Tipologia: CIA
Data firma: 2 dicembre 2009
Validità: 02.12.2009-31.12.2011
Parti: Società Reale Immobili
Settori: Credito Assicurazioni, Società Reale Immobili
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

  Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 1bis Salvaguardia dell’occupazione
Art. 2 Formazione professionale - Cambiamento mansioni
Art. 3 Difesa della salute
Art. 4 Orario
Art. 5 Ferie - Permessi ex festività abolite - Permessi retribuiti e permessi non retribuiti - Permessi ex art. 39 CCNL
Art. 6 Aspettative
Art. 7 Permessi per lavoratori studenti
Art. 8 Orario a tempo parziale
Art. 9 Mutuo casa
Art. 10 Trattamento di fine rapporto
Art. 11 Alloggi in locazione
Art. 12 Premio aziendale di produttività
Art. 13 Tabelle premio aziendale di produttività variabile CIA Reale Mutua 2/12/2009
Art. 14 Trattamento di previdenza complementare
  Art. 15 “Cassa di assistenza dei dipendenti del Gruppo Reale Mutua”
Art. 16 Polizze dipendenti
Art. 17 Rimborso spese chilometrico
Art. 18 Trattamento dei lavoratori in trasferta
Art. 19 Buoni pasto
Art. 20 Polizza kasko funzionari
Art. 21 Prestito per acquisto auto funzionari
Art. 21 bis Prestito per gravi motivi e prestito per ristrutturazione alloggio
Art. 22 Infermeria
Art. 23 Informazione
Art. 24 Pari opportunità
Art. 25 Coperture vita, infortuni e ip malattia
Art. 26 Manleva
Art. 27 Parcheggio funzionari
Art. 28 Indennità locali sotterranei
Art. 29 Mobilità sostenibile
Art. 30 Decorrenza e durata
Allegati

Contratto Integrativo Aziendale Reale Immobili spa (per i Dipendenti Reale Immobili spa assunti dall’1/1/2003 il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL Ania)

Il giorno 2 dicembre 2009, tra la Società Reale Immobili spa […], e le Rappresentanze Sindacali Aziendali della Società Reale Mutua di Assicurazioni e di Reale Immobili spa: Fisac/Cgil […], Fiba/Cisl […], Uilca […], Fna […], Snfia […], si è convenuto quanto segue:

Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente contratto integrativo aziendale si applica, con decorrenza dalla data di firma, al Personale non Dirigente di Reale Immobili spa, il cui rapporto di lavoro è regolato dal vigente CCNL Ania «Disciplina dei Rapporti fra le Imprese di Assicurazione e il Personale Dipendente non Dirigente», esclusi i Dipendenti di cui al punto C) delle premesse all’Accordo Quadro del 20/12/2002.

