Tipologia: CIR
Data firma: 6 giugno 2008
Validità: 22.12.2007 - 31.12.2007
Parti: BCC e Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Dircredito
Settori: Credito Assicurazioni, BCC Lombardia
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

  Parte prima (Accordi integrativi)
Art. 1 Ambito di applicazione del contratto di secondo livello
Art. 2 Decorrenze e scadenze
Art. 3 Informazioni alle organizzazioni sindacali
Art. 4 Premio di risultato
Art. 5 Ticket pasto
Art. 6 Premio di fedeltà
Art. 7 Sistemi incentivanti
Art. 8 Servizio di cassa
Art. 9 Indennità di studio
Art. 10 Tutela della maternità
Art. 11 Provvidenze per familiari portatori di handicap
Art. 12 Formazione
Art. 13 Valutazione
Art. 14 Rotazione del personale
Art. 15 Definizioni contrattuali
Art. 16 Aree professionali
Art. 17 Quadri direttivi
Art. 18 Livelli retributivi - profili professionali
Art. 19
  Art. 20
Art. 21 Permessi
Art. 22 Sicurezza del lavoro
Art. 23 Igiene del lavoro
Parte II (Criteri di gestione)
A) Sedi di lavoro, trasferimenti, trasferte
B) Aventi diritto ad indennità di rischio
C) Sistemi rilevazione presenze
D) Part-time
E) Trattamento di fine rapporto
F) Ferie
G) Comporto
H) Orario di sportello
Parte III (Intese programmatiche)
A - Barriere architettoniche
B - Osservatorio locale
C - Check-up sanitario
D - Assistenza sanitaria
Disposizione finale
Allegato CIR Regolamento dei mutui per la prima casa ai dipendenti

Addì, 06/06/2008, in Milano, si sono riuniti: la Commissione Sindacale […], assistita dal Direttore della Federazione Lombarda […] e la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) […], la Federazione Italiana Bancari Assicurativi (Fiba-Cisl) […], la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito, (Fisac/Cgil) […], la Uil Credito e Assicurazioni (Uilca) […], la Dircredito […], per elaborare, sulla base delle intese conclusive raggiunte, il Testo Unico del Contratto Integrativo di 2° livello per i Quadri Direttivi e per il Personale delle Aree Professionali della Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane e Aziende aderenti alla Federazione Lombarda.

Testo unico degli accordi integrativi di secondo livello per il personale delle Banche di Credito Cooperativo ed aziende del sistema delle BCC Lombarde
Parte prima (Accordi integrativi)
Riesaminati gli accordi integrativi di 2° livello del CCNL di categoria per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali le parti hanno convenuto di armonizzare nel seguente testo unico le disposizioni regionali in vigore.

Art. 1 Ambito di applicazione del contratto di secondo livello
Destinatari del presente Contratto Integrativo di secondo livello sono:
- le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane (di seguito BCC) aderenti alla Federazione Lombarda;
- la Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo (di seguito Federazione Lombarda);
- UPF scrl; BED scrl;
- le Aziende controllate da Banche dì Credito Cooperativo e/o la Federazione Lombarda.
Chiarimento a verbale
Nel testo del presente contratto integrativo regionale con la dizione Aziende sono indicati tutti gli enti di cui sopra.

Art. 3 Informazioni alle organizzazioni sindacali
Le Aziende forniranno alla Federazione Lombarda per la successiva comunicazione alle Organizzazioni Sindacali stipulanti (di seguito OO.SS.), in aggiunta a quelle previste dall’art. 16 del CCNL di categoria, le seguenti informazioni e, precisamente:
distinti per singola Azienda:
- i ruoli chiave istituiti;
- i criteri adottati per il riconoscimento dell’apposita erogazione a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l’anno di cui all’art. 98 del CCNL di categoria e i relativi importi;
- i programmi di rotazione del personale relativi a percorsi professionali;
- l’adozione di sistemi incentivanti;
- le strutture sanitarie convenzionate per il check up e il numero complessivo dei dipendenti che lo hanno effettuato.
La Federazione Lombarda fornirà, annualmente alle OO.SS., in apposita riunione, l’informativa prevista dall’art. 16 del CCNL di categoria integrata dalle precedenti informazioni,
e su richiesta delle OOSS, per singola Azienda:
- i dati numerici delle contestazioni, delle sanzioni disciplinari comminate e dei licenziamenti effettuati, con suddivisione per tipologia.
Le Aziende e la Federazione Lombarda forniranno, laddove possibile, le informazioni su supporti informatici.
Nota a Verbale
Costituzione di nuove società

