimo sulle condizioni di lavoro del personale coinvolto;
- gli obiettivi che si intendono perseguire a breve e medio termine.
Gli incontri sono finalizzati alla ricerca di soluzioni, possibilmente condivise, atte a raggiungere gli obiettivi Aziendali anche in forme alternative a quelle proposte dall’Azienda, come previsto dal protocollo di Gruppo del novembre 2004, recepito dall’accordo CAE del 29 giugno 2009.
Gli incontri possono avere luogo anche a livello di Dipartimento, in relazione a cambiamenti organizzativi della struttura, interna od esterna, di sua pertinenza.
c) L’Azienda fornisce inoltre trimestralmente le seguenti informazioni alle RSA:
- L’elenco delle ore di lavoro straordinario per settore comprensivo della banca ore.
- L’elenco dei nuovi assunti, il relativo inquadramento, la posizione organizzativa, la data di assunzione e la tipologia del contratto individuale.
- Il numero delle varie tipologie di contratto applicate (e che verranno concordate in sede di contrattazione collettiva) e la loro suddivisione per sesso.
- Il numero di consulenti per area organizzativa di impiego.
d) L’Azienda fornisce annualmente alle RSA le seguenti informazioni di dettaglio:
1) Il Bilancio annuale con i relativi allegati, i verbali ISVAP (se autorizzati alla loro diffusione a terzi) e la relazione semestrale.
In quella occasione l’Azienda presenta la valutazione dell’andamento dei Dipartimenti, le previsioni per gli esercizi futuri, nonché elementi di valutazione sulla qualità del servizio offerto (politica commerciale, politica liquidativa, formazione del personale, ecc).
2) Portafoglio complessivo delle Agenzie Dirette.
3) Informazioni sul tipo di contratto di lavoro applicato, il numero di dipendenti ed il portafoglio complessivo delle Società Controllate in Italia.
4) Il numero di dipendenti interessati da provvedimenti di passaggio di livello.
5) Il numero delle visite effettuate per la medicina preventiva e per l’assistenza sanitaria.
6) Il numero delle persone trasferite al di fuori della sede di lavoro d’appartenenza e il numero delle persone cessate ed assunte, suddiviso per sesso.
7) Le attività assegnate in appalto nel rispetto di leggi e normative vigenti in materia.
8) Il numero di anticipazioni del TFR erogate nell'anno.
9) L’elenco dei periti fiduciari.
10) L’elenco dei lavoratori/trici la cui permanenza nello stesso livello d’inquadramento sia pari, o superiore, a 10 anni al 31 dicembre del precedente anno e il numero di lavoratori che dall’anno 2001 hanno rivolto formale richiesta di mutamento di mansioni.
11) Nel caso di Axa Assicurazioni, il numero di sinistri di competenza e gli organici dell’organizzazione complessiva dei CLD e degli uffici sinistri di Direzione.
12) L’elenco dei dipendenti e dei rispettivi livelli di inquadramento secondo la situazione risultante al 31 dicembre dell’anno precedente, nonché il numero dei lavoratori di 6° livello riconosciuti appartenenti all’area quadri prevista dal CCNL.
13) L’elenco delle posizioni Aziendali per le quali è stato emesso un bando di ricerca interna nell’arco dell’anno precedente.
14) Il costo del lavoro dei dipendenti cui si applica il CCNL secondo l’aggregazione di Bilancio, la composizione percentuale del Costo del Lavoro e la ripartizione non analitica dello stesso per Direzione di Dipartimento.
15) I criteri alla base del sistema di Gestione della Prestazione (attraverso la valutazione delle competenze individuali), nonché i Piani di Sviluppo suddivisi per tipologia degli stessi, riferiti alla sessione di valutazione dell’anno in corso.
e) L’Azienda, con il consenso delle altre Società del Gruppo Axa, è promotrice di almeno un incontro nella vigenza del CIA tra la Rappresentanza delle stesse e le RSA.
In tale incontro, come nelle riunioni formali del CAE organizzate in Italia, le Società del Gruppo Axa in Italia presentano la visione del posizionamento delle stesse nel mercato italiano, le loro strategie di medio periodo e valutano le problematiche delle relazioni con il personale.
Su richiesta delle RSA, qualora intervenissero modifiche all’assetto organizzativo e societario, ovvero alle strategie commerciali delle Società del Gruppo, potrà essere richiesto un apposito incontro, nel caso in cui l’incontro previsto al comma 1 sia già stato effettuato.
A tale incontro possono partecipare anche le RSA delle altre Società del Gruppo Axa.
f) Con riferimento all’allegato 6A bis del CCNL, l’Azienda s’impegna ad organizzare, a fronte di significativi piani di riorganizzazione dell’area distributiva che incidano concretamente sui livelli occupazionali aziendali, ovvero comportino modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di gruppi di personale, uno specifico momento di approfondimento congiunto con le RSA.

