Cassazione Penale, Sez. Fer., 10 agosto 2016, n. 34782 - Scala metallica non conforme ai prescritti requisiti e infortunio nell'azienda agricola


 

 

Presidente: ROTUNDO VINCENZO Relatore: MONTAGNI ANDREA Data Udienza: 04/08/2016

Fatto


1. La Corte di Appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Teramo il 28.02.2014, assolveva M.P.S. dal reato di cui al capo 3); riconosciute le attenuanti generiche nei confronti di quest'ultimo e del coimputato R.D., il Collegio rideterminava le pene originariamente inflitte, riduceva la misura della provvisionale liquidata in favore della costituita parte civile e confermava nel resto.
All'imputato R.D. si ascrive il reato di lesioni colpose di cui al capo 1): ciò in quanto, nella sua qualità di socio amministratore della società Agricola R.D., per colpa consistita nella violazione delle norme di cui all'art. 63, d.lgs n. 81/2008, metteva a disposizione e faceva utilizzare al personale dipendente della società Ara una scala metallica non conforme ai prescritti requisiti, cagionando così al dipendente F.S. le lesioni personali indicate in rubrica, con malattia della durata di giorni 111.
All'imputato M.P.S., secondo i termini dell'imputazione per cui oggi si procede di cui al capo 2) della rubrica, si addebita - nella qualità di commissario della ditta Ara, per non aver valutato i rischi da scivolamento e caduta dei lavoratori che utilizzavano la scala fissa a gradini che immette nella sala di mungitura, per non aver fornito al dipendente F.S. i necessari dispositivi di protezione individuale, quali le scarpe antinfortunistiche e per non aver formato il lavoratore circa i rischi derivanti dalle mansioni svolte - di aver cagionato al dipendete F.S., le lesioni personali sopra riferite. Fatti commessi in Teramo, il 4.02.2009.
La Corte di Appello osservava che R.D. era socio amministratore della relativa società, con delega in materia di sicurezza sul lavoro; e che M.P.S. era commissario della ditta Ara, alle cui dipendenze operava lo F.S.. Il Collegio rilevava, in particolare, che il rischio specifico di caduta per i lavoratori che utilizzavano la scala ripida, che serviva per accedere alle stalle, non era stato previsto nel documento di valutazione dei rischi; e che i dispositivi di protezione individuale avrebbero dovuto essere forniti dal datore di lavoro, ogni qual volta gli stessi fossero risultati deteriorati. Con riguardo all'apprezzamento del compendio probatorio, la Corte distrettuale considerava che le dichiarazioni rese dalla parte offesa in sede dibattimentale erano risultate confermate da estrinseci elementi di prova; che le stesse risultavano complessivamente credibili; e che doveva ritenersi accertato che le modalità di scorretto utilizzo della scala metallica costituivano una prassi tollerata dall'azienda ove la mungitura veniva svolta. 
La Corte distrettuale mandava assolto l'imputato M.P.S. dall'ulteriore ipotesi di reato di cui al capo 3), relativa alle lesioni riportate dal dipendente F.S. il 29.9.2009.
2. Avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
3. R.D., con il primo motivo, reitera la doglianza afferente alla intervenuta violazione della regola del ne bis in idem.
La parte osserva che, in riferimento alla non conformità alle prescrizioni antinfortunistiche della scala utilizzata dal lavoratore infortunato - evenienza pure richiamata al capo 1) della rubrica, relativo al delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione della disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - R.D. è stato condannato con decreto penale di condanna, non opposto, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Teramo il 12.11.2012. L'esponente ritiene che la richiamata pronuncia di condanna riguardi il medesimo fatto storico per cui oggi si procede, relativo alla non idoneità della scala di cui si tratta, di talché sussiste la denunciata violazione del ne bis in idem.
L'esponente osserva, quindi, che rispetto ai fatti di reato verificatisi il 4.02.2009 risulta spirato il termine massimo di prescrizione.
