Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 16 novembre 2016
Parti: Isarco-Collegio dei Costruttori della Provincia Autonoma di Bolzano e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia-Grandi opere, Sottoattraversamento Isarco
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

  Premessa
1. Premesse
2. Contenuto obbligatorio del protocollo
3. Contenuto obbligatorio per subappaltatori
4. Sistema di relazioni sindacali
5. Relazioni a livello nazionale e territoriale / di cantiere e sistema generale di informazioni
6. Organizzazione del lavoro
  7. Responsabilità solidale
8. Mercato del lavoro
9. Sicurezza e prevenzione
10. Subappalti
11. Logistica di cantiere
12. Particolari condizioni economiche per il personale operaio di Isarco scarl
13. Conferenze informative
14. Protocollo di legalità - Recepimento automatico

Protocollo di intesa Galleria di base del Brennero - Lotto "Sottoattraversamento Isarco" tra Isarco scarl Collegio dei Costruttori della Provincia Autonoma di Bolzano e Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil nazionali e territoriali

Premesso che
1) che con determinazione del Consiglio di gestione della Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE di cui alla Determina a contrarre n. 1081/2013 è stato autorizzato l'avvio della procedura di gara per l'affidamento di un appalto integrato per i lavori di realizzazione del lotto di costruzione "Sottoattraversamento Isarco";
2) che in seguito alla procedura aperta avviata con la pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 01 ottobre 2013, l'appalto è stato aggiudicato con atto del Consiglio di Gestione della Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE n .021291 del 07 luglio 2014 in via definitiva al RTI con mandataria Salini Impregilo spa e mandati Strabag AG, Strabag spa, Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa, Collini Lavori spa, costituitesi in raggruppamento temporaneo con atto del 19 dicembre 2013, racc. 26.880 n. 157.981 rep. del Notaio Dott. Alfonso Colombo di Milano con il quale è stato conferito mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo Salini Impregilo spa, con Sede a Milano, Via dei Missaglia 97, ***;
3) che con il Contratto Nr B0115 (di seguito anche il "Contratto Principale"), sottoscritto in data 23 ottobre 2014, Galleria di Base del Brennero - Brenner Basistunnel BBT SE (d'ora innanzi per brevità "BBT SE" o "Stazione Appaltante") ha affidato al RTI con mandataria Salini Impregilo spa e mandanti Strabag AG, Strabag spa, Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa, Collini Lavori spa, l'esecuzione delle opere del lotto di costruzione "Sottoattraversamento Isarco" -costituente la parte estrema meridionale della Galleria di Base del Brennero - consistenti essenzialmente nelle opere civili in sotterraneo e nelle opere esterne che sono da eseguire nel cantiere "Sottoattraversamento Isarco", suddivise in: Sublotto "Opere propedeutiche - spostamento SS12 e nuova viabilità"; Sublotto "Opere propedeut'phe - zona carico-scarico A22 (opzionale)"; Sublotto "Opere principali", (di seguito per brevità "Opera");
4) che per l'esecuzione delle opere oggetto del Contratto Principale, il Raggruppamento Temporaneo d'imprese con mandataria Salini Impregilo spa e mandati Strabag AG, Strabag spa, Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa, Collini Lavori spa, ha costituito in data 10 novembre 2014, con atto a rogito del Dott. Walter Crepaz, Notaio in Bolzano, racc. 19607 - rep. n. 35525, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R, 207/2010 e s.m.i, una Società Consortile a responsabilità limitata denominata Isarco scarl., che subentra nell'esecuzione delle Opere del Lotto di costruzione "Sottoattraversamento Isarco";
5) che la Stazione Appaltante ha nominato il Direttore dei Lavori nella persona dell'ing. Bernardo Carta;
6) che in data 24 Gennaio 2012 è stato sottoscritto un Protocollo di Legalità tra il Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano e BBT SE (di seguito, per brevità, "Protocollo di legalità") anche ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della Criminalità Organizzata, documento che, sottoscritto per integrale accettazione dal Isarco scarl, viene allegato al presente Atto, costituendone parte integrante e sostanziale;
7) che Isarco scarl, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19 novembre 2014, ha adottato il proprio codice etico facendo proprio quello della Consorzata Salini Impregilo spa che viene allegato al presente Atto;
8) che per l'esecuzione dei Lavori di cui alle premesse precedenti è ritenuto essenziale da Isarco scarl il pieno rispetto delle disposizioni contenute nel proprio Codice Etico (di seguito, per brevità, "Codice Etico");
9) Le Parti condividono l'opportunità del metodo del confronto costante tra l'Ente committente, l'Appaltatore, le Organizzazioni di rappresentanza datoriale e le Organizzazioni sindacali Nazionali, Regionali e Territoriali; pertanto, riconoscono assoluto valore al presente Protocollo di Intesa che, in un efficace sistema di informazioni e relazioni sindacali (specie in tema di occupazione, organizzazione del lavoro, struttura dei cantieri ed interazione tra i diversi soggetti coinvolti, salute e sicurezza in cantiere), le impegna, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, alla corretta applicazione degli impegni di seguito individuati, e dalla cui piena implementazione è lecito attendersi una costruttiva ed effettiva concertazione preventiva tra l'Appaltatore e le Organizzazioni Sindacali Nazionali, Regionali e Territoriali in tutte le fasi previste per la realizzazione dell'Opera.
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1. Premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo di Intesa, che, per quanto di ragione, è sostitutivo della contrattazione integrativa territoriale stipulata per la circoscrizione su cui incide il lavoro, ai sensi dell'art. 113 del vigente CCNL edili per tutti i lavoratori operanti nel cantiere denominato Galleria di Base del Brennero - Lotto "Sottoattraversamento Isarco", fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 12.

