Tipologia: CIA
Data firma: 8 ottobre 2009
Validità: 30.07.2009 - 31.12.2012
Parti: Axa e RSA/Fisac-Cgil
Settori: Credito Assicurazioni, Axa
Fonte: firstcisl.it

Sommario:

  Art. 1 Sfera di applicazione - definizioni
Art. 1 bis Etica sociale
Art. 1 ter Mobilità infragruppo
Tutele
Art. 2 Diritto all'informazione
Art. 3 Formazione e riqualificazione professionale
Art. 4 Funzionari
Art. 5 Pari opportunità
Art. 6 Tutela della privacy - Sicurezza informatica
Art. 6 bis Commissioni paritetiche
Art. 7 Tutela sindacale
Orario di lavoro
Art. 8 Orario di lavoro
Art. 8 bis Asilo nido
Art. 9 Lavoro a tempo parziale
Art. 10 Aspettativa
Art. 11 Ferie
Art. 12 Ex festività
Art. 13 Chiusure aziendali
Art. 14 Permessi
Art. 15 Lavoro straordinario
Art. 16 Lavoratori studenti
Art. 17 Turni
Salute
Art. 18 Tutela della salute
Art. 19 Medicina preventiva
Art. 20 Tutela dipendenti diversamente abili
Art. 21 Altre forme previdenziali
Art. 22 Assenze prolungate per malattia
Assistenza
Art. 23 Polizza malattia
Art. 24 Garanzia I.P.M.
  Art. 25 Assistenza sanitaria funzionari
Art. 26 I.P.M. funzionari
Art. 26 bis Funzionari e impiegati in quiescenza
Previdenza
Art. 27 Fondo pensione dipendenti Gruppo Axa
Rimborsi spese

Art. 28 Trattamento di trasferta
Altri benefici
Art. 29 Anticipazioni T.F.R.
[Art. 30 Abrogato]
Art. 31 Convenzione bancaria
Art. 31 bis Mutui
Art. 32 Prestiti
Art. 33 Cessioni di beni di proprietà dell'impresa
Parte economica
Art. 34 Premio aziendale di produttività
Art. 34 bis Premio aziendale di produttività produttori
Art. 35 Indennità varie
Art. 36 Buono pasto
Art. 37 Polizze varie stipulate da dipendenti
Altri istituti
Art. 38 Inquadramento
Art. 39 Famiglie di fatto
Art. 40 Commissione di analisi e valutazione del rischio da stress correlato all'organizzazione del lavoro
Art. 41 Rotazione delle mansioni
Art. 42 Assunzione privilegiata
Art. 43 Stesura definitiva
Decorrenza e durata
Art. 44 Decorrenza e durata
Allegati

Contratto Integrativo Aziendale

Il giorno 08 Ottobre 2009, in Milano Axa Corporate Solutions Assurance S.A. […] e la RSA Fisac-Cgil convengono e stipulano il seguente Contratto Integrativo Aziendale

Art. 1 Sfera di applicazione - definizioni
1. Il presente Contratto Integrativo Aziendale (CIA) si applica:
- al personale Dipendente (Impiegati e Funzionari, ad integrazione del vigente CCNL) di Axa Corporate Solutions Assurance SA. - Rappresentanza Generale per l’Italia - , in servizio alla data di stipula, a quello assunto successivamente, con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che abbia favorevolmente superato il periodo di prova;
- ai dipendenti di Axa Corporate Solutions Assurance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - ai quali si applica la Disciplina Speciale - Parte Seconda del CCNL (personale addetto all’organizzazione produttiva e alla produzione) in servizio alla data di stipula e a quelli assunti successivamente;
- ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, ad eccezione degli articoli: 25, 26, 27 (fatto salvo quanto previsto nel medesimo articolo), 30, 33, 34 (solo per la parte di PAP Variabile) e 42.
2. Il presente contratto non si applica ai dipendenti il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualunque ragione alla data di decorrenza, salvo per quegli articoli previsti espressamente per il personale in quiescenza (art. 26 bis e art. 37, per le specifiche disposizioni in essi contenuti)
3. Le Parti si danno atto che, nell’articolato che segue, i termini qui indicati hanno il seguente significato:
- CIA: è il Contratto Integrativo Aziendale oggetto del presente Accordo. Esso si applica ai soggetti di cui all’art. 1 ed ha la vigenza di cui all’art. 44.
- CCNL: è il Contratto Collettivo Nazionale 17.09.2007 “Disciplina dei rapporti fa le Imprese di Assicurazione e il personale dipendente non dirigente” e successivi accordi di rinnovo
- CAE: è il Comitato Aziendale Europeo, organismo di confronto con i Rappresentanti Sindacali a livello europeo.
- Azienda: è la Rappresentanza in Italia di Axa Corporate Solutions Assurance SA., facente parte del Gruppo Internazionale Axa.
- Parti: sono i soggetti firmatari del CIA. Sono Parti l’Azienda e le Rappresentanze Sindacali Aziendali.