Art. 3 Formazione e riqualificazione professionale
1. Coerentemente con quanto riconosciuto dalle Parti nel Protocollo di Settore sulla RSI (Responsabilità Sociale d’Impresa) e nell’articolo 1 bis del CIA - Etica Sociale, l’Azienda s’impegna:
- in virtù anche delle opportunità offerte dall’adesione al Fondo FBA, ad implementare progetti specifici di formazione, destinati al personale che, per effetto delle trasformazioni avvenute nel mercato assicurativo ed in ragione dell’evoluzione organizzativa nell’ambito del Gruppo Axa, maggiormente necessita di iniziative che gli consentano di acquisire competenze e professionalità;
- a sensibilizzare tutto il personale sui principi condivisi nel protocollo di settore sulla RSI, sull’articolo 1 bis - Etica Sociale e sui principi di Axa relativi alla sostenibilità del suo sviluppo;
- a favorire la conoscenza da parte del personale neo-assunto del CCNL, del CIA, della Carta Etica del Gruppo Axa e del protocollo di gruppo del novembre 2004, recepito dall’accordo CAE del 29 giugno 2009, a tutela della maggiore consapevolezza e condivisione dei principi e valori di Axa e di quelli connessi al dialogo sociale e della RSI;
[…]
- a programmare percorsi di aggiornamento professionale in caso di rientro in servizio di personale assente giustificato per periodi superiori a 12 mesi.
2. Le Parti concordano di istituire un gruppo di lavoro volto a regolamentare la materia nel rispetto del CCNL in relazione alle modifiche organizzative in corso in Azienda (famiglie professionali) nel rispetto del vigente CCNL.
3. Il contesto normativo e di progetto entro il quale il gruppo di lavoro definisce la nuova formulazione del testo è delimitato dai seguenti riferimenti:
• il miglioramento dell’attuale normativa;
• l’individuazione di percorsi formativi che costituiscano un’opportunità di crescita professionale per i dipendenti e i Funzionari, sulla base del principio di non discriminazione;
• l’individuazione di modalità condivise per la sensibilizzazione di tutto il personale sui temi del Dialogo Sociale e della RSI;
• l’adesione al Fondo FBA e l’utilizzo delle relative opportunità previste;
• una partecipazione consapevole e responsabile delle RSA.
4. Il gruppo di lavoro, costituito da 5 rappresentanti per le RSA e 5 rappresentanti l’Azienda, esaurirà i lavori entro il 30 giugno 2010.
5. L’articolato prodotto costituisce oggetto di ulteriore verifica tra le Parti e, qualora condiviso, diventa parte integrante del CIA.