2. Contenuto obbligatorio del protocollo
Il presente Protocollo di Intesa impegna le Parti firmatarie, ciascuna per quanto di propria competenza, al rispetto e alla corretta applicazione dei temi e delle questioni in esso concordati ad ogni livello di relazioni, così come definito al "Sistemi di relazioni".

3. Contenuto obbligatorio per subappaltatori
Nei limiti di quanto espressamente indicato nel presente Protocollo di Intesa, l'Appaltatore si impegna a vincolare i Subappaltatori all'osservanza dei relativi contenuti. A questi fini il presente Protocollo sarà allegato ai contratti di subappalto stipulati per l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione dell'Opera. L'Appaltatore si farà parte diligente nel favorire il confronto tra le OOSS e i subappaltatori nei termini previsti nel presente Protocollo.

4. Sistema di relazioni sindacali
Le Parti convengono di stabilire un sistema di relazioni così articolato:
4.1. Livello nazionale
• Segreterie Nazionali Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil.
• Appaltatore, con l'assistenza dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance).
4.2. Livello territoriale / di cantiere
• Segreterie regionali/provinciali Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil, RSU/RSA laddove costituite.
• Appaltatore, con l'assistenza della sede territoriale dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance), ed eventuali imprese subappaltataria.

5. Relazioni a livello nazionale e territoriale / di cantiere e sistema generale di informazioni
Il sistema generale di informazioni è articolato a livello nazionale ed a livello territoriale e, nell'ambito di questo, a livello di cantiere operativo.
5.1. Livello nazionale
Le Parti s'incontreranno, di norma con cadenza annuale e su richiesta di una di esse, per scambiare informazioni:
a) sullo stato di avanzamento dell'intera opera;
b) sui tempi di realizzazione dell'Opera;
c) sulla struttura dei subappalti, compresi i noli a caldo e forniture e pose in opera;
d) sui sistemi di qualità e qualificazione;
e) sulla situazione occupazionale, relative previsioni e fabbisogni professionali;
f) sullo stato dei rapporti con le Istituzioni e con gli Enti Bilaterali Contrattuali;
g) sull'applicazione delle disposizioni in tema di sicurezza ed igiene del lavoro;
h) sui conflitti collettivi non definiti a livello regionale/territoriale, con rispetto di un periodo di raffreddamento non inferiore ai 30 giorni di calendario, durante i quali le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
5.2. Livello territoriale e di cantiere
Le Parti s'incontreranno, di norma con cadenza semestrale ovvero su richiesta di una di esse, per informazioni e verifica di eventuali problematiche in riferimento:
a) alla struttura dei subappalti, compresi i noli a caldo e forniture e pose in opera (Appaltatore e OO.SS. territoriali);
b) ad ogni singolo subappalto, compresi i noli a caldo e le forniture e pose in opera, ricadente nelle aree territoriali interessate dai lavori per la realizzazione delle opere di cui in premessa (Appaltatore, OO.SS. territoriali, RSU/RSA laddove costituite);
c) alla corretta applicazione del trattamento economico e normativo;
d) a sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni ed all'applicazione delle relative normative; in particolare, saranno esaminati lo stato e la tipologia degli infortuni, della morbilità, delle malattie professionali, le valutazioni degli agenti nocivi, degli accertamenti sanitari e delle visite ispettive;
e) sulle metodologie di rilevamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sugli eventuali interventi ed iniziative conseguentemente adottate;
f) alle modalità organizzative di cantieri e forza lavoro complessivamente in essere nonché sulla gestione delle eccedenze anche attraverso forme di politica attiva del lavoro e/o di sostegno al reddito (Appaltatore, OO.SS. territoriali-, RSU/RSA laddove costituite);
g) ai programmi occupazionali dei cantieri, formazione dei lavoratori e rapporti con gli Enti Bilaterali Contrattuali (Appaltatore, 00.SS. territoriali, RSU/RSA laddove costituite);
h) alle problematiche relative alle condizioni ambientali e logistiche dei lavoratori;
i) le applicazioni ed il rispetto del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale, ove non derogato e/o sostituito dal presente Protocollo d'intesa e/o da successivi eventuali accordi stipulati tra le Parti in conformità di quanto previsto dall'art. 113 del vigente CCNL edili.
j) a tutto ciò che riguarda: qualifiche dei lavoratori, regimi di orario, turni di lavoro, regimi di compensazione di riposi e ferie, individuazione degli eventuali periodi di chiusura collettiva per ferie aziendali (Appaltatore, OO.SS. territoriali, RSU/RSA laddove costituite);
k) alla percentuale di utilizzo dei lavoratori a tempo determinato ed in regime di somministrazione come previsto dalla vigente normativa di legge e contrattuale;
l) alla conciliazione degli eventuali conflitti collettivi non definiti a livello di cantiere, con rispetto di un periodo di raffreddamento non inferiore ai 30 giorni di calendario, durante il quale le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette (Appaltatore e OO.SS. territoriali).

