Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 25 agosto 2016, n. 17332  - Diritto al conseguimento dei benefici previdenziali per esposizione ad amianto. Normativa applicabile


 

 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI Relatore: DORONZO ADRIANA Data pubblicazione: 25/08/2016

 

 

 

Fatto

 

1. Con sentenza depositata il 9 settembre 2009, la Corte di appello di Genova ha rigettato l'Impugnazione proposta da G.P. contro la decisione resa dal Tribunale di Genova con la quale era stato riconosciuto al ricorrente il diritto al beneficio previdenziale di cui all'art. 47, comma primo, del d.l. n. 269/2003, con applicazione del coefficiente di moltiplicazione per l'esposizione all'amianto dell’1,25, per i periodi di lavoro prestato alle dipendenze della Piaggio Aero Industries s.p.a. e indicati in ricorso.
2. Il gravame era stato proposto contro la parte della sentenza con cui era stata data applicazione alla disciplina meno favorevole prevista dall'art. 47 d.l. cit., convertito nella legge n. 326/2003, e non invece alla normativa previgente, di cui all'art. 13, comma 8°, della legge n. 257/1992, che prevede il maggior coefficiente di moltiplicazione pari a 1,50, e ciò in quanto il sesto comma dell'art. 47 del decreto interministeriale del 27/10/2004 poneva come unica condizione per poter usufruire della vecchia normativa la maturazione alla data del 2 ottobre 2003 del diritto al conseguimento dei benefici previdenziali, purché fosse stata presentata domanda entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreto stesso.
3. La Corte d’appello, dando atto del fatto pacifico che il ricorrente aveva presentato domanda all'Inps in data 21/4/2005, nel condividere l'iter motivazionale seguito dal primo giudice, ha ritenuto in sintesi come l'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, - in base al quale, in favore dei lavoratori che abbiano già maturato alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, legge 257/92 e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003 - , vada interpretato nel senso che per "maturazione'' del diritto al beneficio si intende la maturazione del diritto a pensione.
3.1. - Ha quindi concluso che, non sussistendo i detti presupposti, non poteva trovare applicazione il regime normativo più favorevole invocato.
4. - Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione il lavoratore affidandolo ad unico articolato motivo. L'intimato si difende depositando procura in calce al ricorso notificato e ha partecipato alla discussione orale.
 

 

Diritto

 