Art. 1 bis Etica sociale
1. L’Azienda è impegnata da tempo nei confronti dei partner (agenti e fornitori) esterni ad essa e dei suoi referenti principali (azionisti, clienti e collaboratori) al rispetto di impegni che concernono uno sviluppo armonico e responsabile riguardo l’ambiente ed i rapporti sociali.
Tali valori sono espressi nella Carta Etica del Gruppo Axa.
Relativamente allo sviluppo sostenibile, le Parti si impegnano a recepire gli eventuali risultati ottenuti in ambito Axa Assicurazioni spa.
2. Molteplici sono le iniziative in atto al riguardo; in Italia esse comprendono:
• L’adesione al Global Compact e l’impegno formale di osservarne e promuoverne i dieci principi
guida;
[…]
• Il riconoscimento della diversità e dell'integrazione, realizzate, in coerenza con quanto di seguito definito al punto 10., anche attraverso la stipula di convenzioni con le Province di Milano e Genova per l'inserimento mirato di lavoratori e lavoratrici diversamente abili all'interno dell’organizzazione aziendale; il sostegno all'associazionismo attraverso Axa Cuori in Azione, ance a supporto di questi processi; Le iniziative realizzate in tale ambito saranno presentate alle Rappresentanze Sindacali in occasione di specifici incontri informativi;
• L’affermazione ed il rispetto dei valori fondamentali nelle relazioni interne all'Impresa, nelle relazioni con i clienti e in quelle con gli azionisti, utilizzando il riferimento costituito dalla Carta Etica del Gruppo Axa, dalla Carta degli Impegni di Axa, dal Testo sulla condotta del Dialogo Sociale in Europa e l'Accordo di rinnovo di Costituzione del CAE del 29.06.2009, ore che dalla legislazione e normativa in materia contrattuale, nonché sensibilizzando i collaboratori ed i partner esterni che collaborano con Axa, a sviluppare un comportamento responsabile e coerente a questi valori.
[…]
10. Per queste ragioni le Parti riconoscono:
[…]
• La volontà di tradurre i principi che precedono si concretizza attraverso:
[…]
* l’attenzione di Axa alle esigenze dei suoi collaboratori;
* la ricerca delle opportunità di valorizzazione professionale sulla base dei principi di non discriminazione.
• L'opportunità di garantire:
- ambienti di lavoro adeguati, l'efficacia negli interventi di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, la delimitazione degli orari di lavoro per conciliare una adeguata prestazione lavorativa con un corretto impatto socio-ambientale della propria attività; il tutto per poter armonizzare il doppio ruolo di cittadino e lavoratore;
- il ruolo di cittadino e di lavoratore (work life balance), come uno dei cardini della gestione delle Risorse Umane. In virtù di questo, l’Azienda dichiara di perseguire la compatibilità tra programmi di incentivazione, le opportunità di sviluppo professionale e la piena fruizione dei diritti e delle tutele da parte di tuo il personale;
- il rispetto reciproco delle regole di correttezza e trasparenza nei rapporti gerarchici, tale da evitare iniziative organizzative contrarie aie norme contrattuali e di legge e per prevenire l’insorgere di situazioni riconducibili all'interno dei fenomeni di “Mobbing” e “Straining”.
[…]
• L’esigenza di riconoscere e sviluppare la Responsabilità Sociale del Gruppo Axa in Italia in un quadro di riconoscimelo effettivo di tutti gli stakeholders.
[…]

