Cassazione Penale, Sez. 4, 05 agosto 2016, n. 34516 - Contatto del braccio meccanico dell'automezzo con i cavi dell'alta tensione: comportamento abnorme o responsabilità datoriale?


 

Nel caso di specie l'infortunato stava attendendo alle mansioni affidategli dal datore di lavoro, il quale era ben a conoscenza delle condizioni di rischio che caratterizzavano il cantiere ove l'automezzo doveva essere impiegato, a cagione della presenza dei cavi elettrici. Dunque non può ravvisarsi in alcun modo la descritta condizione di "eccentricità" del comportamento del lavoratore rispetto alla tipologia di rischio affidato alla gestione del datore di lavoro, in considerazione del fatto che la decisione di operare quale appaltatore della fornitura e del getto di calcestruzzo, con un mezzo meccanico avente le caratteristiche di quello affidato al lavoratore in un sito caratterizzato dalla presenza di cavi elettrici dell'alta tensione, non può che rientrare nelle scelte gestionali di fondo, i cui rischi rientrano nella sfera di governabilità assegnata al soggetto apicale dell’impresa.


Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 08/06/2016

 

Fatto

 

1. La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza in data 11 maggio 2015, in riforma della sentenza del 21 novembre 2013 del Tribunale di Cosenza, assolveva N.P. dal reato a lui ascritto ex art. 590, commi 2 e 3, cod.pen., commesso in Altilia il 23 ottobre 2008.
L'episodio cui si riferisce l'imputazione é costituito da un infortunio sul lavoro occorso a G.C., operaio specializzato e dipendente, con tale qualifica, della ditta individuale di cui il N.P. era titolare omonimo, dalla quale egli era stato assunto con mansioni di autista: il G.C., durante una manovra di getto di calcestruzzo da lui eseguita conducendo un autocarro munito di braccio meccanico, azionava quest'ultimo in modo da determinare il contatto fra esso e alcuni cavi elettrici dell'alta tensione; ciò cagionava al lavoratore le lesioni meglio specificate in rubrica, dalle quali derivava una malattia superiore a 40 giorni.
Nella sentenza della Corte territoriale si deduce che il N.P., che risponde del reato nella sua qualità datoriale e di responsabile della sicurezza (e quale appaltatore dei lavori di getto di calcestruzzo su commessa della ditta di G.M.), avvisò il G.C. del pericolo costituito dalla presenza dei cavi elettrici, e ciò - osserva la Corte territoriale - costituiva un fattore di sicurezza sufficiente, anche perché il mezzo meccanico era a distanza di sicurezza dai cavi. Sempre secondo la Corte di merito, inoltre, non rispondeva a verità la circostanza, pure affermata nell'imputazione, che il N.P. non avrebbe provveduto a che la manovra fosse effettuata dal G.C. con l'assistenza di altro lavoratore: il N.P. infatti dispose che al G.C. prestasse assistenza un altro operaio, P.L., perlomeno nella fase iniziale dell'operazione di getto di calcestruzzo. Ciò posto, secondo la Corte catanzarese, la causa del sinistro va ricercata nella condotta Imprudente ed azzardata del lavoratore, che avrebbe dovuto eseguire l'operazione a distanza di sicurezza dai cavi, mentre il contatto del braccio meccanico dell'automezzo con i cavi dell'alta tensione era stato cagionato dal G.C. con una manovra definita "di risucchio" e qualificata come "abnorme" nella pronunzia d'appello; in base a tali elementi, il N.P. veniva assolto dall'addebito a lui mosso.
2. Avverso la prefata sentenza ricorrono sia il Procuratore generale presso I Corte d'appello di Catanzaro, sia la parte civile costituita, G.C., per tramite del suo difensore di fiducia.
3. Il ricorso del Procuratore generale territoriale é articolato in un singolo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, con particolare riferimento
all'art. 2087 cod.civ., norma che impone al datore di lavoro di fare tutto il possibile per eliminare i rischi presenti nei luoghi di lavoro. Era infatti provato che sul cantiere, ove la ditta del N.P. operava stabilmente quale appaltatrice, erano presenti cavi elettrici dell'alta tensione, e che qui si svolgevano le manovre di getto di calcestruzzo con l'autopompa a ciò destinata. Di tal che il rischio connesso al possibile contatto fra il mezzo meccanico e i cavi elettrici era oggettivamente presente e tale da richiedere al datore di lavoro l'adozione di cautele che andassero oltre il far rispettare le distanze di sicurezza.
4. Il ricorso della parte civile, rassegnato ai soli effetti civili, é teso a denunciare violazione di legge e vizio di motivazione, e lamenta in particolare l'inidoneità del tessuto argomentativo della sentenza impugnata nella parte in cui sostiene che fosse sufficiente la visibilità dei cavi per mettere il lavoratore al riparo da pericoli, e che la distanza dell'autopompa fosse tale da non avere nel suo raggio d'azione i cavi elettrici, circostanza, quest'ultima, smentita da quanto accaduto; lamenta inoltre la parte civile ricorrente che era del tutto mancante un documento di valutazione dei rischi, richiamando sul punto le dichiarazioni rese dall'ispettore del lavoro Gallo, il quale aveva specificamente affermato che la pianificazione dei rischi, se adeguatamente effettuata, avrebbe impedito il contatto accidentale con le linee dell'alta tensione.
 

