Tipologia: Accordo Interconfederale Intercategoriale
Data firma: 8 luglio 1997
Parti: Confartigianato, Cna, Casa e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato, Toscana
Fonte: EBNA

Sommario:

 Premessa
Gli Organismi Paritetici
1. Modalità di costituzione e funzionamento degli Organismi Paritetici Territoriali (OPTA)
2. Compiti degli Organismi Paritetici Territoriali (OPTA)
3. Modalità di costituzione e funzionamento del Comitato Paritetico Regionali
4. Compiti del Comitato Paritetico Regionale (CPRA)
Parte seconda
I Rappresentanti della Sicurezza
5. Rappresentanti per la Sicurezza Territoriali (imprese fino a 15 dipendenti)
6. Rappresentante per la Sicurezza Aziendale (imprese con più di 15 dipendenti)
 Parte terza
Formazione
7.1. Formazione del Rappresentante per la Sicurezza Territoriali
7.2 Formazione dei Rappresentanti per la Sicurezza Aziendali (imprese con più di 15 dipendenti)
7.3 Formazione del lavoratori
Parte quarta
Risorse Finanziarie
Parte quinta
Campo di Applicazione

Accordo Interconfederale Intercategoriale tra Confartigianato, Cna, Casa e Cgil, Cisl, Uil

Premessa
Visto il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che nel prevedere alcuni principi generali di prevenzione in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi;
considerato che le Parti intendono dare attuazione alla definizione di tali aspetti applicativi, tenendo conto degli orientamenti partecipativi che hanno ispirato le direttive comunitarie e il D. Legs. 626/94; ravvisata l’opportunità di prendere in esame i temi concernenti la rappresentanza del lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costituzione degli organismi paritetici territoriali di cui all’art 20 del decreto stesso; ritenuto che la logica che fonda i rapporti tra le Parti nella materia intende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di partecipazione, tenuto conto dell’Accordo Interconfederale del 3/9/1996 che rinvia ad intese regionali in materia

Le parti si impegnano ad elaborare proposte ed assumere anche posizioni ed iniziative comuni, al fine di rendere più efficaci le azioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; si impegnano a dare seguito alle esperienze di relazioni sindacali, in termini di modelli territoriali di intervento e di partecipazione, di ricorso alla bilateralità, di mutualità, cosi come sancito nell’Accordo Interconfederale del 3 Agosto - 3 dicembre 1992; si impegnano a far si che gli Organismi Paritetici Territoriali e i Comitati Paritetici Regionali diventino strutture di orientamento e di scelta tecnico organizzativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; si impegnano a snellire e agevolare le azioni relative alla consultazione e alla informazione del Rappresentante per la Sicurezza, privilegiando i compiti tecnici, propositivi e di studio delle soluzioni, per una più efficace azione di prevenzione.

Gli Organismi Paritetici
1. Modalità di costituzione e funzionamento degli Organismi Paritetici Territoriali (OPTA)

1.1 Gli ambiti territoriali degli OPTA sono quelli di bacino già definiti nell’intesa Regionale del 7/12/1990 attuativa dell’Accordo Interconfederale del 21/7/1988, mentre la loro sede sarà di norma, presso le strutture bilaterali territoriali 1.2 La costituzione degli OPTA è prevista 45 giorni dopo la firma del presente accordo
1.3 La composizione degli OPTA e prevista nel numero di sei membri: tre nominati dalle OO.SS. e tre - dalle OO.AA.. Le parti possono sostituire i propri componenti unilateralmente.
1.4 I componenti degli OPTA potranno nominare al loro interno i Coordinatori uno espressione delle OO.AA. uno delle OO.SS., i quali rimangono in carica per due anni. I coordinatori indicono le riunioni le quali saranno valide con la presenza in termini paritetici di almeno 4 componenti.
1.5 I nominativi dei componenti degli OPTA e dei Coordinatori, dovranno essere comunicati al CPRA

