Cassazione Civile, Sez. Lav., 06 settembre 2016, n. 17635 - Rendita per malattia professionale dell'asbestosi: mancato raggiungimento della soglia legale di risarcibilità


 

 

 

 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI Relatore: BERRINO UMBERTO Data pubblicazione: 06/09/2016

 

 

 

Fatto

 


Con sentenza del 16/3 - 23/3/2011, la Corte d'appello di Genova - sezione lavoro ha rigettato l'impugnazione proposta da B.G. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede, che gli aveva respinto la domanda volta alla condanna dell'Inail alla costituzione di rendita per la malattia professionale dell'asbestosi, e per l'effetto ha confermato la sentenza impugnata.
La Corte territoriale ha rilevato che all'esito della consulenza medica d'ufficio si era accertato che la pleuropatia da amianto, dalla quale l'assicurato era risultato essere affetto, gli aveva procurato una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 4%, quindi inferiore ai limiti introdotti dall'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 per poter dar luogo al risarcimento.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso B.G. con due motivi. Resiste con controricorso l'Inail che deposita, altresì, memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
 

 

Diritto

 


1. Col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124, del D.P.R. 9.6.1975 n. 482, del D.P.R. 13.4.1994 n. 336 e della relativa Tabella (voce n. 56), del D.M. 9.4.2008 (G.U. n. 169 del 21.7.2008) - voce 57, degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., nonché dei principi di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 18 febbraio 1988 n. 179. Nel contempo il ricorrente si duole dell'omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Il ricorrente, dopo aver contestato le conclusioni del CTU, recepite dalla Corte di merito, in ordine alla mancata riconducibilità della sua patologia pleurica ad una espressa previsione tabellare, formula il seguente quesito di diritto: "Se in presenza di una lavorazione riconducibile ad una espressa previsione tabellare l'assicurato può giovarsi della presunzione eziologica professionale restando a carico dell'Inail l'onere di dimostrare non solo che la malattia è dipesa esclusivamente da cause extralavorative ma che le mansioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto idoneità sufficiente, neppure come concausa."
2. Col secondo motivo ci si duole dell'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonché del difetto di motivazione in ordine alla diagnosi della malattia, alla sua qualificazione ed alla sua riconducibilità alla Tabella di cui al D.P.R. n. 336/1994.
In pratica, il ricorrente imputa alla Corte d'appello di aver recepito le conclusioni erronee cui è pervenuto il consulente d'ufficio il quale ha suddiviso la sua patologia respiratoria in due parti: un danno anatomico rappresentato dagli ispessimenti pleurici, conseguente all'esposizione all'amianto, ed un danno funzionale, rappresentato dal deficit ventilatorio restrittivo che, secondo l'ausiliare, era da attribuire al fumo da sigaretta e ad altri fattori extralavorativi.
In tal modo, secondo il ricorrente, il CTU ha fornito una conclusione in contrasto coi principi che regolano l'accertamento del nesso causale e con le acquisizioni diagnostiche emergenti dalla documentazione specialistica prodotta in correlazione con la sua storia lavorativa.
Osserva la Corte che i due motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
Anzitutto, va posto in evidenza che il ricorrente incentra le sue censure sulla patologia riconducibile con probabilità all'esposizione all'amianto, facendone derivare conseguenze giuridiche connesse alla natura tabellare della stessa, quando, invece, dalla sentenza emerge che all'esito dell'Istruttoria era emerso che il quadro morboso dell'assicurato era contraddistinto da un insieme di alterazioni dell'apparato respiratorio di origine diversa che non avevano determinato danni di tipo asbestosico e che nel loro complesso non raggiungevano, comunque, la soglia legale per la loro risarcibilità, essendo stata accertata una menomazione dell'Integrità psico-fisica pari solo al 4%.
Infatti, con motivazione adeguata ed immune da rilievi di legittimità, la Corte d'appello ha spiegato che la consulenza tecnica d'ufficio svolta in secondo grado le aveva consentito di accertare che B.G., in ragione dell'attività lavorativa dedotta, poteva aver subito una modesta, indiretta e saltuaria esposizione ad amianto unicamente per le attività svolte dal 1992 al 2003, dovuta alla frequentazione di aree dove erano verosimilmente presenti componenti che contenevano questo prodotto. Inoltre, sulla scorta dei dati clinici ed anamnestici raccolti dal CTU, la Corte territoriale ha rilevato che era da escludere che l'esposizione all'amianto avesse causato un danno di tipo asbestosico a livello polmonare, sia perché i livelli di esposizione erano stati certamente al di sotto della soglia comunemente accettata per l'induzione di questa malattia, sia perché non erano presenti alterazioni caratteristiche, né sul piano radiologico, né sul piano funzionale, mentre il modesto deficit ventilatorio doveva più verosimilmente essere attribuito al fumo di sigaretta e forse in parte alla cardiopatia ipertensiva-aterosclerotica. Inoltre, era