Tipologia: CIA
Data firma: 4 dicembre 2009
Validità: 04.12.2009-31.12.2011
Parti: Blue Assistance e RSA/Fisac-Cgil, Fna, Fiba-Cisl, Uilca, Snfia
Settori: Credito Assicurazioni, Blue Assistance (SRMA)
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

  Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 1 bis - Salvaguardia dell’occupazione
Art. 2 - Difesa della salute
Art. 3 - Orario
Art. 4 - Orario a tempo parziale
Art. 5 - Ferie, permessi retribuiti in sostituzione delle festività abolite e permessi ex art. 39 CCNL
Art. 5 bis - Permessi retribuiti e aspettative
Art. 6 - Trattamento dei lavoratori in trasferta
Art. 7 - Buono pasto
Art. 8 - Premio aziendale
Art. 9 - Polizze infortuni e ipm
Art. 10 - Polizza vita
Art. 11 - Polizze dipendenti
Art. 12 - Trattamento previdenziale
Art. 13 - Trattamento di fine rapporto
  Art. 14 - Assistenza malattie
Art. 15 - Crescita professionale
Art. 16 - Auto funzionari
Art. 17 - Mutuo casa
Art. 18 - Mobilità sostenibile
Art. 19 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 6
Allegato 7
Allegato 8 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - Procedura elettorale

Contratto Integrativo Aziendale Blue Assistance spa

Il giorno 4 dicembre 2009, tra Blue Assistance spa […], con l’assistenza della Direzione Risorse Umane della Capogruppo Società Reale Mutua di Assicurazioni […] e le Rappresentanze Sindacali Aziendali di Blue Assistance spa, con l’assistenza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali della Società Reale Mutua di Assicurazioni: Fisac/Cgil […], Fna […], Fiba/Cisl […], Uilca […], Snfia […], si è convenuto quanto segue

Art. 1 - Sfera di applicazione
1.1. Il presente accordo aziendale si applica con decorrenza dalla data di firma, salvo diversa decorrenza prevista dai singoli articoli, al Personale non Dirigente di Blue Assistance spa, il cui rapporto di lavoro è regolato dal vigente CCNL Ania «Disciplina dei Rapporti fra le Imprese di Assicurazione e il Personale Amministrativo e quello addetto all’Organizzazione Produttiva ed alla Produzione» e successive modifiche.

Art. 2 - Difesa della salute
2.1. Ferme le disposizioni di cui all’articolo 173 e seguenti del decreto legislativo n. 81/2008 in tema di visite mediche per i lavoratori ivi indicati, per il Personale di cui alla Disciplina Speciale, Parte Terza sono previste una volta all’anno, una visita audiometrica ed una visita otorinolaringoiatrica. Le suddette visite saranno a cura e carico dell’Impresa nell’ambito delle procedure del sopracitato D.Lgs. 81/2008.
2.2. Il periodo di conservazione del posto di lavoro di cui all’art. 44, 6° comma del vigente CCNL viene aumentato di sei mesi.
2.3. Le parti convengono che in materia di elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza si applica quanto previsto nell’Allegato 8.

Art. 3 - Orario
3.1. Conformemente a quanto previsto dal vigente CCNL Ania, l’orario normale di lavoro è attualmente di 37 ore settimanali così ripartite:
a) per il personale di cui alla Disciplina Speciale, Parte Prima del vigente CCNL Ania, l'orario di lavoro è articolato secondo gli schemi di cui all’Allegato 1.
b) per il personale di cui alla Disciplina Speciale, Parte Terza del vigente CCNL, l'orario di lavoro è articolato su turni e distribuito secondo gli schemi di cui all'Allegato 2.
[…]
3.3. La Società si impegna a contenere il ricorso al lavoro straordinario.
3.4. L’effettuazione del lavoro straordinario è volontaria e deve essere preventivamente richiesta ed autorizzata dalla Società.
3.5. Il lavoro straordinario, prestato nell'ambito delle norme di legge e contrattuali, nonché delle prassi aziendali vigenti in materia, può avvenire solo dopo lo svolgimento dell'orario di lavoro ovvero in anticipo sull’orario di ingresso.
3.6. Le Parti recepiscono l’Accordo del 6/6/2003 nel testo riportato nell’Allegato 6.
Nota a verbale
Sulla base delle informazioni previste dal CCNL Ania, articolate per servizi, le parti si impegnano qualora in futuro ne ricorressero le condizioni, ad incontrarsi per verificare la possibilità di introdurre l’istituto della banca ore previsto dall’art. 115 del vigente CCNL Ania.

