Tipologia: CIA
Data firma: 2-4* dicembre 2009
Validità: 02.12.2009-31.12.2011
Parti: Società Reale Mutua di Assicurazioni e RSA Fisac/Cgil-Fiba/Cisl-Uilca-Fna-Snfia e Fisai*
Settori: Credito Assicurazioni, Società Reale Mutua di Assicurazioni
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

  Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 1 bis Salvaguardia dell’occupazione
Art. 2 Formazione professionale - Cambiamento mansioni
Art. 3 Difesa della salute
Art. 4 Orario
Art. 5 Ferie - Permessi ex festività abolite - Permessi retribuiti e permessi non retribuiti - Permessi ex art. 39 CCNL
Art. 6 Aspettative
Art. 7 Permessi per lavoratori studenti
Art. 8 Orario a tempo parziale
Art. 9 Mutuo casa
Art. 10 Trattamento di fine rapporto
Art. 11 Alloggi in locazione
Art. 12 Premio aziendale di produttività
Art. 13 “Fondo pensione dei dipendenti del gruppo reale mutua”
Art. 14 Polizza vita ad integrazione del trattamento previsto dal “Fondo pensione dei dipendenti del Gruppo Reale Mutua” per gli iscritti con la qualifica di “Nuovi Iscritti”
Art. 15 “Cassa di assistenza dei dipendenti del Gruppo Reale Mutua”
Art. 16 Polizze dipendenti
Art. 17 Rimborso spese chilometrico
Art. 18 Trattamento dei lavoratori in trasferta
Art. 19 Buoni pasto
Art. 20 Polizza kasko
  Art. 21 Prestiti
Art. 22 Indennità locali sotterranei
Art. 23 Infermeria
Art. 24 Informazione
Art. 25 Pari opportunità
Art. 26 Polizze vita, infortuni e ip malattia per i dipendenti non iscritti al “Fondo pensione dei dipendenti del Gruppo Reale Mutua”
Art. 27 Manleva
Art. 28 Parcheggio funzionari
Art. 29 Mobilità sostenibile
Art. 30 Decorrenza e durata
Lettera della Società Reale Mutua di Assicurazioni alle Rappresentanze Sindacali Aziendali
Allegati
Allegato A Accordo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Allegato E
Allegato F
Allegato G
Allegato H
Allegato I

Contratto Integrativo Aziendale

Il giorno 2 dicembre 2009, tra la Società Reale Mutua di Assicurazioni […] e la Rappresentanza Sindacale Aziendale della Fisac/Cgil […], la Rappresentanza Sindacale Aziendale della Fiba/Cisl […], la Rappresentanza Sindacale Aziendale della Uilca […], la Rappresentanza Sindacale Aziendale della Fna […], la Rappresentanza Sindacale Aziendale dello Snfia […], si è convenuto quanto segue
Il giorno 4 dicembre 2009, tra la Società Reale Mutua di Assicurazioni […] e la Rappresentanza Sindacale Aziendale della Fisai […], si è convenuto quanto segue

Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica, a partire dalla data di firma, al Personale - Amministrativo ed addetto alla Organizzazione Produttiva ed alla Produzione - della Società Reale Mutua di Assicurazioni, il cui rapporto di lavoro è regolato dal vigente CCNL.