In caso di costituzione di società da parte di una o più BCC/Aziende e/o da parte della Federazione Lombarda, dell’iniziativa saranno informate le OO.SS.

Art. 8 Servizio di cassa
Per il personale neo assunto o nel caso di prima adibizione al servizio va disposto l’affiancamento, ai fini di addestramento, per un periodo di non meno di tre settimane.
Le Aziende si renderanno disponibili ad esaminare prioritariamente eventuali richieste di adibizione ad altri incarichi avanzate da personale che abbia superato i 45 anni di età.
Vanno assunte iniziative di aggiornamento dei cassieri, nonché degli altri lavoratori chiamati periodicamente a prestare servizio di cassa, in occasione dell’entrata in vigore di nuove prescrizioni riguardanti tale servizio.
[…]
La Federazione Lombarda raccomanda alle associate l’adozione di attrezzature idonee alla rilevazione dei falsi ed alla conta delle banconote.

Art. 12 Formazione
[…]
Criteri e modalità
Le parti convengono che la fruizione del pacchetto formativo di 50 ore dì cui all’art. 63 del vigente CCNL di categoria può essere articolata secondo i seguenti criteri e modalità:
- almeno 3 giornate attraverso l’utilizzo del pacchetto formativo, previsto dalla lett. a) dell’art. 63 del CCNL di categoria, mediante l’erogazione di corsi e seminari coordinati da docenza esterna all’Azienda su tematiche di contenuto tecnico e/o gestionale;
- le restanti ore, di cui al citato art. 63, lett. a) e b), anche attraverso:
[…]
2. l’informazione, intesa come aggiornamento su tematiche specifiche (ad es. antiriciclaggio, privacy, sicurezza sul lavoro);
[…]
4. l’affiancamento, finalizzato all’addestramento specifico sulla mansione effettuato da un tutor aziendale o da un consulente esterno;
[…]
La Federazione Lombarda, nell’ambito dell’incontro di valutazione congiunta, contrattualmente previsto, illustra alle OO.SS., entro il mese di Febbraio, l’offerta formativa che verrà inviata alle Aziende.
Le Aziende inviano entro il mese di Febbraio alla Federazione Lombarda il piano formativo aziendale, con specificazione dei percorsi formativi previsti in relazione al pacchetto formativo obbligatorio di 24 ore ed a quello facoltativo di 26 ore.
Successivamente la Federazione Lombarda comunica alle OO.SS. il piano formativo di sintesi fornito dalle Aziende ed effettuerà la valutazione congiunta per i piani formativi effettuati dalle Aziende in autonomia.
A fine anno la Federazione Lombarda provvede a comunicare alle OO.SS. una relazione complessiva a consuntivo della formazione svolta.
Nel caso si riscontri la non esecuzione del pacchetto formativo obbligatorio le suddette parti individueranno le soluzioni più idonee.
Nota a verbale
Le informazioni sui corsi dovranno contenere le seguenti specificazioni:
- Titolo;
- Obiettivi formativi;
- Destinatari;
- Durata;
- Date e orari di svolgimento.
[…]

Art. 14 Rotazione del personale
La Federazione Lombarda è impegnata a promuovere una politica tendente a favorire gli sviluppi di carriera all’interno dell'Azienda e nell’ambito del Sistema.
Anche al fine di cui sopra, le Aziende promuoveranno, sentiti i lavoratori, programmi triennali di rotazione del personale e li trasmetteranno alla Federazione Lombarda per le riunioni con le OOSS, a norma dell’art. 17 del CCNL di categoria.
Il dipendente che abbia svolto per tre anni il medesimo lavoro, ove ne faccia richiesta, ha diritto di precedenza per l’avvicendamento in altre mansioni equivalenti o superiori, nel termine di due anni.
Ove l’avvicendamento non sia stato disposto entro tale termine, troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 15 del CCNL di categoria.