Tutele
Art. 2 Diritto all'informazione

1. Lo sviluppo di una cultura di relazioni aziendali reciprocamente soddisfacenti, basate sul riconoscimento dei rispettivi ruoli e sulla fiducia tra il Management e i Rappresentanti dei Lavoratori, è l'obiettivo che Axa persegue nello sviluppo del dialogo sociale.
2. La competenza, lo sviluppo e la motivazione dei propri collaboratori sono per Axa fattori determinanti nella realizzazione della propria ambizione di essere il riferimento mondiale nel suo settore di attività.
Pertanto, volta alla realizzazione professionale di ognuno dei propri collaboratori, Axa intende creare una cultura e un’etica aziendale forti, ispirate, in particolar modo, ai propri valori di riferimento (professionalità, innovazione, realismo, spirito di squadra e rispetto della parola data).
3. Il perseguimento di questi obiettivi si traduce in una politica sociale attenta sia ai bisogni di sicurezza e di stabilità espressi dai Dipendenti che a quelli di innovazione e competitività necessari al successo dell’Azienda.
4. È in tale conteso di relazioni, formalizzato nel protocollo di Gruppo del novembre 2004, recepito dall'accordo CAE del 29 giugno 2009 e qui allegato (Allegato 1), sulle modalità di sviluppo del dialogo sociale all’interno del Gruppo Axa a livello europeo, che le Parti intendono consolidare le relazioni sindacali secondo un modello partecipativo e responsabile, pur nel rispetto dei ruoli delle Parti.
5. In questa logica, l'Azienda - nell'affermare la propria autonomia e responsabilità nell'iniziativa d'impresa e nel pieno rispetto delle norme contrattuali nazionali e di Legge - riconosce al Sindacato il ruolo di interlocutore preventivo nelle fasi di gestione del cambiamento da cui possano derivare rilevanti conseguenze sui lavoratori e sulle loro condizioni di lavoro.
6. All'interno delle relazioni sindacali, il sistema di Informazione e Partecipazione comprende:
a) l’istituzionalizzazione di due incontri annui tra Direzione Aziendale e RSA, secondo le previsioni del CCNL in materia di diritto all'informazione. Il primo incontro è fissato entro un mese dall'approvazione della bozza di Bilancio; lo stesso incontro è sede di verifica dell'andamento (consuntivo anno precedente e conferma obiettivo anno in corso) degli indici aziendali individuati per il calcolo del coefficiente a cui è collegato il PAP Variabile di cui all'art. 34 CIA. Il secondo, a sei mesi dal primo incontro, per la presentazione dei dati relativi alla semestrale. Sugli stessi temi, su richiesta delle RSA, saranno possibili ari incontri.
b) L’Azienda, in caso di mutamenti organizzativi di rilievo con conseguenze sull’occupazione o che possono impattare qualitativamente sulla prestazione lavorativa di gruppi di persone, informa le RSA sui processi presupposti a tali cambiamenti. In specifici incontri preventivi, a richiesta e/o nel rispetto delle procedure contrattuali, l'Azienda comunica alle RSA:
- le ragioni alla base della scelta del processo di cambiamento;
- la previsione degli effetti del medesimo sulle condizioni di lavoro del personale coinvolto;
- gli obiettivi che si intendono perseguire a breve e medio termine.
Gli incontri sono finalizzati alla ricerca di soluzioni, possibilmente condivise, atte a raggiungere gli obiettivi Aziendali anche in forme alternative a quelle proposte dall'Azienda, come previsto dal protocollo di Gruppo del novembre 2004, recepito dall'accordo CAE del 29 giugno 2009.
Gli incontri possono avere luogo anche a livello di Dipartimento, in relazione a cambiamenti organizzativi della struttura, interna od esterna, di sua pertinenza.
c) L’Azienda fornisce inoltre trimestralmente le seguenti informazioni aie RSA:
- L’elenco delle ore di lavoro straordinario per settore comprensivo della banca ore.
- L’elenco dei nuovi assunti, il relativo inquadramento, la posizione organizzativa, la data di assunzione e la tipologia del contratto individuale. 
- Il numero delle varie tipologie di contratto applicate (e che verranno concordate in sede di contrattazione collettiva) e la loro suddivisione per sesso.
- Il numero di consulenti per area organizzativa di impiego.
d) L’Azienda fornisce annualmente alle RSA le seguenti informazioni di dettaglio:
[…]
2) Informazioni sul tipo di contratto di lavoro applicato, il numero di dipendenti ed il portafoglio complessivo delle Società Controllate in Italia.
3) Il numero di dipendenti interessati da provvedimenti di passaggio di livello.
4) Il numero delle visite effettuate per la medicina preventiva e per l’assistenza sanitaria.
5) Il numero delle persone trasferite al di fuori della sede di lavoro d’appartenenza e il numero delle persone cessate ed assunte, suddiviso per sesso.
6) Le attività assegnate in appalto nel rispetto di leggi e normative vigenti in materia.
[…]
8) L’elenco dei lavoratori/trici la cui permanenza nello stesso livello d’inquadramento sia pari o superiore a 10 anni al 31 dicembre del precedente anno e il numero di lavoratori che dall’anno 2001 hanno rivolto formale richiesta di mutamento di mansioni.
9) L’elenco dei dipendenti e dei rispettivi livelli di inquadramento secondo la situazione risultante al 31 dicembre dell’anno precedente, nonché il numero dei lavoratori di 6° livello riconosciuti appartenenti all'area quadri prevista dal CCNL.
[…]
e) L’Azienda, con il consenso delle are Società del Gruppo Axa, è promotrice di almeno un incontro nella vigenza del CIA tra la Rappresentanza delle stesse e le RSA.
In tale incontro, come nelle riunioni formali del CAE organizzate in Italia, le Società del Gruppo Axa in Italia presentano la visione del posizionamento delle stesse nel mercato italiano, le loro strategie di medio periodo e valutano le problematiche delle relazioni con il personale.
Su richiesta delle RSA, qualora intervenissero modifiche all'assetto organizzativo e societario, ovvero alle strategie commerciali delle Società del Gruppo, potrà essere richiesto un apposito incontro, nel caso in cui l’incontro previsto al comma 1 sia già stato effettuato.
A tale incontro possono partecipare ance le RSA delle are Società del Gruppo Axa.
f) Con riferimento all'allegato 6A bis del CCNL, l'Azienda s’impegna ad organizzare, a fonte di significativi piani di riorganizzazione dell'area distributiva che incidano concretamente sui livelli occupazionali aziendali, ovvero comportino modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di gruppi di personale, uno specifico momento di approfondimento congiunto con le RSA.