6. Organizzazione del lavoro
Tenuto conto che la realizzazione dell’Opera è di rilevante importanza per il sistema delle comunicazioni locali, nazionali ed internazionali le Parti convengono - anche in relazione a quanto previsto all'art. 5 del CCNL Edili vigente e previa definizione di accordi tra le Parti da raggiungersi a livello territoriale / di cantiere, unitamente alle RSU/RSA, ove costituite/nominate sul ricorso:
• a forme di organizzazione di lavoro a turni;
• a regime di orario settimanale e/o plurisettimanale, a squadre definite, a sistemi ed orari con turni di lavoro alternati, a ciclo continuo, avvicendati, notturni, festivi, con applicazione delle previste relative condizioni normative e retributive;
• a modalità di rientro periodico dei lavoratori nei luoghi di residenza/provenienza, anche attraverso, laddove operativamente possibile, forme flessibili dell'orario di lavoro (ivi comprese eventuali forme di riposo compensativo).
6.1 Le Parti definiranno a livello territoriale, unitamente alle RSU/RSA, ove costituite/nominate, ed alle OO.SS. Territoriali, i periodi di ferie che, salvo diverso accordo, verranno previsti come segue:
• una settimana a cavallo di Ferragosto;
• due settimane per Natale.

7. Responsabilità solidale
L'Appaltatore si impegna a verificare che le imprese subappaltatrici dei lavori, compresi i noli a caldo e le forniture e pose in opera, garantiscano il rispetto dei diritti dei lavoratori alle loro dipendenze.
L'Appaltatore consegnerà alle OO.SS., nazionali e territoriali, un quadro riepilogativo di tutta la forza lavoro presente nei siti lavorativi, suddiviso per personale diretto e di imprese operanti in subappalto compresi i noti a caldo e le forniture e pose in opera.
L'Appaltatore, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei diritti dei lavoratori, oltre all'obbligo di allegare il presente Protocollo ai contratti, così come previsto dal precedente punto n. 3, s’impegna, per qualsiasi procedura di subappalto lavori, ad inserire nel contratto di' subappalto l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione del subappalto il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini (ovvero del diverso contratto collettivo nazionale applicabile in relazione alla categoria prevalente delle lavorazioni individuate nel contratto di appalto o comunque applicato dal Subappaltatore) e dall'accordo integrativo del medesimo, nelle cui circoscrizioni verranno eseguiti i lavori, ove non derogati e/o sostituiti dal presente Protocollo d'intesa e/o da successivi eventuali accordi stipulati tra le Parti in conformità di quanto previsto dall'art. 113 del vigente CCNL edili, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni alla cassa edile di Bolzano ed agli Enti Bilaterali Contrattuali sin dal primo giorno, in deroga a quanto previsto dall'art. 21 del CCNL Edili.
In particolare, l'Appaltatore vincolerà all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e di quello integrativi del medesimo per la provincia di Bolzano i subappaltatori che svolgono attività di:
• costruzioni edili
• costruzioni idrauliche
• movimento terra
• cave di prestito
• costruzioni stradali e ferroviarie
• costruzioni di ponti e viadotti
• costruzioni sotterranee
• costruzioni di linee e condotte
• produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato
• produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato
L'Appaltatore subordinerà il pagamento dei SAL dei lavori eseguiti dai Subappaltatori, compresi i noli a caldo e le forniture e pose in opera ed il relativo saldo finale alla verifica della regolarità delle erogazioni periodiche di retribuzione, compresi gli oneri contributivi ed assistenziali e di Cassa Edile; a tal fine, ove previsto dalla normativa vigente, chiederà l'esibizione della documentazione comprovante l'avvenuto versamento e la correntezza di quanto dovuto (mod. F24, DURC Online, attestati' dei versamenti alla Cassa Edile, Autocertificazione/Certificazione sostitutiva di atto notorio del Subappaltatore attestante l'avvenuto pagamento delle retribuzioni, Atto di Liquidazione Finale).
A tal fine, anche gli eventuali atti di cessione del credito dei Subappaltatori, compresi noli a caldo e forniture e pose in opera, verso terzi saranno assoggettati alle medesime condizioni di adempimento e di pagamento previste nei contratti di subappalto, ivi comprese la preventiva verifica della regolarità contributiva e retributiva dell'impresa titolare del credito ceduto.
Le OO.SS. si impegnano a segnalare all'Appaltatore eventuali posizioni irregolari delle suddette imprese.

