Tipologia: Accordo
Data firma: 26 maggio 2008
Validità
Parti: Banca Agrileasing e Fisac-Cgil, Sincra-Ugl Credito, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Banca Agrileasing
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

  Premio di Risultato relativo all'esercizio 2007
Ticket pasto
Sicurezza del lavoro e condizioni igienico sanitarie
Formazione, aggiornamento, rotazioni
• Formazione
• Qualificazione e specializzazione
• Aggiornamento e addestramento
• Corsi di autoformazione
  • Informativa sindacale
• Rotazioni
Part-time
Nuovi profili professionali e ruoli chiave
Pari opportunità
Decorrenza
Dichiarazione dell'azienda
Allegato

Verbale di Accordo

Il giorno 26 maggio 2008, in Roma, presso la sede di Banca Agrileasing SpA, in via Lucrezia Romana n. 41-47 si sono incontrati i rappresentanti della Banca […] e delle Rappresentanze Sindacali Aziendali della Fisac-Cgil […], della Sincra-Ugl Credito […] e della Uilca […], per definire le tematiche relative al rinnovo del contratto integrativo aziendale in adempimento delle previsioni di cui agli articoli 8, 28 e 29 del CCNL 27 settembre 2005.
Il confronto si è incentrato sull' esigenza - prospettata dai Sindacati e condivisa dall'Azienda - di valorizzare la dimensione partecipativa, la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori, la distribuzione dei valori creati, le politiche sociali e dell'occupazione, anche al fine di riaffermare il valore identitario del movimento del Credito Cooperativo ed, in particolare, del Gruppo Iccrea.
Di conseguenza, la Banca ed i sindacati hanno anche concordemente affermato che quanto sopra non può che confluire nel pieno recepimento degli indirizzi della Holding Iccrea circa l'avvio di una prossima "Contrattazione Integrativa di Gruppo", in un concreto segnale di armonizzazione del trattamento dei dipendenti di questa Azienda con quello degli altri Enti Centrali del Movimento.
A tal riguardo la Banca ed i Sindacati hanno, quindi, preso atto della decisione - già assunta dalle parti nell'ambito del Gruppo Iccrea - di rimettere la trattazione di tutta una serie di materie alla contrattazione integrativa di Gruppo, fermo che tali materie, se poi non fossero definite in detto contratto integrativo di Gruppo, saranno rinviate alla sede aziendale.
La Banca ed i Sindacati hanno, nel frattempo, convenuto quanto segue:

Sicurezza del lavoro e condizioni igienico sanitarie
Fermo restando quanto stabilito dal D.Lgs. n. 626/1994 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, l'Azienda si impegna ad incontrare, su sua richiesta, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (o in mancanza le RSA) per esaminare eventuali problematiche connesse con le condizioni igienico-sanitarie dell'ambiente di lavoro e, se necessario, effettuare sopralluoghi o indagini al fine di ricercare le conseguenti iniziative da adottare.
Laddove, a seguito di tali interventi, le Parti concordassero sull'esigenza di accertamenti specialistici o check-up da effettuare una volta tanto, le relative modalità di attuazione saranno concordate fra le Parti medesime.
Nei casi di ristrutturazione o di costruzione di ambienti di lavoro, l'Azienda provvederà ad informare preventivamente le RSA sul progetto e sui relativi tempi di realizzazione, al fine di permettere eventuali proposte di adeguamento ai fini di sicurezza e/o igiene sul lavoro.
Al lavoratore che debba sottoporsi a visite specialistiche, esami di laboratorio e clinici specialistici non effettuabili fuori dall'orario di lavoro, vengono concessi permessi retribuiti per la durata di dette visite, dietro presentazione di idonea certificazione. Analogo permesso viene concesso per l'effettuazione di prestazioni specialistiche conseguenti ad interventi chirurgici od infortuni subiti.
I lavoratori che in via continuativa sono addetti a videoterminali e/o lavorano in sala macchine del servizio EAD e/o prestano continuativamente la loro attività in locali sotterranei saranno sottoposti a visita oculistica annuale su loro richiesta.
Gli addetti a monitor, p.c. e/o videoterminali ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994, potranno essere sottoposti - a loro richiesta e previa conferma della relativa necessità da parte del medico aziendale competente - a visita specialistica oculistica e/o ortopedico-posturale.

Formazione, aggiornamento, rotazioni
Rotazioni

Gli avvicendamenti del personale in mansioni equivalenti vanno considerati pratica opportuna, da favorire largamente, così che i dipendenti acquistino conoscenza, possibilmente, di tutte le mansioni aziendali, tenendo comunque conto anche delle richieste avanzate dai singoli dipendenti.
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 117 del CCNL, coloro che svolgono le stesse mansioni da oltre cinque anni, possono chiedere, per iscritto di essere assegnati ad altre mansioni equivalenti. Tale richiesta verrà, compatibilmente con le esigenze di servizio, accolta entro sei mesi.
Il dipendente, dopo dieci anni di adibizione alla medesima mansione, può chiedere l'impiego in altre mansioni equivalenti; l'Azienda è tenuta all'accoglimento della domanda - secondo una tempistica che terrà conto della priorità temporale delle richieste e della permanenza nelle stesse mansioni - entro il limite temporale di 12 mesi dalla sua presentazione e, comunque, entro un numero massimo di 10 spostamenti all'anno nell'intera Azienda.
Eventuali situazioni di impossibilità nell'accoglimento della richiesta o che determinino il superamento del limite temporale suddetto, verranno comunicate ai Sindacati stipulanti ed al lavoratore richiedente.

