Tipologia: TU Coordinato
Data firma: 19 aprile 2011
Validità: dal 01.01.2011
Parti: Ugf Banca e Dircredito, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Ugf Banca
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 - Sviluppo professionale e di carriera
Art. 2 - Formazione professionale
Art. 3 - Valorizzazione delle risorse interne
Art. 4 - Lavoro a tempo parziale
Art. 5 - Flessibilità dell’orario di lavoro
Art. 6 - Aspettative e permessi
Art. 7 - Coperture assicurative in favore del personale
Art. 8 - Anticipazione del trattamento di fine rapporto (tfr) non destinato a fondo pensione
Art. 9 - Banca ore
Art. 10 - Ex premio di rendimento
Art. 11 - Giudizio professionale complessivo
Art. 12 - Incontro annuale
Art. 13 - Call center
Art. 14 - Tirocini formativi e di orientamento
  Art. 15 - Mobilità
Art. 16 - Mobilità sostenibile nelle aree urbane
Art. 17 - Rimborso chilometrico
Art. 18 - Familiari portatori di handicap
Art. 19 - Premio di anzianità
Art. 20 - Buoni pasto
Art. 22 - Maternità a rischio
Art. 23 - Lavoro temporaneo e buona occupazione
Art. 24 - Volontariato
Art. 25 - Mobbing
Art. 26 - Borse di studio
Art. 27 - Conciliazione tempi di vita e di lavoro
Art. 28 - Premorienza
Art. 29 - Personale acquisito per effetto di trasferimento di ramo d’azienda
Disposizioni finali

Testo Unico e Coordinato della normativa aziendale vigente per il Personale delle Aree Professionali e per i Quadri Direttivi di Ugf Banca spa

In data odierna, 19 aprile 2011, presso la sede di Ugf Banca spa in Bologna, tra Ugf Banca spa e le delegazioni sindacali: Dircredito […], Fabi […], Fiba/Cisl […], Fisac/Cgil […], Ugl […], Uilca […],