8. Mercato del lavoro
Le Parti convengono che l'avvio dei lavori costituirà occasione per dare concreta risposta anche alle esigenze sociali del mercato del lavoro.
L'Appaltatore, pertanto, darà indicazione alle imprese subappaltatrici - fatte salve le esigenze di ricollocazione al lavoro di propri dipendenti occupati in lavori ultimati e/o in fase di ultimazione - di favorire l'assunzione, in quantità e qualità professionali di volta in volta adeguate alle esigenze operative delle singole imprese, di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità delle circoscrizioni ove ha sede l'unità produttiva, ovvero di valutare preventivamente l'assunzione di lavoratori che abbiano seguito presso gli Enti paritetici di settore percorsi di riqualificazione e/o di aggiornamento professionale, conseguendo le relative attestazioni.
In ogni caso, per specializzazioni professionali di difficile reperimento, ovvero per far fronte a particolari necessità organizzative e produttive, l'assunzione della manodopera necessaria potrà essere reperita sia in Italia che all'estero, anche in regime dr somministrazione, nel rispetto della vigente normativa legale e contrattuale in materia.
In relazione a quanto sopra l'Appaltatore si attiverà per organizzare incontri con le imprese subappaltatrici, preliminari all'inizio delle lavorazioni, volti a evidenziare l'opportunità ed i vantaggi connessi all'assunzione dei lavoratori di cui sopra, derivanti anche dalla possibilità di fruire di sgravi contributi, con conseguente riduzione del costo del lavoro.
Nel corso dei suddetti incontri saranno esaminati anche i flussi di provenienza dei lavoratori occupati.