Art. 5 Pari opportunità
1. Le Parti danno atto dell’avvenuta istituzione, nella materia di cui all’oggetto, di una Commissione Paritetica, i cui intendimenti, la composizione e il programma di lavoro, sono descritti nel Regolamento approvato in seduta plenaria in data 16.04.2009.
Il testo del suddetto Regolamento è parte integrante del presente CIA (Allegato 2).
2. La Commissione è composta da 8 membri effettivi e 2 membri supplenti. La Direzione e le RSA designeranno ciascuna 4 membri effettivi e 1 membro supplente.
3. Questa commissione si incontrerà, almeno 2 volte all’anno, fatti salvi i casi di urgenza, definiti tali da almeno due membri.
4. La Commissione si occupa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:
- Ricostruire l’evoluzione storica della presenza femminile in azienda;
- Rilevare l’eventuale esistenza di ostacoli nel sistema organizzativo e culturale aziendale nei confronti del personale femminile (percorso professionale, orari, ecc.);
- Suggerire idonee iniziative volte a prevenire i casi di molestie sessuali;
- Individuare gli spazi professionali ed organizzativi che possono offrire opportunità qualificate al personale femminile rispetto a ciò che viene offerto a quello maschile;
- Impostare interventi su questi temi a livello aziendale.
5. Annualmente la Commissione definisce un programma di lavoro (con date certe di inizio attività e termine delle stesse), nonché le risorse economiche ed organizzative (a carico dell’Azienda, previa verifica congiunta di compatibilità) necessarie all’ attuazione del programma. In tale ambito viene garantito un percorso formativo specifico per i componenti la Commissione.

Art. 6 bis Commissioni paritetiche
1. Nel rispetto del modello partecipativo e responsabile di Relazioni Industriali possono essere costituite Commissioni Paritetiche su tematiche inerenti il rapporto di lavoro.
2. In tali casi la Commissione è costituita in un numero massimo di 10 componenti (cinque di espressione aziendale e cinque di espressione sindacale), non è sede di contrattazione, ma esclusivamente di analisi e confronto sulla tematica individuata comunemente.
3. La Commissione ha durata di norma 12 mesi e deve esaurire i propri lavori con un verbale che riferisce delle conclusioni assunte, ancorché non condivise.
4. Le Commissioni già istituite (art. 5 - Commissione Pari Opportunità e art. 38 - Commissione Inquadramento) operano secondo le specifiche modalità concordate.
In aggiunta alle Commissioni di cui al punto 4., sono istituite le seguenti Commissioni:
- Commissione Formazione: si riunirà almeno una volta all’anno, fatti salvi i casi di urgenza, definiti tali da almeno due membri.
- Commissione di analisi e valutazione del rischio da stress correlato all’organizzazione del lavoro: si riunirà almeno una volta all’anno, fatti salvi i casi di urgenza, definiti tali da almeno due membri, su problematiche urgenti che potrebbero insorgere fra le varie riunioni periodiche (art. 40).
- Commissione Tutela della Privacy - Sicurezza Informatica.

Art. 7 Tutela sindacale
[…]
5. L’Azienda provvederà a dotare i locali messi a disposizione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali di:
- telefono con linea esterna urbana ed interurbana
- fax
- terminale con accesso ai programmi di microinformatica previsti dagli standard Aziendali
- collegamento limitato, appena tecnologicamente attuabile, ai siti internet inerenti le attività sindacali nazionali.
6. Alle RSA è messo a disposizione un sito Intranet per la diffusione delle informative sindacali. Le RSA a tale fine si impegnano a non fare ricorso alla posta informatica interna, fatti salvi eventi e circostanze eccezionali che sono oggetto di verifica tra le parti. Le RSA possono accedere ai dati generali del sito “Reportistica Aziendale”. L’Azienda verificherà, compatibilmente con le disposizioni aziendali in tema di sicurezza dell’informazione e riservatezza, la possibilità di consentire l’accesso esclusivamente alla apposita sezione “bacheca sindacale” dell’intranet aziendale, attraverso specifiche credenziali di autenticazione, alle Rappresentanze sindacali delle Società del Gruppo Axa di cui alla sfera di applicazione CIA 2009. Al riguardo, fermo l’accertamento di realizzabilità tecnica e di Compliance normativa, verranno individuate regole di autorizzazione all’accesso.
7. Per il personale che si rechi in assemblea sindacale in sede diversa da quella di lavoro, l’Azienda autorizzerà l’assenza per il tempo necessario agli spostamenti, definendo la sua durata preventivamente volta per volta con le RSA. La durata dell’assenza autorizzata costituisce orario di lavoro.
8. Le Parti si impegnano ad identificare un Gruppo di Lavoro che si incontrerà, a partire dal mese successivo a quello della stipula del CIA, al fine di definire un’uniformità di comportamenti, in coerenza con i punti precedenti. 