Art. 4 - Orario a tempo parziale
[…]
4.2. Le richieste di passaggio da tempo pieno a tempo parziale potranno essere inoltrate solo da quei lavoratori con contratto a tempo indeterminato per i quali sussistano i seguenti requisiti:
a) abbiano maturato almeno 2 anni di servizio e non siano preposti, al momento della richiesta di passaggio a tempo parziale, ad attività di coordinamento, come indicata agli art. 92 e 124 del vigente CCNL e
b) abbiano la necessità di assistere, perché gravemente ammalati, i genitori, il coniuge, i figli o altri familiari anche non conviventi o
c) abbiano la necessità di accudire figli di età inferiore a 15 anni o
d) abbiano altri gravi e comprovati motivi personali.
La Società si dichiara disponibile ad esaminare le richieste presentate dai Dipendenti, anche quelli esclusi dalla normativa in oggetto, e ad accoglierle in presenza dei requisiti di cui sopra o di altri gravi e comprovati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.
4.3. Il numero di lavoratori occupati a tempo parziale, ammessi a norma del precedente punto 4.2, non potrà superare il 20% di tutto il personale Dipendente con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto a tempo determinato superiore a sei mesi, che abbia superato il periodo di prova ed a cui si applica il vigente CCNL Le parti convengono che, in ogni caso, almeno il 25% del personale con contratto di lavoro a tempo parziale presterà la propria attività lavorativa anche in orario pomeridiano.
4.4. La trasformazione, in caso di accoglimento, verrà attuata entro tre mesi dalla richiesta, purché il Dipendente dichiari la propria disponibilità all'eventuale cambiamento di ufficio e/o delle mansioni per quanto equivalenti.
[…]
Le domande saranno accolte in ordine cronologico di presentazione, purché sussistano le condizioni di cui al precedente punto 4.2.
4.8. Al rapporto di lavoro a tempo parziale è applicata la disciplina prevista dal vigente CCNL Ania per il personale a tempo pieno, con le seguenti specificazioni:
[…]
h) gli istituti contrattuali e di legge, quanto al contenuto tipicamente normativo (per es. malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, congedo matrimoniale, festività infrasettimanali, etc...) si applicano integralmente; la retribuzione, ove dovuta, è corrisposta in proporzione al tempo lavorato;
[…]

Allegati
Allegato 8 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - Procedura elettorale

Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dal vigente CCNL Ania (Allegato 14), le parti convengono che presso Blue Assistance spa il numero dei componenti della rappresentanza dei lavoratori è pari a due persone scelte con elezione diretta a scrutinio segreto da parte dei lavoratori dell’Azienda.
Una Commissione Elettorale verrà costituita presso la sede di Blue Assistance spa almeno trenta giorni prima della data fissata per lo spoglio e scrutinio delle schede. Detta commissione formata da tre membri designati dalle OO.SS. costituite presso la Società, provvederà alle operazioni di voto ed al relativo scrutinio.
Le RSA, inoltre, comunicheranno alla Commissione Elettorale i nominativi dei candidati.
È riconosciuto il diritto di voto a tutti i Dipendenti di Blue Assistance spa. in servizio con contratto a tempo indeterminato alla data di distribuzione/spedizione della scheda elettorale.
Il voto viene espresso mediante scheda di votazione che dovrà pervenire alla Commissione Elettorale secondo tempi e modalità che la Commissione stessa indicherà.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e devono essere effettuate nel seguente modo:
a) ogni Dipendente può esprimere un solo voto; sulla scheda deve essere indicato il cognome ed il nome del candidato, prescelto esclusivamente tra quelli della lista elettorale;
b) dopo aver compilato la scheda, il votante ha cura di piegarla e depositarla personalmente nell’apposita urna alla presenza degli scrutatori, i quali devono prendere nota dell’avvenuta votazione;
c) il personale non operante presso la sede vota per corrispondenza; riceverà - unitamente alla lista dei candidati - una busta bianca contenente la scheda per la votazione ed una seconda busta preintestata.
Esercitato il diritto di voto secondo quanto indicato al precedente punto a), dovrà inserire e sigillare la scheda di votazione nella busta bianca, e introdurla a sua volta nella busta preintestata, che andrà completata con nome e cognome e sede di lavoro del votante:
Mittente: Sig./Sig.ra.......
Sede di lavoro in ........
Tale busta dovrà essere inoltrata alla Commissione Elettorale; la busta verrà aperta a cura della Commissione Elettorale, che provvederà ad inserirla nell’urna, prendendo nota dell’avvenuta votazione.
Le buste preintestate dovranno pervenire, a cura del votante (usufruendo dei normali circuiti della posta diretta alla Direzione dalle sedi ed uffici periferici), alla Commissione che le custodirà fino alla data stabilita per lo spoglio.
Saranno ritenute valide le schede le cui buste, completate con i dati del mittente, risultino consegnate alla Commissione entro il giorno e l’ora stabiliti dalla Commissione elettorale stessa.
In ogni caso, non vengono prese in considerazione le buste pervenute alla Commissione dopo la chiusura dei seggi.
Le buste preintestate e l’originale del verbale, di cui al successivo alinea, verranno raccolti in un plico che, controfirmato dai Commissari componenti la Commissione, verrà conservato a cura della Società almeno fino all’avvenuta futura nomina di rappresentanti per il quadriennio successivo.
Dell’operazione di spoglio e scrutinio delle schede elettorali verrà redatto apposito verbale, nel quale verrà registrata, tra l’altro, la integrità e regolarità delle schede pervenute, il numero dei votanti e quello degli aventi diritto in base all’elenco, l’esito dello scrutinio e la lista degli eletti con l’indicazione delle preferenze ottenute da ciascun candidato e quant’altro i membri della Commissione riterranno opportuno verbalizzare.
Sulla validità della votazione non influisce il numero degli esercitanti di fatto il diritto di voto.
Non è ammesso il voto per delega.
Risulteranno eletti i candidati che avranno raccolto il maggior numero di voti; in caso di cessazione dal servizio o dimissioni subentrerà il primo non eletto e così via.
La Commissione redigerà una nota di proclamazione dei rappresentanti eletti, sottoscritta da tutti i componenti della Commissione, che verrà portata a conoscenza dei lavoratori a cura delle OO.SS., così come ne verrà data copia alla Società ed agli altri organi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
La prima elezione avverrà entro il 31/3/2010