Art. 3 Difesa della salute
Ferma l’applicazione integrale del decreto legislativo 81/08 e dell’art. 48 del vigente CCNL, la Società, convenendo sull’importanza primaria della tutela della salute psicofisica dei lavoratori, conferma il proprio costante impegno a migliorare le condizioni ambientali, ergonomiche e di lavoro dei propri Dipendenti, anche prendendo in considerazione le indicazioni provenienti dalle RSA, che potranno farsi assistere da esperti in materia.
Al riguardo è previsto uno specifico incontro con le RSA e i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che dovrà avvenire entro il secondo semestre dell’anno, durante il quale la Società darà informazione su: processi e programmi di miglioramento ambientale, numero di apparecchiature elettroniche con video presenti in Azienda, caratteristiche tecniche dei modelli di apparecchiature più diffuse, loro dislocazione per aree, situazione ergonomica, adeguamento alle norme CEE e BIT.
Ferme le disposizioni di cui all’articolo 172 e seguenti del decreto legislativo 81/08 in tema di visite mediche per i lavoratori ivi indicati, è prevista una specifica visita oculistica ogni sei mesi anche per i lavoratori che operano in modo significativo e continuativo, ancorché non prevalente, su apparecchiature elettroniche con video, su richiesta degli interessati.
Tutte le suddette visite, le cui modalità verranno concordemente definite con le RSA, saranno a carico dell’Impresa.
La Società adibirà ad altre mansioni, fermo il livello di appartenenza, il personale per il quale a seguito degli esiti delle visite mediche di cui sopra risultasse diagnosticata l’inidoneità a proseguire nell’attività svolta; la Società si riserva di riassegnare le mansioni originarie qualora lo stato invalidante venisse a cessare.
Le parti concordano che, al fine di ridurre il disagio legato all’uso di apparecchiature elettroniche con video, la permanenza giornaliera alle stesse non potrà comunque superare le sei ore per i lavoratori dell’Area professionale C (3° livello retributivo), fermo restando quanto previsto dalla nota a verbale n. 2, ultimo comma - e successiva dichiarazione - dell’art. 92 del vigente CCNL.
A richiesta delle interessate, la Società adibirà le lavoratrici in gravidanza, sino all’inizio del periodo di assenza per maternità, a mansioni che non comportino, se non in misura marginale, l’uso di apparecchiature elettroniche con video.
Le parti convengono che al personale operante in modo sistematico ed abituale per almeno quattro ore consecutive giornaliere su attrezzatura munita di videoterminale sarà concessa una interruzione di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
Le modalità di effettuazione delle interruzioni verranno concordate fra i responsabili e i loro collaboratori interessati, all’interno di ogni singolo ufficio in rapporto alla diversa distribuzione dell’orario; la Società e le RSA si incontreranno, a richiesta di una delle due parti, per verificarne l’attuazione.
Il periodo di conservazione del posto di lavoro di cui all’art. 44, 6° comma, del vigente CCNL viene aumentato di sei mesi.

Art. 4 Orario
Le parti convengono quanto segue:
1. Orario normale di lavoro.
Conformemente a quanto previsto dall’articolo 101, punto 1) del vigente CCNL, l’orario normale di lavoro è attualmente di 37 ore settimanali così ripartite:
- dalle ore 8 alle ore 17, con 1 ora di intervallo, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì;
- dalle ore 8 alle ore 13 il venerdì;
- dalle ore 8 alle ore 12 nei giorni semifestivi.
Per i lavoratori che usufruiscono dell’orario a tempo parziale vale quanto previsto dall’art. 8 del presente CIA.
2. Orario flessibile.
Ai Dipendenti si applica l’orario flessibile come definito nell’Allegato A/1 del presente CIA.
Per i lavoratori che usufruiscono di orario a tempo parziale, vale quanto previsto dall’Allegato A/2 del presente CIA
3. Lavoro straordinario.
Come disposto dall’art. 109 del vigente CCNL le prestazioni di lavoro del personale devono essere contenute entro l’orario normale e il lavoro straordinario deve rispondere a esigenze eccezionali.
Le parti confermano il contenuto dell’articolo Ibis, in particolare per quanto riguarda l’impegno della Società a contenere il ricorso al lavoro straordinario.
L’effettuazione del lavoro straordinario è volontaria e deve essere preventivamente richiesta ed autorizzata dalla Società.
Il lavoro straordinario, prestato nell'ambito delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia, può avvenire solo dopo lo svolgimento del normale orario di lavoro.
Per i Dipendenti a cui si applica l’orario rigido si considera lavoro straordinario quello prestato:
- a partire dalle ore 17 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì
- a partire dalle ore 14 il venerdì
- a partire dalle ore 13 nei giorni semifestivi.
Per i Dipendenti a cui si applica l’orario flessibile si considera lavoro straordinario quello prestato:
- a partire dalle ore 18 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì
- a partire dalle ore 15 il venerdì
- a partire dalle ore 13 nei giorni semifestivi.
Inoltre, non è possibile effettuare lavoro straordinario durante l’intervallo di pranzo dal lunedì al giovedì.
Le parti convengono sull’obiettivo di contenere il lavoro straordinario e si impegnano a monitorare il fenomeno come previsto dall’art. 1 bis.
Anche qualora non confluisca nella Banca Ore, la durata minima dello straordinario è pari a 30 minuti.
4. Banca ore.
La banca ore prevista dall’articolo 115 del vigente CCNL è regolamentata secondo quanto previsto dall’Allegato A/3.
In considerazione delle particolari modalità di effettuazione, è escluso dalla Banca Ore istituita in attuazione dell’articolo 115 del vigente CCNL lo straordinario prestato nella fascia notturna e/o festiva, come definito dagli articoli 110, 111 e 112 del vigente CCNL.

