Tipologia: CIA di gruppo
Data firma: 24 giugno 2010
Validità: 23.06.2010-31.12.2012
Parti: Fondiaria Sai e Coordinamento Gruppo/Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia, Uilca-Uil
Settori: Credito Assicurazioni, Fondiaria Sai
Fonte: firstcisl.it

Sommario:

  Allegato 1 Protocollo sulla responsabilità sociale d’impresa
Art. 1 Sfera di applicazione - Decorrenza/scadenza
Allegato 2 Elenco società a cui si applica il CIA di gruppo Fondiaria Sai
Dichiarazione congiunta
Art. 2 Diritto all’informazione
Art. 3 Formazione
Art. 4 Mansioni e professionalità
Art. 5 Ruolo e formazione dei funzionari
Art. 6 Pari opportunità
Art. 7 Orario di lavoro
Art. 8 Permessi - Ferie - Aspettative - Lavoro straordinario
Art. 9 Festività e semifestività - Chiusure aziendali
Art. 10 Lavoro a tempo parziale
Art. 11 Personale invalido - Portatore di handicap
Art. 12 Tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro
Allegato 3 Check uomo/donna fino a 40 anni
Allegato 4 Check up base
Allegato 5 Uomo con più di 50 anni
Allegato 6 Donna con più di 40 anni
Allegato 7 Screening cardiologico
Allegato 8 Screening ipertensione
Allegato 9 Soggetti fumatori
Allegato 10 Soggetti sovrappeso e/o displimedici
Allegato 11 Sportivo - non agonista
Art. 13 Lavoratori studenti
Art. 14 Rimborsi spese
Art. 15 Prestito acquisto autovettura
Art. 16 Prestito acquisto autovettura funzionari
  Art. 17 Garanzia danni accidentali
Art. 18 Rimborso spese di locomozione
Art. 19 Fondo spese
Art. 20 Mutuo casa
Art. 21 Anticipazioni tfr
Art. 22 Agevolazioni ai dipendenti nell’assegnazione in locazione di alloggi di proprietà di società del gruppo
Art. 23 Prestiti
Art. 24 Trattamenti di assistenza
Art. 25 Previdenza integrativa
Art. 26 Previdenza integrativa individuale funzionari
Art. 27 Buono pasto/indennità di rientro pomeridiano
Art. 28 Reperibilità
Art. 29 Parte economica
Allegato 12 Copertura danni accidentali
Allegato 13 Accordo per la disciplina degli interventi finanziari a favore dei dipendenti per l’acquisto di alloggi per propria abitazione
Allegato 14 Condizioni di assicurazione coperture infortuni professionali ed extra professionali
Allegato 15 Condizioni di assicurazione coperture invalidità permanente da malattia
Allegato 16 Condizioni di assicurazione copertura rimborsi spese mediche
Allegato 17 Condizioni di assicurazione copertura rimborsi spese mediche
Allegato 18 All. 5 - Articolo 20 e 25 CIA MAA del 6/9/2001 e accordo punto 5
Allegato 19 Estratto CIA Sasa e Sasa Vita del 18/5/2001
Dichiarazione congiunta
Verbale di accordo

Verbale d’accordo

Il giorno 24 giugno 2010, in Torino, tra il Gruppo Fondiaria-Sai spa […] e i Coordinamenti di Gruppo di Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Fna, Snfia e Uilca/Uil, si è convenuto di stipulare il presente Contratto Integrativo Aziendale di Gruppo, sulla base delle intese raggiunte alle condizioni degli articoli che seguono.