Art. 3 Difesa della salute
Ferma l’applicazione integrale del decreto legislativo 81/2008 e dell’art. 48 del vigente CCNL, la Società, convenendo sull’importanza primaria della tutela della salute psicofisica dei lavoratori, conferma il proprio costante impegno a migliorare le condizioni ambientali, ergonomiche e di lavoro dei propri Dipendenti, anche prendendo in considerazione le indicazioni provenienti dalle RSA, che potranno farsi assistere da esperti in materia.
Al riguardo è previsto uno specifico incontro con le RSA e i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che dovrà avvenire entro il secondo semestre dell’anno, durante il quale la Società darà informazione su: processi e programmi di miglioramento ambientale, numero di apparecchiature elettroniche con video presenti in Azienda, caratteristiche tecniche dei modelli di apparecchiature più diffuse, loro dislocazione per aree, situazione ergonomica, adeguamento alle norme CEE e BIT.
Ferme le disposizioni di cui all’articolo 172 e seguenti del decreto legislativo n. 81/2008 in tema di visite mediche per i lavoratori ivi indicati, è prevista una specifica visita oculistica ogni sei mesi anche per i lavoratori che operano in modo significativo e continuativo, ancorché non prevalente, su apparecchiature elettroniche con video, su richiesta degli interessati.
Per i lavoratori che operano con prevalenza alle macchine del centro stampa è prevista ogni sei mesi, su richiesta degli interessati, una visita audiometrica.
Tutte le suddette visite, le cui modalità verranno concordemente definite con le RSA, saranno a carico dell’Impresa.
La Società adibirà ad altre mansioni, fermo il livello di appartenenza, il personale per il quale a seguito degli esiti delle visite mediche di cui sopra risultasse diagnosticata l’inidoneità a proseguire nell’attività svolta; la Società si riserva di riassegnare le mansioni originarie qualora lo stato invalidante venisse a cessare.
Le parti concordano che, al fine di ridurre il disagio legato all’uso di apparecchiature elettroniche con video, la permanenza giornaliera alle stesse non potrà comunque superare le sei ore per i lavoratori dell’Area professionale C (3° livello retributivo), fermo restando quanto previsto dalla nota a verbale n. 2, ultimo comma - e successiva dichiarazione - dell’art. 92 del vigente CCNL.
A richiesta delle interessate, la Società adibirà le lavoratrici in gravidanza,
sino all’inizio del periodo di assenza per maternità, a mansioni che non comportino, se non in misura marginale, l’uso di apparecchiature elettroniche con video.
Le parti convengono che al personale operante in modo sistematico ed abituale per almeno quattro ore consecutive giornaliere su attrezzatura munita di videoterminale sarà concessa una interruzione di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
Le modalità di effettuazione delle interruzioni verranno concordate fra i responsabili e i loro collaboratori interessati, all’interno di ogni singolo ufficio in rapporto alla diversa distribuzione dell’orario; la Società e le RSA si incontreranno, a richiesta di una delle due parti, per verificarne l’attuazione.
Il periodo di conservazione del posto di lavoro di cui all’art. 44, 6° comma, del vigente CCNL viene aumentato di sei mesi.
Le parti recepiscono il contenuto dell’Accordo siglato tra le parti stesse il 28/9/1995, in materia di elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel testo riportato nell’Allegato A.

Art. 4 Orario
Le parti convengono quanto segue:
1. Orario normale di lavoro. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 101, punto 1) del vigente CCNL, l’orario normale di lavoro è attualmente di 37 ore settimanali così ripartite:
- dalle ore 8 alle ore 17, con 1 ora di intervallo, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì;
- dalle ore 8 alle ore 13 il venerdì;
- dalle ore 8 alle ore 12 nei giorni semifestivi.
Per i lavoratori che usufruiscono dell’orario a tempo parziale vale quanto previsto dall’art. 8 del presente CIA.
Per gli operatori CED, esclusi gli addetti alle stampe, vale quanto indicato nell’Allegato B/5 del presente CIA.
2. Orario flessibile. Ai Dipendenti si applica l’orario flessibile come definito nell’Allegato B/1 del presente CIA.
Per i lavoratori che usufruiscono di orario a tempo parziale, vale quanto previsto dall’Allegato B/2 del presente CIA.
Le parti si danno atto che, compatibilmente con le possibilità tecniche e organizzative di applicazione, la disciplina prevista dagli Allegati B/1 e B/2 è applicata anche al personale amministrativo degli Uffici periferici. 
3. Lavoro straordinario. Come disposto dall’art. 109 del vigente CCNL le prestazioni di lavoro del personale devono essere contenute entro l’orario normale e il lavoro straordinario deve rispondere ad esigenze eccezionali.
Le parti confermano il contenuto dell’articolo 1bis, in particolare per quanto riguarda l’impegno della Società a contenere il ricorso al lavoro straordinario. L’effettuazione del lavoro straordinario è volontaria e deve essere preventivamente richiesta ed autorizzata dalla Società.
Il lavoro straordinario, prestato nell'ambito delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia, può avvenire solo dopo lo svolgimento del normale orario di lavoro.
[…]
Inoltre, non è possibile effettuare lavoro straordinario durante l’intervallo di pranzo dal lunedì al giovedì.
Le parti convengono sull’obiettivo di contenere il lavoro straordinario e si impegnano a monitorare il fenomeno come previsto dall’art. 1 bis.
Anche qualora non confluisca nella Banca Ore, la durata minima dello straordinario è pari a 30 minuti.
4. Banca ore. La banca ore prevista dall’articolo 115 del vigente CCNL è regolamentata secondo quanto previsto dall’Allegato B/3.
In considerazione delle particolari modalità di effettuazione, è escluso dalla Banca Ore istituita in attuazione dell’articolo 115 del vigente CCNL:
a) lo straordinario prestato nell’ambito dell’istituto della Reperibilità;
b) lo straordinario prestato nella fascia notturna e/o festiva, come definito dagli articoli 110, 111 e 112 del vigente CCNL
5. Reperibilità. La disciplina della reperibilità è regolamentata nell'Allegato B/4.