Orario di lavoro
Art. 8 Orario di lavoro

1. Rilevazione dell’orario di lavoro:
a. Tutto il personale è tenuto, per motivi legati all’attenta gestione della Sicurezza in azienda, a segnalare, nelle modalità previste dalle procedure Aziendali, la propria entrata e la propria uscita dal luogo di lavoro.
b. La rilevazione viene acquisita al minuto primo.
c. Per le figure professionali per le quali non è prevista la rilevazione puntuale delle ore lavorate, l’Azienda s’impegna ad organizzare l’attività lavorativa secondo la distribuzione settimanale che segue tale da garantire un orario di lavoro pari a 37 ore settimanali, come previsto dal CCNL.
2. Orario personale interno:
a. La distribuzione dell’orario di lavoro settimanale è la seguente:

 

Orario di Entrata

Orario di Intervallo

Orario di Uscita

Lunedì/Giovedì

8.30

12.30-13.30

17.30

Venerdì

8.30

 

13.30

Semifestivi

8.30

 

12.00

b. La flessibilità prevista per chi effettua l’orario base è la seguente:

 

Orario di Entrata

Orario di Intervallo

Orario di Uscita

Lunedì/Giovedì

8.00-9.30

13.15-14.00

17.00-18.30

Venerdì

8.00-9.30

 

12.30-14.30

Semifestivi

8.00-9.30

 

 

c. La frazione minima dell’intervallo è di 45 minuti a partire dalle ore 12.30.
d. È possibile utilizzare la flessibilità in entrata o in uscita tranne che nella stessa giornata non si sia usufruito, in concomitanza con l’inizio o la fine dell’orario di lavoro:
- di mezza giornata di ferie,
- di permessi,
- di sciopero,
- di malattia,
- di permessi per visite mediche.
Sono fatte salve le fasce di flessibilità non interessate dai casi sopra riportati.
e. L’orario flessibile si applica al personale operante nelle Sedi dei Dipartimenti (Torino, Milano e Roma) e della Direzione Generale di Milano (ivi compreso il personale, facente capo alla Direzione Generale, ma dislocato a Torino, Roma e Genova).
f. Il recupero di debiti di flessibilità è consentito nella fascia di flessibilità giornaliera.
g. La compensazione di flessibilità può essere effettuata nell’arco del mese solare.
h. Entro il limite delle 12 ore è possibile riportare al mese successivo eventuali saldi positivi o negativi di flessibilità del mese.
i. Le ulteriori eccedenze positive non danno titolo ad accredito orario o stipendiale.
j. Le ulteriori eccedenze negative, purché non frequenti, sono eccezionalmente considerate alla stregua di permessi non retribuiti e quindi detratte dal ruolo paga del mese successivo e contabilizzate al minuto primo.
k. Il personale che usufruisce, per disposizione di legge, di temporanee riduzioni dell’orario giornaliero (allattamento, assistenza familiari invalidi) deve comunque garantire l’effettuazione delle rimanenti ore di lavoro rispetto il normale orario. La flessibilità prevista per l’orario di entrata e di intervallo è ammessa solo se il recupero avviene nell’arco della giornata stessa.
l. Lavoro Straordinario.
L’effettuazione di lavoro straordinario, fatte salve le norme di legge e di CCNL, è consentita unicamente previa autorizzazione data di volta in volta dal titolare del relativo potere, in presenza di esigenze organizzative straordinarie e/o picchi di lavoro ed in assenza di debiti di flessibilità nella giornata lavorativa.
m. Visualizzazione.
[…]
n. Controversie.
Qualora dovessero sorgere problemi di interpretazione della normativa relativa all’orario flessibile o di disfunzioni inerenti il funzionamento del sistema, le Parti concordano di riunirsi per trovare una soluzione comune.
o. Attività Esterna.
In caso di attività svolta all’esterno della sede, che comporti entrata posticipata od uscita anticipata per motivi di servizio o l’assenza dell’intera giornata, l’orario di lavoro è convenzionalmente ripristinato nella formulazione rigida.
p. Registrazione presenze.
[…]
Nota:
Al personale che, per diritto individuale non riconducibile ad accordi Aziendali ha un orario ridotto, verrà accorciata la giornata lavorativa dal lunedì al giovedì; per tutto il resto la distribuzione dovrà essere in armonia con l’orario base del personale interno.

