Tipologia: CIA
Data firma: 6 ottobre 2009
Validità: 06.10.2009 - 31.12.2011
Parti: Gruppo Generali e Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia, Uilca e Fisai
Settori: Credito Assicurazioni, Gruppo Generali
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Trattamento di trasferta e missione
Art. 3 - Disciplina per l’utilizzo del veicolo privato
Art. 4 - Distribuzione orario di lavoro - Orario flessibile
Art. 5 - Lavoro straordinario
Art. 6 - Part-time
Art. 7 - Trattamento previdenziale ed assistenziale
Art. 7 bis - Trattamento previdenziale - Contributo una tantum
Art. 8 - Coperture assicurative
Art. 9 - Lavoratori studenti
Art. 10 - Corsi di formazione
Art. 11 - Tutela della salute
Art. 12 - Anticipazioni del trattamento di fine rapporto
  Art. 13 - Festività abolite - Permessi straordinari retribuiti - Chiusure collettive - Ferie
Art. 14 - Piano case
Art. 15 - Premio aziendale di produttività
Art. 15 bis - Assegno personale e una tantum
Art. 16 - Erogazione aziendale variabile
Art. 17 - Pari opportunità
Art. 18 - Ruolo dei funzionari
Art. 19 - Formazione e aggiornamento professionale dei funzionari
Art. 20 - Informativa di gruppo
Art. 21 - Decorrenza e durata
Norme finali
Allegati
Appendice

Contratto Integrativo Aziendale

Il giorno 6 ottobre 2009 a Mogliano Veneto, tra la Capogruppo Assicurazioni Generali spa […], Toro Assicurazioni spa, Augusta Assicurazioni spa e Augusta Vita spa […], Alleanza Assicurazioni spa […], Genertel spa [...] e Fiba/Cisl […], Fisac/Cgil […], Fna […], Snfia […], Uilca […], nonché tra la Capogruppo Assicurazioni Generali spa […], Toro Assicurazioni spa, Augusta Assicurazioni spa e Augusta Vita spa […], Alleanza Assicurazioni spa […], Genertel spa […] e Fisai […]

Premesso che:
- le Parti hanno iniziato nel dicembre 2008 gli incontri di trattativa per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale della Capogruppo, pervenendo al riguardo, al termine degli stessi, alla sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa in data 25.7.2009;
[…]
- nella stessa data è stato sottoscritto un Accordo con il quale, in relazione ai processi di integrazione e riorganizzazione da tempo avviati dal Gruppo, è stato confermato il sistema delle relazioni sindacali in atto;
- a seguito di quanto convenuto nel predetto Protocollo d’Intesa, riguardante la contrattazione integrativa aziendale, le Parti si sono incontrate in data odierna pervenendo alla stipula dell’Accordo di rinnovo del CIA che recepisce ed implementa in modo organico e coordinato le suddette intese raggiunte;
tutto ciò premesso, le Parti hanno convenuto quanto segue:
[…]
Dichiarazione delle aziende: si precisa che, con effetto 1.10.2009, le attività assicurative di Alleanza Assicurazioni spa e Toro Assicurazioni spa sono state integrate in una Società di nuova costituzione denominata Alleanza Toro spa

Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto Integrativo Aziendale, stipulato in relazione a quanto previsto dall’art. 84 del vigente CCNL, si applica al personale - amministrativo e addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione - dipendente dalla Capogruppo Assicurazioni Generali, inquadrato ai sensi degli artt. 92 e 146 del citato CCNL.
Gli artt. 4, 5, 6, 15 e 16 si applicano ai soli dipendenti amministrativi.