Art. 8 Orario a tempo parziale
[…]
5) Le richieste di passaggio a tempo parziale, che saranno accolte in ordine cronologico di presentazione, potranno essere inoltrate solo da quei lavoratori cui si applichi la distribuzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 101 punto 1) - a) del vigente CCNL - escluso pertanto il personale di cui alla Nota a Verbale - e per i quali sussistano i seguenti requisiti:
a) abbiano maturato almeno 3 anni di servizio e non siano preposti, al momento della richiesta di passaggio a tempo parziale, ad attività di coordinamento, come indicata agli art. 92 e 124 del vigente CCNL e
b) abbiano la necessità di assistere, perché gravemente ammalati, i genitori, il coniuge, i figli o altri familiari anche non conviventi o 
c) abbiano la necessità di accudire figli di età inferiore a 15 anni o
d) abbiano altri gravi e comprovati motivi personali.
[…]
La Società si dichiara disponibile ad esaminare le richieste presentate dai Dipendenti, anche quelli esclusi dalla normativa in oggetto, e ad accoglierle in presenza dei requisiti di cui sopra o di altri gravi e comprovati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.
6) Il numero di lavoratori occupati a tempo parziale, ammessi a norma del precedente punto 5), non potrà superare il 18% di tutto il personale Dipendente con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto a tempo determinato superiore a nove mesi, che abbia superato il periodo di prova ed a cui si applica il vigente CCNL
La Società darà tempestiva informazione alle RSA delle richieste pervenute da parte di Dipendenti degli Uffici periferici, tali intendendosi quelli aventi sede fuori dal Comune di Torino.
7) La trasformazione, in caso di accoglimento, verrà attuata entro tre mesi dalla richiesta, purché il Dipendente dichiari la propria disponibilità all'eventuale cambiamento dell'ufficio nell'ambito dello stesso Comune e/o delle mansioni per quanto equivalenti.
[…]
14) Al rapporto di lavoro a tempo parziale sarà applicata la disciplina prevista dal vigente CCNL per il personale a tempo pieno, con le seguenti specificazioni:
[…]
g) la normativa inerente all'orario flessibile si applica secondo quanto previsto dall'Allegato B/2 del presente CIA;
h) non è ammesso il lavoro straordinario;
[…]
n) gli istituti contrattuali e di legge, quanto al contenuto tipicamente normativo (per es. malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, congedo matrimoniale, ferie, festività infrasettimanali, etc...) si applicano integralmente; la retribuzione, ove dovuta, sarà corrisposta in proporzione al tempo lavorato;
[…]

Art. 22 Indennità locali sotterranei
Data l'attuale impossibilità di eliminare il lavoro nei locali sotterranei, al personale che presta servizio continuativo in locali sotterranei (intendendosi per tali quelli situati nell’interrato dell’edificio di Via Corte d’Appello, 11 - Torino) viene corrisposta, a partire dalla data di firma del CIA 10/1/2002, un’indennità annua lorda di € 929,62.
Tale indennità verrà assorbita fino alla concorrenza nel caso in cui fosse stabilita analoga indennità con Contratti Collettivi del settore. Cesserà, comunque, di essere corrisposta qualora, nei confronti del personale interessato, non dovessero più sussistere le condizioni ambientali che hanno giustificato la corresponsione dell’indennità stessa.
Nel caso di trasferimento di detto personale in locali non sotterranei dopo almeno 5 anni di permanenza in locali sotterranei tale indennità verrà trasformata in assegno ad personam, assorbibile solo in caso di passaggio a livello superiore per iniziativa della Società.
Nota a verbale
Le parti convengono di incontrarsi, in caso di cambiamenti circa gli uffici situati nei locali sotterranei, per adeguare quanto indicato nel presente articolo alla situazione di fatto.

Art. 23 Infermeria
Le parti si danno atto che esiste in Azienda un apposito locale adibito ad infermeria, debitamente attrezzato e dotato di quanto necessario a prestazioni urgenti di pronto soccorso e che è sempre in funzione una procedura di emergenza per la chiamata di ambulanze e il collegamento con le strutture 
ospedaliere più vicine.