Art. 9 Lavoro a tempo parziale
1. In riferimento al D.Lgs. 25/2/2000 n. 61, del D.Lgs. 10.09.2003 n. 276 e successive modificazioni, le Parti condividono l’importanza del principio di non discriminazione tra lavoratori ad orario full time e lavoratori ad orario part - time in relazione a tutti gli aspetti caratterizzanti il rapporto di lavoro.
[…]
c) Sono esclusi dalla possibilità di richiedere il part time i lavoratori a partire dal 6° livello con grado, personale inserito in piccole unità organizzative, nonché i lavoratori con mansioni esterne ed i turnisti.
d) Al fine di poter fruire del diverso regime orario rispetto a quello in atto, il richiedente deve dichiarare, sia al momento d’inizio del part time, sia alla ripresa del full time, la disponibilità all’eventuale assegnazione ad altra unità organizzativa nell’ambito della stessa sede di lavoro e/o ad altre mansioni equivalenti a quelle svolte.
e) Il numero di part time antimeridiano non può superare l’8,5 % dei dipendenti cui si applica il CIA, fatta salva la percentuale massima di utilizzo del part time di cui al successivo comma 4; un ulteriore 5% di dipendenti può optare per il part time pomeridiano, fatta salva la percentuale massima di utilizzo del part time di cui al successivo comma 4. Eventuali successive assunzioni a part time non rientrano in tali percentuali.
[…]
g) Nel caso di documentata necessità di assistenza, per grave malattia o infermità, a genitori, coniuge o convivente, figli e fratelli, l’Azienda, in relazione alle esigenze tecnico - organizzative, potrà concedere il part-time orizzontale per periodi inferiori all’anno. Tale possibilità è esclusa per coloro che beneficiano dei permessi di cui alla Legge 104 per i soggetti di cui sopra.
[…]
j) Al rapporto di lavoro part time si applica la disciplina dell’istituto quale prevista per il personale a tempo pieno dal CCNL.
[…]
n) Qualora sorgessero problemi in sede di applicazione delle disposizioni relative al part-time o si verificassero richieste da parte del personale escluso dalla presente disposizione, le Parti concordano di riunirsi per ricercare le soluzioni opportune.
o) Qualora l’Azienda dovesse richiedere prestazioni supplementari, le relative condizioni sono preventivamente concordate con le RSA.
[…]
- Le Parti, concordano di introdurre in via sperimentale fino al 31.12.2010, compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative e gestionali, il part - time verticale su base annua.
- Conclusa la sperimentazione, le Parti si incontreranno per valutarne i risultati e regolamentare l’eventuale utilizzo di tale tipologia di part time anche per gli anni successivi.
b. Il numero di part time verticali (su base settimanale e annua) non potrà superare complessivamente il 5% dei dipendenti cui si applica il CIA, fatta salva la percentuale massima di utilizzo del part time di cui al successivo comma 4.
[…]
4. Percentuale massima di utilizzo del part - time:
Si precisa che il limite percentuale massimo complessivo di utilizzo di tutte le tipologie di part - time (fatti salvi i limiti previsti per ogni singola tipologia: part - time antimeridiano 8,5%, part - time pomeridiano 5%, part - time verticale 5%) non può in ogni caso eccedere il 14% del totale dei dipendenti.
Le Parti s’impegnano ad adeguare la normativa aziendale agli eventuali accordi in sede Ania in relazione al D.Lgs. 276/2003 e successive modifiche.