Il presente CIA si applica anche:
- preso atto di quanto già stabilito dal previgente CIA 3.3.2006, al personale amministrativo dipendente da Generali Business Solutions, Ina Assitalia, Fata Vita, Fata Assicurazioni Danni, Genertellife inquadrato ai sensi dell’art. 92 del vigente CCNL;
- alla luce di quanto previsto dal Verbale d’Intesa 12.12.2006, al personale amministrativo dipendente da Toro Assicurazioni, Augusta Assicurazioni e Augusta Vita inquadrato ai sensi dell’art. 92 del vigente CCNL, con le specificità, modalità e gradualità indicate nel presente CIA;
- nell’ottica di ricercare nell’ambito del Gruppo soluzioni graduali finalizzate alla omogeneizzazione dei trattamenti, al personale amministrativo di Genertel, inquadrato ai sensi dell’art. 92 del vigente CCNL, con le specificità, modalità e gradualità indicate nel presente CIA;
- al personale amministrativo dipendente da Alleanza Assicurazioni operante presso la Direzione Generale di Milano, il Centro Sud di Chieti e - con le particolarità di seguito indicate relative all’orario di lavoro e a istituti contrattuali ad esso connessi - al rimanente personale amministrativo di Rete della Società;
- con le sopra menzionate esclusioni, al personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione dipendente da Ina Assitalia, da Toro Assicurazioni e da Augusta Assicurazioni inquadrato ai sensi dell’art. 146 del vigente CCNL e allo stesso personale dipendente da Alleanza Assicurazioni inquadrato ai sensi dell’art. 101 del vigente CCNL, riaffermata la specifica parificazione al riguardo pattuita con le DIA 30.6.2006;
- al personale dipendente da GBS di cui alla Disciplina Speciale Parte Terza, inquadrato ai sensi dell’art. 165 (Sezione Prima) del vigente CCNL, secondo le disposizioni di cui all’All. n. 17;
- al personale dipendente da Genertel di cui alla Disciplina Speciale Parte Terza, inquadrato ai sensi dell’art. 165 (Sezione Prima e Sezione Seconda) del vigente CCNL, secondo le disposizioni di cui all’All. n. 18.
Per il personale che verrà assunto a decorrere dall’1.10.2009 dalla Società Alleanza Toro troverà applicazione quanto previsto all’All. n. 16.

Art. 4 - Distribuzione orario di lavoro - Orario flessibile
Ferme talune specifiche disposizioni via via indicate per il personale delle Aziende di cui al presente CIA, sul piano generale troverà applicazione la seguente disciplina:
1. Distribuzione orario di lavoro
La distribuzione settimanale dell’orario di lavoro per il personale di cui all’art. 101 punto 1) lett. a) CCNL 17.9.2007 è definita nei seguenti termini:
- dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 con un intervallo di un’ora
- il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00
- nelle giornate semifestive dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
2. Intervallo giornaliero
In applicazione della lett. b) dell’art. 84 del CCNL 17.9.2007 ed in relazione alla particolarità delle situazioni logistiche, l’intervallo giornaliero potrà essere ridotto - all’inizio e/o al termine dello stesso - fino a 45 minuti (con massimo 15 minuti di flessibilità positiva) o aumentato fino ad un’ora e 15 minuti (con massimo 15 minuti di flessibilità negativa) con imputazione al contatore dell’orario flessibile (di cui al successivo punto 3.) dei minuti corrispondenti. Resta fermo che quanto sopra non potrà comportare l’anticipazione dell’ora di uscita relativa all’intervallo giornaliero, fatte salve eventuali prassi in materia vigenti nelle piazze.
3. Orario flessibile
3.1 Al personale cui trova applicazione la distribuzione settimanale dell’orario di lavoro prevista al punto 1., è riconosciuta la possibilità di avvalersi dell’orario flessibile entro le seguenti fasce:
- flessibilità in entrata: - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.00
- flessibilità in uscita: - dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00
- il venerdì dalle ore 12.30 alle ore 13.30; detta fascia di flessibilità, d’intesa con il Responsabile, può essere estesa fino alle ore 16.00, fermo restando un intervallo di almeno 30 minuti, al termine del turno antimeridiano.
3.2 Sono quindi previste delle “fasce di rigidità” durante le quali i dipendenti devono essere presenti al lavoro. Tali fasce sono comprese tra le ore 9.00 e le ore 17.00 dal lunedì al giovedì, tra le ore 9.00 e le ore 12.30 il venerdì e tra le ore 9.00 e le ore 12.00 nelle giornate semifestive.
L’entrata in Azienda oltre le ore 9.00 costituisce ritardo. A fine mese gli eventuali ritardi - nel limite massimo di 30 minuti ad episodio - verranno imputati quale flessibilità negativa nel saldo di cui al successivo punto 3.4.
Nota a verbale 1: l’Azienda conferma la propria disponibilità ad esaminare richieste individuali di leggera anticipazione dell’orario di ingresso e/o di uscita a fronte di obiettivi motivi (orari) connessi all’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico.