Allegato 1 Protocollo sulla responsabilità sociale d’impresa
La responsabilità sociale, intesa quale consapevolezza che l'Impresa deve essere parte attiva nella comunità in cui è inserita e deve porre tra le priorità i bisogni e gli interessi dei cittadini, delle istituzioni, dell'ambiente naturale, nonché la qualità della vita di chi è direttamente coinvolto nell'attività dell’Impresa come i dipendenti, i clienti, i consulenti, i fornitori, è un tema che negli ultimi anni è stato oggetto di interventi di sensibilizzazione e di attività promozionale sia a livello comunitario che nazionale.
In tale contesto il Gruppo Fondiaria - Sai conferma il proprio impegno a conciliare i valori dell’etica e del business in tutti processi aziendali, per dare sempre maggior rilievo al ruolo della responsabilità sociale quale "valore strategico" condiviso per tutto il Gruppo.
In particolare, per quanto concerne il personale dipendente, l'intesa del 14/12/09 conferma il positivo sistema di relazioni industriali e di tutela per i lavoratori nato con l’accordo del 30/7/2002, e salvaguarda gli equilibri occupazionali e professionali tra i vari poli e sedi di nicchia, con la necessaria ottimizzazione delle risorse e senza pregiudizio peri diritti dei lavoratori.
In tale contesto si è inserito il processo di armonizzazione dei trattamenti economici e normativi, che rappresenta una significativa espressione della sensibilità dell’Azienda a tradurre in comportamenti concreti i principi di riferimento della responsabilità sociale e conferma altresì la centralità dei lavoratori/trici e l’obiettivo della loro valorizzazione, sottolineandone l’importanza strategica per lo sviluppo e la crescita dell'impresa.
Ciò premesso viene confermata, anche nell’arco della vigenza del nuovo contratto integrativo di Gruppo, la volontà di dare ulteriore impulso a manifestazioni già sperimentate di sensibilità sociale, quali ad esempio la Commissione Pari Opportunità, ovvero le misure a favore del personale invalido (a titolo esemplificativo la possibilità di avvalersi di traduttori per sordomuti, messi a disposizione dall'Azienda, nelle assemblee sindacali), della tutela della salute, della medicina- preventiva , dei genitori lavoratori, dei lavoratori studenti, della formazione per tutte le categorie (di- dipendenti, nonché gli istituti volti a garantire agevolazioni di valenza sociale a favore del personale (per esempio convenzioni per colonie e soggiorni estivi o con strutture adibite ad asili nido).
Inoltre, nel più ampio contesto delineato dal Protocollo sulla Responsabilità Sociale d’impresa, allegato 19 del CCNL 17/9/2007, verrà riservata costante e particolare attenzione ai lavori dell'Osservatorio Paritetico Nazionale, al fine di utilizzarne, in sede aziendale, attraverso momenti di confronto, ì contributi in termini di promozione dei valori del lavoro e dell’Impresa, di ottimizzazione del clima aziendale attraverso relazioni industriali positive e responsabili, di crescita e di arricchimento della professionalità dei dipendenti, dello sviluppo di nuovi progetti, etc., ci necessitano di approfondimento e valutazioni di compatibilità, anche sulla base della valorizzazione e dello Scambio di “best practices" aziendali.

Art. 1 Sfera di applicazione - Decorrenza/scadenza
Il presente Contratto si applica al personale alle dipendenze delle Società del Gruppo Fondiaria-Sai con sede legale nei territorio italiano e delle Società dalle\ stesse direttamente controllate, in servizio alla data di stipula ed a quello assunto successivamente, il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal CCNL del personale non dirigente dipendente dalle Imprese di Assicurazione del 17/09/2007 e successivi rinnovi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con contratto di inserimento, con contratto di apprendistato, salvo, per questi ultimi, diverse regolamentazioni in relazione alla compatibilità tra taluni istituti e la specificità della configurazione contrattuale dei rapporto di lavoro.
L’elenco completo delle Società, modificabile solo previo accordo tra le Parti, a cui sì applica il presente CIA, salvo diversa e specifica disciplina prevista eventualmente per ogni singola società, è riportato nell’allegato 2).
Si precisa che l’applicazione del presente CIA relativamente al personale di cui alla Disciplina Speciale - Parte Seconda e Disciplina Speciale - Parte Terza del richiamato CCNL nonché per il personale assunto ex Legge 368/2001, riguarda esclusivamente gli istituti che risultino compatibili con le caratteristiche contrattuali del rapporto di lavoro, così come meglio precisato nei singoli articoli.
Il presente contratto sostituisce integralmente il contratto integrativo aziendale della Fondiaria Sai spa del 20/12/2005, Milano Assicurazioni spa del 25/1/2006, Sasa Assicurazioni Riassicurazioni spa e Sasa Vita spa del 18/5/2006, Siat spa del 21/4/2006 e della Liguria spa e Liguria Vita spa del 20/7/2005, nonché eventuali regolamenti aziendali di pari oggetto delle società a cui si applica il presente CIA.
[…]