Art. 15 Lavoro straordinario
1. L’effettuazione di lavoro straordinario, fatte salve le norme di legge e di CCNL, è consentita unicamente previa autorizzazione data di volta in volta dall’Azienda, in presenza di esigenze organizzative straordinarie e/o picchi di lavoro ed in assenza di debiti di flessibilità.
[…]
2. L’Azienda informa le RSA nel caso in cui particolari esigenze tecniche - organizzative - produttive prevedano l’effettuazione di rilevanti quantità di lavoro straordinario per un intero servizio.
[…]

Art. 17 Turni
Fatto salvo quanto previsto all’articolo 106 CCNL qualora fossero ripristinati i turni di lavoro, le Parti si impegnano a definire le relative modalità di attuazione. 

Salute
Art. 18 Tutela della salute

Le Parti, in merito alla normativa prevista in materia dal D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 - Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL), convengono sulla fondamentale funzione della medicina preventiva quale strumento di tutela della salute.

Art. 19 Medicina preventiva
1. L’Azienda e le RSA convengono sull’importanza della prevenzione quale strumento prioritario di tutela della salute dei lavoratori: l’Azienda si impegna, pertanto, ad attivarsi per favorire l’effettuazione, da parte del personale dipendente ed in estensione al D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 - Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL) e successive modifiche, di indagini diagnostiche atte a rilevare l’insorgenza di affezioni sin dalle primissime fasi e ciò nel rispetto del diritto alla privacy, come da legislazione vigente.
2. Check Up:
a) Nell’ ottica che precede saranno messe a disposizione, mediante convenzione che l’Azienda provvederà a stipulare con enti sulle principali piazze o mediante specifiche autorizzazioni che la Direzione Risorse Umane provvederà di volta in volta a rilasciare al personale esterno che non potrà usufruire di tali convenzioni, le seguenti visite/analisi di medicina preventiva:
[…]
b) Le visite/analisi sopra riportate possono essere effettuate durante l’orario di lavoro.
3. Altre visite preventive:
Sono a carico dell’Azienda il costo ed il rilascio di permesso retribuito per effettuare le seguenti visite una volta l’anno:
- Visita oculistica - una volta l’anno;
- Analisi audiometrica, per il personale addetto alla stamperia ed al centralino - una volta l’anno;
- Visita ortopedica a richiesta del medico Aziendale - una volta l’anno;
- Spirometria, per il personale dislocato stabilmente in locali in assenza di aereazione esterna - una volta l’anno.
Le Parti concordano che potranno essere inseriti anche altri esami preventivi, previa valutazione da effettuarsi con il medico aziendale, di cui al successivo punto 5.
4. Esterni
Anche il personale esterno alle sedi di Milano, Roma, Torino e Genova, che intenda effettuare le visite/esami di cui ai commi 2 e 3, deve preventivamente richiedere autorizzazione alla Direzione Risorse Umane per concordare modalità e tipologie di visite/esami previsti.
5. Sala medica
L’Azienda si impegna a mantenere in funzione un locale attrezzato a sala medica ed infermeria e garantisce un servizio di assistenza sanitaria aziendale effettuato a cura di un medico di fiducia, le cui prestazioni saranno realizzate per n. 6 ore settimanali presso la sede di Milano - Leopardi, n. 3 ore settimanali presso la sede di Milano - SS. Trinità, n. 3 ore settimanali presso le sedi di Torino e Roma e n. 2 ore settimanali presso la sede di Genova.
Tale garanzia verrà mantenuta anche in caso di trasferimento delle suddette sedi.
6. Privacy
Tutti gli esiti degli esami di cui al presente articolo sono consegnati direttamente ai dipendenti interessati.
7. Fumo passivo
In tutte le sedi di lavoro è vietato fumare nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 20 Tutela dipendenti diversamente abili
