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Interpello n. 17 del 25 ottobre 2016

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimentonote

 

Oggetto

Applicazione del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 anche per il personale addetto all'attività di soccorso stradale con carri attrezzi.

 

Soggetto interpellante

CNA.

 

Quesito

Se si possa ritenere che il personale addetto alla gestione e alla conduzione dei carri attrezzi, in attività di soccorso stradale, non rientri nel campo di applicazione del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 e quindi non sia obbligato a frequentare il corso di formazione professionale, così come previsto dallo stesso Decreto.

 

Risposta

L’attività di soccorso stradale rientra a pieno titolo tra le attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare di cui al D.I. 4 marzo 2013, anche alla luce dell’esplicito richiamo alle situazioni incidentali all’interno del campo di applicazione del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002.
Pertanto i lavoratori che svolgono attività di soccorso stradale con apposizione di segnaletica temporanea nei casi previsti dal D.M. 10 luglio 2002 rientrano nel campo di applicazione del D.I. 4 marzo 2013.

 

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008: art. 161, comma 2 bis; D.m. 10 luglio 2002; D.I. 4 marzo 2013.

 

Note

Il D.I. 4 marzo 2013individua, ai sensi dell’articolo 161, comma 2-bis, del d.lgs. n. 81/2008, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare" (art. 1, comma 1). Le attività lavorative in questione “fanno riferimento alle situazioni esplicitate nei principi per il segnalamento temporaneo di cui all'articolo 2 del disciplinare approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002” (art. 1, comma 2), tra le quali sono espressamente menzionate “anomalie, quali cantieri, incidenti, ostruzioni, degrado, etc., che costituiscono un pericolo per gli utenti (nel seguito del testo con la generica dizione “cantieri” si intende una qualsiasi delle anomalie richiamate)” (art. 2 del disciplinare).
L’art. 3, comma 1, del decreto interministeriale in parola prevede l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare che “ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di cui all'articolo 2” (che sono quelle di apposizione della segnaletica stradale). Il comma 2 dello stesso art. 3 stabilisce che la durata, i contenuti minimi e le modalità della suddetta formazione sono individuati nell’allegato II del decreto medesimo.