Nota a verbale 2: relativamente alle problematiche riguardanti il personale di Toro operante sulle piazze di Genova, Milano, Bologna e Roma, in servizio alla data del 25.7.2009, la Capogruppo conferma la propria disponibilità a consentire - in fase di prima applicazione della presente normativa in materia di orario per detto personale - una soglia di “tolleranza” per l’ingresso tra le ore 9.00 e le ore 9.15.
[…]
3.4 La differenza tra orario giornaliero effettuato ed orario giornaliero contrattuale costituisce il saldo giornaliero. La compensazione dei tempi di lavoro in più o in meno rispetto all’orario contrattuale, che sarà al minuto primo, deve avvenire nell’ambito del mese, con la possibilità di riportare al mese successivo non più di 10 ore, sia in difetto che in eccesso rispetto al normale orario contrattuale del dipendente. Il superamento del saldo negativo di 10 ore costituirà a tutti gli effetti inosservanza dell’art. 101 del CCNL 17.9.2007. Il superamento del saldo negativo delle 10 ore al 31 dicembre di ogni anno comporterà la trattenuta dallo stipendio delle ore/minuti in eccedenza. Qualora a fine anno risultino ore residue di “banca ore” (art. 115 CCNL) maturate e non fruite, in luogo della trattenuta dallo stipendio si opererà in via preliminare attraverso la compensazione delle ore eccedenti il limite del saldo negativo con un numero corrispondente di “banca ore” residua.
3.5 Dall’applicazione dell’orario flessibile sono esclusi i dipendenti che osservano turni di lavoro ed il personale che esplica mansioni tali da richiederne la presenza con il normale orario di lavoro, mansioni che verranno individuate previo accordo con le RSA locali.
4. Lavoro straordinario
Le prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile. Le stesse avranno inizio al termine delle fasce di flessibilità di cui al punto 3.1 del presente articolo (dal lunedì al giovedì a partire dalle ore 18.00, il venerdì a partire dalle ore 13.30). Relativamente alla giornata del venerdì, si specifica che l’effettiva decorrenza dello straordinario sarà riconosciuta dopo un intervallo di almeno 30 minuti.
Saranno riconosciute unicamente prestazioni di lavoro straordinario di almeno 30 minuti; oltre tale limite tali prestazioni saranno commisurate a minuto primo.
In deroga a quanto sopra, nelle giornate dal lunedì al giovedì sarà consentito richiedere il riconoscimento del lavoro straordinario anche nella fascia di flessibilità in uscita (a partire dalle ore 17.00) unicamente al personale che abbia un saldo positivo dell’orario flessibile di cui al punto 3.4 del presente articolo. Nella giornata del venerdì (fermo restando in ogni caso un intervallo di almeno 30 minuti), qualora il dipendente, d’intesa con il Responsabile, fruisca della flessibilità in uscita fino alle ore 16.00, le prestazioni di lavoro straordinario saranno riconosciute successivamente a tale ora.
Le ore di lavoro straordinario non potranno essere utilizzate come ore di accredito sul monte ore mensile della flessibilità.
5. Permessi
[…]
Esclusivamente in caso di esaurimento di ogni tipologia di permesso fruibile (permessi di cui ai predetti art. 39 CCNL / art. 23 CCNAL, permessi di cui al presente punto 5., “banca ore”), potrà essere in via eccezionale consentita la fruizione di “permessi con recupero”, con imputazione dei minuti corrispondenti quale flessibilità negativa nel saldo di cui al punto 3.4.
[…]
6. Turni
Fermi restando gli accordi a livello di Azienda/piazza attualmente esistenti in materia di turni, le Aziende e le Rappresentanze Sindacali Aziendali valuteranno nelle singole sedi l’opportunità di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 106 del CCNL 17.9.2007.
[…]
Disposizioni specifiche per il personale amministrativo di Genertel:
Premessa

Le Parti si danno atto che alcune aree - in particolare ad oggi Operazioni Assicurative e Liquidazione Sinistri - devono garantire livelli di copertura su tutto l’orario di apertura alla clientela, attualmente dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Pertanto l’Impresa organizza la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale di tali aree sulla base delle esigenze di apertura settimanale. Le Parti si danno atto che l'Impresa deve poter far fronte all’esigenza di un livello di servizio accettabile anche in caso di necessità contingenti (quali ad es., malattie, aspettative, ecc.).
