Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 23 novembre 2016, n. 49618 - Caduta dall'alto. Nesso causale con l'omessa nomina del CSE e CSP: davvero tale nomina sarebbe stata inutile al fine di impedire l'infortunio?


 

 

Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 29/09/2016

 

 

 

Fatto

 

 

 

1. La Corte di Appello di Lecce, pronunciando nei confronti di D'I.M., con sentenza del 29.9.2015, in riforma della sentenza del Tribunale monocratico di Taranto, emessa in data 3.7.2013, appellata dall'imputato, lo assolveva per non aver commesso il fatto, revocando le statuizioni civili.
Il Tribunale di Taranto aveva dichiarato, invece, l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 113 e 590 cod. pen., perché, in cooperazione con altro imputato e nelle rispettive qualità, per colpa cagionavano lesioni personali a I.MA., operaio alle dipendenze della società Allufer, giudicate guaribili complessivamente in 50 giorni con pericolo di vita e diagnosticate come "frattura multipla del massiccio frontale, della mandibola, dello sterno, del bacino e del femore di sinistra" con intervento di drenaggio toracico per la presenza di pneumotorace nonché intervento di osteosintesi del femore.
In particolare l’I.MA., unitamente ad altri colleghi di turno, era intento ad effettuare lavori di rimozione di vecchi pannelli di fissaggio e dei nuovi a copertura di un capannone, il n. 7, della società CCT S.p.A.. Durante l'esecuzione dei lavori, per i quali l'I.MA. aveva indossato la obbligatoria cintura di sicurezza che era sua volta agganciata ad una corda intervallata in diversi punti da occhielli tipo "cappio" proprio per permettere l'ancoraggio delle cinture dei lavoratori, il lavoratore improvvisamente, a causa di un cedimento di uno dei pannelli sui quali si trovava ad operare, precipitava nel vuoto con un volo di circa 15 mt. che terminava sul pavimento dei capannone. A seguito dell'Ispezione eseguita dall'Ispettorato del lavoro di Taranto, si aveva modo di appurare che l'I.MA., sebbene indossasse la cintura di sicurezza, precipitava nei vuoto perché la corda alla quale le cinture erano fissate, si scioglieva da uno dei due capi, non trattenendo più il peso del lavoratore e lasciando che cadesse nel vuoto privo dì ancoraggio. Elementi della colpa: 1. Negligenza, imprudenza e violazione di legge (art. 3 comma 3 D.L.vo 494/96, così come modificato dal D.L.vo 528/99) perché, nella qualità sopra evidenziata di impresa appaltante, nel corso dei lavori in cantiere temporaneo o mobile, non provvedeva a designare il coordinatore per la progettazione trattandosi, nel caso di specie, di cantiere in cui era prevista la presenza di più imprese ed una entità presunta superiore a 200 uomini al giorno.
2. Negligenza, imprudenza e violazione di legge (art. 3 comma 4 D.L.vo 494/96, così come modificato dal D.L.vo 528/99) perché, nella qualità sopra evidenziata di impresa appaltante, nel corso dei lavori in cantiere temporaneo o mobile, non provvedeva a nominare prima dell'inizio dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 3. Negligenza, imprudenza e violazione di legge (art. 11 D.L.vo 494/95 così come modificato dal D.L.vo 528/99) perché, nelle qualità sopra evidenziate di impresa appaltante, nel corso dei lavori edili in cantiere temporaneo o mobile, non provvedeva a trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'ASL e all'Ispettorato del lavoro di Taranto, la notifica preliminare prevista per legge per i cantieri aventi le caratteristiche di cui all'art. 3 comma 3 D.L.vo 494/94 (cantieri in cui operano più imprese o con più di 200 uomini al giorno). In Taranto il 30.12.2005.
 

 