9. Sicurezza e prevenzione
L'Appaltatore si impegna affinché le condizioni di lavoro nei cantieri di sua pertinenza siano tali da garantire pienamente il diritto alla sicurezza dei lavoratori, nei termini stabiliti dalla legge, dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi integrativi, ed affinché ai lavoratori addetti alla realizzazione dell'Opera vengano forniti dispositivi di protezione individuale (DPI), ivi compresa la dotazione di idoneo vestiario da lavoro, sia estivo che invernale in conformità di quanto previsto dal CCNL e CCPL.
L'Appaltatore, qualora nell'esercizio delle sue funzioni dovesse riscontrare inadempienze e/o difformità rispetto alla legislazione antinfortunistica ad opera di qualunque soggetto affidatario/sub affidatario, compresi i noli a caldo e le forniture e pose in opera, dovrà attivare tutte le misure necessarie affinché i lavoratori interessati operino in sicurezza e siano messi a conoscenza delle operazioni degli interventi da implementare per il ripristino delle condizioni di sicurezza.
L'Appaltatore, anche in conformità di quanto previsto dal Protocollo di legalità, effettuerà verifiche periodiche per accertare la corrispondenza tra quanto riportato dalle singole imprese in subappalto, compresi i noli a caldo e le forniture e pose in opera, nei registri di presenza giornaliera e l'effettiva presenza fisica dei lavoratori nei siti produttivi dell'Opera.
L'Appaltatore verificherà l'avvenuta formazione dei lavoratori in ordine ai rischi ai contenuti del PSC e dei POS, e alle modalità di esecuzione delle lavorazioni, tenuto conto di quanto stabilito dai contratti di lavoro.
Particolare attenzione sarà predisposta per l'eventuale emersione, in fase di esecuzione delle lavorazioni, di elementi di criticità e/o di rischio allo stato non previsti, anche rispetto alle misure di prevenzione da adottare e alla formazione, addestramento e informazione dei lavoratori interessati.
In relazione a quanto sopra, pertanto, l'Appaltatore svolgerà le eventuali azioni di promozione e di coordinamento consultivo nei confronti delle imprese subappaltatrici, compresi i noli a caldo e le forniture e pose in opera, al fine della migliore uniformità ed attuazione delle misure di salute e sicurezza.
In particolare, l'Appaltatore con struttura dedicata:
a) In aggiunta all'attività di coordinamento effettuata dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, coordinerà la sicurezza nell'attuazione dei lavori di costruzione;
b) assicurerà l'applicazione dei piani di sicurezza e di coordinamento nonché dei piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici e compresi i noli a caldo e le forniture e pose in opera;
c) promuoverà con le imprese subappaltatrici, compresi noli a caldo e le forniture e pose in opera, la collaborazione e la reciproca informazione;
d) verificherà, anche con i Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza e, ove non presenti/nominati, con gli RLST, l'attuazione di quanto previsto dalle normative in materia.
Le Parti ribadiscono che l'applicazione scrupolosa ed il rispetto di tutta la normativa esistente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro costituirà un punto qualificante ed irrinunciabile nella complessiva organizzazione per la realizzazione dell'Opera.
Si conviene di istituire un sistema di relazioni per la verifica delle situazioni inerenti la materia della salute e della sicurezza. Il sistema di relazioni sarà articolato a livello territoriale e nazionale, secondo i suddetti criteri di ripartizione di competenze, nel seguente modo:
a) Trimestralmente, su richiesta delle Parti territoriali firmatarie, le stesse si incontreranno con l'Appaltatore e/o le singole imprese subappaltatrici, per un esame congiunto dei risultati delle azioni compiute in virtù del presente Protocollo.
In detti incontri sarà esaminato lo stato e la tipologia degli infortuni, delle malattie professionali, le valutazioni degli agenti nocivi, degli accertamenti sanitari e delle visite ispettive. Si valuteranno, altresì, le misure adottate o da adottarsi nonché gli ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori e/o dal Coordinatore per la sicurezza, affinché i Subappaltatori, ivi comprese le imprese per la fornitura con posa in opera, predispongano gli adeguamenti necessari alle norme per la sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), l'attuazione dei piani di sicurezza, l'informazione e l'addestramento dei lavoratori, l'adeguatezza dei presidi sanitari pubblici di pronto intervento e di emergenza nelle vicinanze del cantiere.
b) semestralmente, su richiesta delle Segreterie Nazionali firmatarie del presente Protocollo o del Committente, le Parti si incontreranno a livello nazionale per lo scambio delle informazioni sulle materie di cui al punto 6.1, che precede, anche per la verifica ed il diretto esame di quanto segue:
- lo stato di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza (specie del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) nell'ambito di ciascun subappalto;
- le azioni di monitoraggio e di prevenzione intraprese, la sorveglianza sanitaria implementata, l'attuazione dei piani di sicurezza nonché le caratteristiche delle violazioni eventualmente riscontrate.
In conformità alle disposizioni di legge, le Parti, anche in collaborazione con il CPE, verificheranno, inoltre, che ogni singolo Subappaltatore predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite dalla legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Dovrà essere posta particolare attenzione affinché, laddove prescritto, tutti i lavoratori, comunque, impegnati nei lavori affidati, vengano sottoposti alle visite mediche periodiche con le cadenze e le caratteristiche specialistiche definite per ogni mansione dal protocollo sanitario del medico competente.
Data la complessità dei lavori e delle opere da realizzare nonché dei riflessi sull'organizzazione della sicurezza a tutela dei lavoratori, degli impianti e delle stesse opere realizzate, le Parti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza, si impegnano a definire, a livello di cantiere operativo, le modalità per garantire la sicurezza durante le sospensioni dal lavoro.
L'esercizio del diritto alla Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza e, ove non presenti/nominati, agli RLST, nel rispetto di quanto garantito dalla legge e dal contratto collettivo nazionale edili, verrà assicurato ad ogni singola impresa operante per la realizzazione dell'Opera.
I programmi di formazione relativi ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e quelli per i singoli lavoratori nell'ambito di quanto previsto dal CCNL del settore delle costruzioni saranno concordati a livello territoriale e saranno svolti in collaborazione con il CPE, attraverso apposito Accordo.