1. Distribuzione dell’orario di lavoro
La distribuzione dell’orario settimanale verrà articolata su 5 giorni lavorativi (9.00-13.00/14.00- 18.00 dal lunedì al giovedì e 9.00-14.00 al venerdì), salvo diverso e specifico accordo aziendale su particolari turni di lavoro. In tali casi, a ciascun lavoratore sarà quindi di norma garantito un giorno di riposo settimanale aggiuntivo alla domenica.
Ferma restando, per il personale amministrativo operante presso gli uffici non richiamati in premessa, la sopra richiamata distribuzione dell’orario di lavoro settimanale prevista dal punto 1), lett. a) dell’art. 101 del CCNL 17.9.2007, le Parti concordano - in base all’art. 106, ultimo comma, del predetto CCNL - che per alcune aree potrà essere assegnata una diversa distribuzione dell’orario di lavoro settimanale che potrà comprendere anche il pomeriggio del venerdì (dalle ore 14.00 alle ore 20.00) e/o la giornata del sabato (dalle ore 8.00 alle ore 20.00) come di seguito descritto:
- per il personale operante presso Operazioni Assicurative (comprendente ad oggi Regia, Web Management, Sales Management e Amministrazione Clienti), la distribuzione dell’orario potrà
comprendere il pomeriggio di venerdì dalle ore 14.00 alle ore 20.00. All’interno di quest’area per il personale operante presso l’ufficio Regia, la distribuzione dell’orario potrà comprendere, oltre al pomeriggio di venerdì dalle ore 14.00 alle ore 20.00, la giornata del sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00; per il personale operante presso l’ufficio Gestione Contratti, la distribuzione dell’orario potrà comprendere, oltre al pomeriggio di venerdì dalle ore 14.00 alle ore 20.00, il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
- per il personale operante presso la Liquidazione Sinistri, la distribuzione dell’orario potrà comprendere il pomeriggio di venerdì dalle ore 14.00 alle ore 20.00.
[…]
A fronte di necessità gestionali ed organizzative, l’assegnazione di una diversa articolazione dell’orario di lavoro (c.d. “cambio orario”) sarà effettuata dall’Impresa sulla base delle richiamate esigenze organizzative di copertura, previo un preavviso di 40 giorni. I lavoratori destinatari di una diversa assegnazione dell’orario di lavoro saranno individuati ricercando il consenso e, in mancanza di questo, tenendo conto di criteri oggettivi quali carichi di famiglia e anzianità di servizio, nonché di specifiche e comprovate esigenze individuali.
Le Parti si danno atto che per le giornate del venerdì pomeriggio e del sabato sono utilizzate anche coperture a rotazione. Eventuali ulteriori tipologie di turni verranno definite con accordo tra l’Azienda e le RSA.
Nota a verbale: l’Azienda manifesta la propria intenzione di proseguire - allo stato - nella prassi di utilizzo del personale addetto alla Liquidazione Sinistri nella giornata del venerdì pomeriggio in misura significativamente ridotta rispetto al totale degli addetti.
2. Orario flessibile
Al personale amministrativo cui trova applicazione la distribuzione settimanale dell’orario di lavoro (9.00-13.00/14.00-18.00 dal lunedì al giovedì e 9.00-14.00 il venerdì) è riconosciuta la possibilità di avvalersi dell’orario flessibile entro le seguenti fasce orarie:
• flessibilità in ingresso di 30’ dalle ore 8.30 alle ore 9.00 dal lunedì al venerdì;
• flessibilità in uscita di 30’ dalle ore 17.30 alle ore 18.00 dal lunedì al giovedì (dalle 13.30 alle 14.00 il venerdì).
In applicazione della lett. b) dell’art. 84 del CCNL 17.9.2007 ed in relazione alla particolarità delle situazioni logistiche, l’intervallo giornaliero potrà essere ridotto - all’inizio e/o al termine dello stesso - fino a 45 minuti (con massimo 15 minuti di flessibilità positiva) o aumentato fino ad un’ora e 15 minuti (con massimo 15 minuti di flessibilità negativa) con imputazione al contatore
dell’orario flessibile dei minuti corrispondenti. Resta fermo che quanto sopra non potrà comportare l’anticipazione dell’ora di uscita relativa all’intervallo giornaliero.
