Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 05 agosto 2016, n. 34467 - Infortunio mortale con la placca trasporto billette durante le operazioni di pulizia. Pericolosità nota del macchinario e posizioni di garanzia di DL, dirigente e preposto


 

Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 13/05/2016

 

Fatto

 

1. Il GUP presso il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza del 5.2.2009 assolveva per non aver commesso il fatto T.F., imputato (in uno con A.M., amministratore unico e legale rappresentante della Edilerea s.r.l. e M.F., dirigente responsabile di produzione ed addetto al controllo dell'impianto di colata continua della ditta Acciaierie di Rubiera SPA) dal delitto p. e p. dagli artt.113 ovvero 41, 589.2 c.p. in relazione agli artt.4.1 lett. e, 4.5, 35.2, 22.2 (per M.F. D.L.vo 626/94), 35.1 e 82 D.L.vo 626/94, 61 n.3 cp. (per A.M. e T.F.) e 3) perché, in cooperazione colposa tra loro ovvero per cause colpose indipendenti, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle citate norme antinfortunistiche, ed in particolare: (...)
3) T.F. quale legale rappresentante nonché responsabile della sicurezza sulla ditta Acciaierie di Rubiera SPA; per avere messo a disposizione dei lavoratori (propri e altrui) operanti in azienda, un impianto — placca trasporto billette — non rispondente ai requisiti di sicurezza degli addetti, e inoltre, per avere omesso di adottare dispositivi che garantissero il fermo assoluto del macchinario durante le fasi di pulizia implicanti — anche solo come eventualità — la presenza di personale addetto all'interno degli alveoli di raffreddamento delle billette, e ciò nonostante la piena consapevolezza, fin dal 1986, della assenza di un fermo meccanico e della mancata tenuta dell'impianto oleodinamico di freno della placca, con conseguente sistematica discesa della stessa durante le operazioni di pulizia; per avere infine affidato l'appalto per le operazioni di pulizia del macchinario in parola a ditta priva dei requisiti di professionalità necessari (in particolare aventi ad oggetto sociale lavori edilizi in genere) e senza aver coordinato con l'A.M. (appaltatore) e con il M.F. (responsabile dell'impianto) tutte le misure tecniche ed organizzative del lavoro idonee a ridurre al minimo i rischi connessi alle operazioni di pulizia dell'impianto stesso; cagionavano al lavoratore dipendente "in nero" dell'A.M., B.M., che non avvedendosi per tempo dell'imprevista discesa su di lui di una piastra del peso di diverse tonnellate, ne rimaneva stritolato, lesioni gravissime che ne determinavano il decesso immediato per sub amputazione del cranio. In San Donnino di Casalgrande, il 9.8.2006.
Con l'aggravante del fatto commesso mediante violazione della normativa antinfortunistica. Con la recidiva reiterata e specifica ex art.99 c.p. per T.F.. Con l'aggravante del fatto colposo commesso nonostante la previsione dell'evento per T.F. e M.F..
2. Il PM proponeva appello,evidenziando come il T.F. fosse a conoscenza del difetto di funzionamento del macchinario sin dal momento della sua installazione
nel 1986; che la messa in sicurezza dell'impianto avrebbe comportato spese ingenti rispetto alle quali il M.F., in quanto preposto, non disponeva di una autonomia di spesa; che il T.F., in qualità altresì di direttore dello stabilimento, era presente presso lo stesso e quindi perfettamente in grado di esercitare un effettivo controllo rispetto all'adozione ed ai rispetto delle misure di prevenzione e protezione in materia antinfortunistica.
La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza del 28.4.2015, visto l'art. 605 c.p.p., in accoglimento dell'appello del P.M. dichiarava T.F. responsabile del delitto a lui contestato, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n.3, e concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante di cui all’art. 589 comma 2 c.p., applicata la diminuente del rito, lo condannava alla pena di mesi 6 di reclusione. Concedeva all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, T.F., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Con un primo motivo di deduce carenza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione in relazione alla asserita inoperatività della delega in materia di sicurezza del lavoro.