10. Subappalti
I terzi in subappalto a qualunque titolo impegnati in cantiere dovranno possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i..
10.1. Iniziative Antimafia
Le Parti firmatarie, chiederanno, contestualmente alla firma del presente Protocollo, alla Committente ed alle Autorità pubbliche competenti, l’adozione di tutte le misure volte ad evitare infiltrazioni della criminalità organizzata, in qualsiasi forma, nell'esecuzione dei lavori.
Eventuali anomalie rilevate in ordine alla corretta attuazione della normativa in materia di lavoro e connesse a possibili tentativi di infiltrazioni mafiose dovranno essere tempestivamente segnalate alle autorità preposte.
I subappalti, compresi i noli a caldo e le forniture e pose in opera, sono soggetti alle verifiche antimafia con le modalità previste per i lavori pubblici.
A tal fine l'Appaltatore si impegna affinché a tutti i Subappaltatori si applichino le norme di cui all'art. 118, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché affinché tutti i subappalti rimangano assoggettati alle verifiche antimafia nei casi e con le modalità previste per i lavori pubblici.
Eventuali anomalie a tal fine registrate in ordine alla corretta attuazione della normativa in materia di lavoro e connesse a possibili tentativi di infiltrazioni mafiose dovranno essere tempestivamente segnalate alle autorità preposte.
10.2. Badge
A tutti i lavoratori operanti nel cantiere denominato Galleria di Base del Brennero - Lotto "Sottoattraversamento Isarco", compresi i lavoratori autonomi, prima dell'accesso al cantiere, sarà consegnato, ai sensi del comma terzo dell'art. 36 bis, D.L. n. 223/2006 (convertito con modifiche dalla L. n. 248/2006), un idoneo cartellino identificativo (badge) da tenere sempre ben esposto, completo di foto, numero matricola, nome e cognome, e ragione sociale del datore di lavoro; quanto sopra allo scopo di evitare che nei siti lavorativi abbiano accesso persone non autorizzate e senza regolare rapporto di lavoro ed assicurativo.
10.3. DURC Online e regolare versamento della contribuzione
L'Appaltatore e le Parti sociali territoriali verificheranno periodicamente, attraverso la Cassa Edile, il livello di regolarità contributiva e contrattuale delle imprese subappaltatrici promuovendo, di concerto con atre rappresentanze imprenditoriali e con gli enti preposti (Inps-Inail), l'attuazione del sistema di regolarità contributiva (DURC) di cui all'Avviso Comune del 16 dicembre 2003 ed all'art. 2, L. n. 266/2002 e la Convenzione Inps - Inail - Casse Edili sottoscritta al Ministero del Lavoro il 15 aprile 2004, alla Convenzione Inps - Inail -Casse Edili sottoscritta presso il Ministero del Lavoro il 15 aprile 2004; al D.M. 24 Ottobre 2007, alla circolare 30 gennaio 2008, n. 5 del Ministero del Lavoro, dalla Legge 98/2013 (ex articolo 31 D.L. 69/2013) e chiarimenti con circolare del Ministero del Lavoro n. 36 del 2013 e dal D.L. 34/2014.
In particolare l'Appaltatore, richiederà, fra i requisiti e i documenti che le imprese candidate alle gare d'appalto dovranno possedere ed esibire, un Durc Online in corso di validità ed aggiornato.
L'Appaltatore, per la liquidazione dei SAL e del saldo finale dei lavori e/o dello svincolo delle somme poste a garanzia, chiederà alle imprese in subappalto un DURC Online aggiornato all'epoca della medesima richiesta nonché specifica dichiarazione sull'avvenuto pagamento delle spettanze retributive in favore dei propri lavoratori e sulla correntezza dei versamenti alla Cassa Edile.
In caso di riscontrate omissioni e/o irregolarità, l'Appaltatore, oltre ad Invitare l'impresa interessata dalla violazione a regolarizzare la sua posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, applicherà nei confronti della stessa le misure di tutela contrattualmente previste nonché quelle contenute nel presente Protocollo e quelle previste dal redigendo Protocollo di legalità.
In particolare, qualora, anche su Istanza delle OO.SS. territorialmente competenti, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'impresa in subappalto, l'Appaltatore, previa ricognizione di debito e, se ed in quanto necessario, autorizzazione liberatoria da parte dell'Impresa stessa, provvederà al pagamento delle somme non corrisposte e del contributi non versati utilizzando gli importi dovuti all'Impresa e nei limiti degli stessi, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti.
Quanto sopra verrà attuato mediante l'inserimento, tra le condizioni contrattuali di lavori ed opere, di apposite clausole di salvaguardia per contrastare l'eventuale violazione degli impegni normativi e contrattuali che dovessero verificarsi ai danni dei lavoratori dipendenti delle imprese subappaltatrici.

