Cassazione Penale, Sez. 4, 01 agosto 2016, n. 33587 - Infortunio con un macchinario. Il lavoratore deve fidarsi della sicurezza degli strumenti di lavoro forniti dal datore di lavoro


 

 

 

 

 

 

Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 12/04/2016

 

 

 

Fatto

 


1. Con l'impugnata sentenza resa in data 1° aprile 2015 la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti in data 6 dicembre 2012, appellata da N.F., ritenuta la prevalenza della concessa attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., sulle aggravanti contestate, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in 200 euro di multa. Questi era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 590, commi 2 e 3 cod. pen., perché nella sua qualità di Direttore Generale della "O/C. MECCANICA S.P.A." e soggetto delegato dal datore di lavoro a funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, nonché in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionava al lavoratore L.G. lesioni personali. Secondo la contestazione il fatto era avvenuto con le seguenti modalità : il L.G. addetto alla linea di fornitura dei getti (ove si appronta la forma degli stampi entro cui viene colata la ghisa), trovandosi sulla passerella di fronte alla quale scorrono le staffe superiori degli stampi ed avendo notato un apparente difetto in una delle staffe, protendeva la mano oltre la passerella per effettuare un controllo al tatto e, allorché stava toccando una componente (cd. giuggione) di una delle staffe, queste riprendevano a scorrere secondo gli ordinari ritmi di produzione, di modo che la mano destra gli rimaneva schiacciata tra il suddetto "giuggione" e la parte fissa della linea di produzione, riportando così lesioni consistite nella frattura del primo metacarpo della mano destra con ferita lacero contusa.
2. Avverso tale decisione ricorre a mezzo del difensore di fiducia il N.F. deducendo violazione di legge e difetto di motivazione.
 

 

Diritto

 