Art. 24 Informazione
Fermo quanto previsto dal vigente CCNL e dal presente accordo, l'informazione alle RSA sarà data anche:
- preventivamente in caso di significativi cambiamenti dell'organizzazione del lavoro ed organizzativi che coinvolgano categorie di lavoratori e/o in caso di introduzione di processi di innovazione tecnologica;
- in caso di immissione sul mercato di prodotti innovativi che interessino fasce rilevanti di potenziali Soci;
- almeno una volta l'anno, sulle specifiche problematiche del personale che opera all'esterno;
- semestralmente, sullo stato di applicazione degli artt. 98, 99 e 148 del vigente CCNL;
- semestralmente, sullo stato di applicazione dell'art. 2 del presente accordo per quanto attiene a corsi specifici di aggiornamento e approfondimento per lavoratori delle Aree Professionali A e B, posizioni organizzative 3 e 2;
- almeno due mesi prima dell'effettuazione di ciascuno dei corsi di cui alla lettera A) dell'art. 2 del presente accordo, circa le domande di partecipazione pervenute, la data, il programma e le modalità di svolgimento di ciascun corso;
- almeno un mese prima dell’effettuazione del corso di tecnica assicurativa previsto dalla lettera B) dell'art. 2 del presente accordo e degli eventuali corsi di formazione per Ispettori o Liquidatori previsti dallo stesso articolo, circa le domande di partecipazione pervenute, la data, il programma e le modalità di svolgimento di ciascun corso;
- semestralmente, sullo stato di applicazione dell'art. 8 e dell'art. 10 del presente CIA;
- riguardo la Squadra di Supporto Organizzativo (numero componenti e servizi di provenienza; uffici interessati; tempo di permanenza e uscite; corsi di qualificazione e partecipanti);
- trimestralmente, sullo stato di applicazione dell'art. 11 del presente CIA;
- mensilmente, sulla situazione dei distacchi in essere da/presso altre Società del Gruppo.
In occasione dell'incontro previsto dall'art. 10 del vigente CCNL e ad integrazione di quanto ivi previsto la Società fornirà il dato, disaggregato per livello e per sesso, dei passaggi di livello e il dato, disaggregato per aree aziendali, per livello e per sesso, dei partecipanti ai corsi di formazione. Verrà data inoltre informazione sulle Società del Gruppo.
Oltre a quanto previsto dal CCNL e dal presente CIA, la Società si impegna a tenere, almeno una volta l'anno, un incontro con tutti i Funzionari, nel corso del quale verrà esaminata la situazione produttiva e organizzativa della Società e il suo complessivo andamento.
Le Parti si danno atto che l’informazione a livello di Gruppo come prevista dall’articolo 11 del vigente CCNL avverrà a cadenza semestrale.

Art. 25 Pari opportunità
In riferimento all'Allegato 15 del vigente CCNL e alla legge 125/91 si conviene quanto segue: è costituita una Commissione Paritetica composta da 5 membri designati dalle RSA e da 5 membri designati dalla Direzione Generale.
La Commissione si riunirà per tenere sotto osservazione gli aspetti della vita lavorativa relativi all'utilizzo professionale ed al coinvolgimento nei processi formativi e potrà formulare progetti di azioni positive per il personale femminile, anche concordando l'intervento di esperti esterni e verificherà gli sviluppi e gli effetti dei progetti realizzati.
Nell'espletamento dei suddetti compiti consultivi, la Commissione terrà conto del lavoro della Commissione istituita a livello nazionale.
La Commissione si riunirà almeno due volte all'anno con la Direzione Generale e le RSA per informare del proprio lavoro e per discutere dei problemi emersi nel corso delle proprie attività. La prima riunione si terrà entro il primo semestre dell’anno, la seconda entro il secondo semestre.
La Direzione fornirà gli eventuali dati conoscitivi sulla situazione aziendale concernenti il personale femminile richiesti dalla Commissione ed il materiale e le attrezzature necessarie per l’espletamento dei compiti sopraindicati.
Ogni componente della Commissione potrà usufruire di un monte ore annuo retribuito di 60 ore.