11. Logistica di cantiere
Per i lavoratori alle dipendenze dell'Appaltatore, che non possano rientrare agevolmente alla propria residenza/abitazione alla fine del proprio turno di lavoro, verranno allestiti alloggiamenti di cantiere, rispondenti alle disposizioni di legge e dei vigenti regolamenti in materia di igiene ed alle soluzioni già adottate nell'organizzazione dei cantieri avviati per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali nazionali.
Le Parti verificheranno che, ove possibile, analoghe condizioni siano applicate a tutti i lavoratori che partecipano alla realizzazione dell'Opera, anche per i dipendenti delle imprese subappaltatrici, compresi i noli a caldo e le forniture e pose in opera.
Laddove non risulti possibile allestire idonei alloggi, le imprese subappaltatrici, compresi i noli a caldo e le forniture e pose in opera, dovranno provvedere alla sistemazione dei lavoratori, che non possano rientrare agevolmente alla propria abitazione alla fine del turno di lavoro, presso adeguate strutture ricettive.
Nel cantiere sarà istituito un servizio mensa, anche attraverso convenzioni esterne. Verrà assicurato ai lavoratori che non alloggiano presso il Campo Base un pasto per ogni giorno lavorativo per coloro che, invece, alloggiano presso il Campo Base verranno assicurati tre pasti giornalieri.
Le Parti concordano che per il servizio mensa verrà addebitato a carico dei lavoratori dipendenti di Isarco scarl ed a carico di quelli ad essa somministrati, un contributo determinato in 1 euro a pasto, esclusa la colazione che sarà a carico di Isarco scarl.
I trattamenti di cui sopra saranno garantiti anche a tutto il personale di Isarco scarl in caso di malattia o infortunio qualora restino a soggiornare presso il cantiere.
Relativamente all'alloggio, a capo del lavoratore saranno posti soltanto gli oneri fiscali e contributivi sulle somme convenzionali previste dalle vigenti norme di legge.
Eventuali problematiche di natura logistica saranno esaminate a livello territoriale.
Nell'ambito dei Campi base sarà messo a disposizione delle OO.SS. firmatarie e delle RSU spazi idonei per lo svolgimento delle loro attività.