Il ricorrente si duole che nel testo della sentenza gravata non si faccia alcun cenno alla operatività della delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro, che, al contrario, il giudice di prime cure aveva assunto quale argomento portante per mandare assolto l'imputato.
Numerosi elementi - si sostiene in ricorso- concorrerebbero a contraddire gli elementi utilizzati dalla Corte d'Appello per revocare in dubbio (anche se mai espressamente) l'efficacia della delega di responsabilità affidata dal T.F. al M.F..
Ricordata la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in materia di riforma in appello di una sentenza di condanna, il ricorrente lamenta che i giudici dei gravami del merito non avrebbero proceduto ad una puntuale contestazione dei solidi argomenti posti a sostegno dell'assoluzione del T.F.; in particolare, si sostiene che il processo di primo grado aveva accertato, senza che dette risultanze siano state in alcun modo esaminate e valutate dal giudice territoriale, che: 1. la società per azioni "Acciaierie di Rubiera" all'epoca dei fatti si componeva di vari stabilimenti dislocati sul territorio nazionale, con sedi consociate in Sicilia, Abruzzo, e nel bergamasco; 2. L'organigramma di Acciaierie di Rubiera S.p.a (che viene allegato) prevedeva una ripartizione esatta non solo delle singole funzioni attribuite, ma anche l’enucleazione delle responsabilità e dei rapporti tra i vari soggetti. In particolare, nello stabilimento era espressamente individuato un assistente di acciaieria (ASAC), a cui competeva la funzione di "garantire l'efficienza della macchina". Questi aveva alle sue dipendenze - oltre al responsabile di colata continua M.F. (CC/LF), a cui espressamente era stato demandato il compito di "garantire l'applicazione delle norme antinfortunistiche e di sicurezza" - un responsabile di manutenzione (MAN) a cui competeva "la manutenzione e l'efficacia dell'impianto" di "eseguire i controlli quotidiani dell'impianto" e di "assicurare l'applicazione delle norme di sicurezza emesse dall'azienda";
3. La figura dell'Ing. M.F., proprio in considerazione della complessa organizzazione aziendale sopradescritta, non poteva essere circoscritta a quella del mero preposto (pur destinatario delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), dovendosi invece riconoscere, stante l'indubbia preparazione tecnica e capacità professionale dell'imputato, che lo stesso fosse (come emerge chiaramente dall'organigramma aziendale a cui la Corte d'Appello mai si richiama) dotato di autonomia decisionale sulle operazioni inerenti alla macchina di cui era formalmente il responsabile.
Nel caso in esame, si sottolinea in ricorso che:
a. non può certo disconoscersi la sussistenza dei presupposti per una delega di funzioni, anche se di fatto, stante la dimensione e la complessità della struttura societaria. Sul punto viene ritenuto condivisibile quell'orientamento della giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ritiene non sussista l'esigenza di una delega scritta o comunque formale, da parte degli organi verticistici di una società di rilevanti dimensioni e che anzi, la delega debba ritenersi superflua e in re ipsa, senza bisogno di ulteriore prova, "allorquando ricorra la suddivisione dell'azienda in distinti settori, rami o servizi, ai quali sono preposti soggetti qualificati ed idonei, sicché deve escludersi pure un obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro, poiché nemo ad impossibilia tenetur,
b. non possono certo revocarsi in dubbio la professionalità e la competenza dell'Ing. M.F., nominato responsabile di produzione dell'impianto di colata continua a far data dal 1986; è altresì vero che il M.F. era in concreto il solo soggetto addetto al comando, al controllo e alla conduzione della macchina non solo il giorno in cui si è verificato l'incidente ma, per sua stessa ammissione, da anni;
c. anche volendo ridurre il ruolo dell'Ing. M.F. alla figura di mero preposto, in tale qualità al medesimo competeva indubbiamente il compito di vigilare e controllare lo svolgimento dell'altrui attività lavorativa, con precipuo riferimento alle attività di pulizia dell'impianto, nel corso delle quali si è verificato il tragico infortunio in cui ha perso la vita il Sig. B.M..