Art. 5 Pari opportunità
1. Le Parti seguiranno attentamente l'evolversi dei lavori svolti dalla Commissione Paritetica costituitasi in Axa Assicurazioni sul tema delle “Pari Opportunità”, impegnandosi a recepirne gli eventuali risultati.

Art. 6 bis Commissioni paritetiche
Le Parti seguiranno attentamente l'evolversi dei lavori svolti da ulteriori Commissioni Paritetiche che dovessero costituirsi in Axa Assicurazioni su tematiche inerenti il rapporto di lavoro, impegnandosi a recepirne gli eventuali risultati.

Art. 7 Tutela sindacale
[…]
5. L’Azienda provveder a dotare i locali messi a disposizione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali di:
- telefono con linea esterna urbana ed interurbana
- fax
- terminale con accesso ai programmi di microinformatica previsti dagli standard Aziendali
- collegamento limitato, appena tecnologicamente attuabile, ai siti internet inerenti le attività sindacali nazionali.
6. Alle RSA è messo a disposizione un account di posta elettronica per la diffusione delle informative sindacali.
6. bis Non essendoci un sito Intranet a disposizione per la diffusione delle informative sindacali, le RSA potranno fare ricorso alla posta informatica interna per le comunicazioni ai lavoratori.
[…]

Orario di lavoro
Art. 9 Lavoro a tempo parziale

1. In riferimento al D.Lgs. 25/2/2000 n. 61, del D.Lgs. 10.09.2003 n. 276 e successive modificazioni, le Parti condividono l’importanza del principio di non discriminazione tra lavoratori ad orario full time e lavoratori ad orario patti me in relazione a tutti gli aspetti caratterizzanti il rapporto di lavoro.
[…]
j) Al rapporto di lavoro part time si applica la disciplina dell'istituto quale prevista per il personale a tempo pieno dal CCNL.
[…]
10, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e gestionali, il partirne verticale su base tempo pieno.
4. Percentuale massima di utilizzo del part - time:
Si precisa che il limite percentuale massimo complessivo di utilizzo di tutte le tipologie di part time (fatti salvi i limiti previsti per ogni singola tipologia:
part time antimeridiano 8,5%, part time pomeridiano 5%, part time verticale 5%) non può in ogni caso eccedere il 14% del totale dei dipendenti.
[…]