Allegato 2 Elenco società a cui si applica il CIA di gruppo Fondiaria Sai
Fondiaria Sai spa
Milano Assicurazioni spa
Siat Società italiana assicurazioni e riassicurazioni per azioni
Liguria società di assicurazioni spa
Liguria Vita spa
Pronto Assistance spa
Capitalia Assicurazioni spa
Dialogo spa
Systema Compagnia di Assicurazioni spa
Finitalia spa
Europa Tutela Giudiziaria spa
Bim Vita spa
Gruppo Fondiaria Sai Servizi scrl
Sistemi Sanitari scrl
Sai Asset Management Sgr spa

Dichiarazione congiunta
A far data dal 1 aprile 2010 a Pronto Assistance Servizi Seri, in luogo del contratto nazionale del settore commercio, si applica il CCNL che disciplina i rapporti tra le Imprese di Assicurazione ed il personale dipendente non dirigente, sottoscritto in data 17 settembre 2007 e successivi rinnovi.
La transizione alla nuova normativa è avvenuta durante la trattativa per il rinnovo del contratto integrativo delle società' assicurative del Gruppo, caratterizzata dalle problematiche, talvolta di notevole complessità, dell5armonizzazione graduale e sostenibile sul piano dei costi tra i diversi e preesistenti contratti di secondo livello.
Le Parti, all’interno di tale contesto, hanno concordato di differire al prossimo rinnovo contrattuale l’inserimento di Pas, sia pure con le stesse modalità già osservai in casi analoghi, all’interno della contrattazione integrativa di Gruppo.
Tuttavia, a partire dall’ottobre del 2010, Azienda e Organizzazioni Sindacali si incontreranno per valutare quali istituti della contrattazione integrativa potranno formare oggetto di un accordo che ne anticipi l’applicabilità, a partire dal 2011, coerentemente con i principi di armonizzazione applicati nell’ambito del Gruppo e l’equilibrio dei costi.

Art. 6 Pari opportunità
L’Azienda, anche con riferimento all’art. 49 del CCNL 17/09/2007, riconosce che le tematiche concernenti il personale femminile rivestono sempre maggiore rilevanza sul piano sociale, economico e della politica del lavoro.
Concorda sulla necessità di rafforzare le condizioni per una più significativa presenza del predetto personale in Azienda e ciò in armonia con le attuali disposizioni legislative (Dlgs. 198/2006).
Pertanto, l'Azienda intende per il futuro continuare a sviluppare il processo di valorizzazione del personale femminile.
A tale scopo è confermata l'apposita Commissione Paritetica di Gruppo tra l'Azienda e le OO.SS., che verrà istituita indicativamente entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto, considerando tale commissione come lo strumento più idoneo, nell’ambito delle linee guida elaborate dalla analoga Commissione Mista Nazionale, per:
- ricostruire l'evoluzione storica della presenza femminile in Azienda;
- rilevare l'esistenza o meno di blocchi ed ostacoli nei confronti del personale femminile, indagando come questi si presentano, con quale tipologia/consistenza/configurazione nel sistema organizzativo e culturale aziendale e con quali strumenti, anche di innovazione organizzativa possono essere superati.
- individuare gli spazi professionali ed organizzativi che possono offrire opportunità qualificate alle donne rispetto a ciò che viene offerto agli uomini;
- impostare correttamente gli interventi su questi temi a livello aziendale.
In occasione della prima riunione della Commissione di Gruppo sarà predisposto il calendario delle successive riunioni.

Art. 11 Personale invalido - Portatore di handicap
[…]
L’Azienda si impegna nei confronti dei Dipendenti invalidi e/o portatori di handicap, a ricercare una collocazione lavorativa adeguata alle loro condizioni fisiche particolari.
[…]
È previsto il cambio tempestivo delle mansioni, se espressamente richiesto dal singolo Dipendente che esibisca le necessarie certificazioni degli organi competenti, qualora vi sia incompatibilità fra le mansioni svolte e le condizioni di invalidità di cui il Dipendente è portatore.
Quanto sopra compatibilmente con la possibilità dell’Azienda di reperire una utile collocazione provvedendo contestualmente alla sostituzione, attraverso la movimentazione del personale interno.
In occasione di ristrutturazione e/o nuovi allestimenti dell’ambiente di lavoro, l'Azienda si impegna a tenere conto delle esigenze del personale portatore di handicap.

