Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 15 settembre 2016, n. 18157 - Rendita vitalizia per inabilità permanente e danno biologico conseguenti a malattia professionale


 

 

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: PAGETTA ANTONELLA Data pubblicazione: 15/09/2016

 

FattoDiritto


La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 23 giugno 2016, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'art. 380 bis cod. proc. civ.: “ E.R. adiva il giudice del lavoro chiedendo accertarsi, ai sensi dell’art. 13 d. lgs n. 38 del 2000, il diritto alla rendita vitalizia per inabilità permanente e danno biologico conseguenti a malattia professionale, nella misura del 16%, oltre accessori e la condanna dell’INAIL alla relativa erogazione.
Il giudice di prime cure, in adesione agli esiti della disposta consulenza tecnica d’ufficio, riconosceva il diritto all’indennizzo per danno biologico nella misura del 6 %.
La decisione è stata confermata dal giudice di appello il quale non ha proceduto al rinnovo dell’indagine peritale ritenendo generiche le osservazioni critiche dell’appellante in quanto intese a riproporre questioni già esaminate e vagliate dal c.t.u. di primo grado,senza addurre nuovi e probanti elementi obiettivi, tali da inficiare le conclusioni attinte dall’ausiliare di prime cure.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso E.R. sulla base di due motivi. L’INAIL ha depositato tempestivo controricorso.
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto violazione ed errata applicazione degli artt. 2 e 3 d.P.R. n. 1124 del 1965 e dell’art. 41 cod. pen . Ha censurato, in sintesi, la decisione di appello, per avere condiviso la valutazione peritale di primo grado la quale, in violazione del principio dell’equivalenza causale sancito dall’art. 41 cod. pen., pur riconoscendo un nesso di causalità sufficiente tra la spondiloartrosi osteofito lombare con discopatia L5-S1 e l'attività lavorativa espletata dal E.R., aveva, nella valutazione del danno, tenuto conto solo della componente ascrivibile a fattori professionali escludendo quella riconducibile a fattori extralavorativi.
Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata omesso di pronunciare sulla censura involgente la sentenza nella parte in cui aveva valutato il danno biologico nella misura del 6% a fronte di una complessiva valutazione dell’infermità spondiloartrosica lombare con discopatia L5-S1 , ammontante complessivamente all’8%.
Ragioni di ordine logico- giuridico impongono di esaminare con priorità il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce l’omessa pronunzia sulle censure proposte con l’atto di appello in punto di quantificazione del danno indennizzabile.
Il motivo è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, "in primis", la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di "error in procedendo" per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio "per relationem" agli atti della fase di merito - dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi. (ex plurimis Cass. n. 15367 del 2014)
Parte ricorrente non ha articolato il motivo di ricorso in termini coerenti con l’insegnamento di questa Corte in quanto ha omesso di riprodurre, negli esatti termini in cui sono state formulate, le censure alla decisione impugnata in relazione alle quali si sarebbe verificato il vizio denunziato. A tal fine risulta insufficiente la allegazione che le doglianze svolte con il ricorso di appello “involgono la sentenza” nella parte in cui ha valutato il danno biologico nella misura del 6% a fronte di una valutazione complessiva dell’infermità spondiloartrosica osteofitosica lombare con discopatia L5-S1, ammontante complessivamente all’8%” ; tale espressione, infatti, individua l’oggetto della censura ma non spiega le ragioni di fatto o di diritto alla base della stessa .
La rilevata inammissibilità del secondo motivo di ricorso assorbe l’esame del primo motivo presupponendo tale motivo che vi sia stata rituale devoluzione al giudice di appello della questione attinente alla applicazione del principio dell’equivalenza causale e che il giudice si sia pronunziato sulla medesima .
In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’adunanza camerale.”.
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia . Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione camerale.
A tanto consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione all’INAIL delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, € 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% , oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13 .
Roma, camera di consiglio del 23 giugno 2016