Secondo il ricorrente, dunque, sarebbe irrazionale e non conforme a giustizia costruire un impianto argomentativo, volto a stravolgere la pronuncia di assoluzione in primo grado, che non si fondi su una chiara presa di posizione in merito a quegli stessi elementi emersi dagli atti e richiamati nel testo della sentenza emessa dal giudice di prime cure.
La Corte d'Appello di Bologna, al fine di pervenire alla sentenza di condanna oggetto dei presente ricorso, si sarebbe limitata ad affermare apoditticamente l'esistenza di una posizione di garanzia in capo al T.F., senza esprimere alcuna valutazione in merito alla tesi diffusamente sostenuta dal Giudice di Reggio Emilia, ovvero in merito alla ritenuta operatività della delega conferita dall'amministratore delegato T.F. al M.F..
Risulterebbero del tutto assenti, quindi, nel corpo della parte motiva della sentenza, le ragioni e gli argomenti che hanno indotto il giudice d'appello a ritenere la condotta colposa dell'imputato non scriminata dalla delega di funzioni conferita al responsabile del reparto di colata continua M.F..
Con il secondo motivo si deduce carenza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione con particolare riferimento ad una valutazione parziale e segmentata del materiale probatorio ed alle spontanee dichiarazioni rese dall'Ing. M.F. in data 21 agosto 2006 e all'interrogatorio reso dall'imputato il 24 gennaio 2008.
Ci si lamenta, quanto alle dichiarazioni del M.F. circa il fatto che non fossero stati svolti corsi di addestramento all'interno dei vari reparti aziendali e che tale decisione fosse di competenza del T.F., che la Corte territoriale si sarebbe limitata a selezionare con chirurgica atomizzazione le dichiarazioni rese, riportando nel corpo del provvedimento solo i frammenti utili a dare forza alla propria tesi orientata alla condanna dell'imputato.
La sentenza avrebbe omesso di considerare che, in sede di spontanee dichiarazioni rese al PM il 21.8.2006, il M.F. aveva riferito che proprio per fronteggiare il problema della discesa non voluta della placca alcuni mesi prima aveva ordinato al magazzino di acquistare un blocco valvole al fine di procedere alla sostituzione di tali valvole di tenuta dei due pistoni di comando del movimento di discesa. Ancora avrebbe tralasciato che il M.F. dichiarava che di tale intenzione non avere affatto comunicazione al T.F. e che non sapeva se lo stesso fosse a conoscenza di tale problema in quanto al meno lui non gliene aveva parlato.
Tali dichiarazioni affermano - si rileva in ricorso- quanto sostenuto dall'imputato di non essere mai stato informato che quella macchina creasse dei problemi e di aver saputo solo dopo l'infortunio che dovevano essere cambiate, per manutenzione preventiva, delle elettrovalvole.
Nella complessa struttura aziendale Acciaierie di Rubiera s.p.a. si sostiene, dunque, che c'era un soggetto particolarmente qualificato, con una laurea in ingegneria, con conclamata esperienza e specifica competenza nel settore metallurgico, che aveva assunto concreta, effettiva responsabilità della parte tecnica, consentendo all'amministratore delegato di curare profili gestionali e di assicurare, con frequenti viaggi all'estero, la commercializzazione di un prodotto ad altissima valenza tecnologica. Quel responsabile tecnico, l'ingegner M.F., aveva inoltre di in piena autonomia deciso di limitare l'apprestamento dei dispositivi di fermo alle sole operazioni di manutenzione, senza avere riferito detta circostanza all'imprenditore.