Premessa
Le Parti stipulanti il presente "Testo Unico e Coordinato” si danno atto che:
- attraverso il presente "Testo Unico e Coordinato”, è confermato il reciproco impegno allo sviluppo di un sistema di relazioni sindacali improntato a migliorare la gestione degli strumenti contrattuali, in particolare quelli relativi all’informazione e al confronto, in un’ottica di coinvolgimento delle Parti per consolidare, con le predette modalità, un metodo partecipativo;
- Ugf Banca nasce operativamente nel 1999 - con una rete commerciale costituita inizialmente da 12 filiali - sulla base di un progetto industriale che colloca tra i propri obiettivi la creazione di una rete distributiva, con un significativo radicamento sul territorio, al fine di realizzare al meglio le sinergie tra Banca e Assicurazione;
- Ugf Banca ha acquisito a seguito di trasferimento di ramo d’azienda ex art. 2112 Codice Civile:
- in data 1 luglio 2001 n. 51 filiali dal Gruppo Banca Intesa (rete Bav, Comit, Cariplo, Cassa di Risparmio di Pr e Pc), con il passaggio alle proprie dipendenze di n. 253 lavoratori/lavoratrici;
- in data 1 gennaio 2003 n. 60 filiali dal Gruppo Capitalia (rete Banca di Roma, Banco di Sicilia e Bipop-Carire), con il passaggio alle proprie dipendenze di n. 397 lavoratori/lavoratrici;
- in data 1 ottobre 2004 n. 2 filiali da Banca Antonveneta, con il passaggio alle proprie dipendenze di n. 12 lavoratori/lavoratrici;
- in data 1 gennaio 2005 n. 20 filiali da Banca Antonveneta, con il passaggio alle proprie dipendenze di n. 88 lavoratori/lavoratrici;
- tali operazioni rientravano in un piano di sviluppo aziendale che, con una politica di costante crescita della Banca, attuata anche tramite l’apertura di nuove filiali, ha consentito la creazione di nuovi posti di lavoro, contribuendo altresì alla salvaguardia dei livelli occupazionali in un settore, quello del credito, che, al contrario è caratterizzato da tensioni occupazionali;
- a seguito di dette acquisizioni sono stati stipulati specifici accordi sindacali che hanno disciplinato il passaggio dei rapporti di lavoro dei dipendenti interessati, dalle aziende cedenti ad Ugf Banca, garantendo adeguati trattamenti in materia di retribuzione, di assistenza, di previdenza, di mobilità, ecc.;
- nell’ambito del modello integrato assicurazione - banca previsto nel Piano Industriale del Gruppo Unipol 2010-2012, Ugf Banca ha dichiarato che focalizzerà la propria attività sul segmento retail e PMI e su una strategia volta al rafforzamento delle quote di mercato;
- ai fini dello sviluppo delle strategie aziendali, si è reso e si renderà necessario un costante processo di adeguamento e di revisione organizzativa; tale processo ha determinato e potrà determinare importanti modifiche nell’assetto della struttura aziendale, indispensabili per potere sviluppare, tenuto anche conto del contributo dei lavoratori/lavoratrici, un ruolo di rilievo nel proprio settore di attività;
- le risorse umane occupano un ruolo centrale nei fattori di crescita della Banca; tale riconoscimento si afferma nella loro motivazione e partecipazione, secondo principi di collaborazione e di responsabilità diffuse;
- l’intensa fase di ristrutturazione e concentrazione in corso nel settore del credito e le crisi aziendali verificatesi, rendono necessaria una strategia aziendale in grado di affrontare le esigenze di mercato, in una logica di efficienza, competitività e valorizzazione delle competenze professionali, al fine di elevare le proprie capacità concorrenziali; in tale contesto il sistema di relazioni sindacali aziendale si deve ispirare, nella necessaria distinzione dei ruoli, a principi di responsabilizzazione e coinvolgimento, così da realizzare sintesi efficaci tra obiettivi aziendali ed attese dei lavoratori anche attraverso specifici momenti di confronto e di verifica;
- la contrattazione collettiva aziendale per la parte economica deve essere strettamente correlata all’andamento economico della Banca, tenuto conto di indicatori di produttività e redditività, della remunerazione degli investimenti, ed eventualmente dei diversi apporti professionali;
- in data 19 aprile 2011 è stato stipulato il Contratto Integrativo Aziendale;
- le premesse formano parte integrante del presente "Testo Unico e Coordinato”.

Art. 4 - Lavoro a tempo parziale
La richiesta di poter effettuare una prestazione lavorativa a tempo parziale deve essere presentata per iscritto dal dipendente all’Azienda, indicando le motivazioni della richiesta stessa.
L’Azienda valuterà con particolare attenzione le richieste di una prestazione lavorativa a tempo parziale provenienti dalla lavoratrice/lavoratore fino al compimento del terzo anno di età del proprio figlio.
L’Azienda, compatibilmente con le proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive, accoglierà le richieste fino al 10% complessivo del Personale appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri direttivi. Si precisa che, nell’ambito dei Quadri direttivi, l’Azienda accoglierà le richieste fino al 5% complessivo del Personale appartenente a tale categoria.
In proposito si precisa che:
- le richieste di effettuare prestazioni lavorative a tempo parziale verranno riscontrate dall’Azienda almeno 30 giorni prima della decorrenza indicata dal lavoratore;
- le richieste di rinnovo relative a prestazioni lavorative a tempo parziale già in essere verranno riscontrate dall’Azienda almeno 45 giorni prima della loro scadenza.
[…]
La richiesta del dipendente deve avere una durata massima di 24 mesi, rinnovabile più volte finché sussistono le motivazioni iniziali della richiesta fatta.
L’Azienda valuterà, di norma, le motivazioni contenute nelle richieste pervenute, secondo i seguenti criteri di priorità:
1. figli minori fino a 6 anni di età ovvero assistenza a familiari conviventi e non ed a conviventi inabili o portatori di handicap;
2. figli minori da 6 a 12 anni di età;
3. altri motivi personali o familiari di rilevante entità;
4. motivi di studio;
5. altri motivi personali.
In caso di raggiungimento del limite massimo delle richieste di part-time concedibili contenenti motivazioni analoghe, avrà la precedenza la richiesta pervenuta anteriormente. Qualora le richieste siano pervenute contemporaneamente avrà precedenza la richiesta del dipendente con maggiore anzianità di servizio.
Al fine di favorire l’accoglimento delle richieste ed il superamento delle difficoltà organizzative, o in relazione ad eventuali futuri provvedimenti legislativi in merito, le Parti si incontreranno al fine di approfondire, caso per caso, le problematiche che dovessero presentarsi.
Per quanto riguarda i pacchetti formativi in favore del personale part-time, previsti dall’art. 66 del vigente CCNL e successive modifiche, e per ogni corso di formazione fruito dal medesimo personale, l’Azienda si impegna a retribuire le ore di formazione effettuate oltre il normale orario di lavoro e fino a concorrenza dell’orario giornaliero a tempo pieno, anche eccedenti le 24 ore del pacchetto formativo obbligatorio, nel limite di durata complessiva dei corsi erogati.