12. Particolari condizioni economiche per il personale operaio di Isarco scarl
12.1 Indennità speciali
In favore del personale di qualifica operaia dipendente da Isarco scarl, di eventuali lavoratori in regime di somministrazione presso Isarco scarl, verranno riconosciuti, in aggiunta a quanto previsto dal CCNL e dal CCPL di Bolzano, i seguenti trattamenti:
a) indennità di disagio lavoro opere esterne: in considerazione delle particolari condizioni metereologiche connesse alla ubicazione del cantiere, verrà riconosciuta una speciale indennità pari al 10% della retribuzione calcolata ai sensi del punto 3) dell'art. 24 del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini in favore del personale con qualifica operaia assegnata alle opere esterne, ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, agli operai assegnati alle lavorazioni di Jet Grouting (Perforatore, Pompista, Aiuto Perforatore, Servizio, Caposquadra, Meccanico, Gestione Refluo) ed alle attività di Officina e Magazzino (Meccanico/saldatore, Gruista, Operatore Carro Ponte, Autisti Camion Gru, Elettricista, Aiuto Magazziniere); tale indennità assorbe sino a concorrenza ogni altra indennità da corrispondere ai sensi della vigente contrattazione collettiva in relazione alle condizioni metereologiche.
b) indennità cantiere di confine: in condizione della particolare ubicazione del cantiere nell'ambito del territorio nazionale e della difficoltà per il personale di raggiungere le proprie residenze / dimore, verrà riconosciuta una speciale indennità pari al 5% della retribuzione calcolata ai sensi del punto 3) dell'art. 24 del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini in favore di tutto il personale di qualifica operaia di Isarco scarl, di eventuali lavoratori in regime di somministrazione presso Isarco scarl. Tale indennità assorbe sino a concorrenza l’indennità di trasporto eventualmente dovuta ai sensi dell'art. 5 del CCPL di Bolzano.
Resta intenso che le indennità di cui al presente paragrafo sono da intendersi comprensive anche di tutte le eventuali incidenze sugli altri istituti retributivi diretti e indiretti, ivi compreso il TFR, e che pertanto in nessun caso potranno dar luogo al ricalcolo delle relative somme.
12.2 Indennità per lavori in galleria
Anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 113 CCNL, II comma, al personale di cui al presente paragrafo, in deroga a quanto previsto dall'art. 8 del vigente CCPL di Bolzano, verrà applicato quanto previsto dall'art. 20, gruppo B, lettere a), b) e c), del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini
12.3 Sistema premiale
Le Parti convengono che verranno definiti', a livello di cantiere, tra RSU / RSA e le Direzioni del Cantiere e l'assistenza delle OO.SS. territoriali, obiettivi di produzione semestrali a fronte del cui pieno raggiungimento verrà riconosciuta in favore di ciascuno degli operai del cantiere una somma lorda pari a complessivi euro 55,00 lordi mensili al parametro 130 (terzo livello CCNL).
Le Parti convengono che a livello di cantiere si incontreranno, a richiesta di una di esse e comunque trimestralmente, per procedere ad una verifica circa la raggiungibilità degli obiettivi e lo stato di avanzamento delle attività.
Condizioni essenziali per il riconoscimento individuale del detto premio saranno:
a) l'effettiva presenza al lavoro da parte di ciascun operaio in misura non inferiore, nel semestre di riferimento, al 93% delle ore ordinarie lavorabili; saranno equiparati alla presenza in cantiere, esclusivamente ai fini di quanto previsto dalla presente lettera, i periodi di fruizione delle ferie contrattualmente previste, i P.I.R. ex art. 5 vigente CCNL, i periodi di assenza per infortunio e malattia professionale, i permessi sindacali e per la partecipazione alle assemblee dei lavoratori, i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa ex D.Lgs. 151/2001, le ore perse da coloro che sono assenti dal lavoro perché necessitano di effettuare terapie salvavita.
b) l'assenza di sanzioni disciplinari eventualmente irrogate nel semestre di riferimento per motivi legati alla inosservanza della normativa a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
L'importo complessivo del premio sopra indicato (euro 330 lordi per ciascun semestre) sarà erogato secondo la proporzione fra ore ordinarie lavorabili nel semestre di riferimento ed ore ordinarie effettivamente lavorate.
Il predetto sistema premiale è da intendersi comprensivo e compensativo anche del tempo necessario per il cambio turno al fronte e del relativo disagio.
La eventuale liquidazione dei premi avverrà entro tre mesi dalla scadenza del semestre di riferimento.
Resta intenso che i premi di cui al presente paragrafo sono da intendersi comprensivi anche di tutte le eventuali incidenze sugli altri istituti retributivi diretti e indiretti, ivi compreso il TFR, e che pertanto in nessun caso potranno dar luogo al ricalcolo delle relative somme.
12.4 Contributo spese viaggio
Le Parti si riservano di verificare la possibilità, l'opportunità e la convenienza che in favore dei dipendenti che non possano rientrare agevolmente alla propria residenza /abitazione alla fine del proprio turno di lavoro venga erogato un contributo spese viaggio di importo differenziato in ragione della distanza del cantiere dalla residenza / abitazione (da intendersi in ogni caso sostitutivo ed assorbente rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale in materia di viaggi, trasporti, diaria e trasferta e di quanto previsto dal punto 12.1, lettera "b", che precede).

13. Conferenze informative
Le Parti concordano di istituire un sistema di informazione preventiva tale da garantire un costruttivo rapporto tra le singole imprese subappaltatrici dei lavori e le OO.SS. firmatarie il presente Protocollo di Intesa.
Sulla base di quanto sopra, l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, si impegna a comunicare alle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo quanto comunicato dalle imprese subappaltatrici in ordine ai seguenti punti:
a) predisposizione e attuazione del Piano di Sicurezza;
b) dislocazione area esecuzione lavori;
c) livelli occupazionali e qualifiche professionali del personale addetto;
d) normativa contrattuale e legislativa da applicare ai lavoratori occupati nella esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'Opera;
e) ulteriori subappalti e aspetti occupazionali connessi;
f) orari di lavoro.

14. Protocollo di legalità - Recepimento automatico
Resta inteso tra le Parti firmatarie del presente Protocollo che saranno automaticamente recepite le previsioni del vigente "Protocollo di Legalità".