4. M.P.S., con il primo motivo, denuncia il vizio motivazionale, rispetto all'affermazione di responsabilità penale.
L'esponente osserva che le valutazioni espresse dei giudici di merito, in riferimento alla mancata consegna delle scarpe antinfortunistiche al dipendente F.S., risultano manifestamente illogiche. Al riguardo, il ricorrente sottolinea che la Corte distrettuale ha, in realtà, soltanto presunto che le scarpe fossero prive dei requisiti richiesti dalla normativa; ed osserva che in atti risulta l'intervenuta consegna allo F.S. di appositi stivali, successivamente danneggiatisi. A sostegno dell'assunto, il deducente si sofferma sul contenuto delle prove dichiarative; evidenzia che la persona offesa ha riferito che, a seguito della rottura degli stivali consegnati dalla ditta, ne aveva acquistati di nuovi; e considera che il datore di lavoro non è tenuto ad essere informato sullo stato dei dispositivi di protezione individuale di ogni dipendente.
Con riguardo alla mancanza di formazione erogata ai dipendenti, il ricorrente rileva che la Corte di Appello ha riportato in modo inesatto il contenuto delle prove dichiarative; ed ha ignorato la deposizione del teste C., il quale aveva riferito che un primo corso di formazione era stato effettuato nel 2008. 
Rispetto alle rilevate carenze del documento di valutazione dei rischi, la parte considera che M.P.S. aveva designato appositi dirigenti quali responsabili della sicurezza; e che era stata incaricata la società A. di M.B. ad occuparsi della sicurezza. L'esponente richiama, quindi, arresti giurisprudenziali relativi all'ipotesi in cui il datore di lavoro conferisca la delega a terzi in tema di sicurezza. Considera, altresì, che l'infortunio era avvenuto nei locali di una azienda diversa da quella del M.P.S., di talché l'evento fuoriesce dalla latitudine della posizione di garanzia assunta dal predetto imputato.
Con il secondo motivo il deducente rileva l'erronea applicazione della legge penale, in riferimento agli artt. 40 e 41 cod. pen., con riguardo alla ritenuta riferibilità causale dell'evento lesivo alla condotta posta in essere dal M.P.S..
L'esponente considera che il rischio di scivolamento era noto ai lavoratori, a prescindere dalla circostanza che lo stesso risultasse menzionato nel documento di valutazione dei rischi. E rileva che la Corte territoriale, sul punto di interesse, si è limitata a rilevare che il dipendente infortunato non sarebbe scivolato, se avesse avuto le scarpe antinfortunistiche. La parte afferma che gli evidenziati vizi motivazionali refluiscono come violazione di legge, rispetto all'art. 40 cod. pen., come interpretato dal diritto vivente.
Il ricorrente ribadisce che la Corte di Appello ha in realtà omesso di rispondere alle censure difensive, circa la inattendibilità della persona offesa. Sul punto, il deducente rileva che la parte offesa ha reso dichiarazioni contraddittorie rispetto alla dinamica del sinistro, con riguardo ai profili di imprudenza che caratterizzano le modalità di discesa dalla scala, da parte dello stesso F.S.. E rileva che il datore di lavoro è esonerato da responsabilità, laddove il comportamento del dipendente presenti i caratteri della eccezionalità, rispetto al procedimento lavorativo, tali da costituire fattore eccezionale idoneo ad interrompere il nesso causale. La parte rileva che illogicamente la Corte di Appello ha affermato che se pure il dipendente si fosse tenuto al corrimano sarebbe caduto ugualmente, stante la inadeguatezza struttale del predetto corrimano. Considera, inoltre, che F.S. è l'unico dipendente al quale è occorso un sinistro nell'utilizzare la scala fissa a gradini, evenienza ritenuta indicativa della errata manovra realizzata dal predetto lavoratore, che era sceso dando le spalle alla scala. L'esponente considera che la Corte di Appello, nell'affermare che la condotta del lavoratore può aver avuto una efficienza concausale, non ha fatto riferimento alla posizione del M.P.S..
