Tipologia: CIA
Data firma: 17 novembre 2010
Validità: 01.01.2010-31.12.2011
Parti: Vittoria Assicurazioni e RSA Fna, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil
Settori: Credito Assicurazioni, Vittoria Assicurazioni
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 Ambito di applicazione
Art. 2 Informazioni
Art. 3 Apparecchiature elettroniche con video
Art. 4 Corsi di formazione e mobilità verticale ed orizzontale
Art. 5 Permessi retribuiti e calendario di lavoro
Art. 6 Lavoro straordinario
Art. 7 Lavoro a tempo parziale
Art. 8 Festività abolite
Art. 9 Orario di lavoro operatori Edp
Art. 10 Lavoratori studenti
Art. 11 Mutuo casa
Art. 12 Anticipazioni sul TFR
Art. 13 Prestiti personali
Art. 14 Agevolazioni nell'assegnazione in locazione di alloggi di proprietà dell'impresa
  Art. 15 Forme previdenziali ed assistenziali
Art. 16 Congedi parentali
Art. 17 Buono pasto
Art. 18 Polizze personali dei dipendenti
Art. 19 Trattamento di trasferta
Art. 20 Prestiti auto
Art. 21 Rimborso spese autorimessa
Art. 22 Polizza casco e garanzie accessorie
Art. 23 Manleva durante la reggenza provvisoria di Agenzia
Art. 24 Premio di produttività variabile
Art. 25 Orario flessibile
Art. 26 Pari opportunità per il personale femminile
Art. 27 Occupazione
Art. 28 CRAL
Art. 29 Mobbing
Art. 30 Decorrenza e durata

Contratto Integrativo Aziendale 2010

Premesso
- che il giorno 22 marzo 2010 tra Vittoria Assicurazioni spa […] e le Rappresentanze Sindacali Aziendali di Fna […], Fiba/Cisl […], Fisac/Cgil […], è stato sottoscritto un verbale di accordo in merito al rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale;
- che nel corso degli anni si sono succeduti diversi accordi sindacali che hanno di volta in volta rinnovato parzialmente gli istituti contrattuali in essere;
si è ritenuto, al fine di rendere la lettura e la comprensione più agevoli, di produrre un unico documento riepilogativo.
Le Parti, ferma e immutata la sostanza di tutti i contenuti normativi e degli accordi precedenti, hanno quindi provveduto a redigere il presente Contratto Integrativo Aziendale.
Milano, 17 novembre 2010

Art. 1 Ambito di applicazione
Il presente Contratto Integrativo Aziendale (d’ora innanzi CIA) si applica a tutti i dipendenti di Vittoria Assicurazioni spa (d’ora innanzi Impresa) in servizio ed il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 17 settembre 2007 "Disciplina speciale - Parte prima" (d’ora innanzi CCNL).

Art. 2 Informazioni
Fermo quanto previsto dall'art. 10 del CCNL, l'Impresa si dichiara disponibile ad incontrare a richiesta le RSA firmatarie del presente CIA per fornire chiarimenti in via preventiva su processi significativi riguardanti ristrutturazioni organizzative e innovazioni tecnologiche, per illustrarne le finalità anche con riferimento alla struttura aziendale esterna e per consentire un confronto sulle ricadute che tali processi potranno avere per i lavoratori e per la prestazione lavorativa.
Nel caso in cui le ristrutturazioni e le innovazioni pongano problemi di mobilità esterna di gruppi di lavoratori, l'Impresa si dichiara disponibile a tenere in debito conto eventuali impedimenti manifestati dai singoli lavoratori interessati al fine di acquisirne il consenso. Inoltre l'Impresa si dichiara disponibile ad incontrare le RSA firmatarie del presente CIA anche con cadenza inferiore all'anno per fornire informazioni in materia di contratti di lavoro a tempo parziale.

Art. 6 Lavoro straordinario
Premesso che l'Impresa intende contenere il ricorso al lavoro straordinario, le parti concordano, con riferimento anche all'art. 109 CCNL che, qualora dovesse verificarsi in particolari aree aziendali la necessità di superare il limite individuale previsto, l'Impresa deve darne tempestiva informazione alle RSA, fermo restando che le eventuali ore eccedenti tale limite devono essere imputate a riposo compensativo.
Il riposo compensativo può essere effettuato, con il consenso del dipendente, anche entro il limite delle 90 ore annuali pro-capite.