3. Il ricorso è infondato.
Sostiene il ricorrente con il primo motivo che la Corte distrettuale sarebbe incorsa in violazione di legge, laddove ha ritenuto sussistente la violazione del punto 6.1 Parte I dell'Allegato V del D.lgs.vo n. 81 del 2008 ed in concreto la mancata messa in sicurezza delle zone nelle quali l'attrezzatura di lavoro comprenda elementi mobili, al fine di scongiurare contatti tra lo strumento ed il lavoratore. Ciò in quanto l'impianto era dotato di specifici presidi di sicurezza, alternativi alle protezioni volte ad impedire l'accesso alle zone pericolose.
Sul punto la sentenza impugnata ha evidenziato come la norma, laddove opera riferimento alla esistenza di sistemi di arresto in alternativa a sistemi di protezione, si riferisce a sistemi automatici che agiscano sul moto ed impediscano, fermando la linea, l'accesso alla parte in movimento. Nella specie - secondo la ricostruzione della Corte territoriale- il sistema di arresto non era automatico ma manuale e per di più azionato a discrezione della maestranza operante.
Sostiene a riguardo il ricorrente, da un lato che la norma non prevede i suddetti "sistemi automatici", dall'altro che era comunque previsto un blocco automatico dell'impianto. Su quest'ultimo punto è evidente la confusione operata dal ricorrente che o fa riferimento al pulsante di emergenza che era comunque necessario azionare manualmente per fermare l'impianto (tanto che non essendo stato azionato l'infortunio si è comunque verificato) o ad altri presidi di fermo automatico di cui vi è soltanto una mera enunciazione in contrasto con la ricostruzione fattuale operata dalla gravata sentenza. Quanto al primo aspetto, anche a non volere considerare, per ragioni di comodità argomentativa, la contestata e ben sussistente colpa generica, va innanzitutto al riguardo rimarcato il principio che impone in ogni caso al datore di lavoro l’obbligo di "ridurre al minimo" il rischio di infortuni sul lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 71), con la conseguente necessità di verificare e garantire la persistenza nel tempo dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei propri dipendenti (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 71).
In particolare, grava sul datore di lavoro l’obbligo di eliminare ogni possibile fonte di pericolo per i lavoratori dipendenti chiamati a utilizzare macchinari posti a loro disposizione, dovendo egli adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori, salvo che l’accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza (Sez. 4, Sentenza n. 26247 del 30/05/2013, Rv. 256948). Nel caso di specie, l’odierno imputato - lungi dall’allegare l’eventuale impossibilità dell’accertamento di elementi di pericolo o di vizi di progettazione o di costruzione del macchinario consegnato al lavoratore infortunato - ha inteso ricondurre - come si vedrà espressamente con riferimento al secondo motivo- la responsabilità dell’infortunio occorso a quest'ultimo al preteso compimento, da parte dello stesso, di una condotta abnorme, di per sè sola a causare l'evento e a risolverne ogni possibile legame causale con eventuali condotte omissive dell'imputato.
Nello specifico va peraltro osservato che all' All. V punto 6.1, può leggersi che "Se gli elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione. Le protezioni e i sistemi protettivi: a) devono essere di costruzione robusta; b) non devono provocare rischi supplementari; c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci; d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa; e) non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro; f) devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli attrezzi, nonché per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso unicamente al settore dove deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza che sia necessario smontare le protezione. Da tale impostazione normativa si ricava in tutta evidenza che anche se non esplicitato la norma fa riferimento a dispositivi di fermo automatico, tesi ad impedire anche eventuali "elusioni" (di facile attuazione ove fosse sufficiente non azionare manualmente il blocco della macchina).
4. Ciò posto, osserva il collegio, con riferimento al secondo motivo di gravame, come la corte territoriale (sulla scia delle linee argomentative fatte proprie dal giudice di primo grado) abbia del tutto correttamente escluso il rilievo causale del comportamento del lavoratore infortunato nella produzione dell'evento lesivo, evidenziando come detto comportamento non presentasse alcun aspetto specifico suscettibile di giustificarne un'eventuale sua considerazione nei termini dell'abnormità.
Al riguardo, varrà sottolineare come, secondo l'argomentata e plausibile ricostruzione dei giudici di merito, l'evento infortunistico in esame ebbe a verificarsi nel corso delle ordinarie mansioni cui il lavoratore era stato adibito, e che l'infortunio in concreto occorso, lungi dal costituire un'ipotesi del tutto imprevedibile, doveva ritenersi ex ante un'evenienza icto oculi pienamente compatibile con il regolare sviluppo delle lavorazioni in esame. Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, ai sensi del quale, in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 4, n. 37986/2012, Rv. 254365).