Art. 9 - Banca ore
Le Parti convengono sulla necessità di garantire ai lavoratori la fruibilità delle ore riversate nella banca ore, in coerenza con la vigente disciplina contrattuale.
Qualora si verificassero particolari situazioni di mancato recupero delle ore riversate nella banca ore - dipendenti da ragioni tecnico organizzative o produttive aziendali verificatesi a seguito di eventi straordinari - le Parti potranno incontrarsi per convenire eccezionalmente una proroga dei termini, in deroga a quanto previsto dal CCNL, tempo per tempo vigente, con possibilità di recupero entro i due mesi successivi dalla scadenza.
La Banca trasmette ai lavoratori interessati un’apposita comunicazione periodica, riportante: l’ammontare delle ore riversate nella banca ore, le ore già recuperate e il residuo ore ancora da recuperare, con indicazione delle relative scadenze.

Art. 12 - Incontro annuale
Con riferimento alle previsioni del CCNL, tempo per tempo vigente, e a quanto previsto dal presente Testo Unico e Coordinato in materia di incontri specifici, l’azienda si rende disponibile ad affrontare nel corso di appositi incontri semestrali, su iniziativa delle OO.SS.AA., una verifica relativa ai temi oggetto dell’incontro annuale nonché le eventuali problematiche relative ai carichi e ai ritmi di lavoro, agli organici, alle condizioni igienico- ambientali dove il lavoro si svolge ed alla tutela fisica dei lavoratori per l’adozione dei provvedimenti ritenuti idonei in relazione a quanto prospettato.
Nell’ambito dei suddetti incontri l’Azienda si rende disponibile:
■ a discutere con le OO.SS.AA. dell’andamento dello sviluppo professionale del personale in servizio presso la Direzione Generale nonché dei percorsi professionali;
■ a comunicare alle OO.SS.AA. l’elenco dei dipendenti ai quali sia stata riconosciuta una promozione con la specifica dell’inquadramento riconosciuto;
■ a comunicare alle OO.SS.AA. in forma aggregata le una tantum riconosciute al personale.

Art. 13 - Call center
[…]
2. Orario di lavoro
La copertura giornaliera del servizio prevista sulla base degli orari indicati in premessa, potrà avvenire sia attraverso l’utilizzo di personale a tempo pieno che a tempo parziale.
Il personale addetto al Call Center opererà attraverso turni giornalieri di lavoro dal lunedì al venerdì.
Per gli operatori a tempo pieno sarà prevista, per i turni con durata oltre le 6 ore, una pausa di mezz’ora da fruirsi in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio.
Tali orari dei turni potranno essere rivisti, previa comunicazione alle RSA, in ragione dei picchi telefonici registrati o di esigenze organizzative con preavviso al personale di almeno una settimana.
Per i lavoratori a part-time del Call Center non è prevista la flessibilità dell’orario di lavoro.
[…]

Art. 14 - Tirocini formativi e di orientamento
Con riferimento alle previsioni normative tempo per tempo vigenti in materia, Ugf Banca accoglie nell’ambito della propria struttura un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti assunti a tempo indeterminato e, di norma, per una durata non superiore ai 6 mesi per i diplomati ed ai 12 mesi per i laureati.
I progetti di tirocinio formativo e di orientamento sono stati illustrati, nelle loro finalità e metodologie, alle organizzazioni sindacali aziendali.
[…]

Art. 18 - Familiari portatori di handicap
[…]
A richiesta del lavoratore/lavoratrice interessato l’azienda concederà, in aggiunta a quanto già previsto dalla citata L. 104/92, dei permessi non retribuiti nella misura e con le modalità previste alla lettera B), punto 2) dell’art. 6 del presente Testo Unico.