2. Compiti degli Organismi Paritetici Territoriali (OPTA)
2.1 Promuovono la prevenzione, anche con azioni finalizzate alla tutela ed alla sicurezza in specifici comparti produttivi. Gli stessi organismi hanno funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nel confronti del Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, del lavoratori e, eventualmente, del datori di lavoro e sono sedi nelle quali vengono definiti i fabbisogni e gli obiettivi della formazione stessa, secondo le modalità dei punti successivi.
2.2 Procedono all’analisi del bacino di utenza, sulla base del dati forniti dagli enti preposti e dagli osservatori, sia pubblici che istituiti dalla contrattazione di categoria, con riferimento alle tipologie aziendali, alla consistenza numerica dei comparti, all’analisi del dati infortunistici e delle malattie professionali.
2.3 Ricevono le informazioni relative alla valutazione del rischi o all’autocertificazione, secondo i limiti e le modalità previsti dalle normative vigenti, alle misure di prevenzione, al nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, al nominativo dell’addetto antincendio e pronto soccorso, nonché quelle necessarie per i momenti di consultazione. Queste informazioni sono inviate direttamente dalle imprese, oppure dalle Associazioni o da consulenti esterni alle imprese specificatamente delegati dall’impresa.
Gli obblighi, che le imprese hanno nel confronti dei Rappresentanti per la Sicurezza Territoriali, fermo rimanendo quanta sopra stabilito, si ritengono assolti con l’invio di una copia della valutazione del rischi o dell’autocertificazione e di una copia delta comunicazione inviata all’USL.
Qualora l’impresa modifichi o aggiorni detti documenti, copia degli stessi deve essere inviata all’OPTA.
Questa documentazione deve essere archiviata e messa a disposizione per approfondimenti, studi e ricerche, nonché per favorire la loro consultazione da parte del Rappresentante per la Sicurezza Territoriale.
2.4 Monitorano i servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni alle imprese, nonché quelli promossi sul territorio dalle OO.AA.
2.5 Forniscono informazioni alle USL in merito alle attività di prevenzione, igiene, sicurezza e tutela della salute anche al fine di consentire che lo svolgimento dell’intero arco del compiti, compresa la vigilanza, ad esse assegnati, tenga conto delta specifica realtà produttiva dette piccole imprese e degli impegni congiuntamente assunti dalle Parti a livello territoriale, per agevolare e garantire la realizzazione delle misure di prevenzione e protezione.
2.6 Costituiscono l’albo territoriale del Rappresentanti per la Sicurezza Territoriali ed Aziendali.
2.7 individuano, anche con il supporto del CPRA, i fabbisogni e gli obiettivi formativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e si adoperano per l’individuazione di forme di finanziamento pubblico-privato.
2.8 Predispongono corsi di formazione per Rappresentanti per la Sicurezza Territoriali e Aziendali per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione per gli addetti antincendio pronto soccorso ed evacuazione i corsi sono affidati dagli OPTA ad Enti scelti di comune accordo sulla base di un apposito elenco individuato dalie Parti a livello regionale.
2.9 Certificano la qualità del materiale informativo-formativo per i lavoratori e si coordinano con le OO.AA. per la loro divulgazione presso le imprese.
2.10 Rappresentano la prima istanza di riferimento in merito ad eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di legge regolamentate dal presente accordo.

3. Modalità di costituzione e funzionamento del Comitato Paritetico Regionali
3.1 La costituzione del CPRA e prevista 30 giorni dopo la firma del presente accordo.
3.2 La composizione del CPRA e prevista nel numero di dodici membri: sei nominati dalle OO.AA. e sei dalle OO.SS.. Le Parti possono sostituire i propri componenti unilateralmente.
3.3 componenti del CPRA nominano aI loro interno i coordinatori: uno espressione delle OO.AA. e uno delle OO.SS..
I coordinatori rimangono in carica per due anni.
3.4 I CPRA ha sede presso l’Ente Bilaterale Regionale, che ne curerà la segreteria tecnica.
3.5 Il CPRA integra gli Osservatori regionali di categoria con i quali istituisce rapporti specifici per la definizione delle particolarità settoriali.