Si prevede una compensazione mensile, con possibilità di riporto al mese successivo di un massimo di 6 ore in positivo o negativo.
Il superamento del saldo negativo di 6 ore costituirà a tutti gli effetti inosservanza dell’art. 101 del CCNL 17.9.2007. Il superamento del saldo negativo delle 6 ore al 31 dicembre di ogni anno comporterà la trattenuta dallo stipendio delle ore/minuti in eccedenza. Qualora a fine anno risultino ore residue di “banca ore” (art. 115 del predetto CCNL) maturate e non fruite, in luogo della trattenuta dallo stipendio si opererà in via preliminare attraverso la compensazione delle ore eccedenti il limite del saldo negativo con un numero corrispondente di “banca ore” residua.
D’intesa con le organizzazioni sindacali, ai dipendenti con distribuzione dell’orario di lavoro diversa da quella di cui alla prima parte del presente punto sarà consentito di adottare analoghe fasce di flessibilità di 30 minuti.
Restano esclusi dall’applicazione dell’orario flessibile i dipendenti che iniziano il loro orario di lavoro alle ore 8.00.
3. Presenza in giornate festive e semifestive
Le Parti si danno atto che le richiamate esigenze di copertura - limitatamente alle aree individuate in premessa - sussistono anche in determinate giornate considerate festive o semifestive dal CCNL 17.9.2007. […]
A richiesta del lavoratore, in alternativa ai compensi previsti dai paragrafi precedenti, potrà essere riconosciuto un corrispondente riposo compensativo, ferma restando la corresponsione della maggiorazione per il lavoro festivo o semifestivo prestato.
[…]

Art. 5 - Lavoro straordinario
Al fine di una sempre maggiore razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro nelle sue diverse articolazioni e tenuto conto anche delle problematiche connesse al più generale problema occupazionale, le Parti concordano sull'opportunità di prevedere una sensibile diminuzione del ricorso al lavoro straordinario. In tale ottica da parte aziendale, nel ribadire l’impossibilità organizzativa di quantificazione contrattuale di una riduzione, si conferma l’impegno ad espletare tutte le possibili azioni per raggiungere tale risultato, sentite anche le proposte delle RSA.
Conseguentemente, si conviene che il monte ore massimo annuale di lavoro straordinario sia limitato a 80 ore per ogni dipendente. L’Azienda, peraltro, potrà utilizzare - nelle singole unità produttive - un monte ore aggiuntivo di 10 ore per dipendente ivi operante, da utilizzare in deroga al plafond sopra indicato, a fronte di necessità particolari, tali da non essere utilmente affrontate tramite diverse soluzioni organizzative; soluzioni che saranno preventivamente discusse con le locali RSA
Annualmente le singole Aziende e le rispettive RSA si incontreranno per verificare l'efficacia del presente accordo in riferimento a quanto previsto dal 1° comma.
Nota a verbale 1: in relazione alle esigenze tecnico-organizzative delle Agenzie Generali di Alleanza Assicurazioni resta confermata, per il personale amministrativo ivi operante, la regolamentazione di cui alle specifiche disposizioni del contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo al monte ore massimo annuale (90 ore) ed aggiuntivo (15 ore).
Nota a verbale 2: per quanto attiene il personale amministrativo di Genertel, restano parimenti confermate, in considerazione delle specifiche caratteristiche connesse all’organizzazione del lavoro, le disposizioni dell’art. 109 del CCNL 17.9.2007 inerenti il limite massimo annuale individuale ed il monte ore annuo aggiuntivo di lavoro straordinario. Le ore di permesso accumulate secondo quanto previsto dall’istituto della “banca ore”, come regolamentato dall’art. 115 del vigente CCNL, saranno evidenziate nel documento sul lavoro straordinario che viene consegnato ogni 4 mesi alle RSA (art. 109, comma 12 del CCNL 17.9.2007).
