Categoria: Guide alla lettura - Interpelli
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Interpello n. 18 del 25 ottobre 2016

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimentonote

 

Oggetto

Svolgimento dei corsi base (modulo A, B e C) per le figure professionali di RSPP e ASPP con modalità di formazione a distanza.

 

Soggetto interpellante

Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori.

 

Quesito

Se sia possibile lo svolgimento dei corsi base (modulo A, B e C) per le figure professionali di RSPP e ASPP anche con modalità di formazione a distanza.

 

Risposta

L’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 è stato abrogato dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 entrato in vigore il 3 settembre 2016.
Nel suddetto accordo viene consentito l’utilizzo della modalità e-learning solo per il Modulo A (punto 6.1) secondo i criteri previsti nell’Allegato II.

 

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008: art. 32, comma 2 bis e art. 98, comma 3; Accordo 26 gennaio 2006; Accordo 7 luglio 2016.

 

Note

L’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protesone, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni”.