Tipologia: CPL
Data firma: 21 novembre 2016
Validità: 01.07.2015 - 31.12.2017
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Arezzo
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

  Art. 1 - Informazioni
Art. 2 - Appalti e subappalti
Art. 3 - Formazione e sicurezza
Art. 4 - Elemento variabile della retribuzione
Art. 5 - Indennità territoriale di settore
Art. 6 - Premio di produzione
Art. 7 - Mensa ed indennità sostitutiva di mensa
Art. 8 - Indennità di trasporto
Art. 9 - Lavori speciali e disagiati
Art. 10 - Indennità per lavori in alta montagna
  Art. 11 - Trasferta
Art. 12 - Ferie
Art. 13 - Inquadramento professionale
Art. 14 - Multe e trattenute
Art. 15 - RLST
Art. 16 - Lavoratori autonomi
Art. 17 - Prestazioni extracontrattuali gestite dalla Cassa Edile di Arezzo
Art. 18 - Decorrenza e durata
Art. 19 - Norma di chiusura

Accordo provinciale integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 1° luglio 2014

In Arezzo, il giorno 21 novembre 2016, tra Ance Arezzo - Sezione Costruttori Edili di Confindustria Toscana Sud delegazione di Arezzo […] e le segreterie provinciali di Feneal-Uil […], Filca-Cisl Toscana […], Fillea-Cgil […], che costituiscono la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni (FLC) della Provincia di Arezzo, è stato stipulato il seguente accordo, integrativo provinciale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 1° luglio 2014, valido nella provincia di Arezzo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate nel citato contratto di lavoro e per i lavoratori da esse dipendenti.

Art. 1 - Informazioni
Nell’ipotesi di interventi di cui all'art. 111, punto 1.8 del “Sistema di concertazione e di informazione” del CCNL 01/07/2014 le Organizzazioni dei lavoratori potranno richiedere all'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro la convocazione di un apposito incontro nel corso del quale l’azienda darà informazioni:
- sui tempi di realizzazione dell'opera;
- sui livelli occupazionali interessati, organizzazione del lavoro e orari;
- sulle misure di prevenzione infortuni;
- sulle lavorazioni affidate in appalto o subappalto nel rispetto delle procedure previste dall’art. 14 CCNL 01/07/2014.
Le Parti si danno atto che le procedure di cui sopra possono essere attuate dal momento dell'aggiudicazione degli appalti e comunque le Parti, nell'ambito di un corretto sviluppo del sistema di relazioni industriali in edilizia, si dichiarano disponibili a realizzare un metodo di confronto preventivo, anche, con l'Ente appaltante, riferito agli appalti che si presentino come “particolarmente rilevanti” per la Provincia di Arezzo.

Art. 2 - Appalti e subappalti
Le Parti si impegnano a promuovere Protocolli con enti e stazioni appaltanti che mirino a incentivare la regolarità delle imprese iscritte e promuovere la qualità del sistema degli appalti soprattutto sui temi del distacco comunitario ed extracomunitario, dell'utilizzo di manodopera diversa dal lavoro dipendente e sulla corretta applicazione del CCNL edile per le imprese che svolgono lavori edili.
Le Parti convengono sulla opportunità di stimolare i processi di crescita tecnologica e organizzativa delle imprese al fine di determinare il rafforzamento delle strutture produttive e nazionalizzare e limitare, per quanto possibile, i processi di decentramento di lavorazioni tipicamente edili.
Nell'ipotesi di affidamento di lavorazioni edili o affini in appalto o in subappalto le Parti si richiamano alle vigenti disposizioni di Legge e all’art. 14 del CCNL 01/07/2014.
Qualora si proceda all'appalto o al subappalto di lavorazioni edili si riconferma che le imprese sono tenute ad uniformarsi alle disposizioni di legge e contrattuali ed in particolare all'obbligo di comunicazione preventiva ai dirigenti di RSU e in mancanza di questi ai Sindacati competenti della circoscrizione per il tramite dell'organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni Nazionali contraenti, almeno trenta giorni prima della esecuzione dei lavori affidati in appalto e la comunicazione alla Cassa Edile, all'Inps e all'Inail di cui al punto “b” secondo comma dell'art. 14 del CCNL 01/07/2014.
Le Parti confermano che qualora un'impresa o consorzio, nel rispetto delle vigenti norme in materia, affidi in appalto o subappalto lavorazioni edili dovrà far obbligo all'impresa appaltante o subappaltatrice di applicare ai propri dipendenti, utilizzati nelle suddette lavorazioni, gli stessi trattamenti economici e normativi previsti dall'applicazione dei vigenti accordi nazionali e provinciali compresa la necessaria iscrizione alla Cassa Edile.
[…]

Art. 3 - Formazione e sicurezza
La formazione professionale e sulla sicurezza devono essere rafforzate e potenziate anche attraverso l'utilizzo dello 0,30 destinato alla formazione continua, per la piena realizzazione dell'obiettivo della riqualificazione di imprese e lavoratori, per garantire una preparazione adeguata in termini di sicurezza al fine di ridurre/azzerare il rischio infortunistico nelle imprese iscritte alla Cassa Edile di Arezzo
Nel riconoscere l'importanza del CPT nella prevenzione degli infortuni in cantiere, le Parti si attiveranno per ripristinare, in sinergia con la parte artigiana del sistema bilaterale aretino, il servizio delle visite in cantiere da parte di un tecnico specializzato.
Qualora le Parti sociali del sistema bilaterale aretino non addivenissero ad un accordo in merito entro il periodo di vigenza del presente accordo, le Parti che sottoscrivono la presente intesa si incontreranno per definire le modalità attuative del presente paragrafo con l'individuazione di una contribuzione CPFSE aggiuntiva, al fine di sostenere il suddetto servizio.