Art. 12 Tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro
1) Tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro
L'Azienda conferma la particolare importanza attribuita alla tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro e pertanto, ribadisce la propria disponibilità ad individuare e realizzare le soluzioni idonee a migliorare le condizioni ambientali e di lavoro dei propri dipendenti. A tal fine le Parti prendono atto che la materia è organicamente disciplinata dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e che alle disposizioni ed ai soggetti in esso contemplati occorre rinviare per individuare le concrete modalità di attuazione delle tutele di cui sopra.
In questo contesto particolare rilevanza assume la sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti a vdt. Pertanto, fermo quanto specificatamente previsto in materia dall’art. 176 - D.Lgs. n. 81/2008, le Parti concordano di sottoporre a visita oculistica:
a) ogni 2 anni, gli addetti a vdt ex art. 173 comma 1 lettera c) - D.Lgs. n. 81/2008 classificati come idonei con prescrizione ovvero che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;
b) ogni 4 anni tutti i lavoratori addetti a vdt che non ricadono nella precedente lettera a) e quelli che utilizzano videoterminali in misura significativa (almeno pari al 30% della propria attività lavorativa);
Qualora da tale visita emerga la necessità di ulteriori accertamenti specialistici, fermo quanto già disposto dal D.Lgs. n. 81/2008, la relativa spesa sarà a carico dell’Azienda.
Per quanto attiene le lavoratrici in gravidanza l'Azienda procurerà di evitare, su loro richiesta, che vengano adibite all’utilizzo quantitativamente significativo delle apparecchiature elettroniche con video.
Saranno sottoposti a controllo audiometrico, con cadenza annuale, i lavoratori adibiti ad attività per le quali ricorrano i presupposti per la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 187 e seguenti del D.Lgs. 81/2008.
Nell’eventualità in cui le risultanze dei controlli siano tali da consigliare che il lavoratore non venga più adibito alle mansioni fino a quel momento svolte, lo stesso sarà adibito a mansioni diverse nell’ambito del livello di appartenenza.
2) Medicina preventiva
L'Azienda, a conferma della particolare importanza attribuita alle misure di medicina preventiva, metterà a disposizione, su richiesta degli interessati, le proprie strutture infermieristiche e/o istituti specializzati convenzionati per effettuare le seguenti attività di medicina preventiva.
a) per tutti i dipendenti, con cadenza annuale:
- vaccino anti influenzale
b) per tutto il personale femminile e, con cadenza annuale:
- PAP TEST e Palpazione al seno, a condizione che non si usufruisca per lo stesso anno dell'analoga prestazione da check-up
c) per i dipendenti fino a 40 anni di età:
- Check up biennale (di cui all’allegato 3)
d) per i dipendenti oltre i 40 e fino ai 50 anni di età:
- Check up biennale
e) per i dipendenti over 50:
- Check up annuale
I dipendenti di cui ai precedenti punti d) ed e) potranno scegliere fra gli schemi check up indicati negli allegati da 3 a 11.
3) Disposizioni comuni
Gli accertamenti sanitari, la cui obbligatorietà non è prevista dalla normativa vigente, potranno essere effettuati su base esclusivamente volontaria e sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lavoratore.
L'Azienda fornirà alle RSA, in occasione dell'incontro annuale sul bilancio, i dati anonimi collettivi concernenti i controlli sanitari effettuati.
Non potranno essere divulgate informazioni lesive del diritto del lavoratore alla riservatezza su fatti attinenti alla sua vita privata.
Si precisa che le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche al personale di cui alla Disciplina Speciale - Parte Seconda e Parte Terza - del vigente CCNL.

Dichiarazione congiunta
Le Parti si danno reciprocamente atto che i temi della bacheca sindacale - posta elettronica (paragrafo D, all. 12 CCNL 17/9/2007) e della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza (all. 14 del citato CCNL) debbano trovare in sede aziendale una disciplina applicativa coerente con le esigenze della realtà operativa.
Pertanto, dichiarano la propria disponibilità a confrontarsi su tali argomenti al fine di poter addivenire entro il 31/12/2010 alla definizione di una specifica regolamentazione.