Tipologia: Accordo interconfederale provinciale
Data firma: 23 febbraio 2016
Parti: Ivh.apa, Cna/Shv e Asgb, Cgil/Agb, ScbCisl, Uil-Sgk
Settori: Artigianato, Bolzano
Fonte: uil.it

Sommario:

  Premessa
Contribuzione ordinaria dell’EBSA all’Associazione lavoro e sicurezza
  Contribuzione straordinaria dell’EBSA all’Associazione lavoro e sicurezza
Attività degli RLST
Risorse dell’EBSA

Accordo interconfederale provinciale per il finanziamento dell’associazione della “Associazione lavoro e sicurezza” istituita dalle organizzazioni sindacali nella provincia di Bolzano e per la destinazione delle risorse dell’EBSA

Il giorno 23 febbraio 2016, presso la sede di Ivh.apa Confartigianato Imprese, in Bolzano, si sono incontrate: la Ivh.apa Confartigianato Imprese in seguito per brevità Ivh.apa […], la Cna/Shv Unione Provinciale degli Artigiani e delle p.m.i. / SùdtirolerVereinigungderHandwerker und Kleinunternehmer, in seguito per brevità Cna/Shv […] e l’Asgb […], la Cgil/Agb […], la ScbCisl […], la Uil-Sgk […]

Premessa:
• Le organizzazioni sindacali, firmatarie del presente accordo, costituiranno con atto notarile, appena in possesso di tutta la documentazione necessaria, l’“Associazione lavoro e sicurezza”. Quanto sopra in conformità con quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento allo Statuto dell’EBSA.
• Premesso che sulla base di quanto previsto dall'Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30 giugno 2010 e dalla delibera del Comitato Esecutivo dell'EBNA del 12 maggio 2010, le risorse di cui al punto b) di detta delibera, pari a € 18,75 annue per lavoratore, saranno di norma così suddivise:
a) una quota annua per lavoratore di € 12,00 all'associazione costituita dalle OO.SS. provinciali, a seguito della nomina degli RLST, per il sostegno e il finanziamento delle attività degli RLST;
b) una quota annua per lavoratore di € 6,75 per garantire la funzionalità dell'EBSA, per le attività formative e i programmi e le iniziative di tutela della salute e della sicurezza decise dalle parti stipulanti. Resta inteso che tutti i €18,75 potranno essere utilizzati esclusivamente per le causali sopra esposte.
• Le Confederazioni Sindacali Asgb, Cgil/Agb, Sgbcisl e Uil-Sgk, attraverso l'Associazione Lavoro e Sicurezza, definiranno congiuntamente all’EBSA la ripartizione delle aziende su base territoriale per ogni singolo RLST;
• le obbligazioni nei confronti dei RLST sono in capo esclusivamente ai soggetti designanti;
• la sede di lavoro dei RLST sarà presso l’EBSA che metterà a disposizione i locali e le attrezzature informatiche degli stessi. Il Comitato di gestione dell’EBSA definirà le condizioni d’uso dei locali.
Preso atto della premessa, le parti firmatarie il presente accordo convengono quanto segue:

Contribuzione ordinaria dell’EBSA all’Associazione lavoro e sicurezza
Le Confederazioni Sindacali Asgb, Cgil/Agb, SgbCisl e Uil-Sgk costituiscono una Associazione senza scopo di lucro denominata “Associazione lavoro e sicurezza” quale soggetto unitario per la gestione dei RLST.
Prima dell’inizio di ogni esercizio, dunque entro il 31 dicembre di ogni anno, l’associazione “Associazione lavoro e sicurezza” invierà all’EBSA il relativo bilancio preventivo in diretto collegamento con il programma annuale di attività deliberato dall’EBSA.
L’EBSA, verserà mensilmente le quote incassate a titolo di “Rappresentante Territoriale Sicurezza” all’Associazione lavoro e sicurezza
A bilancio consuntivo, verificato l’effettivo svolgimento delle attività degli RLST, definite dal Comitato di gestione, in caso di avanzo di gestione, l’importo dello stesso, detratto il fondo cassa, verrà versato nel fondo di riserva RLST dell’EBSA.