1. L’introduzione della Legge 68/99 ha modificato, innovandola, la disciplina del Collocamento Obbligatorio. La Legge si pone il fine di favorire l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone diversamente abili nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. È in tale logica che l’Azienda, da sempre orientata ad una visione volta a riconoscere e tutelare le diversità, ha stipulato 2 Convenzioni con le Province di Milano e Torino in funzione delle quali, nel rispetto della Legge, realizzare un programma graduale di assunzioni mirate, definite nei tempi e nelle modalità di realizzazione.
2. Le Convenzioni consentono di prevedere percorsi di formazione, stage, tirocini e borse lavoro, che si prefiggono lo scopo di agevolare l’ingresso del lavoratore diversamente abile nel mondo del lavoro, valorizzando le sue potenzialità professionali, favorendo l’acquisizione di competenze, creando opportunità e facilitando l’integrazione lavorativa.
3. Condividendo la necessità di promuovere un’azione sinergica volta a garantire la puntuale applicazione delle normative vigenti in materia ed abbattere le barriere relazionali che potrebbero ostacolare l’inserimento e l’integrazione del lavoratore diversamente abile, le Parti convengono di istituire una Commissione Paritetica, con lo scopo di riconoscere e tutelare le diversità e rafforzare le politiche aziendali nella logica e nello spirito delle disposizioni di legge (cfr. Art. 6 bis). La commissione, composta da sei membri di cui tre designati dalla Azienda e tre dalle RSA si incontra ogni tre mesi, fatti salvo i casi di urgenza che dovranno essere definiti tali da almeno tre membri.
4. L’attività della Commissione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Rilevare l’eventuale esistenza di ostacoli nei confronti del personale diversamente abile, attraverso l’analisi dei caratteri dell’organizzazione del lavoro nel contesto aziendale;
- individuare gli spazi professionali ed organizzativi che possano offrire opportunità qualificate ai lavoratori diversamente abili;
- promuovere azioni di tutoraggio, integrazione e di supporto all’inserimento professionale;
- rafforzare la cultura e la consapevolezza aziendali in tema di opportunità per i diversamente abili e relativa tutela;
- presidiare la puntuale realizzazione degli adempimenti normativi che le Leggi in materia e le Convenzioni stipulate determinano in capo all’Azienda;
- impostare interventi specifici su questi temi a livello aziendale;
- presentare ogni due anni un resoconto delle iniziative intraprese e delle attività realizzate.
5. L’Azienda concede permessi retribuiti a tutti i lavoratori che, affetti da nefropatie, o altre patologie invalidanti, devono sottoporsi a continue terapie per la sopravvivenza.
6. Ai lavoratori diversamente abili e/o ai lavoratori che abbiano familiari fiscalmente a carico diversamente abili e bisognosi di assistenza continua, sono concessi permessi retribuiti per un massimo di giorni 6 all’anno oltre quelli di cui alla normativa vigente in materia, usufruibili anche a mezze giornate e ad ore.
7. È previsto il rimborso delle spese di trasporto verso la sede di lavoro e viceversa per i dipendenti non vedenti totali, come previsto dalle norme di legge, ove non già attuato da parte degli Enti Locali, in applicazione del Verbale di Accordo del 6.04.2006. Particolari casi di “ciechi parziali” (ex art. 3 Legge n. 138 del 3 aprile 2001) e “ipovedenti gravi” (ex art. 4 Legge n. 138 del 3 aprile 2001) saranno valutati dall’Azienda.
8. L’handicap e la necessità delle cure devono essere documentate dalle competenti strutture pubbliche.
9. Su richiesta del lavoratore, l’Azienda valuterà eventuali casi ulteriori rispetto alle previsioni di cui al punto 6.

Parte economica
Art. 35 Indennità varie

1. Per il personale che svolge continuativamente la propria attività in locali posti al sotto il livello stradale (piano -1) è prevista l’erogazione di una indennità pari a € 420,00 annui lordi da erogarsi mensilmente, totalmente riassorbibile nel caso di cambio della dislocazione della postazione di lavoro.
2. Al personale addetto continuativamente o in turno continuativo al Centralino è riconosciuta una indennità pari a € 260,00 annui lordi ripartite in quattordici mensilità.

