Cassazione Penale, Sez. 4, 17 novembre 2016, n. 48826 - Lavori per la realizzazione dell'impianto di condizionamento del teatro San Carlo. Caduta a terra di un pesante carico di carpenteria metallica e infortunio di due passanti. Appalti e responsabilità


 

 

Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 25/10/2016

 

 

Fatto

1. Il 9 aprile 2014 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 1° luglio 2011, per quanto in questa sede rileva, ha dichiarato la prescrizione in relazione ad alcune contravvenzioni addebitate a G.S. (capi M, N ed O) e ha ridotto la pena nei confronti dello stesso imputato in relazione all'ulteriore illecito contestato al capo A) e ritenuto sussistente: lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica nei confronti di L.A. e di S.B., fatto contestato come commesso il 20 dicembre 2006; con conferma della statuizioni civili.
2. Antefatto della presente vicenda processuale è costituito dall'infortunio occorso a L.A. e a S.B., travolti dalla caduta a terra di un pesante carico di carpenteria metallica che era stato sollevato, mediante macchinario giudicato inadatto (come si vedrà meglio in prosieguo) guidato da V.AU. durante i lavori per la realizzazione di un impianto di climatizzazione estiva nel teatro "San Carlo" in Napoli, lavori che erano stati appaltati dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche di Campania e Molise del Ministero delle Infrastrutture alla s.a.s. "Sa.Gi. Costruzioni e Restauri di D'A. Angela & C.", ditta di cui G.S. era direttore tecnico e responsabile del servizio prevenzione e sicurezza, riconosciuto nella sentenza impugnata corresponsabile dell'infortunio insieme ad altri imputati (D'A., moglie di G.S., rappresentante legale della ditta appaltatrice dei lavori; A.A., titolare della ditta individuale "A.A." affidataria dell'incarico di scarico e di posizionamento sul tetto del teatro di carpenteria metallica; C.AU., rappresentante legale della ditta "S.AU." s.r.l. incaricata dei lavori di sollevamento in quota della carpenteria; V.AU., dipendente della ditta "S.AU.", manovratore della gru da cui era precipitato il carico; L.V., coordinatore in fase di esecuzione dell'opera commissionata dal Ministero delle infrastrutture alla "Sa.Gi. Costruzioni e Restauri di D'A. Angela & C.").
Quanto alle persone offese, L.A. è un passante travolto dalla caduta dall'alto della carpenteria metallica mentre camminava lungo un percorso pedonale laterale esterno al teatro San Carlo, nella Piazza Trieste e Trento di Napoli, e che aveva riportato varie ferite ed una frattura, causative di malattia di durata superiore a quaranta giorni; S.B. è un tassista che, fermatosi a prestare soccorso al primo, aveva subito l'amputazione di un dito, sempre per effetto della caduta dei pesanti oggetti di metallo.
3. Ricorre per cassazione, tramite difensore, G.S. che, affidandosi a due motivi, chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
3.1. Con il primo denunzia erronea applicazione della legge penale, per avere la Corte di appello ritenuto sussistente una posizione di garanzia penalmente rilevante in capo alla Sa.Gi. s.a.s., di cui G.S. era direttore tecnico, trascurando che i lavori di sollevamento in alto dei pesanti grigliati metallici commissionati dalla Sa.Gi. alla N. erano di particolare complessità, come peraltro riconosciuto nella sentenza del Tribunale (p. 25), sicché rientravano nella categoria dei "rischi specifici" per i quali l'art. 7, comma 3, d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626, esclude l'obbligo del subappaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento con il subappaltatore. Nonostante - si assume - le censure svolte sullo specifico punto in appello, la Corte si sarebbe limitata a richiamare per relationem la motivazione di primo grado senza offrire, ad avviso del ricorrente, risposta adeguata.
3.2. Con il secondo motivo censura la motivazione della Corte territoriale, che assume essere sostanzialmente mancante, meramente apparente e ripetitiva di quella di primo grado (pp. 10-12 della sentenza impugnata), essenzialmente fondata su un ritenuto obbligo generale di collaborazione antinfortunistica tra subappaltante e subappaltatore, omettendo di pronunziarsi su due specifiche questioni già poste in appello, e cioè: 1) la specificità della competenza tecnica settoriale richiesta dalle operazioni di tiro in alto, il cui rischio è sicuramente specifico nell'accezione dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 626 del 1994, con la conseguenza di escludere l'obbligo del subappaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento con il subappaltatore; 2) la cura asseritamente posta dalla ditta Sa.Gi. nel verificare l'idoneità tecnico-professionale della ditta N., la quale, peraltro, aveva taciuto alla prima del sub-affidamento dei lavori ad altre ditte.
 