probabile, secondo il responso del consulente d'ufficio, condiviso dalla Corte di merito, che l'esposizione all'amianto avesse determinato l'insorgenza degli ispessimenti pleurici parietali, pur risultando la latenza ai limiti inferiori della variabilità osservabile nei lavoratori esposti. In effetti, all'esito degli accertamenti, era risultato che l'assicurato presentava un insieme di alterazioni dell'apparato respiratorio descrivibili come "ispessimenti pleurici parieto-costali bilaterali e calcificazione lamellare della pleura diaframmatica sinistra, deficit ventilatorio di grado lieve e di tipo misto con significativa riduzione dei valori di flusso", mentre "non erano risultati essere presenti segni radiologici di fibrosi interstiziale"; inoltre, era stato evidenziato che il primo riscontro documentale delle alterazioni all'apparato respiratorio risaliva al 2003, anno del pensionamento di B.G. che era fumatore abituale, diabetico-dislipidemico e in sovrappeso che presentava, altresì, un ingrandimento dei diametri cardiaci ed un'ectasia dell'arco aortico oltre ad ateromasie diffuse dell'asse iliaco-femoro-polpliteo.
Al riguardo, si è affermato (Cass. sez. lav. n. 20510 del 13.10.2015) che "nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in presenza di malattie tabellate (quali le neoplasie da esposizione ai fenoli ed omologhi ed al cloruro di vinile e derivati), opera la presunzione di eziologia professionale che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell'INAIL, dell'inesistenza del nesso eziologico, che può consistere solo nella dimostrazione che la malattia sia stata causata da un diverso fattore patogeno, oppure che per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, non sia ricollegabile all'esposizione a rischio, in relazione ai tempi di esposizione e di manifestazione della malattia."
In definitiva, gli accertamenti istruttori, attentamente vagliati dalla Corte d'appello, hanno finito per dimostrare l'assunto difensivo dell'ente assicuratore sulla mancata riconducibilità delle affezioni lamentate dal B.G. ad una tecnopatia per la quale sarebbe stato possibile esigere l'applicazione dell'invocato beneficio dì legge.
Né appare fondata la doglianza riflettente il supposto vizio di motivazione, atteso che le relative censure si traducono, in realtà, in un mero dissenso diagnostico inidoneo a scalfire la validità dell'impugnata decisione.
Invero, va ricordato che la valutazione espressa dal giudice di merito in ordine alla esistenza o meno di infermità, alla loro natura ed entità in caso affermativo, nonché alla loro dipendenza dall’attività lavorativa svolta costituisce tipico accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità quando è sorretto, come nella fattispecie, da motivazione immune da vizi logici e giuridici che consenta di identificare l’iter argomentativo posto a fondamento della decisione.
In effetti, allorquando il giudice di merito fondi, come nel caso in esame, la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, facendole proprie, perché i lamentati errori e lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza di merito, censurabile in sede di legittimità, è necessario che essi siano la conseguenza di errori dovuti alla documentata devianza dai canoni della scienza medica o di omissione degli accertamenti strumentali e diagnostiche dai quali non si 
possa prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi, situazione, questa, non riscontrabile nella fattispecie per le ragioni sopra esposte.
Orbene, sotto questo specifico aspetto, non è sufficiente, per la sussistenza del vizio di motivazione, la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del CTU e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, poiché in mancanza degli errori e delle omissioni sopra specificate le censure di difetto di motivazione costituiscono un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico e si traducono in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice.
Si è, infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 9988 del 29/4/2009) che "in materia dì prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso dì palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un'inammissibile critica del convincimento del giudice."(conf. a Cass. Sez. lav. n. 15796 del 13.8.2004; v. altresì in senso analogo Cass. sez. lav. n. 8654 del 3/4/2008, Cass. sez. lav. n. 569 del 12/1/2011 e Sez. 6 - Lav., Ordinanza n. 1652 del 3/2/2012)
In definitiva, come questa Corte ha già avuto modo di statuire (Cass. Sez. Lav. n. 7352 del 26.3.2010), "in tema di accertamento probatorio, qualora l'accertamento abbia natura medico-legale e sia diretto a verificare la dipendenza causale di una determinata malattia rispetto ad un'attività lavorativa, trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva; ove, invece, l'accertamento, basato su elementi indiziari, riguardi i fatti materiali, la valutazione probabilistica è ammissibile ma si inserisce nell'ambito dell'apprezzamento discrezionale rimesso al giudice di merito circa l'idoneità probatoria di un determinato quadro indiziario."
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.
 

 

P.Q.M. 
 

 


La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di € 1600,00, di cui € 1500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il 21 aprile 2016