Art. 8 Orario a tempo parziale
Sono attuati rapporti di lavoro a tempo parziale alle seguenti condizioni:
[…]
5) Le richieste di passaggio a tempo parziale, che saranno accolte in ordine cronologico di presentazione, potranno essere inoltrate solo da quei lavoratori cui si applichi la distribuzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 101 punto 1) - a) del vigente CCNL - escluso pertanto il personale di cui alla Nota a Verbale - e per i quali sussistano i seguenti requisiti:
a) abbiano maturato almeno 3 anni di servizio e non siano preposti, al momento della richiesta di passaggio a tempo parziale, ad attività di coordinamento, come indicata agli art. 92 e 124 del vigente CCNL e
b) abbiano la necessità di assistere, perché gravemente ammalati, i genitori, il coniuge, i figli o altri familiari anche non conviventi o
c) abbiano la necessità di accudire figli di età inferiore a 15 anni o
d) abbiano altri gravi e comprovati motivi personali.
Ai fini del computo degli anni di anzianità necessari per poter chiedere il passaggio a tempo parziale si intendono inclusi i periodi di servizio prestati alle dipendenze delle società del Gruppo, anche con contratto a tempo determinato.
La Società si dichiara disponibile ad esaminare le richieste presentate dai Dipendenti, anche quelli esclusi dalla normativa in oggetto, e ad accoglierle in presenza dei requisiti di cui sopra o di altri gravi e comprovati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.
6) Il numero di lavoratori occupati a tempo parziale, ammessi a norma del precedente punto 5), non potrà superare il 18% di tutto il personale Dipendente con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto a tempo determinato superiore a nove mesi, che abbia superato il periodo di prova ed a cui si applica il vigente CCNL.
La Società darà tempestiva informazione alle RSA delle richieste pervenute da parte di Dipendenti degli Uffici periferici, tali intendendosi quelli aventi sede fuori dal Comune di Torino.
7) La trasformazione, in caso di accoglimento, verrà attuata entro tre mesi dalla richiesta, purché il Dipendente dichiari la propria disponibilità all'eventuale cambiamento dell'ufficio nell'ambito dello stesso Comune e/o delle mansioni per quanto equivalenti.
8) La durata del rapporto a tempo parziale, che dovrà essere definita nel tempo all’atto della presentazione della richiesta, non potrà essere superiore a sei anni né inferiore ad un anno. Su richiesta del lavoratore e con un preavviso di tre mesi sarà possibile una proroga per un ulteriore periodo di un anno, purché permangano le condizioni di cui al precedente punto 5).
9) I lavoratori degli uffici periferici potranno richiedere il rientro a tempo pieno, fermo restando l’anno di durata minima del rapporto di lavoro a tempo parziale. La Società provvederà a soddisfare dette richieste compatibilmente con le proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive anche proponendo il rientro in uffici di Comuni limitrofi. Varrà comunque il diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni, sia presso l’ufficio di appartenenza sia, nel caso di precedente trasferimento, presso l’ufficio di provenienza.
10) Non sarà comunque possibile il rientro a tempo pieno, prima di quanto definito al precedente punto 8), nel corso di assenze dal servizio per qualunque causa. In tali casi il rientro a tempo pieno potrà avvenire soltanto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello del rientro.
11) Il lavoratore che abbia già usufruito di un periodo di rapporto di lavoro a tempo parziale potrà presentare una nuova richiesta.
Il personale in servizio a tempo parziale che abbia già usufruito della proroga di cui al precedente punto 8) potrà presentare una nuova richiesta nei due mesi antecedenti alla scadenza del periodo di rapporto a tempo parziale.
Le domande saranno accolte in ordine cronologico di presentazione, purché sussistano le condizioni di cui al precedente punto 5).
12) Ove la Società provveda ad assunzioni a tempo parziale, il numero di tali assunzioni, nel Comune di Torino, non potrà superare il 5% del personale così come individuato al precedente punto 6). Tutto il personale assunto a tempo parziale potrà richiedere la trasformazione a tempo pieno trascorsi due anni dalla data di assunzione. La Società provvederà a soddisfare dette richieste compatibilmente con le proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive anche proponendo il rientro in uffici diversi e/o situati in Comuni limitrofi. Varrà comunque il diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni di personale per il quale sia previsto stesso inquadramento e mansioni similari.
13) La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa non determinerà novazione del rapporto di lavoro.
[…]
14) Al rapporto di lavoro a tempo parziale sarà applicata la disciplina prevista dal vigente CCNL per il personale a tempo pieno, con le seguenti specificazioni:
[…]
g) la normativa inerente all'orario flessibile si applica secondo quanto previsto dall'Allegato A/2 del presente CIA;
h) non è ammesso il lavoro straordinario;
[…]
n) gli istituti contrattuali e di legge, quanto al contenuto tipicamente normativo (per es. malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, congedo matrimoniale, ferie, festività infrasettimanali, etc...) si applicano integralmente; la retribuzione, ove dovuta, sarà corrisposta in proporzione al tempo lavorato;
[…]
p) le parti convengono di recepire l’Accordo sottoscritto nella Capogruppo Società Reale Mutua di Assicurazioni in data 15/6/2006, il cui testo è riportato nell’Allegato A4) del presente CIA; tale Allegato troverà applicazione a far tempo dall’anno 2010.
[…]

