Categoria: Normativa statale
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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 15 giugno 2016
Modalità attuative del credito d'imposta per interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto.
G.U. 17 ottobre 2016, n. 243

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 

Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013, sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», e in particolare l'art. 56 rubricato «Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto», che riconosce un credito d'imposta ai soggetti titolari di reddito d'impresa, in relazione ai costi sostenuti per gli interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;
Visto il comma 4 del predetto art. 56, secondo cui con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni applicative della predetta misura agevolativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, e in particolare gli articoli 61 e 109, inerenti i componenti del reddito d'impresa;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e in particolare l'art. 17, concernente la compensazione dei crediti d'imposta;
Visto il regolamento (CE) n. 1589/2015 del consiglio del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare l'art. 16, relativo al recupero degli aiuti di Stato illegali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)», ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), e l'art. 10, comma 1, lettera c);
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente disposizioni relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto e norme attuative;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto ministeriale del 6 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente «Disposizioni in campo ambientale»;
Vista la circolare del Ministero sanità 12 aprile 1995, n. 7;
Visto il decreto ministeriale del 26 ottobre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 1996;
Visto il decreto ministeriale del 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996;
Visto il decreto ministeriale del 20 agosto 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999;
Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2003, n. 101, con il quale, in attuazione del comma 2 dell'art. 20 della citata legge n. 93/2001, è stato adottato il «Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto»;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142;
 

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto individua le disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta per interventi di bonifica dall'amianto di cui all'art. 56 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con riferimento, in particolare:
a) alle tipologie di interventi ammissibili al credito d'imposta;
b) alle modalità e ai termini per la concessione del credito d'imposta;
c) alle disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite massimo di spesa;
d) alla determinazione dei casi di revoca e di decadenza del beneficio;
e) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta medesimo.

 

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che effettuano interventi di bonifica dall'amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono ammesse, inoltre, le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l'ammontare di 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.
3. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, sono considerate eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di:
a) lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
c) sistemi di coibentazione industriale in amianto.

 

Art. 3
Agevolazione concedibile

1. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 2, effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
2. L'agevolazione e' concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli art. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
3. Il credito d'imposta spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta in relazione a ciascun progetto di bonifica, unitariamente considerato, sia almeno pari a 20.000 euro.
4. L'ammontare totale dei costi eleggibili e', in ogni caso, limitato all'importo di 400.000 euro per ciascuna impresa.
5. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.
6. L'effettività' del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
7. Il credito d'imposta e' alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.

 

Art. 4
Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d'imposta

1. A decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2017, le imprese interessate presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art. 1, da presentarsi esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica che sarà accessibile sul sito www.minambiente.it.
2. Nella domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere specificato:
a) il costo complessivo degli interventi;
b) l'ammontare delle singole spese eleggibili;
c) l'ammontare del credito d'imposta richiesto;
d) di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.
3. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata, pena esclusione, da:
a) piano di lavoro del progetto di bonifica unitariamente considerato presentato all'ASL competente;
b) comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione dei lavori/attività di cui al piano di lavori già approvato comprensiva della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinati, anche la certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati redatta da ASL;
c) l'attestazione dell'effettività' delle spese sostenute;
d) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, come previsto dall'art. 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.
4. Il credito d'imposta e' riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'ammissibilità' in ordine al rispetto dei requisiti previsti, secondo l'ordine di presentazione delle domande e sino all'esaurimento del limite di spesa complessivo pari a 17 milioni di euro.
5. Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole domande di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante.
6. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.
7. Il credito d'imposta e' ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo ed e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo, a decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016. La prima quota annuale e' utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.
8. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, le imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.
9. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni esercitate dalle imprese ai sensi del presente decreto, le risorse stanziate sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», aperta presso la Banca d'Italia.

 

Art. 5
Cause di revoca del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta e' revocato:
a) nel caso che venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti;
b) nel caso che la documentazione presentata, di cui all'art. 4, comma 3, contenga elementi non veritieri.
2. Il credito d'imposta è, altresì, revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito, ai sensi dell'art. 6.

 

Art. 6
Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito

1. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.
2. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui all'art. 1, la stessa ne da' comunicazione in via telematica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che previe verifiche per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2016

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2795