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia il vizio motivazionale rispetto al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante; in ordine alla diniego dei benefici ed alla quantificazione della pena. La parte ritiene che la Corte territoriale sia venuta meno al relativo obbligo motivazionale, posto che nell'atto di appello la difesa aveva espressamente sollecitato la concessione delle attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sull'aggravante contestata.
5. La parte civile F.S. ha depositato memoria. L'esponente insiste per il risarcimento dei danni derivanti dai fatti di reati per i quali si procede. Osserva che la sentenza della Corte di Appello ha correttamente applicato i principi di diritto delineati dalla cassazione, nella materia antinfortunistica.
 

Diritto


1. Ci si sofferma in primo luogo sul ricorso dell'imputato R.D..
2. L'eccezione relativa alla intervenuta violazione del principio del ne bis in idem è proposta in termini generici ed aspecifici, rispetto alla vicenda che occupa, di talché la stessa risulta inammissibile. La doglianza è, comunque, manifestamente infondata, alla luce della valenza che il richiamato principio del ne bis in idem assume, secondo diritto vivente, nei casi di condanna per la violazione della disciplina antinfortunistica, rispetto al delitto ad evento naturalistico, successivamente giudicato, in cui il profilo colposo risulti integrato dalla medesima norma antinfortunistica.
Si osserva che, sul tema di interesse, si registrano risalenti arresti della Corte regolatrice, ove si è rilevato che le contravvenzioni antinfortunistiche e il reato di omicidio colposo o di lesioni colpose sono reati concorrenti; che si tratta ipotesi non costituite dal medesimo fatto storico; e che non risulta in alcun modo preclusa la procedibilità per l'omicidio colposo, pure a seguito di sentenza irrevocabile di assoluzione, in ordine alla contravvenzione alla normativa antinfortunistica (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 13859 del 17/10/1980, dep. 27/12/1980, Rv. 147169).
2.1 Per completezza argomentativa, si rileva che, in argomento, è recentemente intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2016. Il Giudice delle leggi, dopo aver rilevato che la Convenzione EDU e la Carta Costituzionale si saldano, nella garanzia che la persona già giudicata in via definitiva in un processo penale non possa trovarsi imputata per il medesimo fatto storico, ha richiamato l'insegnamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte Regolatrice, in base al quale l'identità del fatto, ai fini preclusivi imposti dalla regola del ne bis in idem, sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi: condotta, evento, nesso causale e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, sentenza n. 34655 del 28.06.2005, Rv. 231799), ribadendone la compatibilità con la giurisprudenza europea, a condizione che tali elementi siano ponderati con esclusivo riferimento alla dimensione empirica. Nella sentenza in commento, la Corte Costituzionale si è poi soffermata sulla ulteriore questione, riguardante la regola enucleata dal diritto vivente, in base alla quale non trova applicazione il principio del ne bis in idem, ove il reato già giudicato sia stato commesso in concorso formale con quello oggetto del secondo giudizio, espressa dall'orientamento che sopra si è richiamato, in apertura di trattazione; ed il Giudice delle leggi ha chiarito che, anche il tal caso, il giudice del merito non è esonerato dall'indagine relativa alla identità empirica del fatto, ai fini dell'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. In conclusione, la Corte Costituzionale, dopo aver precisato che le valutazioni ora richiamate non impongono di applicare il divieto del ne bis in idem per la sola ragione che i diversi reati concorrano formalmente, in quanto commessi con una sola azione od omissione, ha chiarito che l'autorità giudiziaria, nel verificare l'ambito di operatività della preclusione che occupa, deve porre a raffronto il fatto storico, secondo la conformazione identitaria che esso abbia acquisito all'esito del processo concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto dal pubblico ministero a base della nuova imputazione; con la precisazione che, a tale scopo, non esercita alcuna influenza l'esistenza di un concorso formale dei reati. E preme osservare che la Corte Costituzionale ha evidenziato che il giudice di merito non potrà affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo, ove da un'unica condotta scaturiscano eventi non considerati nel precedente giudizio. Con la sentenza n. 200 del 2016 è stata quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.