Contribuzione straordinaria dell’EBSA all’Associazione lavoro e sicurezza
Si potrà accedere alle quote del Fondo di riserva per l’attività con apposita delibera del Comitato di gestione dell’EBSA che verrà trasmessa all’“Associazione lavoro e sicurezza”. Inoltre entreranno in questo ambito anche le spese per eventuali programmi informatici a supporto dell’attività degli RLST.
All’atto della comunicazione della costituzione dell’Organismo per la gestione degli RSLT verrà versata la somma di euro 30.000,00 (trentamila) allo stesso Organismo a titolo di anticipazione.
L’importo viene prelevato dal Fondo per l’attività dei RLST, e costituisce il fondo cassa per l’avvio dell’attività degli RLST.
Il finanziamento straordinario, tramite il Fondo di Riserva, non potrà comunque superare l’importo effettivamente incassato dall’Ente Bilaterale Artigiano a titolo di funzionamento degli RLST per ogni singolo esercizio per più del 50%.
I rimborsi verranno liquidati fino alla concorrenza massima delle somme disponibili versate da EBNA ad EBA sulla base dell’Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30 giugno 2010 e dalla delibera del Comitato esecutivo di Ebna del 12 maggio 2010.

Attività degli RLST:
Fermo restando quanto stabilito dall'Accordo EBSA e suo Regolamento del 6.08.2015, le parti convengono che:
Ogni RLST effettuerà sopraluoghi presso aziende in coerenza con i piani annuali di attività approvati dall’EBSA;
Per le aziende di cui di norma è competente ogni RLST esercita le attribuzioni previste al punto 1 dell’art. 50 del TU 81- 2008 e successive modifiche.

Risorse dell’EBSA:
Come previsto dall’Accordo per il regolamento di attuazione per il funzionamento dell’EBSA e del RLST” firmato il 06 agosto 2015, una quota annua per lavoratore di € 6,75 è prevista per le attività formative e i programmi e le iniziative di tutela della salute e della sicurezza decise dalle parti stipulanti.
Le quote dei versamenti degli anni 2011 fino al 2015 incassate sull’apposito capitolo delle “attività formative” costituiscono il “Fondo di Riserva per l’Attività dell’EBSA”.
Le somme annualmente riscosse a questo titolo saranno utilizzate per le seguenti attività:
• Contributo alle aziende regolarmente iscritte all’Ente Bilaterale Artigiano (EBA) per la frequentazione di corsi sulla sicurezza. L’importo viene stabilito ordinariamente in 5 € lordi per ogni ora di formazione per ogni dipendente; quanto sopra fermo restando quanto deliberato annualmente dal Consiglio di Gestione dell’EBSA in relazione alla sostenibilità dello stesso
• Contributo alle aziende regolarmente iscritte all’Ente Bilaterale Artigiano (EBA) per l’effettuazione delle visite mediche: L’importo viene stabilito ordinariamente in 25 € lordi per ogni singola visita medica effettuata; quanto sopra fermo restando quanto deliberato annualmente dal Consiglio di Gestione dell’EBSA in relazione alla sostenibilità dello stesso Iniziative di tutela della salute e della sicurezza decise dal Comitato di Gestione dell’EBSA;
Il finanziamento straordinario, tramite il Fondo di Riserva, non potrà comunque superare l’importo
effettivamente incassato dall’Ente Bilaterale Artigiano a titolo di funzionamento degli RLST per ogni singolo esercizio per più del 50%.
Le erogazioni possono essere liquidate fino alla concorrenza massima delle somme disponibili versate da EBNA ad EBA sulla base dell’Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30 giugno 2010 e dalla delibera del Comitato esecutivo di Ebna del 12 maggio 2010.