Con particolare riguardo ai fatti oggetto dell'odierno procedimento, la circostanza che il lavoratore, avesse inserito la propria mano all'interno di detta macchina, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro, dovendo ritenersi ricompreso, entro l'ambito delle responsabilità di quest'ultimo, l'obbligo di prevenire anche l'ipotesi di una condotta imprudente o negligente del lavoratore, al fine di scongiurare la verificazione delle prevedibili evenienze riconducibili all'ordinario sviluppo delle lavorazioni oggetto d'esame. Il datore di lavoro, infatti, in quanto destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del lavoratore, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa radicalmente e ontologicamente diverso dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro (Cass., Sez. 4, n. 7267/2009, Rv. 246695). In tema, questa corte ha di recente avuto modo di sottolineare come l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte del datore di lavoro, il quale, per la sua posizione di garanzia, risponde dell' infortunio, sia a titolo di colpa diretta (per non aver negligentemente impedito l'evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio), che a titolo di colpa indiretta, per aver erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilità altrui qualora le misure di prevenzione siano state inadeguate (Cass., Sez. 4, n. 16890/2012, Rv. 252544). Al riguardo, del tutto correttamente i giudici del merito hanno evidenziato (sulla base di una congrua interpretazione degli elementi di prova richiamati in motivazione) l'assoluta inescusabilità del comportamento del N.F., per aver omesso di adottare tutte le iniziative o le misure idonee a scongiurare ogni possibilità di verificazione di fatti dannosi connessi al contatto tra le mani dell'operatore e la macchina de qua, così gestendo in modo insufficiente e inadeguato l'area di rischio definita dalla prestazione del lavoratore infortunato: premessa che vale a giustificare il riconoscimento della colpa correttamente ascritta a carico dell'imputato, trattandosi di una scelta organizzativa incongrua e foriera di gravi rischi come quello nella specie puntualmente concretizzatosi.
Una recentissima decisione di questa Corte (n. 8883 del 10 febbraio 2016), richiamata dalla difesa nel corso della discussione orale, ha precisato come in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro che, dopo avere effettuato una valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività, ha fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore. (In motivazione la Corte di cassazione ha precisato che il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto passando da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello "collaborativo" in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori). In tale decisione si è comunque appunto sottolineato come fosse da ritenersi provato che il datore di lavoro avesse fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione ed adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, il che, per le ragion i anzidette, è da escludersi nel caso di specie.
La condotta colposa del lavoratore è stata, in altra pronuncia, ritenuta idonea ad escludere la responsabilità dell’imprenditore, dei dirigenti e dei preposti in quanto esorbitante dal procedimento di lavoro al quale egli era addetto oppure concretantesi nella inosservanza di precise norme antinfortunistiche (Sez. 4, n. 1484 del 08/11/1989, dep.1990, Dell'Oro,Rv. 183199). In alcune sentenze il principio è stato ribadito, e si è altresì sottolineato che la condotta esorbitante deve essere incompatibile con il sistema di lavorazione o, pur rientrandovi, deve consistere in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro, tali non essendo i comportamenti tipici del lavoratore abituato al lavoro di routine (Sez. 4, n. 40164 del 03/06/2004, Giustiniani, Rv.229564; Sez. 4, n. 9568 del 11/02/1991, Lapi, Rv. 188202); in altre si è sostenuto che l'inopinabilità può essere desunta o dalla estraneità al processo produttivo o dall'estraneità alle mansioni attribuite (Sez. 4, n. 12115 del 03/06/1999, Grande, Rv.214998; Sez. 4, n. 8676 del 14/06/1996, Ieritano, Rv. 206012), o dal carattere del tutto anomalo della condotta del lavoratore (Sez.4, n. 2172 del 13/11/1984, dep.1986, Accettura, Rv. 172160).
Se, dunque, da un lato, è stato posto l'accento sulle mansioni del lavoratore, quale criterio idoneo a discriminare il comportamento anomalo da quello che non lo è, nel concetto di esorbitanza si è ritenuto di includere anche l'inosservanza di precise norme antinfortunistiche, ovvero la condotta del lavoratore contraria a precise direttive organizzative ricevute, a condizione che l'infortunio non risulti determinato da assenza o inidoneità delle misure di sicurezza adottate dal datore di lavoro (Sez. 4, n. 3455 del 03/11/2004, dep. 2005, Volpi, Rv. 230770). In sintesi, si può cogliere nella giurisprudenza di legittimità la tendenza a considerare interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore non solo quando essa si collochi in qualche modo al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso ma anche quando, pur collocandosi nell'area di rischio, sia esorbitante dalle precise direttive ricevute ed, in sostanza, consapevolmente idonea a neutralizzare i presidi antinfortunistici posti in essere dal datore di lavoro; cionondimeno, quest'ultimo, dal canto suo, deve aver previsto il rischio ed adottato le misure prevenzionistiche esigibili in relazione alle particolarità del lavoro. Si deve quindi ritenere abnorme o, comunque, eccezionale e, in quanto tale, idoneo ad interrompere il nesso di causa tra la condotta datoriale e l'evento il comportamento del lavoratore esorbitante dalle precise direttive impartitegli, ovvero tendente a superare le barriere poste a presidio della sua sicurezza, a condizione che il datore di lavoro abbia adottato le misure prevenzionistiche esigibili in relazione alle particolarità del lavoro.
La giurisprudenza di legittimità è, infatti, ferma nel sostenere che non possa discutersi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del lavoratore per l'infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità (Sez.4, n.22044 del 2/05/2012, Goracci, n.m.; Sez.4, n.16888 del 07/02/2012, Pugliese, Rv. 252373; Sez. 4, n.21511 del 15/04/2010, De Vita, n.m.). Le disposizioni antinfortunistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli (Sez.4, n.4114 del 13/01/2011, n.4114, Galante, n.m.; Sez. F, n. 32357 del 12/08/2010, Mazzei, Rv. 2479962).
Tenuto quindi conto che il lavoratore deve fidarsi della sicurezza degli strumenti ed impianti di lavoro, ad assicurare la quale il datore di lavoro è chiamato a garanzia, è del tutto evidente che ove il N.F., avesse tenuto la condotta che gli era imposta dal ruolo e pienamente adempiuto alle obbligazioni poste a suo carico, il grave infortunio non si sarebbe verificato.
5. Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 aprile 2016