Art. 15 Lavoro straordinario
1. L’effettuazione di lavoro straordinario, fatte salve le norme di legge e di CCNL, è consentita unicamente previa autorizzazione data di volta in volta dall'Azienda, in presenza di esigenze organizzative straordinarie e/o picchi di lavoro ed in assenza di debiti di flessibilità.
[…]
Nel caso di debiti di flessibilità, le eventuali ore di lavoro eccedenti l’ordinario orario di lavoro, vanno ad erodere il debito stesso.
2. L’Azienda informa le RSA nel caso in cui particolari esigenze tecniche - organizzative - produttive prevedano l’effettuazione di rilevanti quantità di lavoro straordinario per un intero servizio.
[…]

Art. 17 Turni
Fatto salvo quanto previsto all'art. 106 CCNL qualora fossero ripristinati i turni di lavoro, le Parti si impegnano a definire le relative modalità di attuazione.

Salute
Art. 18 Tutela della salute

Le Parti, in merito alla normativa prevista in materia dal D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 - Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL), convengono sulla fondamentale funzione della medicina preventiva quale strumento di tutela della salute.

Art. 19 Medicina preventiva
1. L’Azienda e le RSA convengono sull’importanza della prevenzione quale strumento prioritario di tutela della salute dei lavoratori: l’Azienda si impegna, pertanto, ad attivarsi per favorire l’effettuazione, da parte del personale dipendente ed in estensione al D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 - Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL) e successive modifiche, di indagini diagnostiche atte a rilevare l’insorgenza di affezioni sin dalle primissime fasi e ciò nel rispetto del diritto alla privacy, come da legislazione vigente.
2. Check Up:
a) Nell’ottica che precede saranno messe a disposizione, mediante convenzione che l’Azienda provveder a stipulare con enti sulle principali piazze o mediante specifiche autorizzazioni che la Direzione Risorse Umane provveder di volta in volta a rilasciare al personale esterno che non potrà usufruire di tali convenzioni, le seguenti visite/analisi di medicina preventiva:
…omissis..
b) Le visite/analisi sopra riportate possono essere effettuate durante l’orario di lavoro.
[…]
3. Atre visite preventive:
Sono a carico dell’Azienda il costo ed il rilascio di permesso retribuito per effettuare le seguenti visite una volta l’anno:
- Visita oculistica - una volta l’anno;
- Analisi audiometria, per il personale addetto alla stamperia ed al centralino - una volta l’anno;
- Visita ortopedica a richiesta del medico Aziendale - una volta l’anno;
- Spirometria, per il personale dislocato stabilmente in locali in assenza di aerazione esterna - una volta l’anno
Le Parti concordano che potranno essere inseriti anche ari esami preventivi, previa valutazione da effettuarsi con il medico aziendale, di cui al successivo punto 5.
5. Sala medica
A Milano, presso Axa Assicurazioni, è garantita la presenza di un medico generico presso la saletta medica di Piazza Santissima trinità, in orari e giorni da definire, mentre a Genova il medico generico che opera per Axa Assicurazioni sarà ugualmente disponibile, nelle giornate ed orari che saranno precisati.
Ai dipendenti Axa Corporate Solutions Assurance S.A. che usufruiranno delle prestazioni di cui sopra sono concessi permessi retribuiti per gli spostamenti verso e dalla saletta medica.
6. Privacy
Tutti gli esiti degli esami di cui al presente articolo sono consegnati direttamente ai dipendenti interessati.
7. Fumo passivo
In tutte le sedi di lavoro è vietato fumare nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 20 Tutela dipendenti diversamente abili
1. L’introduzione della Legge 68/99 ha modificato, innovandola, la disciplina del Collocamento Obbligatorio. La Legge si pone il fine di favorire l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone diversamente abili nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. È in tale logica che l’Azienda, da sempre orientata ad una visione volta a riconoscere e tutelare le diversità, ha stipulato una Convenzione con la Provincia di Milano in funzione della quale, nel rispetto della Legge, realizzare un programma graduale di assunzioni mirate, definite nei tempi e nelle modalità di realizzazione.
2. Le Convenzioni consentono di prevedere percorsi di formazione, stage, tirocini e borse lavoro, che si prefiggono lo scopo di agevolare l’ingresso del lavoratore diversamente abile nel mondo del lavoro,
valorizzando le sue potenzialità professionali, favorendo l’acquisizione di competenze, creando opportunità e facilitando l’integrazione lavorativa.
3. Condividendo la necessità di promuovere un’azione sinergica volta a garantire la puntuale applicazione delle normative vigenti in materia ed abbattere le barriere relazionali che potrebbero ostacolare l’inserimento e l’integrazione del lavoratore diversamente abile, le Parti convengono di seguire le indicazioni emerse da apposita Commissione Paritetica, istituita presso Axa Assicurazioni.
4. L’attività della Commissione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Rilevare l'eventuale esistenza di ostacoli nei confronti del personale diversamente abile, attraverso l’analisi dei caratteri dell’organizzazione del lavoro nel conteso aziendale;
- individuare gli spazi professionali ed organizzativi che possano offrire opportunità qualificate ai lavoratori diversamente abili;
- promuovere azioni di tutoraggio, integrazione e di supporto all'inserimento professionale;
- rafforzare la cultura e la consapevolezza aziendali in tema di opportunità per i diversamente abili e relativa tutela;
- presidiare la puntuale realizzazione degli adempimenti normativi che le Leggi in materia e le Convenzioni stipulate determinano in capo all'Azienda;
- impostare interventi specifici su questi temi a livello aziendale;
- presentare ogni due anni un resoconto delle iniziative intraprese e delle attività realizzate.
5. L’Azienda concede permessi retribuiti a tutti i lavoratori che, costretti da nefropatie, o rare patologie invalidanti, devono sottoporsi a continue terapie per la sopravvivenza.
6. Ai lavoratori diversamente abili e/o ai lavoratori che abbiano familiari fiscalmente a carico diversamente abili e bisognosi di assistenza continua, sono concessi permessi retribuiti per un massimo di giorni 6 all'anno oltre quelli di cui alla normativa vigente in materia, usufruibili ance a mezze giornate e ad ore.
7. È previsto il rimborso delle spese di trasporto verso la sede di lavoro e viceversa per i dipendenti non vedenti totali, come previsto dalle norme di legge, ove non già attuato da parte degli Enti Locali, in applicazione del Verbale di Accordo del 6.04.2006.
Particolari casi di "ciechi parziali” (ex art. 3 Legge 138 del 3.04.2001) e “ipovedenti gravi” (ex art. 4 Legge 138 del 3.04.2001) saranno valutati dall'Azienda.
8. L’handicap e la necessità delle cure devono essere documentate dalle competenti strutture pubbliche.
9. Su richiesta del lavoratore, l'Azienda valuterà eventuali casi ulteriori rispetto alle previsioni di cui al punto 6.