Nota a verbale 3: relativamente alla richiesta di piattaforma in materia di “banca ore” (art. 115 CCNL 17.9.2007), la Capogruppo conferma la propria disponibilità a prevedere - in occasione della emanazione della Regolamentazione concernente le modalità di fruizione dei relativi permessi - la possibilità, per il personale al quale si applica la normativa in materia di lavoro straordinario, di fruire dei suddetti permessi, quanto alle giornate intere di venerdì, fino ad un massimo di quattro volte nell’arco di ciascun anno solare (con computo di 5 ore). Dette disposizioni si applicheranno dall’1.11.2009; per l’anno 2009 la suddetta possibilità sarà quindi riconosciuta complessivamente per tre venerdì.
La suddetta Regolamentazione - valida per tutte le Società che rientrano nella sfera di applicazione del presente CIA e sostitutiva delle normative/prassi in materia in atto nelle Aziende stesse - individuerà anche modalità di utilizzo dei permessi banca-ore coerenti con la nuova disciplina recata in materia di fruizione dei permessi all’art. 4, punto 5. del presente CIA.
Norma finale: ferme eventuali norme specifiche contenute nel presente articolo, tutte le precedenti disposizioni integrative e/o prassi aziendali in atto nelle Società cui si applica il presente CIA non espressamente richiamate devono intendersi sostituite e/o abrogate.

Art. 6 - Part-time
A. Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
1. La richiesta di passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere presentata solo dai dipendenti con almeno due anni di anzianità inquadrati fino alla posizione organizzativa 2 (5° livello retributivo) dell’area professionale B (esclusi turnisti) cui si applichi la distribuzione di orario di lavoro di cui al punto 1), lett. a) dell'art. 101 del CCNL 17.9.2007 e per i quali sussistano particolari ragioni di ordine familiare, quali la necessità di assistere parenti stretti (genitori, figli, coniuge o altre persone conviventi) ammalati o disabili ovvero che abbiano figli di età non superiore ai 16 anni (10 anni per Genertel) o qualora sussistano gravi ed accertati motivi personali.
L’Azienda si riserva di prendere in considerazione le richieste di passaggio a part-time presentate dal personale inquadrato nella posizione organizzativa 3 (6° livello retributivo) dell’area professionale B, seconda parte della declaratoria, motivate da ragioni di particolare gravità. In caso di concessione del part-time, il rapporto verrà disciplinato dal presente articolo.
2. L'accoglimento delle richieste, come sopra motivate ed adeguatamente comprovate, sarà subordinato alla compatibilità con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, avuto riguardo anche alle mansioni svolte dai richiedenti. Comunque, laddove sussistano particolari e comprovate esigenze legate all'organizzazione del lavoro, detto accoglimento - fermi i limiti percentuali indicati al punto 3. - verrà attuato entro quattro mesi dalla richiesta, purché il richiedente manifesti la propria disponibilità alla eventuale assegnazione a diverse mansioni equivalenti e/o a diversa unità organizzativa, di norma nell’ambito della sede di lavoro originaria.
3. I rapporti di lavoro a tempo parziale complessivamente ammessi a norma dei punti che precedono non potranno riguardare più del 10% del personale amministrativo dell’Azienda (esclusi Dirigenti, produttori e, per Alleanza Assicurazioni, anche Agenti Generali) in servizio a tempo indeterminato. Esclusivamente agli effetti del presente articolo, per il personale amministrativo dell’Azienda si intende il totale dei dipendenti, diminuito dei dipendenti distaccati presso altre Aziende del Gruppo ed aumentato di quelli distaccati da altre Società del Gruppo. Nei limiti della suddetta percentuale complessiva del 10%, le richieste saranno accolte per ciascuna Società in proporzione, rispettivamente, al numero dei dipendenti della stessa e a quello dei distaccati da altra Azienda del Gruppo. Dal computo di tale percentuale saranno esclusi i dipendenti che - ai sensi del punto 5. del presente articolo - abbiano optato irrevocabilmente per il rapporto di lavoro a part-time.
In fase di prima applicazione del nuovo sistema di computo delle percentuali massime di part-time concedibili ed al fine di consentire il graduale adeguamento, potranno permanere, per la durata del presente CIA, eventuali situazioni di superamento dei limiti sopra indicati in atto nelle Aziende interessate.
Ove il dipendente che richieda la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale manifesti la disponibilità - per un periodo minimo di due anni - ad un part-time pomeridiano eventualmente comprendente anche il pomeriggio del venerdì, l’Azienda, in relazione a specifiche esigenze organizzative, potrà accogliere la domanda anche in deroga alla percentuale di cui sopra e fermi gli altri requisiti di cui al presente articolo.