Altri istituti
Art. 40 Commissione di analisi e valutazione del rischio da stress correlato all'organizzazione del lavoro.

1. Le Parti riconoscono che i valori espressi nella Carta Etica del Gruppo Axa e la loro realizzazione da parte di tutti i collaboratori, ad ogni livello di responsabilità e di ruolo gerarchico, favoriscono la prevenzione la risoluzione di quei fenomeni che possono trasformarsi in fattori di rischio da “stress - lavoro correlato” (Accordo Europeo 8.10.2004 e art. 28 D.Lgs 9.04.2008 n. 81).
Nelle organizzazioni aziendali complesse, nell’ambito della gestione delle relazioni interpersonali di particolare criticità, la negazione di tali tipologie di stress, può sviluppare vere forme di costrizione organizzativa, genericamente riconducibili alla definizione di mobbing, ed altre forme similari, legalmente perseguibili, anche senza responsabilità diretta dell'Impresa.
2. L’Azienda e le RSA, al fine di prevenire eventuali manifestazioni di tali fenomeni, hanno istituto dal 2007 una “Commissione Paritetica per l'analisi e la valutazione del rischio da stress correlato all'organizzazione del Lavoro”.
3. La Commissione, composta da 5 rappresentanti dell’Azienda e da 5 rappresentanti delle RSA, con l’apporto di consulenti e specialisti esperti della materia, ove richiesto, ha l'obiettivo di analizzare e valutare la situazione aziendale, per fornire ai soggetti contrattuali (Impresa e RSA) gli strumenti interpretativi utili ad individuare congiuntamente:
- i fattori che possono essere causa dell'insorgenza del rischio “Stress da lavoro correlato”, e i loro possibili indicatori nell'ambito aziendale;
- le modalità per la rilevazione e il monitoraggio nel tempo dei fattori individuati, anche con il coinvolgimento diretto dei lavoratori o parte di essi;
- gli strumenti ed i percorsi di informazione e formazione, atti ad individuare l'insorgere di tali fattori e le azioni di prevenzione più adeguate;
- gli strumenti e le modalità per consentire la segnalazione da parte dei lavoratori, anche in forma anonima, di situazioni personali riconducibili al fenomeno oggetto di analisi.
4. Le attività della Commissione saranno verbalizzate e portate a conoscenza dei soggetti coinvolti nelle riunioni periodiche sulla prevenzione e tutela della Salute nei luoghi di lavoro delle varie sedi aziendali (art. 35 D.Lgs 9.04.2008 n. 81) per consentire la diffusione delle informazioni raccolte, la sensibilizzazione dei soggetti preposti alla sorveglianza e prevenzione della salute nei luoghi di lavoro, l'individuazione delle azioni eventualmente necessarie.

Art. 41 Rotazione delle mansioni
1. In relazione all’art. 98 comma 3 del CCNL, il termine di 8 anni di assegnazione alle medesime mansioni deve intendersi ridotto a 6.
2. La previsione di cui all’art. 99 CCNLè applicabile anche in caso di posizioni resesi vacanti per lo spostamento di personale.
3. L’Azienda si impegna, per posizioni ricopribili da personale interno già in possesso dei titoli e delle esperienze necessarie, ad informare i lavoratori dei posti a tale riguardo disponibili.

Sfera di applicazione CIA 2009
Il presente contratto integrativo è applicato ai dipendenti di:
- Axa Assicurazioni spa
- Axa ATMR
- Axa Life Europe
- Axa Interlife
- Axa Corporate Solution
Successivamente alla firma dell’Ipotesi di Accordo, le Parti si danno atto che per Axa Corporate Solution spa è previsto un contratto specifico di pari contenuto normativo ed economico, fatte salve le preventivate eccezioni sia sulla parte normativa che su quella economica.
Pertanto, le firme sugli accordi delle singole Società, nelle stesure definitive e specifiche,
vengono apposte sul Contratto di ogni singola Impresa.