1. Con l'unico articolato motivo la parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 (come sostituito dal D.L. n. 169 del 1993, art. 1, comma 1, conv. in L. n. 271 del 1993), del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, convertito con modifiche nella L. n. 326 del 2003), del D.M. 27 ottobre 2004, art. 1, comma secondo, della legge 24 dicembre 2007, degli artt. 1, 2 e 12 preleggi, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Sostiene che la Corte territoriale ha errato nel disapplicare il D.M. 27/10/2004, ritenendolo fonte gerarchicamente subordinata all'art. 47 del d.l. n. 269/2003, perché così facendo ha mantenuto una irragionevole disparità di trattamento delle categorie di lavoratori esposti all'amianto, creata da combinato disposto dell'art. 3, comma 132 della legge n. 350/2003 e dell'art. 47 del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, subordinando il perdurare del più favorevole regime alla presentazione prima del 2 ottobre 2003 di una domanda amministrativa che non era richiesta dalla normativa previgente. Conclude chiedendo che questa Corte dichiari se 1)"il decreto ministeriale emanato in attuazione di norme legislative sia dotato di forza normativa e, come tale non possa essere disapplicato dal giudice ordinario"; 2) "in caso di presentazione tempestiva di domanda di maggiorazione contributiva ai sensi dell'art 13 comma 8°, legge n. 257/1992 entro il termine del 15/6/2005 competa la maggiorazione contributiva dell'1,50 nel caso di esistenza 2/10/2003 di esposizione ultradecennale all'amianto caratterizzata da esposizione superiore a 100 micro fibre".
2. Il motivo è infondato.
2.1. Questa corte ha avuto già modo di occuparsi della questione pervenendo ad una soluzione che qui si condivide e alla quale si intende dare continuità (da ultimo, Cass., ord., 17 aprile 2015, n. 7885, cui adde, Cass., 30 aprile 2014, nn. 9469, 9470, 9471).
2.1. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dal D.L. 30 settembre 2003, n, 269, art. 47, convertito, con modificazioni, in L. 24 novembre 2003, n. 326 (entrato in vigore il giorno 2 ottobre 2003), secondo cui "1. A decorrere dal 1 ottobre 2003, il coefficiente stabilito dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime".
2.2. La nuova normativa ha introdotto una disciplina meno vantaggiosa per gli assicurati sotto due distinti e concorrenti profili e cioè sia perché riduce da 1,5 a 1,25 il coefficiente di rivalutazione dei contributi maturati durante il periodo di esposizione ad amianto, sia perché attribuisce rilevanza alla rivalutazione del contributi ai soli fini dell'importo della pensione e non anche della maturazione del diritto a pensione.
2.3. I commi successivi della norma citata dispongono inoltre che:
"2. Le disposizioni di cui ai comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'I.N.A.I.L. le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dai Ministero dei lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefìci di cui ai comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi dei testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui ai punto D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'I.N.A.I.L..
5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'I.N.A.I.L. prima del 1 ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede I.N.A.I.L. di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui ai comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefìci.
6. Le modalità di attuazione dei presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalia data di entrata in vigore del presente decreto.
6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefìci previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento".
2.4. La successiva L. 27 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132 (legge finanziaria per l'anno 2004) ha peraltro stabilito che "in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 3 ottobre 2003, il diritto a! conseguimento dei benefìci previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'l.N.A.l.L. o che ottengono sentente favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano salve le certificazioni già rifasciate dall’I.N.A.I.L.".
2.5. La L. 27 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132, presupponendo e richiamando la disciplina introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, conv. in L. n. 326 del 2003, è intervenuta ad escludere l'applicabilità della nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, convertito in L. n. 326 del 2003, ad alcune ulteriori categorie di assicurati e precisamente: - a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero maturato il diritto a pensione (ai sensi dell’art. 47, comma 6 bis, eventualmente anche in forza della rivalutazione contributiva prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8); - a coloro che alla stessa data avessero presentato domanda di riconoscimento del beneficio derivante dall'esposizione ad amianto; - a coloro che a tale data avessero comunque introdotto una controversia giudiziale poi conclusasi con sentenza favorevole al lavoratore.
2.6. Tali categorie di assicurati vengono così ad aggiungersi alle categorie già escluse dall'art. 47 (ovvero a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 fruissero dei trattamenti di mobilità e a coloro che a tale data avessero già definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento).