In altre parole, non si sarebbe dato adeguato utilizzo alle acclarate circostanze che il M.F. aveva dichiarato di essere stato pienamente consapevole di quel peculiare pericolo, che lo stesso si era ingerito con una certa autonomia decisionale di profili riguardanti le modalità di salvaguardia della macchina di cui era formalmente l'unico responsabile, di essersi attivato personalmente per risolvere il problema ordinando l'acquisto di un blocco valvole, dimostrando altresì una notevole autonomia di spesa.
Al contrario, nemmeno una parola sarebbe stata spesa nella sentenza di merito di secondo grado in ordine alle citate dichiarazioni ed alla operatività della delega.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
 

Diritto


1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.
2. Va sottolineato come il difensore incentri il ricorso su una ritenuta inoperatività della delega in materia di sicurezza del lavoro conferita dal T.F. al M.F., che non corrisponde a quanto ritenuto dalla Corte territoriale.
Quest'ultima, che appare essersi confrontata con motivazione logica e congrua con le argomentazioni del giudice di primo grado, ha fondato la propria affermazione di responsabilità del T.F. sulla circostanza che egli non fosse soltanto l'amministratore delegato della società -il che evidentemente, a fronte di un complesso industriale di tali dimensioni avrebbe giustificato un suo esonero di responsabilità a fronte della delega conferita al M.F.- ma anche il direttore dello stabilimento, presente con continuità in loco.
Non va trascurato, peraltro, che il vizio di funzionamento della macchina aveva natura strutturale - ed è peraltro risultato essere noto da tempo- in quanto tale da ascrivere alla responsabilità del datore di lavoro o, come nel caso che ci occupa, del dirigente lo stabilimento.
La vicenda, incontestata, attiene alla morte di un operaio marocchino, B.M., dipendente della società di pulizie Edilerea S.r.l., a cui la società Acciaierie di Rubiera S.p.A. aveva appaltato il lavoro di pulizia della placca di rotolamento billette a colata continua di un macchinario utilizzato da quest'ultima nell'ambito della propria attività produttiva. L'operaio moriva schiacciato dalla parte mobile del macchinario (che avrebbe dovuto rimanere alzata) proprio mentre si apprestava a compiere tale attività di pulizia.
Il giudice di prime cure aveva escluso la penale responsabilità del T.F. non ritenendolo titolare di una posizione di garanzia nei confronti della vittima, sul presupposto che la qualifica di legale rappresentante della società rivestita dal T.F. e le notevoli dimensioni dell'azienda non avrebbero consentito allo stesso di operare un concreto ed effettivo controllo su tutta l'attività produttiva, tant'è che a capo di ogni singolo settore produttivo erano stati collocati, per mezzo di una c.d. delega effettiva di poteri, soggetti qualificati ed idonei, muniti di tutte le necessarie attribuzioni. Aggiungeva inoltre che la penale responsabilità del T.F. fosse da escludere in ragione del fatto che questi aveva correttamente elaborato ed adottato il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 D.L.vo 626/94, nonché provveduto a nominare, al fine di assicurare un adeguato servizio di protezione e prevenzione rispetto a potenziali infortuni, un RSPP.
La Corte territoriale, al contrario, ha ritenuto che non potessero esservi dubbi circa l'esistenza di una posizione di garanzia in capo al T.F..
L'ampia ed articolata motivazione si snoda attraverso alcune considerazioni.
La prima, come detto, è che il T.F., all'interno dell'organigramma aziendale, rivestisse non soltanto la posizione di amministratore delegato, ma anche quella di direttore dello stabilimento, qualifica che rientra all'interno di quella più ampia di dirigente al quale la legge attribuisce il compito di organizzare l'attività lavorativa e di vigilare sulla sua corretta attuazione in conformità con le direttive aziendali impartitegli.
Le attribuzioni di organizzazione in concreto dell'attività e di vigilanza sulla sua corretta attuazione - rileva correttamente il provvedimento impugnato- devono essere esercitate dal dirigente anche e soprattutto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e ciò alla luce di quanto letteralmente statuito dall'art. 4 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, più volte ripreso all'interno dello stesso D.L.vo 626/94. Corretta, in tal senso, è l'affermazione che una posizione di garanzia di natura antinfortunistica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro sorge ex lege in capo al dirigente, senza che a tal fine sia necessaria alcuna delega formale di poteri e di funzioni.