4. Compiti del Comitato Paritetico Regionale (CPRA)
4.1 Elabora gli schemi e le procedure relative agli obblighi di informazione e consultazione previsti a carico delle imprese dal D. Legs 626194
4.2 Promuovere, monitorare e coordinare l’attività degli Organismi Partitetici Territoriali.
4.3 Individua, in ambito regionale, con l’apporto sistematico degli organismi Paritetici Territoriali e degli osservatori regionali categoriali, i fabbisogni, al fine di proporre ai soggetti a vario titolo interessati, le iniziative conseguenti a tale scopo saranno effettuati specifici incontri tra il CPRA e gli organismi bilaterali di cui sopra.
4.4 Raccoglie ed archiviano le esperienze territoriali di prevenzione, di sicurezza e tutela della salute, al fine della loro diffusione.
4.5 Raccoglie i nominativi del Rappresentanti per la Sicurezza.
4.6 Raccoglie ed archiviano gli atti di costituzione degli OPTA e degli altri adempimenti formali che le parti regionali, anche su indicazione del CPNA, dovessero decidere.
4.7 Promuove e programmano l’attività formativa degli OPTA e delle rappresentanze alla sicurezza in sintonia con le linee e le indicazioni di carattere generale del Comitato Paritetico Nazionale Artigianato.
4.8 Propone moduli formativi dedicati al lavoratori o ai datori di lavoro.
4.9 Tiene contatti con gli enti i preposti per promuoverne e qualificarne le azioni, anche ai fine ricercare forme di sostegno economico finalizzato al programmi di risanamento ambientale e per la sicurezza, soprattutto quelli concordati tra le Parti a livello regionale e per favorire l’adozione di criteri omogenei di intervento, compresa l’attività di vigilanza.
4.10 Effettua il monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa in ambito regionale; forniscono, anche sulla base delle indicazioni del CPNA, orientamenti applicativi.
4.11 Compone eventuali controversie, non composte a livello territoriale, sottoposte dall’OPTA o da una delle parti componenti l’OPTA (l’intera componente datoriale o sindacale) in merito all’applicazione in ambito regionale delle norme di legge regolamentate dal presente accordo.
4.12 Attua tutto ciò che in campo di prevenzione, igiene, sicurezza, tutela della salute nelle imprese, le parti regionali congiuntamente decidono di demandare.

Parte seconda
I Rappresentanti della Sicurezza

Le parti firmatarie del presente accordo, nel ribadire che il sistema di rappresentanza territoriale è il più adeguato alla realtà delle piccole imprese, concordano che nelle imprese fino a 15 dipendenti sia privilegiata la figura del Rappresentante Territoriale per la Sicurezza, salvaguardando comunque l’opzione del Rappresentante Aziendale regolamentata dalla contrattazione nazionale.