2.7. La lettura della norma nei senso sopra indicato è imposta dal tenore testuale della disposizione e dall'Interpretazione sistematica alla luce della normativa precedente. Su punto questa Corte si è, peraltro, già più volte espressa - cfr. ex plurìmis, Cass. 18 novembre 2004, n. 21862; id. 15 luglio 2005 n. 15008; id., 11 luglio 2006 n. 15679; Id. 30 maggio 2012 n. 8649 - affermando il principio secondo cui "in tema di benefìci previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132, che - con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, comma 1 (convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326) - ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina, prevista dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'l.N.A.l.L. od ottenuto sentenza favorevoli per cause avviate entro alla medesima data, va interpretato nel senso che; a) per maturazione dei diritto deve intendersi la maturazione de! diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per faccetta mento del diritto alla rivalutazione contributiva
2.8. Peraltro, pronunciando in ordine ai dubbi di legittimità costituzionale sollevati in relazione alla predetta normativa, così come interpretata dal "diritto vivente" della Corte di cassazione, la Corte costituzionale, con sentenza n. 376 del 2008, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132, e del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, censurati in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui escludono dall'applicazione della disciplina di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 - previgente a quella introdotta dall'art. 47 citato - coloro che, prima del 2 ottobre 2003, non avessero presentato domanda amministrativa di riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 13, comma 8, osservando che non si può condividere l'assunto secondo cui il fatto di aver subordinato l'attribuzione dell’originario regime, più favorevole, alla presentazione di una domanda amministrativa, effettuata entro una data ricadente in un periodo in cui essa non era obbligatoriamente prevista, costituisca la retroattiva - e quindi irragionevole - imposizione di un onere. Il legislatore ha, infatti, dettato la disciplina transitoria inerente al passaggio da un regime ad un altro e, considerando che ciò comportava un trattamento meno favorevole, ha voluto far salve alcune situazioni ritenute meritevoli di tutela, introducendo disposizioni derogatorie, tra le quali quella relativa a chi avesse precedentemente presentato domanda amministrativa per ottenere il beneficio: e l'inammissibilità della questione consegue al rilievo che 'Va riconosciuta al legislatore ampia discrezionalità, salvo il limite della palese irragionevolezza, nella fissazione delle norme di carattere transitorio dettate per agevolare il passaggio da un regime ad un altro, tanto più ove si tratti di disciplina di carattere derogatorio comportante scelte connesse all'individuazione delle categorie dei beneficiari delle prestazioni di carattere previdenziale".
3. I numerosi Interventi normativi in materia sono stati, altresì, connotati anche da un atto di normazione secondaria, il D.M. del 27 ottobre 2004, che all'art. 1 recita:
”1. I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'I.N.A.I.L. hanno diritto ai benefìci previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalità stabilite dai presente decreto.
2. Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'INAIL, che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefìci previdenziali di cui alla L 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano già provveduto, l’obbligo di presentazione della domanda di cui all'art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
3.1. Tale decreto ministeriale, fonte regolamentare meramente attuativa delle disposizioni di cui al D.L. n. 269/2003, art. 47, conv., con modif., nella L. n. 326, non può che rispettare la fonte primaria, con la conseguenza che il riferimento, per l'applicazione della disciplina previgente, a coloro che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, Il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 e successive modificazioni, va necessariamente inteso con riferimento a coloro che abbiano già maturato il diritto a pensione.
Esso invero ha recepito, senza nulla aggiungere, la locuzione di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132 ("diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, e successive modificazioni"), cosicché la soluzione della questione all'esame riposa unicamente sull'individuazione della portata effettiva della normazione primaria, non ponendosi affatto, quale che sia la soluzione, un problema di disapplicazione della disposizione attuativa.
3.2. L'opzione ermeneutica prospettata da parte ricorrente riposa essenzialmente sulla differenza lessicale tra il comma 6 bis del D.L. n. 269 del 2003, art. 47 "diritto al trattamento pensionistico") e il comma 132 dell'art. 3 n. 350/03 "diritto al conseguimento dei benefìci previdenziali di cui alla L 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8"), desumendone che la seconda locuzione esprimerebbe un diverso concetto (da accogliersi in base ai principi della successione delle leggi nel tempo) e, in particolare, che vorrebbe far salva l'applicazione della disciplina previgente per tutti coloro che, rientrando nelle previsioni di quest'ultima, al momento dell'entrata in vigore della novella fossero risultati in possesso dei requisiti cui era condizionato il riconoscimento del beneficio previdenziale, indipendentemente dal fatto che avessero maturato il diritto alla pensione. 