Art. 22 Sicurezza del lavoro
Le Aziende sono responsabili della sicurezza del lavoro, a norma dell’art. 2087 c.c.
Per l’attuazione dei programmi di sicurezza di cui all’art. 70 del CCNL di categoria, le aziende consulteranno le rappresentanze sindacali aziendali.
Le Aziende sono impegnate a curare la formazione del personale in materia di sicurezza del lavoro; al fine terranno, con l’assistenza di soggetti professionalmente idonei, una riunione annuale per informazioni ed istruzione, anche mediante prove pratiche, su dispositivi e comportamenti di sicurezza, con la partecipazione di tutto il personale.
Sono da adottare procedure di sicurezza anche per l’ingresso negli uffici fuori dall’orario di sportello, con particolare considerazione per il personale che attua orari diversificati rispetto a quello generale.
Per la sicurezza dei lavoratori impiegati su turni notturni vanno adottati sistemi o procedure di sicurezza adeguati alla situazione.
I sistemi di allarme vanno collegati con le forze dell’ordine e/o con gli istituti di vigilanza.
Dichiarazione a Verbale
La Federazione Lombarda provvederà a raccomandare l’impiego di almeno 2 lavoratori nelle succursali.
A. Per prevenzione delle rapine
1) Le Casse sono impegnate a verificare con le rappresentanze sindacali aziendali l’adeguatezza delle misure di tutela in atto.
Tra le misure utili sono da considerare:
- metal detector (all’ingresso, inserito in un sistema di doppie porte o bussole girevoli in cristallo antiproiettile, con perimetro esterno dei locali in muratura e/o cristallo blindato);
- vetri antiproiettile (collocati sui banconi), vetri antisfondamento (collocati nelle luci esterne dei locali) e porte a consenso antisfondamento (per gli ingressi ai vari uffici dalla zona aperta al pubblico);
- vigilanza esterna (a mezzo di guardia giurata);
- sistema di rilevazione a circuito chiuso (a mezzo telecamere) o sistema d’ingresso mediante badges, nel rispetto tuttavia del disposto dell’art. 4 legge 20 maggio 1970 n. 300;
- in presenza di “banca aperta”, cassa centralizzata (collegata a sistemi di posta pneumatica o simili) o casseforti o altri sistemi temporizzati (a disposizione di ogni cassiere, con vani a scomparsa del contante) o sistemi di allontanamento del contante.
È fatta salva la possibilità di diverse intese in sede sindacale, sulle misure da adottare e sui tempi di realizzazione, in presenza di contingenze o avvenimenti particolari.
2) Le BCC sono impegnate a comunicare, tramite la Federazione Lombarda, per esame riservato in sede sindacale, in via preventiva, le misure innovative che in materia di sicurezza del lavoro vorranno adottare, seppure in via sperimentale. Per i problemi della sicurezza del lavoro saranno tenute riunioni, presso la Federazione Lombarda, su richiesta sindacale o d’iniziativa della stessa Federazione Lombarda, in qualunque momento sembrerà opportuno.
Per evidenti ragioni di riservatezza, esame e discussione dei problemi della sicurezza del lavoro avverranno in riunioni ristrette, senza rilascio di documenti e senza verbalizzazioni tecniche.
3) Il servizio trasporto valori va effettuato, laddove è possibile, preferibilmente con imprese specializzate; diversamente, di norma, mediante due persone e con plichi chiusi (le persone di cui trattasi non potranno espletare altri incarichi se non dopo la consegna dei plichi).
B. Per rimedio delle conseguenze
1) Ai lavoratori che hanno subito rapina sarà rimborsata dalla Banca la spesa eventualmente sostenuta per sottoporsi a visita specialistica in seguito a detta rapina.
Laddove possibile, saranno accolte eventuali richieste di assegnazione ad altro servizio o dipendenza avanzate da lavoratori che hanno subito rapina.
2) Il cassiere è esonerato da responsabilità per danni derivanti da rapina anche per le somme occasionalmente detenute, senza specifica autorizzazione, oltre ì limiti stabiliti dalle norme interne di servizio ovvero oltre i limiti assicurati.
3) I capitali da assicurare, dall’1/02/1992, ora a norma dell’art. 71 del CCNL di categoria, sono
aumentati come segue:
- per rischio di morte 40.283,64 euro
- per rischio di invalidità permanente 57.843,17 euro
Le Aziende sono tenute a portare a conoscenza del personale i contenuti delle polizze assicurative e le relative condizioni, mediante affissione in bacheca.
4) In caso di assenza dal servizio per cura di infermità conseguenti a rapina, la Banca conserva il posto ed il trattamento economico anche oltre i limiti di tempo stabiliti dal CCNL di categoria, fino a guarigione oppure a risoluzione del rapporto dì lavoro per invalidità permanente riconosciuta ai termini della legge sull’assicurazione obbligatoria.
5) In caso di rapina la Banca di norma, terrà chiuso lo sportello interessato per l’intera giornata.
6) Nei casi di distruzione o danneggiamento del sistema di sicurezza, tali da richiedere tempi prolungati per la sostituzione o riparazione, le Aziende adotteranno nel frattempo misure di sicurezza alternative, all’uopo da discutere con le rappresentanze sindacali aziendali.
Dichiarazione a Verbale
Le Aziende provvederanno alla verifica delle misure antincendio.