Art. 7 Lavoro a tempo parziale
[…]
Parte prima Lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale
In materia di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si applicano le disposizioni di cui alle successive lettere:
[...]
b) Le richieste di lavoro a tempo parziale sono ammesse per motivi riconducibili:
- alla necessità di assistere i genitori, il coniuge, i figli ed altri familiari e/o conviventi gravemente ammalati o portatori di handicap;
- alla necessità di accudire i figli che frequentano la scuola dell'obbligo;
- a fondati motivi personali.
c) Le richieste di lavoro a tempo parziale devono essere motivate e comprovate ed il loro accoglimento è subordinato alla compatibilità con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.
Nella valutazione delle richieste si tiene conto delle mansioni svolte dai richiedenti che possono essere destinati ad altre mansioni anche in settori aziendali diversi da quello di origine, sia al momento dell'accesso a tempo parziale che al momento dell'eventuale rientro a tempo pieno.
Nell'eventualità di cui sopra l'Impresa garantisce comunque al lavoratore il mantenimento di mansioni del livello di appartenenza.
[…]
f) Il numero dei lavoratori contemporaneamente a tempo parziale non può essere superiore al 6% dell'organico totale dell'Impresa (dirigenti esclusi).
[…]
o) Al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano integralmente le norme di legge e di contratto che disciplinano:
- malattia e infortunio;
[…]
- gravidanza e puerperio;
- ferie e festività infrasettimanali,
[…]
r) L’istituto della Banca Ore, previsto dall’art. 115 del CCNL, non è applicabile nei confronti del lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale.
[…]
u) La disciplina di cui alle precedenti lettere si intende automaticamente modificata da successive disposizioni di legge o di CCNL.
v) Per quanto qui non previsto, si rinvia alla vigente disciplina contrattuale e di legge.
Parte seconda Lavoro a tempo parziale di tipo verticale
In materia di lavoro a tempo parziale di tipo verticale si applicano le disposizioni di cui ai successivi punti.
a) La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale di tipo verticale può essere concessa, in via sperimentale, qualora le esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’Impresa lo consentano.
[…]
c) I lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale concorrono ad esaurire il numero complessivo di rapporti a tempo parziale orizzontale di cui alla parte prima, lettera f).
[…]
f) L’istituto della Banca Ore, previsto dall’art. 115 del CCNL, non è applicabile nei con-fronti del lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
g) Al rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale si applicano, ove compatibili, le disposizioni previste per il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale. Per quanto qui non previsto, si rinvia alla vigente disciplina contrattuale e di legge.
Parte terza Assunzioni a tempo parziale di tipo orizzontale e/o verticale
Al personale di nuova assunzione con rapporto di lavoro a tempo parziale, sono applicate le vigenti disposizioni di legge e, per quanto compatibili, le disposizioni previste nei precedenti articoli per i rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale e di tipo verticale.
Le parti si incontreranno per riesaminare la materia sulla base di quanto verrà a suo tempo disciplinato in sede nazionale tra Ania e OOSS.

Art. 9 Orario di lavoro operatori Edp
Con riferimento all'accordo aziendale del 3 febbraio 1988, modificato dal successivo accordo del 17 maggio 1989, la distribuzione dell'orario di lavoro per gli operatori Edp è la seguente:
Primo turno
dalle ore 7,30 alle ore 15,00 dal lunedì al giovedì
dalle ore 7,30 alle ore 14,00 il venerdì
semi festivo:
dalle ore 7,30 alle ore 11,15 dal lunedì al venerdì
Secondo turno
dalle ore 14,30 alle ore 22,00 dal lunedì al giovedì
dalle ore 13,30 alle ore 19,00 il venerdì
semi festivo:
dalle ore 11,15 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
[…], le Parti possono incontrarsi al fine di istituire, in caso di necessità, un terzo turno di lavoro giornaliero.

Art. 16 Congedi parentali
Si recepisce quanto raccomandato dall’Ania alle Imprese nell’art. 39 CCNL.

Art. 25 Orario flessibile
La fascia di flessibilità è così articolata:
-in entrata dalle ore 08,00 alle ore 9,15
- in uscita dalle ore 17,00 alle ore 18,15
dalle ore 12,00 alle ore 14,00
Le ore di riporto mensili sono otto, sia in positivo

Art. 26 Pari opportunità per il personale femminile
Con riferimento alle disposizioni di legge e contrattuali in materia di pari opportunità per il personale femminile, tra l'Impresa e le RSA si conviene di dare attuazione a quanto verrà stabilito dalla Commissione Nazionale istituita su tale materia di cui all'art. 49 del CCNL.
Verrà costituita una Commissione Paritetica Aziendale formata da due rappresentanti dei lavoratori e da due dell'Impresa. 

Art. 29 Mobbing
Si conviene di dare riconoscimento e rilevanza alle problematiche inerenti le violenze morali e le persecuzioni psicologiche nell’ambito dell’attività lavorativa e all’opportunità di promuovere azioni preventive a tutela dei lavoratori.
A tale fine e su richiesta di una delle Parti, può essere costituita una Commissione Paritetica Aziendale.