3. La seconda considerazione operata dalla Corte territoriale, assolutamente corretta, è che la posizione di garanzia del dirigente trova peraltro una propria giustificazione nella circostanza che lo stesso, ancor più del datore di lavoro, è vicino al bene giuridico da tutelare e quindi è maggiormente in grado di poter indirizzare il decorso degli eventi verso uno sviluppo atto ad impedire la lesione dello stesso.
In tal senso veniva già confutata in sede di gravame del merito l'argomentazione con cui il giudice di prime cure aveva escluso la penale responsabilità del T.F., posto che lo stesso, in qualità di direttore dello stabilimento, si trovava in una posizione di prossimità rispetto al bene da tutelare, e quindi in una posizione che richiedeva la sua presenza all'Interno dello stabilimento stesso e gli imponeva di intervenire direttamente ovvero di vigilare sull'operato dei preposti, al fine di eliminare qualsiasi disfunzione potenzialmente in grado di incidere sulla sicurezza dei lavoratori.
Terza dirimente considerazione è stata che tra le funzioni di competenza dell'odierno ricorrente rientrasse anche quella di disporre corsi di addestramento all'interno dei vari reparti aziendali, corsi che, di fatto, rispetto all'Impiego del macchinario collocato presso l'impianto di colata continua, non erano mai stati effettuati. In proposito viene ricordato in sentenza che il M.F., in data 21/08/2006 rilasciava dichiarazioni spontanee al pubblico ministero, affermando: "Io non ho mal dato a tali operai istruzioni sulle modalità di funzionamento o utilizzo dell'impianto, né ne ho mai ricevute a mia volta dal T.F. o da altri".
Con riguardo poi al fatto che il T.F. avesse redatto e adottato il documento di valutazione dei rischi (c.d. DVR) di cui all'art. 4 D.L.vo 626/94, la Corte bolognese osserva come, all'interno dello stesso documento, nella parte relativa all'impianto di colata continua, non venisse minimamente preso in considerazione il rischio connesso alla pericolosa modalità di funzionamento del macchinario, che pure era ben nota a tutti all'interno dello stabilimento sin dal giorno della sua installazione.
Tale ultima circostanza pure assume un aspetto rilevante in relazione all'operata affermazione di responsabilità del T.F.. Se era noto a tutti, lo era evidentemente anche al direttore dello stabilimento. Al riguardo la sentenza impugnata richiama le dichiarazioni rese dal teste M.R., precedente responsabile dell'impianto secondo cui: "Sin dalla prima era cosa più che nota che la macchina, se lasciata con la placca in alto, comunque arretrava e tornava in posizione di riposo sia che fosse accesa che spenta. Posso anche dire a questo punto che non si tratta di un difetto ma di una caratteristica fisiologica della macchina nota a tutti in stabilimento e che quindi imponeva una certa cautela".
Logica appare la conclusione della Corte territoriale secondo cui, non essendo stato riscontrato all'interno del DVR, in maniera del tutto ingiustificata, il rischio connesso al funzionamento del macchinario, non sono state conseguentemente neppure individuate le misure di prevenzione e protezione che sarebbero risultate necessarie. Nonostante tutti all'interno dello stabilimento fossero pienamente a conoscenza sin dal 1986 (anno di installazione del macchinario) della pericolosità fisiologica dello stesso, in altri termini, nessuna valutazione dei rischi è mai stata compiuta e pertanto nessuna misura o attrezzatura di prevenzione e protezione è mai stata adottata o fornita ai lavoratori.
I giudici di merito danno atto che dalla compiuta istruttoria è emerso che il solo M.R., precedente responsabile del macchinario, si era in passato autonomamente premurato di applicare delle barre che impedissero l'abbassamento della parte mobile della macchina durante le operazioni di pulizia, proprio in quanto, come tutti, ben conscio della pericolosità del macchinario ed in assenza di un qualsivoglia intervento risolutivo da parte dei vertici aziendali.