Art. 23 Igiene del lavoro
1) La Federazione Lombarda si impegna a favorire la rilevazione presso le Aziende delle condizioni ambientali e di lavoro da parte degli Organismi sanitari pubblici o di Centri specializzati scelti d’accordo tra le parti, ai fini dell’accertamento di eventuali situazioni nocive e della conseguente azione preventiva. Laddove risultassero opportuni interventi di medicina preventiva (comprese eventuali visite mediche mirate), saranno tenute riunioni in sede sindacale per definire le relative modalità di attuazione. I costi delle iniziative di cui sopra, attuate d’accordo tra le parti, sono a carico delle Aziende.
2) In attesa delle iniziative di medicina preventiva del servizio sanitario nazionale, il dipendente potrà richiedere un esame medico generale delle proprie condizioni di salute (check up), a fini preventivi, comprensivi di visita oculistica, visita osteomuscolare, visita dell’apparato uditivo, nonché, per il personale femminile, pap-test.
Tale esame dovrà essere eseguito presso Unità Ospedaliere o Centri medici convenzionati con l’Azienda e potrà essere ripetuto dopo due anni. Il costo sarà a carico dell’Azienda. I risultati dovranno essere portati a conoscenza soltanto del dipendente interessato e del servizio sanitario nazionale.
3) il personale addetto ai video-terminali e/o ai PC, in via continuativa ed esclusiva, non può essere impiegato su tali macchine per più di due ore consecutive, con susseguente interruzione di 15 minuti, e per più di 5 ore al giorno complessivamente, salvo completamento altrimenti dell’orario di lavoro.
Il personale femminile in stato di gravidanza, su motivata richiesta, è esonerato dalla adibizione a video-terminali e/o PC, in via continuativa ed esclusiva, ed impiegato altrimenti. Emergendo impedimenti, la questione sarà discussa in sede sindacale.
Qualora per il dipendente, a seguito di accertamento ex art. 5, 2° comma, dalla legge 20/5/1970, n. 300, risulti estremamente dannoso l’impiego su video terminale e/o PC, in via continuativa ed esclusiva, l’Azienda si adopererà per l’avvicendamento in altre mansioni, nei posti disponibili.
Per il personale addetto o da assegnare a video-terminali e/o PC, in via continuativa ed esclusiva, va effettuata visita oculistica in fase, rispettivamente, di prima applicazione del presente CIR o di prima assegnazione a dette macchine.
Le Aziende provvederanno a realizzare postazioni con criteri ergonomici e illuminazione adeguata, nonché a dotare i video-terminali ed i PC di schermi e filtri di protezione, laddove inesistenti, nel termine, rispettivamente, di due anni e di sei mesi.
Le Azienda provvederanno a verificare l’adeguatezza degli impianti di aerazione e climatizzazione installati all’interno dei locali chiusi in cui venga prestata in via continuativa attività di lavoro e, laddove necessario, ad adottare gli opportuni interventi.
Le Aziende forniranno informazioni alle rappresentanze sindacali aziendali sui contratti di appalto per manutenzione degli impianti sopra citati e degli impianti di sicurezza.