4. Come è stato già osservato da questa Corte (Cass., n. 9469/2014), tale argomento tuttavia non spiega per quale ragione la seconda locuzione, alla luce di un'interpretazione sistematica della normativa di riferimento, non potrebbe configurare una sostanziale sinonimia della prima. Deve invece ritenersi che, ove il legislatore avesse inteso garantire l'applicabilità delle previgenti disposizioni alla mera ricorrenza di tale situazione fattuale, lo avrebbe esplicitato, cosi come ha fatto in riferimento ad altre situazioni fattuali ben determinate, quale ad esempio, l’avere "avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL", la cui inclusione risulterebbe invece pleonastica seguendo l'interpretazione prospettata dal ricorrente. Né incontrovertibili elementi di giudizio, nel senso prospettato, possono ravvisarsi negli atti dei lavori preparatori parlamentari (fermo restando il rilievo che "... i lavori preparatori - anche quando il loro tenore è inequivoco - pur non essendo privi di rilievo, non rivestono tuttavia importanza decisiva ai fini della ricostruzione dei significato da attribuire alle norme giuridiche, poiché queste, una volta emanate, assumono un valore autonomo e vanno quindi interpretate non già secondo le opinioni personali dei partecipanti alla loro elaborazione ma secondo il contenuto che risulta dalla loro formulazione e dal sistema nel quale sono inserite: Corte Costituzionale n. 34/1977, punto 4 della motivazione in diritto); piuttosto, va rilevato, in senso contrario, che l'XI Commissione Permanente, nel rilasciare il proprio parere favorevole con riferimento al D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6 bis, che, come detto, si riferisce espressamente al "diritto al trattamento pensionistico", si espresse nel senso che tale disposizione faceva salve le disposizioni previgenti "per le situazioni giuridiche soggettive dei lavoratori che avevano già maturato, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, il diritto al conseguimento dei benefìci previdenziali di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8": con ciò mostrando di intendere la sostanziale sinonimia fra le due locuzioni.
5, Deve pertanto concludersi che la maturazione, alla data del 2 ottobre 2003, del "diritto al conseguimento dei benefìci previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 e successive modificazioni" deve essere intesa nel senso del perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico anche sulla base del beneficio di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8; onde, per questa parte, la locuzione utilizzata dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, costituisce soltanto la conferma di quanto già si era voluto significare con quella di maturazione del "diritto al trattamento pensionistico" contenuta nel D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6 bis. 
"La vicenda in esame si inscrive in tale complessa cornice normativa per la quale non sussistono le condizioni per l'applicazione della previgente disciplina giacché gli attuali ricorrenti non avevano maturato, al 2 ottobre 2003, il diritto al più favorevole benefìcio previdenziale di cui alla L. n. 257 del 1992, nel senso sopra precisato (diritto alla pensione maturato eventualmente anche in forza della rivalutazione contributiva prevista dalla cit. L. n. 257, art. 13, comma 8).
4.1. Anche i rilievi di incostituzionalità, riproposti con il ricorso, sono già stati offerti al vaglio di questa Corte e sono stati disattesi (v., ex multis, tra le più recenti, Cass. 17503/2014) nei seguenti termini: "secondo i prìncipi enunciati a più riprese dalia Corte Costituzionale (cfrex plurimis, Corte Costituzionale, nn. 349/1985; 822/1988; 573/1990; 390/1995), le disposizioni modificative in senso sfavorevole della precedente disciplina dei rapporti di durata emanate dal legislatore ai fini pensionistici, non devono concretare un regolamento irrazionale ed arbitrario, lesivo delle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti e frustrare l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, che è elemento fondamentale dello Stato di diritto. Nella specie, tuttavia, la (comunque solo parziale) frustrazione delle aspettative pensionistiche dei destinatari della L n. 257 de! 1992, art. 13, comma 8 (per quanto, ovviamente, già non avessero maturato il diritto alla pensione) non si connota da arbitrarietà ed irrazionalità, inserendosi al contrario in un complessivo quadro di trasformazione radicale dell'istituto, nei termini e per le ragioni già diffusamente esposti".
4.2. Inoltre, quanto alla dedotta arbitraria discriminazione tra situazioni reputate uguali, i dubbi sollevati ""trovano già risposta, nel senso della loro infondatezza, nelle considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella ricordata sentenza n. 376/2008, ove viene puntualizzato che il legislatore ha dettato la disciplina transitoria inerente al passaggio da un regime ad un altro in correlazione con il mutamento di funzione e di struttura della misura disciplinata e che, considerando che tale passaggio comportava un trattamento meno favorevole, ha voluto far salve alcune situazioni ritenute meritevoli di tutela, introducendo disposizioni derogatorie rispetto all'immediata applicazione della nuova disciplina; ciò nell'ambito di quell'ampia discrezionalità che, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, va riconosciuta al legislatore "nella fissazione delle norme di carattere transitorio dettate per agevolare il passaggio da un regime ad un altro, tanto più ove si tratti di disciplina di carattere derogatorio comportante scelte connesse all'individuazione delle categorie dei beneficiari delle prestazioni di carattere previdenziale" (ancora, Cass., n. 17503/2014).
6. Conclusivamente va data continuità al già ricordato e consolidato orientamento ermeneutico di questa Corte e riconosciuta la manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale sollevati al riguardo.
7. Essendosi la Corte territoriale conformata al suindicato indirizzo, il motivo svolto, nei distinti profili in cui si articola, non può trovare accoglimento.
8. Le difficoltà interpretative sottese alla materia e al succedersi degli interventi normativi giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
 

 

P.Q.M.
 

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio il 25 maggio 2016.