Nelle unità di contenute dimensioni e nelle quali, in forza della richiamata percentuale, non sarebbe possibile riconoscere part-time, sarà concesso un part-time ogni 7 dipendenti (esclusi Dirigenti, produttori e, per Alleanza Assicurazioni, anche Agenti Generali). In mancanza di tali presupposti, la possibilità di concedere un part-time potrà essere eccezionalmente valutata compatibilmente con le esigenze organizzative dell’unità interessata.
Nota a verbale 1: per quanto concerne Genertel, il suddetto limite resta confermato nella misura del 14% del personale amministrativo della Società stessa, in servizio a tempo indeterminato e determinato.
Nota a verbale 2: compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali potranno essere prese in esame richieste di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale al di là della suddetta percentuale del 10% (14% per Genertel), laddove le stesse siano accompagnate da motivi di particolare gravità ed urgenza e per una durata massima di sei mesi. Parimenti potranno essere valutate con particolare attenzione richieste di trasformazione a part-time avanzate da personale amministrativo operante presso CLD coinvolti in operazioni di chiusura/accorpamento.
[…]
7. La disciplina di questo tipo di rapporto è quella prevista, per il personale a tempo pieno, dal CCNL7 vigente, applicandosi ovviamente una riduzione proporzionale al trattamento retributivo complessivo.
8. Annualmente le Parti si incontreranno per verificare l’andamento in termini numerici e gli effetti derivanti dall’applicazione del presente istituto.
[…]

Art. 11 - Tutela della salute
a) Ferma l'importanza primaria della tutela della salute psico-fisica del personale e confermato l'impegno dell’Azienda ad intervenire, ove necessario, per migliorare le condizioni di lavoro, le Parti concordano sul fatto che le tematiche connesse alle condizioni ed ambienti di lavoro, pur senza le specificità di altri settori merceologici, richiedono sempre maggiore attenzione, in relazione all'attuale rapido evolversi delle strutture e del modo di lavorare ed in conformità alla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
A tal fine, le Parti concordano sull'importanza di un proficuo rapporto operativo tra la Funzione Prevenzione Rischi di Gruppo ed i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, che opereranno negli ambiti e con i compiti previsti dal richiamato D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni e dall'Accordo Ania/OO.SS. 18.4.1995 (All. n. 14 del CCNL 17.9.2007).
In questo quadro, oltre che per la riunione annuale prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, potranno essere effettuate, d’intesa con il Responsabile della Funzione Prevenzione Rischi di Gruppo e a fronte di obiettive necessità, missioni da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
In tali ipotesi agli stessi sarà riconosciuto il trattamento di trasferta a piè di lista previsto dall'art. 2 del presente contratto.
Nota a verbale 1: in relazione all’attuale configurazione delle strutture del Gruppo sul territorio e preso atto dell’avvenuta integrazione funzionale delle attività preposte alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, le Parti hanno concordato di pervenire alla nomina di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, che possano operare, in termini sinergici, sulle “piazze” di Trieste, Mogliano Veneto, Roma, Milano (o, d’intesa con la Funzione Prevenzione Rischi di Gruppo, su altre piazze ove si renda necessario).
In tale ottica e con riferimento alle modalità ed ai criteri riguardanti la costituzione delle citate Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza, le Parti hanno altresì concordato, con Verbale sottoscritto in data 6.11.2007 dalle Imprese cui si applicava il CIA di Assicurazioni Generali 3.3.2006, il numero dei componenti delle stesse, avuto riguardo anche al numero complessivo dei dipendenti su piazza ed alle esigenze operative e funzionali in materia. In proposito, a detto Verbale e con le eventuali integrazioni che si renderanno necessarie, potranno fare riferimento anche le altre Società comprese nell’ambito di applicazione del presente CIA, con l’applicazione della regolamentazione in atto.
b) Con specifico riferimento all'utilizzo dei videoterminali, le Parti convengono sulla necessità di ridurre l'impegno continuativo del personale addetto a tali strumenti, nell'obiettivo comune di attenuare il disagio legato all'uso delle macchine ed allo svolgimento di mansioni ripetitive.
L’Azienda curerà pertanto che l'attività dei lavoratori addetti al videoterminale avvenga con gli accorgimenti utili ad evitare disagi al personale che vi opera. In quest'ottica, si conviene inoltre che a tale personale verrà fornita adeguata formazione sul corretto utilizzo dei videoterminali.