Diritto


1. I ricorsi sono fondati e meritevoli di accoglimento, nei sensi appresso illustrati.
Nella sua qualità, il N.P., avendo assunto un appalto nell'ambito di un cantiere situato in un'area caratterizzata dalla presenza di cavi elettrici di alta tensione, era nelle condizioni di prevedere che ciò comportava un rischio significativo per la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori, specie ove si consideri che in detta area sarebbe stato impiegato un mezzo meccanico munito di braccio, come quello affidato al G.C., che, se manovrato in modo non corretto, avrebbe potuto entrare in contatto con i cavi elettrici e cagionare gravi danni alle persone. Ciò gli imponeva di adottare cautele adeguate, al fine di impedire il concretizzarsi di detto rischio.
Sul punto si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo la quale l’appaltatore risponde per la mancata adozione di misure atte a prevenire il rischio di infortuni, le quali vanno individuate in ragione delle peculiarità della sede di lavoro e progressivamente adattate in ragione del mutamento dello stato dei luoghi, determinato dai lavori in corso (Sez. 4, n. 3774 del 09/10/2014, dep. 2015, Coco, Rv. 262123). In una fattispecie per alcuni versi analoga a quella oggetto del presente giudizio, la Corte ha stabilito che non può andare esente da colpa il datore di lavoro, che facendo svolgere l'abituale attività lavorativa in un luogo oggettivamente pericoloso, a causa del rischio di contatto tra cavi dell'alta tensione e le funi metalliche per il sollevamento di oggetti mediante gru, non ponga in essere ogni tipo di comportamento atto a contenere il rischio stesso, sia attivandosi per lo spostamento o l'interramento della linea elettrica sia esercitando una costante ed effettiva vigilanza sull'attività posta in essere dal lavoratore (Sez. 4, n. 48573 del 03/12/2009 - dep. 18/12/2009, Quiriconi, Rv. 245800).
Né può affermarsi che la condotta del G.C., benché sicuramente negligente, fosse caratterizzata dalla c.d. abnormità, ossia da quel comportamento del lavoratore che assume valenza interruttiva del nesso di causalità fra la condotta eventualmente omissiva del garante in tema di sicurezza e l'evento dannoso verificatosi a suo danno: tale condizione, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza apicale della Corte regolatrice, si verifica non perché il comportamento del lavoratore qualificato come abnorme sia "eccezionale" ma perché esso risulta eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante é chiamato a governare (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, non massimata sul punto).
Nel caso di specie il G.C. stava attendendo alle mansioni affidategli dal datore di lavoro, il quale era ben a conoscenza delle condizioni di rischio che caratterizzavano il cantiere ove l'automezzo doveva essere impiegato, a cagione della presenza dei cavi elettrici. Dunque non può ravvisarsi in alcun modo la descritta condizione di "eccentricità" del comportamento del lavoratore rispetto alla tipologia di rischio affidato alla gestione del N.P., nella sua posizione datoriale, in considerazione del fatto che la decisione di operare quale appaltatore della fornitura e del getto di calcestruzzo per conto della ditta del M., con un mezzo meccanico avente le caratteristiche di quello affidato al G.C. in un sito caratterizzato dalla presenza di cavi elettrici dell'alta tensione, non può che rientrare nelle scelte gestionali di fondo, i cui rischi rientrano nella sfera di governabilità assegnata al soggetto apicale dell’impresa.
2. Va evidenziato che il reato, pur commesso il 23 ottobre 2008, non é ad oggi prescritto, avuto riguardo ai periodi di sospensione del termine di prescrizione (in particolare deve considerarsi che, all'udienza del 23 giugno 2011, a seguito dell'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamate dall'Organismo di categoria, il processo veniva rinviato all'udienza dell'l dicembre 2011, con conseguente sospensione del termine di prescrizione per l'intero periodo di rinvio: vds. ex multis Sez. 4, n. 10621 del 29/01/2013, M., Rv. 256067).
3. Conseguentemente la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, cui va demandato altresì il regolamento tra le parti delle spese per questo giudizio.
 

P.Q.M.
 

Annulla l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro cui demanda anche il regolamento tra le parti delle spese per questo giudizio. Così deciso in Roma, l'8 giugno 2016.