Art. 22 Infermeria
Le parti si danno atto che è disponibile un apposito locale adibito ad infermeria, debitamente attrezzato e dotato di quanto necessario a prestazioni urgenti di pronto soccorso e che è sempre in funzione una procedura di emergenza per la chiamata di ambulanze e il collegamento con le strutture ospedaliere più vicine.

Art. 23 Informazione
Fermo quanto previsto dal vigente CCNL e dal presente accordo, l'informazione alle RSA sarà data anche:
- preventivamente in caso di significativi cambiamenti dell'organizzazione del lavoro ed organizzativi che coinvolgano categorie di lavoratori e/o in caso di introduzione di processi di innovazione tecnologica;
- semestralmente, sullo stato di applicazione degli artt. 98 e 99 del vigente CCNL;
- semestralmente, sullo stato di applicazione dell'art. 8 e dell'art. 10 del presente CIA;
- trimestralmente, sullo stato di applicazione dell'art. 11 del presente CIA;
In occasione dell'incontro previsto dall'art. 10 del vigente CCNL e ad integrazione di quanto ivi previsto, la Società fornirà il dato dei passaggi di livello e dei partecipanti ai corsi di formazione, suddivisi per sesso. In tale occasione fornirà altresì la situazione dei distacchi in essere da/presso altre Società del Gruppo.
Oltre a quanto previsto dal CCNL e dal presente CIA, la Società si impegna a tenere, almeno una volta l'anno, un incontro con tutti i Funzionari, nel corso del quale verrà esaminata la situazione produttiva e organizzativa della Società e il suo complessivo andamento.

Art. 24 Pari opportunità
Le parti si danno reciprocamente atto che si recepiscono:
- l'allegato 15 del vigente CCNL;
- la legge 125/91;
e si impegnano, quando ne ricorreranno le condizioni, ad incontrarsi per concordare l’eventuale costituzione di una Commissione Aziendale per le Pari Opportunità.

Art. 28 Indennità locali sotterranei
Qualora in futuro dovesse verificarsi l’eventualità di lavoro nei locali sotterranei, al personale che presterà servizio continuativo in locali sotterranei (intendendosi per tali quelli situati nell’interrato dell’edificio di Via Corte d’Appello, 11 - Torino) verrà corrisposta un’indennità annua lorda di € 929,62.
Tale indennità verrà assorbita fino alla concorrenza nel caso in cui fosse stabilita analoga indennità con Contratti Collettivi del settore. Cesserà, comunque, di essere corrisposta qualora, nei confronti del personale interessato, non dovessero più sussistere le condizioni ambientali che hanno giustificato la corresponsione dell’indennità stessa.
Nel caso di trasferimento di detto personale in locali non sotterranei dopo almeno 5 anni di permanenza in locali sotterranei tale indennità verrà trasformata in assegno ad personam, assorbibile solo in caso di passaggio a livello superiore per iniziativa della Società.