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.
4. La sentenza impugnata, peraltro, opera un buon governo del costante dictum di questa Corte di legittimità secondo cui in caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle relative misure di prevenzione, la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dal comportamento di altri destinatari degli obblighi di prevenzione che abbiano a loro volta dato occasione all'evento, quando quest'ultimo risulti comunque riconducibile alla mancanza od insufficienza delle predette misure e si accerti che le stesse, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del verificarsi di quell'evento (sez. 4 n. 43966 del 06/11/2009).
Ciò in relazione alla presenza nell'organigramma aziendale di un ben individuato responsabile per l'attività di colata continua e forno di affinazione, nella persona del M.F..
In quanto preposto, infatti, quest'ultimo era senz'altro investito ex lege della posizione di garanzia ai sensi dell'alt. 4 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, la quale gli imponeva di adoperarsi per adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori ma è anche vero, come rileva la Corte territoriale, che il T.F., in ragione delle cariche rivestite (direttore dello stabilimento nonché amministratore delegato della società), avrebbe dovuto impartire delle chiare direttive ai suoi sottoposti, che invece in particolare con riguardo alla prevenzione del pericolo connesso ai macchinario in esame non sono mai state impartite, in quanto mai neanche considerate all'interno del DVR.
Corretto in punto di diritto appare, dunque, l'aver ritenuto che certamente il M.F. avrebbe dovuto e potuto attivarsi per adottare (come precedente fatto dal M.R.) ogni strumento in grado di porre rimedio alla situazione di pericolo, ma che il T.F. non potesse andare, per ciò solo, esente da ogni responsabilità, posto che in qualità di direttore dello stabilimento avrebbe dovuto vigilare sull’attività lavorativa posta in essere dai soggetti a lui subordinati ed altresì in qualità di amministratore delegato e datore di lavoro avrebbe dovuto compiere una più attenta valutazione dei rischi con riferimento al macchinario in questione di cui era ben nota la pericolosità.
Pertanto, appare ininfluente, ai fini della responsabilità del T.F., la circostanza, su cui si insiste in ricorso, che il M.F. aveva riferito che proprio per fronteggiare il problema della discesa non voluta della placca, alcuni mesi prima, aveva ordinato al magazzino di acquistare un blocco valvole al fine di procedere alla sostituzione di tali valvole di tenuta dei due pistoni di comando del movimento di discesa e che lo stesso avesse dichiarato che non avesse comunicato tale intenzione al T.F., aggiungendo di non sapere se lo stesso fosse a conoscenza di tale problema in quanto, almeno lui, non gliene aveva mai parlato.
Il T.F., infatti, nella duplice veste di datore di lavoro e di direttore dello stabilimento, aveva l'obbligo di vigilare e di adoperarsi per la soluzione del problema, come visto in precedenza noto da anni, indipendentemente dal fatto che il preposto gli avesse riferito in ordine allo stesso.
Nella sentenza impugnata viene ricordato, infatti, che questa Corte di legittimità esclude la responsabilità dell'amministratore delegato che abbia approntato tutte le misure antinfortunistiche richieste, ed abbia delegato un preposto alla organizzazione e all'espletamento di specifica attività, ove quest'ultimo sia persona tecnicamente capace, abbia accettato l'incarico e sia dotato di idonei poteri determinativi e direzionali al riguardo, ma sempre a condizione che il predetto amministratore, nel più generale contesto della posizione di garanzia che fa capo comunque al datore di lavoro, non si esima dall'obbligo dì sorveglianza, il cui rispetto va valutato tenendo conto delle connotazioni del caso concreto (così questa sez. 4, n. 12413 dell'8/10/1999). E il caso concreto, come più volte detto, evidenzia che in questo caso si era di fronte anche al direttore di stabilimento.
5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
 

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 13 maggio 2016