5. Rappresentanti per la Sicurezza Territoriali (imprese fino a 15 dipendenti)
5.1 Vengono istituiti, per le imprese fino a 15 dipendenti, Rappresentanti per la Sicurezza Territoriali, formalizzati dalle OO.SS. stipulanti il presente accordo, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni Confederali unitamente alle rispettive Federazioni di Categoria, i loro nominativi saranno comunicati alle OO.AA. territoriali
5.2 Nell’ambito territoriale definito per gli OPTA, i Rappresentanti per la Sicurezza Territoriali potranno essere designati o eletti dai lavoratori dipendenti delle imprese interessate in misura adeguata al numero delle adesioni.
5.3 In coerenza con l’accordo Interconfederale del 3/9/96, gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti.
Le parti si impegnano per superare le difficoltà interpretative in materia riportate nella circolare del Ministero del Lavoro n. 154 del 19/11/1996.
5.4 La rappresentanza del lavoratori per la sicurezza non può essere riconosciuta in capo agli stessi soggetti che svolgono la funzione di rappresentanti sindacali di bacino ai sensi dell’A.I.21/7/1988
5.5 I Rappresentanti per la Sicurezza Territoriali qualora dipendenti delle imprese interessate, non potranno essere scelti in aziende con meno di 5 dipendenti.
5.6 Qualora i Rappresentanti siano scelti tra i lavoratori dipendenti delle imprese, essi eserciteranno il loro mandato in via continuativa. Pertanto verrà loro riconosciuto un periodo di aspettativa non retribuita, ai sensi della normativa vigente, per l’intera durata del loro mandato, su richiesta delle OO.SS. che li hanno formalizzati, salvo rinuncia o revoca del mandato stesso.
Durante il periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro senza che ciò comporti, in ogni caso, alcun onere diretto o indiretto per l’impresa di appartenenza.
Il datore di lavoro può assumere altro lavoratore con contratto a tempo determinato in sostituzione del lavoratore distaccato.
5.7 Le OO.SS. firmatarie del presente accordo sono impegnate affinché i Rappresentanti per la Sicurezza Territoriali, comunque espressi, siano in grado di espletare il proprio mandato sulla base di caratteristiche e capacità individuali tali da garantire la massima professionalità. Essi durano in carica 3 anni.
5.8 Gli adempimenti in capo ai datori di lavoro previsti dalle norme vigenti, in tema di consultazione e informazione del Rappresentante per la Sicurezza, vengono assolti nella sede dell’organismo Paritetico Territoriale per il tramite dell’Associazione cui l’impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato, se del caso affiancata dal servizio di prevenzione e protezione, o per il tramite di soggetti qualificati e specificatamente delegati dal datore di lavoro con l’invio del documenti di cui al punto 2.3
5.9. L’esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a), comma 1, dell’art 19, D. Legs. 626/94, relativo all’acceso nel luoghi di lavoro dell’impresa si deve svolgere secondo le seguenti modalità:
5.9.1 Il Rappresentante per la Sicurezza Territoriale comunica per iscritto, all’Associazione datoriale cui l’impresa e iscritta o alla quale conferisce mandato, i nominativi delle aziende interessate alla visita;
5.9.2 L’Associazione Interessata conferma, entro 7 giorni, al Rappresentante per la Sicurezza Territoriale, la propria disponibilità e comunica i nominativi dei propri referenti presenti in occasione della visita;
5.9.3 La visita deve avvenire nei successivi 7 giorni e comunque alla presenza dell’Associazione e/o del suo referente;
5.9.4 in caso di mancata conferma alla richiesta da parte dell’Associazione il Rappresentante per la Sicurezza Territoriale può comunque procedere nel servizio di visita dell’impresa;
5.9.5 In caso di pericoli gravi ed immediati termini complessivi della precedente procedura sono ridotti a 3 giorni
5.9.6 Le Parti a livello regionale potranno valutare modalità diverse per regolamentare l’esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a), comma 1 dell’art. 19, D. Legs. 626194.
5.10 In fase transitoria e di prima applicazione del presente accordo, e fin all’avvenuta riscossione delle risorse da parte del Fondo Regionale, Cgil Cisl, Uil indicheranno unitariamente i Rappresentanti per la Sicurezza Territoriali che, pro-tempore, svolgeranno i compiti ad essi attribuiti secondo i principi e le modalità stabilite dal presente accordo.

6. Rappresentante per la Sicurezza Aziendale (imprese con più di 15 dipendenti)
6.1 Nelle imprese con più di 15 dipendenti il Rappresentante per La Sicurezza è eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze è eletto dai lavoratori al loro interno.
6.2 L’elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi. Prima delle elezioni, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede provvede a redigere il verbale delle elezioni. II verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Ricevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro comunica all’OPTA, per il tramite della Associazione di appartenenza, il nominativo eletto. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato, che prestano la propria attività nell’azienda o unità produttiva. La durata dell’incarico è di 3 anni.
6.3 In assenza delle RSU, l’assemblea per l’elezione sarà indetta dall’OPTA. Qualora le parti firmatarie il presente accordo dovessero stipulare un’intesa relativa alle rappresentanze sindacali aziendali per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, il presente accordo verrà armonizzato alla nuova normativa.
6.4 Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del D.Lgs.vo 626/94 al Rappresentante per la Sicurezza vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore annue. L’utilizzo di tali permessi deve essere comunicato al datore di lavoro con almeno 48 ore di preavviso, fatti salvi i casi di forza maggiore, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttive-organizzative dell’impresa. Non vengono imputate a tale monte-ore le ore autorizzate per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 19 del D. Leg.vo 626/94, lettere b), c), d), g), i), l). Il monte-ore di cui sopra assorbe fino a concorrenza quanto riconosciuto allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.
6.5 In applicazione dell’art.19, comma 1, lettere e) e f) del D. Leg.vo 626/94, al Rappresentante per la Sicurezza, verranno fornite, anche su sua richiesta le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell’incarico. II Rappresentante per la Sicurezza può consultare il rapporto di valutazione del rischi di cui all’art. 4, comma 2, custodito presso l’azienda al sensi dell’art. 4, comma 3. Di tali dati e del processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale. Laddove il D. Leg.vo 626/94 preveda a carico del datore di lavoro la consultazione del Rappresentante per la Sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di lavoro, pertanto, consulta il Rappresentante per la Sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il Rappresentante per la sicurezza, in occasione della consultazione avendone il tempo necessario ha facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal Rappresentante per la Sicurezza.
Il Rappresentante per la Sicurezza, a conferma dell’avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.
6.6 In applicazione all’art. 11 del D. Leg.vo 626/94 le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto. Il Rappresentante per la Sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.