Relativamente alla sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti ai videoterminali, le Parti si danno atto che la stessa - fermo quanto previsto dall’art. 52 del CCNL 17.9.2007 - verrà gestita, per la parte di sua competenza, dalla figura del “medico competente”, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 17 - Pari opportunità
Le Parti, recepito lo spirito della L. n. 903/1977 e del D.Lgs. n. 198/2006, dichiarano concordanza di vedute sull'importanza della tematica della condizione lavorativa del personale femminile e quindi sull'opportunità di progettare le azioni positive più utili alla crescita professionale del personale femminile stesso.
L’Azienda si impegna ad attribuire la massima attenzione possibile alla tematica ed a questo fine conferma che nella riunione di informativa di bilancio prevista dall'art. 10 del vigente CCNL - o a richiesta delle RSA in altro specifico incontro - fornirà dati disaggregati per sesso e specifiche informazioni relative alle assunzioni e alla mobilità riguardanti il personale femminile. Resta fermo altresì quanto previsto dall’art. 46 D.Lgs. n. 198/2006 relativamente al rapporto biennale in materia.
Ciò posto, le Parti, avuto presente quanto stabilito dall’art. 49 del CCNL 17.9.2007, concordano che nell’ambito della costituita Commissione paritetica, in recepimento di quanto previsto dal D.Lgs. n. 198/2006, prosegua l’esame congiunto dell'intera problematica per proposte di azioni positive volte al superamento di ogni forma di discriminazione. La Commissione si attiverà altresì per la promozione di iniziative di formazione sulla tematica in argomento destinate ai componenti della stessa.
Detta Commissione prevede un componente per ogni sigla sindacale firmataria del presente CIA ed un massimo di 5 componenti da parte aziendale. Le modalità operative di tale Organismo potranno essere definite nell’ambito di un apposito regolamento redatto a cura dei componenti.
Le Parti si danno atto che in linea con quanto previsto dall’art. 51 del CCNL 17.9.2007 - “Osservatorio Nazionale sul Mobbing” - nell’ambito delle attribuzioni della Commissione per le Pari Opportunità definita dal presente articolo saranno valutate anche le problematiche connesse a tale fenomeno.
Nota a verbale: per quanto concerne altre Commissioni Pari Opportunità eventualmente esistenti nelle Aziende del Gruppo cui si applica il presente CIA, le Parti si riservano di valutare una eventuale confluenza delle stesse in quella del Gruppo e/o modalità di coordinamento delle relative attività.

Art. 20 - Informativa di gruppo
L’informazione a livello di Gruppo, di cui all’art. 11 del CCNL 17.9.2007, verrà resa dalla Capogruppo in occasione di uno degli incontri di verifica previsti dagli Accordi di Gruppo, di norma nell’ultimo trimestre dell’anno.
In tale occasione, oltre che sulle materie espressamente stabilite dal menzionato art. 11 del CCNL 17.9.2007, verranno fornite, a livello aggregato, informazioni anche in ordine a:
- il numero dei dipendenti distinti per sesso, classe, livello ed età;
- il numero dei dipendenti in regime di distacco distinti per sesso, classe, livello;
- il numero dei passaggi di dipendenti infragruppo distinti per sesso, classe, livello;
- il numero delle assunzioni, distinte per livello e tipologia di contratto, e delle risoluzioni;
- i corsi di formazione professionale svolti a livello di Gruppo, con l’indicazione del numero dei partecipanti distinti per sesso, classe, livello.
Nel restare confermati i tempi e le modalità delle informative a livello aziendale di cui all’art. 10 del CCNL 17.9.2007 / art. 128 CCNAL 23.2.2008, le Parti concordano altresì che l’informativa da parte delle Società di servizi cui si applica il CCNL assicurativo continuerà ad essere resa, secondo gli attuali criteri, in occasione degli incontri di verifica dalle stesse annualmente organizzati di norma nel primo semestre di ciascun anno.

Norme finali
Le Parti si danno atto che tutte le precedenti disposizioni integrative e/o prassi aziendali delle Società indicate all’art. 1 non espressamente richiamate nel presente CIA devono intendersi sostituite e/o abrogate.
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