L'imputato, in primo grado, veniva ritenuto responsabile del reato ascrittogli e, concessegli le circostanze attenuanti generiche, condannato, alla pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione, oltre al pagamento, delle spese processuali. Pena sospesa nei termini ed alle condizioni di legge. Veniva condannato, altresì, in solido con il Responsabile Civile, Società Marcegaglia S.P.A. in persona del legale rappresentante prò tempore, al risarcimento del danno in favore della costituita P. C., da liquidarsi in separato giudizio, oltre che ad una provvisionale liquidata in euro 5.000,00 (cinquemila), nonché al pagamento delle spese di costituzione e lite sostenute dalla P. C., che sì liquidano in euro 1.200,00 oltre oneri di legge se dovuti.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, ai fini civilistici, a mezzo del proprio difensore di fiducia, la parte civile, I.MA., deducendo, dopo un'ampia ricostruzione dei fatti per cui è processo, l'unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
• Vizio di motivazione ex art. 606, lett. e) c.p.p. perché contraddittoria ed illogica nella parte in cui - pur riconoscendo come accertata l'incidenza causale che ha avuto, nella realizzazione dell'infortunio sul lavoro occorso alla costituita parte civile I.MA., la mancata adozione di misure e dispositivi idonei a garantire la sicurezza del lavoratore predetto, ha, tuttavia, ritenuto che la violazione delle norme di cui all'art. 3 e 11 del D.L.vo 494/96 da parte della società committente (omissione della nomina del coordinatore della sicurezza per la progettazione e di quella del coordinatore della sicurezza per la esecuzione dei lavori; omissione della obbligatoria trasmissione alla ASL e all'Ispettorato del Lavoro competente della notifica preliminare prevista per i cantieri in cui operano più imprese o con 200 uomini o più), pure accertata nel corso del giudizio di primo grado, non sia stata la causa dell’infortunio de qua, ritenendo contraddittoriamente ancorché in modo manifestamente illogico, che quand'anche non fossero state attuate tali violazioni da parte della committente, il grave evento lesivo ai danni dell'I.MA. si sarebbe comunque verificato.
Il ricorrente ritiene evidente l'esistenza di un nesso causale tra l'infortunio e l'avvenuta accertata violazione delle norme cautelari da parte del committente. Infatti la necessaria presenza del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori avrebbe consentito di verificare l'esistenza di oggettive situazioni di pericolo nel cantiere, con conseguente sospensione degli stessi.
E' stato accertato nel corso del giudizio di primo grado che l'infortunio è avvenuto per la mancata predisposizione del cavetto di acciaio lungo i paletti, per l'inidonea dotazione di cinture di sicurezza e per il mancato posizionamento di passerelle in quota.
La Corte di appello avrebbe, dì fatto, illogicamente ritenuto che la presenza in cantiere dei coordinatori sarebbe stata inutile in quanto gli stessi non si sarebbero attenuti agli obblighi di vigilanza.
La Corte dì appello farebbe riferimento alla sentenza Franzese, del tutto inapplicabile al caso di specie, non sussistendo l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, dal momento che non sussisterebbe alcun ragionevole dubbio sull'efficacia della condotta omissiva del D'I.M. rispetto all'evento lesivo.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile, adottando tutti i provvedimenti consequenziali.
 

 

Diritto

 


1. Il proposto ricorso appare fondato, per i motivi che appresso meglio saranno specificati, e pertanto la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame ai giudice civile competente per valore in grado di appello.
2. E' principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità quello secondo cui, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di condanna del giudice di primo grado, nella specie pervenendo a una sentenza di assoluzione, non può limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013 dep. il 2014, Ricotta, Rv. 258005).
Com'è stato analiticamente ribadito in un recente, condivisibile, arresto di questa Corte di legittimità, in tali casi, il giudice di appello che riformi la decisione dì condanna pronunciata in primo grado, nella specie pervenendo a una sentenza di assoluzione, deve, sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del "decisum" impugnato, metterne in luce le carenze o le aporie, che ne giustificano l'integrale riforma (sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu ed altri, Rv. 261327; conf. Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014 dep. Il 2015, S., Rv. 262524; sez. 2, n. 17812 del 9/4/2015, Maricosu, Rv. 263763).
3. Ebbene, se questi sono i principi giuridici di riferimento, la Corte territoriale non pare fare buon governo degli stessi, nella stringata motivazione di pag. 11 della sentenza impugnata, laddove sì legge che: "la violazione delle prescrizioni a carico del D'I.M., posta a fondamento dell'addebito di colpa specifica, tenuto conto della dinamica dell'Infortunio, così come sopra ricostruita, non presenta alcuna incidenza causale rispetto all'evento, nella misura in cui appare evidente, per l'appunto attraverso la formulazione del cd. giudizio controfattuale, che le condotte per cui si contesta l'omissione in termini di colpa specifica (e cioè la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, e la trasmissione della notifica preliminare alla ASL e all'ispettorato competente), per la loro natura e portata, se pure concretamente tenute, non avrebbero certo impedito il verificarsi dell'Infortunio subito dall'I.MA., infortunio determinato da una caduta al suolo causata unicamente dalla omessa adozione dei dovuti dispositivi di sicurezza".
I giudici del gravame del merito avrebbero dovuto -e non avendolo fatto dovrà perciò farlo il giudice del rinvio- più analiticamente confrontarsi con la motivazione della sentenza di primo grado e, in particolare, analizzare e meglio descrivere il contesto in cui è avvenuto l'incidente ed il tipo di lavorazione in atto e l'immediata percepibilità o meno delle violazioni dei dispositivi di sicurezza adottati e, tenuto conto dei principi affermati da questa Corte (cfr., ex plurimis, sez. 4, n. 31296 del 18/4/2013, Dho, Rv. 256427) valutare se vi sia stata incidenza causale nel sinistro determinatosi, oltre che in capo al già condannato datore di lavoro, anche in capo all'odierno ricorrente per non aver nominato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Va ricordato che, trattandosi di accoglimento del ricorso per cassazione della parte civile avverso una sentenza di assoluzione, nel conseguente giudizio civile l'accertamento del nesso causale tra la condotta omessa e l'evento verificatosi va svolto facendo applicazione della regola di giudizio propria del giudizio penale, non mutando la natura risarcitoria della domanda proposta, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. pen, innanzi al giudice penale (cfr. sez. 4, n. 11193 del 10/2/2015, Cortesi ed altro, Rv. 262708; sez. 4, n. 42995 del 18/6/2015, Gentile, Rv.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma il 29 settembre 2016