2.2 Applicando i principi di diritto ora illustrati al caso di specie, per condivise ragioni, non è chi non veda che il decreto penale di condanna, non opposto, richiamato dal ricorrente, relativo alla violazione della disciplina antinfortunistica ascritta al R.D., non determina alcun effetto preclusivo, rispetto al delitto ad evento naturalistico che si ascrive oggi al prevenuto al capo 1) della rubrica, ex art. 590, cod. pen. Invero, il richiamato decreto penale di condanna concerne una fattispecie di mera condotta, ragione per cui deve escludersi, sul piano empirico, se pure sussiste concorso formale dei reati, l'identità del fatto storico ascritto al prevenuto nell'ambito del presente procedimento. E, alla luce della oggettiva insussistenza di alcuna delle condizioni preclusive, rispetto alla celebrazione del presente procedimento penale, risulta del tutto legittima l'implicita valutazione espressa dal giudice del gravame, in riferimento alla doglianza oggi riproposta dall'esponente. 
2.3 L'evidenziata inammissibilità del ricorso osta all'applicazione della invocata disciplina in materia di prescrizione. Invero, le Sezioni Unite della Corte regolatrice hanno da tempo chiarito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. che sarebbero maturate successivamente rispetto alla data in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata (Cass. Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, Rv. 217266). E' poi appena il caso di rilevare che il termine di prescrizione, rispetto al reato ex art. 590 cod. pen., commesso il 4.02.2009, pari ad anni sette e mesi sei, neppure risulta ad oggi decorso, secondo il prevalente orientamento espresso dalla Corte regolatrice. Si è, infatti, chiarito che il decorso del termine di prescrizione inizia, per i reati consumati, dal giorno in cui si è esaurita la condotta illecita, di talché il computo inizia alle ore zero del giorno successivo a quello in cui si è manifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno finale, calcolato secondo il calendario comune (Sez. 6, n. 4698 del 16.3.1998, Carpinteri, Rv. 211066; Sez. 4, n. 8083 del 26.3.1982, Magro, Rv. 155126; Sez. 3, Sentenza n. 23259 del 29.04.2015, Rv. 263650).
3. Si viene ora ad esaminare il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato M.P.S..
3.1 Il primo motivo è inammissibile.
Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (in tal senso, "ex plurimis", Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272).
Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, dep. 23.05.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).
Così delineato l'orizzonte dello scrutinio di legittimità, osserva in particolare il Collegio che la Corte regolatrice ha da tempo chiarito che non è consentito alle parti dedurre censure che riguardano la selezione delle prove effettuata da parte del giudice di merito. A tale approdo, si perviene considerando che, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, Sentenza n. 1004 del 30/11/1999, dep. 31/01/2000, Rv. 215745; Sez. 2, Sentenza n. 2436 del 21/12/1993, dep. 25/02/1994, Rv. 196955). Come già sopra si è considerato, secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, l'art. 606 cod. proc. pen. non consente alla Corte di Cassazione una diversa "lettura" dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. E questa interpretazione non risulta superata in ragione delle modifiche apportate all'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera della Legge n. 46 del 2006; ciò in quanto la selezione delle prove resta attribuita in via esclusiva al giudice del merito e permane il divieto di accesso agli atti istruttori, quale conseguenza dei limiti posti all'ambito di cognizione della Corte di Cassazione. Ebbene, si deve in questa sede ribadire l'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per condivise ragioni, in base al quale si è rilevato che nessuna prova, in realtà, ha un significato isolato, slegato dal contesto in cui è inserita; che occorre necessariamente procedere ad una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile; che il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito e che il giudice di legittimità non può ad esso sostituirsi sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 16959 del 12/04/2006, dep. 17/05/2006, Rv. 233464).
Tanto chiarito, si osserva che il motivo in esame è inammissibile, giacché l'esponente invoca una alternativa riconsiderazione del compendio probatorio, ad opera della Corte regolatrice.