Parte terza
Formazione

7.1. Formazione del Rappresentante per la Sicurezza Territoriali
Il Comitato Paritetico Regionale predispone i programmi formativi e le necessità finanziarie in relazione ai fabbisogni formativi richiesti dagli OPTA.

7.2 Formazione dei Rappresentanti per la Sicurezza Aziendali (imprese con più di 15 dipendenti)
Il Rappresentante per la Sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 19, comma 1 lett. g) del D. Leg.vo 626/94. La Formazione del Rappresentanti per la Sicurezza i cui oneri sono a carico del datore di Lavoro, Si svolgerà mediante permessi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. Tale formazione deve comunque prevedere un programma di base di 32 ore; tale programma deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro,
- conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio; metodologie minime di comunicazione.
Oltre a quanto sopra previsto, la contrattazione nazionale di categoria può individuare ulteriori contenuti specifici della formazione (anche in tema di metodologia didattica) con riferimento a specificità del propri comparti. Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela delta salute e della sicurezza del lavoratori, prevede una integrazione della formazione. La Formazione del Rappresentante per la Sicurezza Aziendale potrà essere realizzata nell’ambito dei programmi previsti dagli OPTA e/o dai CPRA.
Ai Rappresentanti per la Sicurezza Aziendali è altresì garantita, ove richiesta la frequenza ai corsi di formazione predisposti dagli OPTA e/o dai CPRA.
Le Parti, a livello regionale, provvederanno a definire i costi di partecipazione ai suddetti corsi dei Rappresentanti per la Sicurezza Aziendali

7.3 Formazione del lavoratori
I lavoratori ricevono una formazione sufficiente ed adeguata con riferimento al proprio posto di lavoro o alle proprie mansioni. Tale formazione è a carico dei datori di lavoro ed i suoi contenuti rispondono ai requisiti definiti dal CPR. Il CPNA potrà fornire indicazioni in materia; gli OPTA, nel promuovere l’adozione da parte delle imprese di tali contenuti, organizzano e mettono a disposizione delle aziende materiale informativo-formativo per i lavoratori, corsi o schemi di formazione per gruppi di lavoratori a rischio.
7.4 Gli Organismi Paritetici possono predisporre programmi formativi anche per i datori di lavoro con particolare riferimento al trasferimento ai lavoratori delle nozioni apprese in tema di sicurezza e di salute.
7.5 La realizzazione delle iniziative di carattere formativo, individuate e promosse dagli Organismi Paritetici e affidata ad enti o istituti scelti congiuntamente dalle Parti a livello regionale.