Parte economica
Art. 35 Indennità varie

1. Per il personale che svolge continuativamente la propria attività in locali posti al sotto il livello stradale (piano -1) è prevista l'erogazione di una indennità […]
2. Al personale addetto continuativamente o in turno continuativo al Centralino è riconosciuta una indennità […]

Altri istituti
Art. 40 Commissione di analisi e valutazione del rischio da stress correlato all'organizzazione del lavoro.

1. Le Parti riconoscono che i valori espressi nella Carta Etica del Gruppo Axa e la loro realizzazione da parte di tutti i collaboratori, ad ogni livello di responsabilità e di ruolo gerarchico, favoriscono la
prevenzione la risoluzione di quei fenomeni che possono trasformarsi in fattori di rischio da “stress - lavoro correlato” (Accordo Europeo 8.10.2004 e art. 28 D.Lgs 9.04.2008 n. 81).
Nelle organizzazioni aziendali complesse, nell'ambito della gestione delle relazioni interpersonali di particolare criticità, la negazione di tali tipologie di stress, può sviluppare vere forme di costrizione organizzativa, genericamente riconducibili alla definizione di mobbing, ed are forme similari, legalmente perseguibili, ance senza responsabilità diretta dell’Impresa.
2. La Società si impegna a recepire gli eventuali risultati ottenuti in ambito Axa Assicurazioni.
3. La Società fa riferimento agli eventuali esiti di Axa Assicurazioni.
4. La Società si impegna a recepire gli eventuali risultati ottenuti in ambito Axa Assicurazioni.

Art. 41 Rotazione delle mansioni
1. In relazione all’art. 98 comma 3 del CCNL, il termine di 8 anni di assegnazione alle medesime mansioni deve intendersi ridotto a 6.
[…]