Diritto


1. Va preliminarmente dato atto che le questioni oggetto del ricorso erano state, in effetti, poste dalla difesa di G.S. nell'atto di appello, rispettivamente alle pp. 9-11 (quella inerente i rischi specifici) e 11-12 (quella relativa alla verifica circa la idoneità della ditta N.).
2. Ciò posto, va precisato che la sentenza di primo grado, la cui struttura motivazionale si salda, come noto, con quella della decisione impugnata, ha descritto i lavori per la realizzazione dell'impianto di condizionamento del teatro San Carlo come affidati ad un'associazione temporanea di imprese (acronimo 
A.T.I.), composta dalle ditte SAELT e Sa.Gi., con successivo affidamento in subappalto dell'attività di trasporto e di sollevamento di materiali alla N., che, priva delle attrezzature tecniche per le suindicate attività, le aveva, a sua volta, affidate alla ditta S.AU.. Tali circostanze sono incontestate e, peraltro, richiamate dalla difese nella prima parte dell'atto di appello (pp. 5 ss.).
3. Tanto premesso, deve, anzitutto, richiamarsi il consolidato principio secondo il quale, in tema di prevenzione degli infortuni, l'appaltatore che proceda a subappaltare l'esecuzione delle opere non perde la qualifica di datore di lavoro ma continua ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica, poiché in caso di lavori affidati in appalto la ditta, appaltante o subappaltante che sia, deve fornire le informazioni necessarie sui rischi specifici e sulle misure da essa stessa adottate in relazione all'attività da svolgere, ed entrambe le ditte debbono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi inerenti all'esecuzione dell'opera appaltata, così che in presenza di tale obbligo generale di collaborazione antinfortunistica è esclusa la possibilità che il solo affidamento a terzi dell'esecuzione dei lavori liberi l'appaltante, o il subappaltante, dalla propria responsabilità prevenzionale (cfr. Sez. 3, n. 50996 del 24/10/2013, Gema, Rv. 258299; Sez. 3, n. 15927 del 12/01/2006, Sassi, Rv. 234311).
4. Quanto all'eventuale applicazione nel caso di specie, della previsione dell'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 626 del 1994, derogatoria, come noto, alla regola generale secondo cui in materia di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento (precedenti al riguardo numerosissimi, tra i quali, a mero titolo di esempio: Sez. 4, n. 37992 del 11/07/2012, De Angelis, Rv. 254368; Sez. 4, n. 43966 del 06/11/2009, Morelli, Rv. 245527; Sez. 4, n. 43078 del 28/04/2005, Poli ed altri, Rv. 232416), va tenuta presente la - condivisibile - giurisprudenza formatasi in tema di lavori che richiedono specifiche competenze tecniche di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. 626 del 1994 (secondo cui «Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi», norma cui corrisponde la previsione dell'art. 26, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che recita: «Le disposizioni dei presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltataci o dei singoli lavoratori autonomi»). 
Infatti, in «In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quantunque l'obbligo di cooperazione tra committente e appaltatore (o tra appaltatore e subappaltatore) ai fini della prevenzione antinfortunistica non esiga che il committente intervenga costantemente in supplenza dell'appaltatore quando costui, per qualunque ragione, ometta di adottare le misure di prevenzione prescritte, deve tuttavia ritenersi che, quando tale omissione sia, come nella fattispecie, immediatamente percepibile (consistendo essa nella palese violazione delle norme antinfortunistiche), il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch'egli delle conseguenze dell'infortunio eventualmente determinatosi» (così Sez. 4, n. 30857 del 14/07/2006, Sodi, Rv. 234828).
5. Ebbene, facendo applicazione dei richiamati principi nel caso di specie, osserva il Collegio quanto segue.
I giudici di merito hanno concordemente dato atto (v. pp. X, XIII-XV, XVII- XXI, XII-XXIV della sentenza del Tribunale e, più sinteticamente, pp. 8-9 della sentenza impugnata) che i pesanti oggetti metallici (più di mille chilogrammi) sono caduti dall'alto ferendo le pp.oo. in un contesto concreto in cui:
a) la ditta appaltatrice dei lavori dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture, ditta della quale il ricorrente era nel contempo direttore tecnico e responsabile del servizio prevenzione e sicurezza, aveva subappaltato l'attività di trasporto e di sollevamento in alto di materiali;
b) secondo quanto accertato dai giudici di merito, il mezzo meccanico adoperato per il sollevamento, già inadatto perché non in grado di sopportare il peso con il quale era stato caricato, era stato ulteriormente gravato da una prolunga assolutamente non idonea;
c) la zona di azione della pericolosa attività era priva di adeguata recinzione e protezione, pur se espressamente prevista nel piano di sicurezza, fatta eccezione per un nastro rosso, rinvenuto da un teste a terra, in ogni caso non idoneo in quanto la recinzione, secondo il progetto, doveva essere costituita da strutture fisse;
d) infine, gli oggetti da sollevare erano assicurati male, in quanto fissati con l'imbracatura soltanto lungo il lato lungo e non anche lungo quello più corto.
Ora, in tale contesto fattuale, anche dialetticamente ammesso, ma non concesso, che la elevazione di pesanti carichi pericolosi possa ipoteticamente dirsi attività rischiosa nell'accezione fatta propria dall'art. 7, comma 3, d.lgs. 626 del 1994, così come, peraltro del tutto apoditticamente, affermato nel ricorso, sta, comunque, di fatto che l'attività in concreto svolta dalla ditta V.AU. per conto della N. per conto della Sa.Gi. è descritta dai giudici di merito come contraddistinta da immediata percepibilità da parte di chiunque quale fonte di pericolo. Consegue che tale immediata percepibilità comporta, in ogni caso, la sicura riespansione della ampia posizione di garanzia dell'appaltatore e la reviviscenza della regola generale della responsabilità incombente su più obbligati (regola generale derogata dal richiamato art. 7, comma 3, d.lgs. n. 626 del 1994 solo in presenza di "rischi specifici", purché non si palesi una situazione di pericolo immediatamente percepibile senza particolari indagini, così come peraltro già riconosciuto dalla S.C. nel caso di rapporto tra committente e appaltatore ovvero tra appaltatore subappaltatore: cfr. Sez. 4, n. 1511 del 28/11/2013, dep. 2014, Schiano Di Cola e altro, Rv. 259086; Sez. 4, n. 10608 del 04/12/2012, dep. 2013, Bracci, Rv. 255282; Sez. 4, n. 30857 del 14/07/2006, Sodi, Rv. 234828, cit.).
Indici correttamente stimati significativi dai giudici di merito nel senso indicato sono: sollevamento a 25 metri di altezza di pesi di più di mille chilogrammi di metallo fissati in maniera approssimativa, peraltro in una zona di lavorazione, negligentemente aperta al pubblico (una piazza in pieno centro di Napoli), non preclusa in alcun modo al passaggio né isolata da recinzioni fisse, in contrasto con quanto espressamente previsto nel piano di sicurezza, ma, a tutto voler concedere, inadeguatamente segnalata da un mero nastro di colore rosso.
6. Meramente assertive, inoltre, la cura adoperata nella individuazione (documentale) del subappaltatore e la non conoscenza dell'intervenuto subappalto dalla N. alla ditta S.AU. da parte della "Sa.Gi. Costruzioni e Restauri di D'A. Angela & C.", di cui si tratta nel ricorso (e di cui si è detto nella parte finale del "ritenuto in fatto", punto n. 3.2.).
7. In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, tutti i rilievi difensivi che si sono riferiti (al punto n. 3 del "ritenuto in fatto") risultano manifestamente infondati, ergo: inammissibili.
La vicenda resta, pertanto, impermeabile alla ipotetica prescrizione (fatto del 20 dicembre 2006 + sette anni e sei mesi = 20 giugno 2014 + otto mesi di sospensione = 20 febbraio 2015; sentenza di appello del 9 aprile 2014).
8. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese processuali, anche al versamento a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (non sussistendo la situazione impeditiva di cui alla sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 della Corte costituzionale), di una somma che si ritiene conforme a diritto ed equo fissare in duemila euro.
 

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/10/2016.