Parte quarta
Risorse Finanziarie
8.1 Le imprese che aderiscono al Rappresentante per la Sicurezza Territoriale di cui al presente accordo dovranno accantonare in un Fondo Regionale una quota pari a L. 10.000 anno per ogni dipendente: di cui Lire 8.000 per l’attività della Rappresentanza per la Sicurezza Territoriale, la rimanente quota di L. 2.000 per il funzionamento degli Organismi Paritetici Territoriali e per le attività formative del Rappresentante per la Sicurezza Territoriale Sono esclusi dall’accantonamento di cui sopra, i lavoratori assunti in sostituzione di personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto e i lavoratori a domicilio Le imprese non artigiane o operanti in settori nei quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell’artigianato, associate alle Confederazioni firmatarie dell’A.I. 3/9/96, sono tenute al versamento di una quota pari a Lire 10.000 versata e distribuita con le stesse regole sopra definite. La quota dovrà essere versata entro il 31/12 di ogni anno per l’anno in corso con riferimento al numero del dipendenti in forza al 30/11 di ogni anno. Le modalità di accantonamento, saranno definite dalle parti, entro il 31/7/97, previa analisi di fattibilità. Allo scopo di consentire l’avvio degli OPTA e del CPRA, il Consiglio di Amministrazione dell’Ebret sottoporrà una proposta relativa all’utilizzo di una quota prelevata dai
fondi residui dell’Ebret già indirizzati all’applicazione della 626. Tale quota sarà erogata al CPRA che stabilirà le modalità e i criteri di ripartizione agli OPTA.
8.2 Ai fini della gestione dell’accantonamento e della ripartizione delle risorse sopra definite, le stesse per un importo pari a Lire 10.000 affluiranno, con contabilità separata, nell’ambito del Fondo Regionale per la rappresentanza sindacale di cui all’A.I. 21/7/1988, gestito dalle OO.AA. e controllato dalle OO.SS.. Al fine di verificare il flusso del versamenti e la loro corretta destinazione, viene costituita all’interno del Fondo una Commissione paritetica di controllo.
8.3 La Commissione Paritetica di controllo farà pervenire, alla Commissione Paritetica Nazionale, ogni dato ed informazione utile a verificare i flussi delle risorse il loro corretto utilizzo nonché l’effettiva destinazione delle stesse secondo quanto previsto dalla presente intesa.
8.4 Il Fondo regionale provvederà alla ripartizione degli accantonamento tra gli ambiti territoriali individuati congiuntamente, come indicato al punto 1.1.
8.5 Il Fondo regionale contabilizzerà le quote per ambito territoriale di appartenenza.
8.6 Le Parti, in sede regionale, si incontreranno periodicamente e comunque, la prima volta, in tempo utile al decollo della ripartizione iniziale delle risorse accantonate, per valutare la congruità della distribuzione delle risorse stesse agli ambiti territoriali individuati ed ai soggetti interessati. A livello regionale, per particolari motivi congiuntamente definiti, le stesse Parti possono decidere modalità di ripartizione delle risorse che adeguino il criterio della provenienza territoriale.
8.7 La erogazione sarà effettuata ai soggetti interessati in base alla formalizzazione che sarà comunicata congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie alle OO.AA. firmatarie.
8.8 Eventuali finanziamenti pubblici e privati ottenuti per la realizzazione dei corsi di formazione per Datori di Lavoro, Rappresentanti per la Sicurezza, Lavoratori, nonché per il funzionamento degli OPTA e del CPRA, confluiranno, con contabilità separata, nell’ambito del Fondo per la Rappresentanza Sindacale di cui al punto 7.2. Tali attività potranno altresì essere in parte finanziate, sulla base di intese a livello regionale, da quote provenienti dal Fondo per la tutela del patrimonio di professionalità del lavoro dipendente ed imprenditoriale di cui all’A.I. 21/7/1988 e successive modificazioni.
Su tale capitolo possono essere recuperate risorse da destinare alla costituzione e al funzionamento dei servizi per la prevenzione nonché per facilitate l’attuazione della sicurezza da parte delle imprese. Ad eventuale integrazione delle risorse sopra indicate, possono essere definiti, a livello regionale, gli oneri a carico delle imprese per le iniziative formative predisposte dagli Organismi paritetici. Tali oneri mutualistici sono versati dalle imprese nell’ambito del Fondo di cui al punto 7.2.
Il Fondo è tenuto a comunicare tempestivamente al CPRA flusso delle risorse al fine di supportare la programmazione delle attività affidate allo stesso CPRA ed agli OPTA.

Parte quinta
Campo di Applicazione

9.1 L’accordo si applica nelle aziende o unità produttive aderenti a Confartigianato, Cna, Casa e/o che applicano i contratti sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie dell’accordo. L’accordo, sino alla data di stipula dei CCNL, si applica inoltre per i vari settori a tutte le imprese associate alle Organizzazioni delle Confederazioni Artigiane firmatarie. Sono pertanto interessate al versamento tutte le imprese, anche non artigiane, associate alle Confederazioni firmatarie del protocollo e rientranti nel numero di dipendenti previsto dalla norma.
Per le imprese del settore edile valgono le norme previste dai CCNL e i versamenti a favore del rappresentante alla sicurezza non vengono effettuati tramite l’Ente Bilaterale.