Part-time
La Banca si impegna ad emanare entro il mese di settembre 2008 un ordine di servizio che, nell'ambito di quanto previsto dal CCNL, regoli le richieste di trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time secondo i seguenti criteri:
□ compatibilmente con le esigenze di servizio, a tal fine si terranno in considerazione, in ordine di priorità a scalare, le seguenti motivazioni:
o assistenza figli, o affidati, portatori di handicap;
o assistenza del coniuge o convivente o figli o genitori gravemente ammalati;
o necessità di accudire a figli di età inferiore a 3 anni;
o necessità di accudire a figli di età tra i 3 ed i 6 anni;
o necessità di accudire a figli di età superiore fino a 14 anni;
o motivi di studio di cui all'art. 10 l. 20.5.1970, n. 300 (in alternativa ai permessi di cui all'art. 68 CCNL 7.12.2000).
Quanto ai requisiti connessi all'assistenza di figli costituirà titolo di preferenza, a parità delle altre condizioni, averne più di uno o la mancanza del coniuge o convivente "more uxorio".
Ove dette richieste si concentrino in uno stesso servizio, al fine di non penalizzare gli interessati la questione verrà esaminata in sede sindacale entro 15 giorni dalla sua segnalazione per ricercare soluzioni condivise.
□ in caso di rifiuto aziendale di trasformazione del contratto, pur in presenza di capienza, l'Azienda darà adeguata informativa alle RSA
□ in relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma 3° della disciplina del lavoro a tempo parziale di cui all'allegato "E" del CCNL 7.12.2005, le nuove assunzioni ad orario normale verranno segnalate preventivamente al personale a part-time onde favorire eventuali richieste di trasformazione del loro rapporto a tempo pieno.
□ per i dipendenti a tempo parziale, le eventuali ore di lavoro supplementare potranno essere usufruite, su richiesta, sotto forma di permesso retribuito frazionabile con un limite minimo di 15 minuti.
□ a parità di requisiti prevarrà il dipendente con il figlio di età inferiore. In caso di parità nelle motivazioni e nei requisiti prevarrà, nell'ordine, il dipendente con maggiore anzianità di servizio e maggiore età anagrafica.
Ai lavoratori con contratto a tempo parziale saranno garantite pari opportunità di formazione professionale, nonché tutte le provvidenze disposte a favore del restante personale.

Nuovi profili professionali e ruoli chiave
Nel caso di introduzione di nuovi profili professionali connessi a nuove attività od a nuovi processi, ove non sia possibile disciplinarli secondo le vigenti normative contrattuali, le parti si incontreranno, su richiesta di una di esse, per attribuire un preciso inquadramento agli interessati.
In caso di rilevanti innovazioni tecnologiche e/o organizzative e ristrutturazioni aziendali che l'Azienda volesse introdurre, quando comportino conseguenze sull'occupazione e/o sull'organizzazione del lavoro e/o trasferimento di lavoratori in altre unità produttive, verranno preventivamente fornite alle RSA adeguate informazioni e, a richiesta delle parti, formerà oggetto di esame preventivo.
L'Azienda provvederà, inoltre, ad indicare alle RSA stipulanti, entro il settembre 2008, i ruoli chiave riconosciuti dalla Banca nell'ambito dei Quadri direttivi, con facoltà delle stesse RSA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 104 del vigente CCNL, di avviare un confronto sindacale al riguardo.

Pari opportunità
Le Parti convengono di favorire azioni positive atte a garantire le pari opportunità uomo/donna sul lavoro, anche in attuazione della Legge 125/91 e delle norme di cui al Capitolo XV del CCNL 7.12.2005.
L'Azienda ribadisce il proprio impegno a non porre in atto discriminazioni di sesso in termini di possibilità di carriera e formazione professionale.

Decorrenza
Il presente accordo costituisce una normativa unitaria ed inscindibile, integralmente sostitutiva di ogni preesistente previsione o prassi aziendale in materia.
L'entrata in vigore del presente accordo resta condizionata dalla preventiva ratifica, per la parte sindacale, dell'Assemblea del personale e, per la parte aziendale, del Consiglio di amministrazione di Banca Agrileasing.
[…]
Per ogni altra sua parte detta normativa decorre dal primo giorno del mese successivo alla predetta data di ratifica e, per quanto riguarda la scadenza, segue quanto disposto dal CCNL 27/9/2005.