Art. 22 - Maternità a rischio
Nel caso di maternità a rischio, certificata secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti, l’Azienda provvederà ad integrare l’indennità per interdizione anticipata corrisposta dall’Inps, garantendo alla lavoratrice la corresponsione dell’intero trattamento economico.

Art. 25 - Mobbing
Le Parti, nell’esprimere la massima sensibilità sull’argomento, si dichiarano disponibili ad esaminare congiuntamente eventuali casi in cui i lavoratori/lavoratrici dovessero rappresentare - con riferimento allo svolgimento della propria attività lavorativa - una situazione di emarginazione e/o l’esistenza di comportamenti offensivi della persona (eventualmente anche a sfondo sessuale) anche solo potenzialmente in grado di lederne la dignità.

Art. 27 - Conciliazione tempi di vita e di lavoro
Le Parti riconoscono la necessità di proseguire nello sviluppo di una cultura aziendale che incida concretamente sui fattori in grado di favorire la permanenza, il consolidamento e lo sviluppo professionale dei lavoratori e delle lavoratrici nonché di rafforzare il senso di appartenenza ed aumentare la qualità della vita sul posto di lavoro.

Disposizioni finali
Il presente Testo Unico e Coordinato della normativa aziendale vigente per il Personale delle Aree Professionali e per i Quadri Direttivi di Ugf Banca spa:
- si applica al predetto personale dipendente in servizio alla data di stipulazione o assunto successivamente;
- entra in vigore a decorrere dal 1° giugno 2011; da tale data si intendono abrogati e sostituiti integralmente tutti gli accordi sindacali precedentemente stipulati in Banec spa ed in Ugf Banca spa (già Unipol Banca spa) relativi al personale appartenente alle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) ed ai quadri direttivi con esclusione:
■ delle disposizioni di cui agli accordi sindacali 9.6.1999, 8.6.2001, 28.12.2002, 23.9.2004 e 15.12.2004 - relativi al personale proveniente da Cooperbanca spa; Banca Intesa spa (rete Banco Ambrosiano Veneto - Banca Commerciale Italiana - Cariplo) e da Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza; Banca di Roma spa, Banco di Sicilia spa e Bipop Carire spa; Banca Antonveneta spa - per quanto ancora applicabili;
■ delle disposizioni di cui agli accordi sindacali:
- Accordo del 29.09.2009 - Mobilità infragruppo da comparto bancario a comparto assicurativo;
- Accordo del 10.09.2009 - Formazione a distanza;
- Accordo del 25.06.2009 - Videosorveglianza;
- Verbale di incontro del 05.06.2008 - Mutui ex Intesa;
- Accordo del 05.06.2008 - Orario di lavoro Filiale di Siracusa 276;
- Accordo del 28.03.2008 - RLS;
- Verbale di incontro Unipol Banca del 13.12.2007 - Mobilità infragruppo da comparto assicurativo a comparto bancario;
- Accordo del 30.1.2007 - Bacheca sindacale;
- Accordo del 17.01.2007 - Registrazioni telefoniche.
■ delle disposizioni di cui agli accordi sindacali per quanto ancora applicabili:
- Accordo del 18.2.2011 e del 6.5.2009 - Chiusura filiali;
- Accordo del 30.1.2007 - Ruoli chiave;
- Accordo del 29.12.2006 - Accordo sulla previdenza complementare.
In relazione a quanto non espressamente disposto dal presente Testo Unico e Coordinato, valgono le norme del CCNL del settore credito tempo per tempo vigente.