Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 7 aprile 2016
Parti: Adli e Confamar
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Titolo I Il modello contrattuale
Art. 1 Modello contrattuale o di riferimento
Titolo II La rappresentanza
Art. 2 Modello di rappresentanza per il 1° livello
Art. 3 Modello di rappresentanza per il II livello
Titolo III La contrattazione collettiva di II livello
  Art. 4 La contrattazione collettiva di II livello
Art. 5 Avviso comune per il sostegno alla contrattazione Collettiva di II livello
Titolo IV Norme finali
Art. 6 Norme finali

Accordo interconfederale in materia di modello contrattuale e di rappresentanza

Roma 7/04/2016, tra l'associazione Adli e Confamar, si è stipulato il presente Accordo Interconfederale in materia di "Modello contrattuale e di rappresentanza" costituito da 4 articoli. In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di legge, le Parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente Accordo Interconfederale ai competenti organi istituzionali nonché al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed agli Enti Previdenziali ed Assistenziali interessati.

Titolo I Il modello contrattuale
Art. 1 Modello contrattuale o di riferimento

1. Il modello di contrattazione che meglio si adatta all'attuale contesto economico - produttivo nonché alle caratteristiche delle imprese e lavoratori rappresentati si sviluppa sulla base di una struttura normativa in cui sono previsti due livelli di contrattazione entrambi di durata triennale sia per la parte economica che normativa:
• il primo livello rappresentato dal contratto nazionale di categoria
• il secondo livello rappresentato dal contratto territoriale/aziendale di altra natura
2. Il livello contrattuale nazionale di categoria recepisce i contenuti degli accordi interconfederali sottoscritti dalle parti firmatarie del presente accordo ed ha la funzione di garantire un medesimo trattamento normativo ed economico contrattuale su tutto il territorio nazionale e per tutti i lavoratori appartenenti allo stesso settore.
3. Il livello contrattuale territoriale/aziendale o di altra natura disciplina le materie espressamente delegate dal CCNL nonché le materie espressamente delegate dalla legislazione vigente.

Titolo II La rappresentanza
Art. 2 Modello di rappresentanza per il 1° livello

1. Ai fini della certificazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, si assumono come base i dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori.
2. Il numero delle deleghe viene certificato dall’Inps tramite un'apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens) che verrà predisposta a seguito di convenzione fra Inps e le parti stipulanti il presente accordo interconfederale.
3. I dati cosi raccolti e certificati, saranno da ponderare con i consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle rappresentanze sindacali da rinnovare ogni tre anni.
4. Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel settore una rappresentatività non inferiore al 5% considerando a tal fine la media tra il dato associativo (iscrizioni certificate) e il dato elettorale (percentuale voti ottenuti su voti espressi).

Art. 3 Modello di rappresentanza per il II livello
1. I Contratti collettivi di secondo livello, come sopra definiti, per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali, espressione dell’organizzazione sindacale firmataria ciel presente Accorcio interconfederale operanti all’interno dell'azienda, per il livello aziendale, se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali elette secondo le regole interconfederali vigenti e, per il livello territoriale, se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali presenti nelle aziende interessate secondo modalità definite dalie parti stipulanti.
2. In caso di presenza delle rappresentanze sindacali aziendali costituite ex art. 19 della legge n. 300/70, i suddetti contratti collettivi aziendali esplicano pari efficacia se approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati direttamente dall'azienda.
3. Ai fini di garantire analoga funzionalità alle forme di rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, le rappresentanze sindacali, durano in carica tre anni. Inoltre, i contratti collettivi aziendali approvati dalle rappresentanze sindacali con le modalità sopra indicate devono essere sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle stesse rappresentanze sindacali a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, almeno dal 30% dei lavoratori dell’impresa.
4. Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto.
5. L'intesa è respinta con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti.

Titolo III La contrattazione collettiva di II livello
Art. 4 La contrattazione collettiva di II livello

1. Le intese modificative cosi definite esplicano l'efficacia generale come disciplinata nel presente accordo.

Art. 5 Avviso comune per il sostegno alla contrattazione Collettiva di II livello
1. Le parti con il presente Accordo interconfederale intendono dare ulteriore sostegno allo sviluppo della contrattazione collettiva di secondo livello (nelle modalità previste dai CCNL stessi) per cui confermano la necessità che il Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure - che già hanno dimostrato reale efficacia volte ad incentivare, In termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati negati all'andamento economico delle imprese, concordati fra le parti nelle sedi previste dal II livello di contrattazione.

Titolo IV Norme finali
Art. 6 Norme finali

1. Le Parti firmatarie del presente Accordo Interconfederale concordano che le materie delle relazioni industriali e della contrattazione sono affidate all'autonoma determinazione delle parti.
2. Conseguentemente le Parti medesime si impegnano ad attenersi al presente Accordo, applicandone compiutamente le norme e a far sì che le rispettive strutture, a tutti i livelli, si attengano a quanto concordato nel presente Accordo Interconfederale.