Preme al riguardo evidenziare che il tema di prova, relativo alla consegna al dipendente F.S. dei presidi di protezione individuale risultati inadeguati, investe questioni di mero fatto, che sono state conferentemente accertate in corso di giudizio. Segnatamente, il Collegio ha chiarito che dalla documentazione acquisita agli atti non risulta la consegna di scarpe antinfortunistiche, ma, genericamente, di stivali; e che, solo successivamente al sinistro, la ditta Ara mise a disposizione dei dipendenti tutta la dotazione antinfortunistica completa. La Corte di Appello ha, in particolare, considerato che la parte offesa ha riferito che, a seguito della rottura dei predetti stivali, lo stesso dipendente provvide a comprarsi delle scarpe; ed ha del tutto legittimamente osservato che il datore di lavoro è tenuto a sostituire i presidi di protezione individuale, soggetti ad usura. Sul punto, è appena il caso di considerare che l'art. 18, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2008, prevede espressamente che il datore di lavoro fornisca ai lavoratori i "necessari ed idonei" dispositivi di protezione individuale; e la nozione di idoneità, ora richiamata, implica, in osservanza di un elementare canone di effettività dell'azione precauzionale, l'esercizio di una costante e doverosa verifica, da parte del datore, in collaborazione con il lavoratore, relativa allo stato di usura e di effettivo impiego degli stessi presidi antinfortunistici, di cui i dipendenti siano stati dotati. Del resto, la Corte Suprema ha da tempo chiarito che il controllo che il datore di lavoro deve esercitare sull’operato dei dipendenti, perché non si verifichino infortuni sul lavoro, non può risolversi nella messa a disposizione dei presidi antinfortunistici e nel generico invito a servirsene; e che l’imprenditore è gravato dell’obbligo di verificare il rispetto effettivo delle norme antinfortunistiche, ricorrendo, se del caso, anche a sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori che non si adeguino, in concreto, alle disposizioni prevenzionali (Sez. 4, Sentenza n. 12297 del 06/10/1995, Rv. 203135).
Con riguardo alla natura della formazione erogata al dipendente infortunato, la Corte di Appello ha quindi espresso un giudizio di ordine negativo, rispetto alla adeguatezza di tale attività formativa, relativamente ai rischi specifici derivanti dalle mansioni svolte. Sul punto, il Collegio ha sviluppato un percorso argomentativo che appare immune da incongruenze logiche e che risulta saldamente ancorato all'acquisito compendio probatorio; segnatamente, il Collegio, dopo aver proceduto al vaglio critico delle assunte prove dichiarative, ha considerato che l'inadeguatezza della attività formativa, rispetto alle mansioni dei controllori zootecnici, emergeva pure dalla documentazione acquisita, comprendente generici opuscoli informativi, consegnati ai dipendenti. Preme a questo punto della trattazione rilevare che, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, nel caso di specie, non risulta il conferimento di alcuna delega di funzioni, da parte del datore di lavoro. La Corte territoriale, invero, ha osservato che la mera nomina del responsabile del servizio di protezione e prevenzione, come accertata nel corso del presente giudizio, non escludeva gli obblighi di vigilanza e controllo gravanti sul datore. In argomento, il Collegio ha considerato che il responsabile del servizio di protezione ha una funzione di ausilio e non sostitutiva degli obblighi gravanti sul datore di lavoro, nella individuazione dei fattori di rischio, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e formazione dei dipendenti. E bene, si tratta di valutazioni del tutto coerenti - avuto riguardo ai termini di fatto della vicenda, come insindacabilmente riferiti dal giudice di merito - rispetto al consolidato insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, sul tema relativo all'ambito degli obblighi gravanti sul datore, per il caso di nomina del responsabile del servizio di protezione e prevenzione (da ultimo, Sez. 4, Sentenza n. 50605 del 05/04/2013, Rv. 258125).