Art. 7 - Mensa ed indennità sostitutiva di mensa
(Parte operai)
Le Parti convengono che, in relazione alla ubicazione o alla durata dei cantieri, sia consumato nei cantieri medesimi o nelle immediate vicinanze un pasto caldo con le modalità che verranno stabilite.
Per l'attuazione di quanto sopra, le Parti cercheranno soluzioni che, tenute presenti le peculiari caratteristiche dell'attività edilizia, fondino i presupposti della realizzazione del servizio mensa nella durata del cantiere, nel numero degli occupati del cantiere medesimo, nella sua ubicazione rispetto al centro abitato, nella ripartizione del costo del servizio in misura proporzionale tra impresa e dipendente.
[…]
(Parte impiegati)
Si conviene che le pattuizioni di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo (parte operai) sono estese anche alle categorie impiegatizie.
[…]

Art. 9 - Lavori speciali e disagiati
Con riferimento all'art. 20 del CCNL 01/07/2014, sono considerati lavori speciali e disagiati i seguenti lavori e gli operai che li compiono devono essere retribuiti con le percentuali di maggiorazione sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore e minimo di cottimo per i cottimisti) confermata nei valori in atto e indicata a fianco di ciascuno di essi:
Gruppo A) - Lavori vari:
1) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la mezz'ora) 4%
2) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 %
3) lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti o normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango 8%
4) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario 8%
5) lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume 8 %
6) lavori di scavo in cimiteri in contatto con tombe 8 %
7) lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura negli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con analoghi mezzi, crei per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio 10%
8) lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio 10%
9) lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni, cui spetti a tale titolo, uno speciale trattamento 11%
10) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 12%
11) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a mt. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 13%
12) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre 13%
13) lavori di demolizione di strutture pericolanti 16%.
14) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto ad operare con Ì piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12 16%
15) lavori su scale aeree tipo Porta 17%
16) costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di mt. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso 17 %
17) costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 mt 19%
18) lavori per fognature nuove in galleria 19%
19) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a mt. 3 20 %
20) lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 21%
21) costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 mt 22%
22) lavori in pozzi neri preesistenti 27%
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all’operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Gruppo B) - Lavori in galleria.
Lavori in galleria per il personale addetto:
a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, compreso il personale addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 46%
2) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione 26%
3) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18%

Art. 10 - Indennità per lavori in alta montagna
L'indennità prevista dall'art. 23 del CCNL 01/07/2014 per i lavori in alta montagna intendendosi per tali quelli eseguiti ad altezze superiori ai 1.000 metri sul l.m., è confermata nella misura del 10% da calcolarsi sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore e minimo di cottimo per cottimisti).
Per i lavori eseguiti ad un'altitudine compresa tra 850 e 1000 metri sul l.m. è confermata un'indennità del 5% da calcolarsi sulla retribuzione di cui al comma precedente.
Dette indennità non verranno corrisposte a quei lavoratori residenti nelle località ove si svolge il lavoro.

Art. 15 - RLST
Al momento dell’operatività dell'associazione regionale degli RLST, le Parti si riuniranno per definire le modalità di adesione alla suddetta Associazione con i propri RLST provinciali.

Art. 16 - Lavoratori autonomi
I lavoratori autonomi senza dipendenti attivi in edilizia, rappresentano un consistente numero di operatori economici presenti nel settore delle costruzioni; le Parti, consapevoli della responsabilità attribuitagli dalla loro funzione e sempre contrastando gli abusi, sono convinti che è opportuno garantire a tali lavoratori l'accesso al sistema della bilateralità, nelle modalità e per gli scopi di seguito evidenziati.
Si prevede, a partire dal settembre 2016 l'accesso di detti lavoratori alle attività formative in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e di qualificazione professionale, oltre ai servizi del CPFSE e alla fornitura dei DPI.
Per poter usufruire di tali servizi il lavoratore autonomo dovrà presentare richiesta di iscrizione al CPFSE e versare all'ente bilaterale un contributo pari a euro 100 a quadrimestre.
Le modalità applicative saranno definite in apposito accordo da sottoscrivere entro il mese di gennaio 2017.

Art. 19 - Norma di chiusura
Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente contratto collettivo provinciale di lavoro si rinvia alle norme dei precedenti contratti provinciali di lavoro e del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.