Allegato A Accordo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Il giorno 28 settembre 1995 la SRMA e le OO.SS. hanno avuto un incontro per definire quanto previsto dall’Accordo Ania/OO.SS. del 18 aprile 1995.
Premesso che:
a) il 18 aprile 1995 tra Ania e OO.SS. è intervenuto un accordo per dare attuazione agli adempimenti in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori, con individuazione del numero massimo complessivo dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza in ciascuna azienda, delle modalità di costituzione, durata in carica ed esercizio delle relative funzioni, del tempo di lavoro retribuito necessario allo svolgimento delle specifiche attività nonché della formazione finalizzata alla acquisizione delle conoscenze tecnico/giuridiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
b) in base al punto B) dell’Accordo, alla SRMA il numero dei componenti della rappresentanza dei lavoratori è di otto persone;
c) la SRMA ha una direzione generale nonché unità periferiche; la Direzione Generale della Società è per ora individuata come la sede più adatta per consentire un’attività riferita all’azienda nel suo complesso e, quindi, anche alle unità periferiche;
d) è stato scelto il metodo dell’elezione diretta e a scrutinio segreto da parte dei lavoratori dell’Azienda;
e) in sede aziendale e qualora le parti ne ravvisino concordemente la necessità, potranno essere effettuate integrazioni al programma di formazione
si conviene che:
1) le RSA, congiuntamente ed unitariamente, comunicheranno alla Commissione elettorale i nominativi dei candidati
2) per le elezioni del 1995 la scheda di votazione e la lista elettorale saranno uniche per l’intero territorio nazionale
3) una Commissione elettorale verrà costituita presso la Direzione Generale almeno trenta giorni prima della data fissata per lo spoglio e scrutinio delle schede. Detta Commissione, che sarà formata da cinque membri designati congiuntamente ed unitariamente dalle OO.SS. costituite presso la Società, provvederà alle operazioni di voto ed al relativo scrutinio.
Votazione
È riconosciuto il diritto di voto a tutti i Dipendenti della SRMA in servizio con contratto a tempo indeterminato o con contratto di formazione lavoro alla data di distribuzione/spedizione della scheda elettorale.
Il voto viene espresso mediante scheda di votazione che dovrà pervenire alla Commissione elettorale di Torino secondo tempi e modalità che la Commissione stessa indicherà.
Ciascun Dipendente avente diritto al voto riceverà -unitamente alla lista dei candidati- una busta bianca contenente la scheda per la votazione ed una seconda busta preintestata.
Esercitato il diritto di voto, l’apposita scheda di votazione dovrà essere inserita e sigillata nella busta bianca, da introdurre a sua volta nella busta preintestata, che andrà completata con nome e cognome e sede di lavoro del votante:
Mittente; Sig./Sig.ra ….
Sede di lavoro in ………
Le buste preintestate dovranno pervenire, a cura del votante (usufruendo dei normali circuiti della posta diretta alla Direzione dalle sedi ed uffici periferici), alla Commissione che le custodirà fino alla data stabilita per lo spoglio.
Saranno ritenute valide le schede le cui buste, completate con i dati del mittente, risultino consegnate alla Commissione entro il giorno e l’ora stabiliti dalla Commissione elettorale stessa.
Le buste preintestate e l’originale del verbale, di cui al successivo alinea, verranno raccolti in un plico che, controfirmato dai Commissari componenti la Commissione, verrà conservato a cura della Società almeno fino all’avvenuta futura nomina di rappresentanti per il quadriennio successivo.
Dell’operazione di spoglio e scrutinio delle schede elettorali verrà redatto apposito verbale, nel quale verrà registrata, tra l’altro, la integrità e regolarità delle schede pervenute, il numero dei votanti e quello degli aventi diritto in base all’elenco, l’esito dello scrutinio e la lista degli eletti con l’indicazione delle preferenze ottenute da ciascun candidato e quant’altro i membri della Commissione riterranno opportuno verbalizzare.
Sulla validità della votazione non influisce il numero degli esercitanti di fatto il diritto di voto.
Risulteranno eletti gli otto candidati che avranno raccolto il maggior numero di voti; in caso di cessazione dal servizio o dimissioni subentrerà il primo non eletto e così via; la rappresentanza si considererà comunque validamente operante sino a che il numero dei componenti non sia inferiore a sei.
La Commissione redigerà una nota di proclamazione degli eletti, sottoscritta da tutti i componenti della Commissione, che verrà portata a conoscenza dei lavoratori a cura delle OO.SS., così come ne verrà data copia alla Direzione Generale e agli organi previsti dal D.lgs. 626/1994¹.
Si conviene altresì che:
Spese dei rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
1) al fine di consentire l’espletamento dei compiti assegnati alla rappresentanza dei Lavoratori per la sicurezza dal D.lgs. 626/1994 e dall’Accordo OO.SS/Ania 18/4/1995, la SRMA terrà a proprio carico, secondo le modalità e gli importi previsti dal CIA, anche i costi relativi a viaggi, vitto e pernottamento per le trasferte presso le unità periferiche.
2) si conviene che l’eventuale parte residua del monte ore del 1995 potrà essere accantonata per gli anni successivi.
3) Le parti si richiamano all’Accordo 18/4/1995, che si intende integralmente recepito, ed alle norme del Decreto Legislativo n. 626/1994 per quanto non specificatamente contemplato nel presente Accordo.
¹ Ora D.Lgs. 81/08.