Parte II (Criteri di gestione)
Riesaminate prassi ed intese d’applicazione del CCNL di categoria, le Parti, allo scopo di prevenire controversie, hanno convenuto sui seguenti criteri di gestione dei rapporti di lavoro.

D) Part-time
Il limite attualmente vigente viene portato ad 1 unità ogni 20 dell’organico aziendale.
Le richieste di trasformazione dei contratti da tempo pieno e tempo parziale vanno annotate cronologicamente. La materia va esaminata nelle riunioni di cui all’art. 17 del CCNL di categoria, con evidenza dei casi di rifiuto del part-time in presenza di capienza ex allegato F del CCNL di categoria.

H) Orario di sportello
A fronte di particolari necessità, evidenziate da singole BCC, in Sede locale (Federazione Lombarda) potranno essere stipulati accordi sindacali per la definizione di orari di apertura di sportello che ricomprendano anche l’intervallo di colazione.
Ferme restando le previsioni di cui agli artt. 122 e 123 del CCNL di categoria, negli accordi di cui sopra le Aziende garantiranno che durante l’apertura in detti orari siano presenti almeno due addetti e che vengano disposte le sostituzioni di organico nei casi di assenza. La presenza durante tale orario sarà su base volontaria.
Le richieste di accordo sindacale dovranno pervenire alla Federazione Lombarda entro il 31 ottobre. Le parti si incontreranno in tempo utile affinché gli accordi sottoscritti possano essere operativi dal 1° gennaio 2009; detti accordi avranno una durata massima di 12 mesi e potranno essere rinnovati. Al personale interessato verrà riconosciuta un’indennità pari a € 2,50 per ciascuna giornata prestata in flessibilità.

Parte III (Intese programmatiche)
A - Barriere architettoniche

In caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni, sarà posta specifica cura per l’eliminazione di barriere architettoniche al fine di favorire l’accesso dei portatori di handicap.
Dichiarazione a verbale
Fuori dai casi anzidetti, le Aziende sono tuttavia invitate a porre allo studio il problema dell’eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di cui sopra, nei termini allo stato possibili.

B - Osservatorio locale
Con riferimento all’attuale assetto dei livelli di interlocuzione sindacale, le parti considerano fondamentale per l’ottimizzazione e l’efficienza delle relazioni, il ruolo dell’osservatorio locale, come previsto dall’articolo 13 vigente CCNL di categoria, impegnandosi a supportarne incisivamente l’attività anche con riferimento all’applicazione della normativa prevista dalla contrattazione collettiva di secondo livello.

C - Check-up sanitario
Non appena te norme statutarie della CMN lo consentiranno, il check up sanitario previsto dal CIR sarà effettuato per il tramite della CMN, sulla base di un protocollo sanitario concordato e con onere a carico dell’Azienda.

Disposizione finale
Per tutto quanto qui non previsto, si fa esclusivo riferimento al CCNL di categoria e alle disposizioni di legge vigenti.