3.2 Il secondo motivo del ricorso dell'imputato M.P.S., del pari, è inammissibile.
Occorre rilevare che l'esponente, nel soffermarsi sul tema relativo alla riferibilità causale delle accertate lesioni rispetto alla condotta del datore di lavoro, introduce censure che involgono il tema relativo alla valutazione degli effetti da assegnare al comportamento imprudente che si assume sia stato posto in essere dallo F.S..
Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento negligente del medesimo lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque alla insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente. Sul punto, si è precisato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni. La Corte regolatrice, in riferimento alla valenza esimente da assegnare alla condotta colposa posta in essere dal lavoratore, rispetto al soggetto che versa in posizione di garanzia, ha in particolare affermato che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; e che può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. Nella materia che occupa deve, cioè, considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Deve pure osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Cass., sez. 4, sentenza n. 3580 del 14.12.1999, dep. il 20.03.2000, Rv. 215686); e ciò con specifico riferimento alle ipotesi in cui il comportamento del lavoratore - come certamente è avvenuto nel caso di specie - rientri pienamente nelle attribuzioni specificamente attribuitegli (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, dep. 9.03.2007, Rv. 236109).
Tanto premesso, si osserva che la Corte territoriale ha considerato che il dipendente F.S. non disponeva di vere e proprie calzature antinfortunistiche; che era sceso dando le spalle alla scala sita presso l'azienda agricola R.D., così riducendo ulteriormente la già ridotta portata della pedata utile di ciascun gradino; e che il dipendente teneva in mano degli oggetti, al momento della discesa. Il Collegio ha considerato che detti comportamenti, se pure non prudenziali, erano stati causati proprio dalle carenze formative ed informative sopra evidenziate, riferibili al M.P.S. (si veda pag. 15 sentenza impugnata), rispetto alle mansioni svolte dai dipendenti della società Ara, anche presso aziende terze; con la precisazione che si trattava di comportamenti posti in essere anche in precedenza, sia da F.S. che da altri dipendenti.
Come si vede, la valutazione espressa dai giudici di merito, circa l'incidenza causale delle condotte omissive ascritte al M.P.S., rispetto all'evento lesivo come in concreto verificatosi, si colloca, del tutto coerentemente, nell'alveo del richiamato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, sul tema di interesse, tenuto anche conto del rilievo da assegnare a scorrette prassi aziendali. E le censure in esame risultano inammissibili, in quanto volte a sollecitare una riconsiderazione del fatto, in sede di legittimità; e pure manifestamente infondate, giacché non si confrontano con l'orientamento espresso dal diritto vivente sulle conseguenze che è dato assegnare, sul piano causale, alla condotta imprudente posta in essere dal medesimo lavoratore infortunato.
3.3 Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.
Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, anche per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. E' appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. La Corte territoriale, infatti, ha osservato che, in riferimento alla modestia dei precedenti penali che si rinvengono a carico del M.P.S., ben potevano essere riconosciute anche nei confronti del predetto le attenuanti generiche, da considerarsi, nell'ambito di una globale valutazione dei fatti, in rapporto di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, con sensibile mitigazione dell'originario trattamento sanzionatorio. E deve osservarsi che l'arresto giurisprudenziale richiamato dall'esponente risulta privo di ogni conducenza, rispetto al tema di interesse. Il principio al quale fa riferimento la parte, invero, concerne la diversa ipotesi in cui il giudice del gravame, dopo aver escluso una circostanza aggravante o aver riconosciuto una ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, confermi la pena irrogata dal primo giudice; e la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in riferimento a tale specifica ipotesi, che, al fine di non incorrere nel divieto di "reformatio in peius", la Corte territoriale, nel confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, deve offrire adeguata motivazione (Sez. U, Sentenza n. 33752 del 18/04/2013, Rv. 255660).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile per il presente giudizio di legittimità, liquidate come a dispositivo.
 

P.Q.M.


Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile F.S. che liquida in Euro 3.100,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso il 4 agosto 2016.