Categoria: 2016
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Tipologia: CIA
Data firma: 13 maggio 2016
Validità: 16.04.2016 - 31.12.2018
Parti: Unipol e Fisac-Cgil, First-Cisl, Uilca, Fna, Snfia
Settori: Credito Assicurazioni, Unipol
Fonte: uilca.it



Sommario:

  I. Parte generale
Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Democrazia d’impresa
Art. 3 Partecipazione e informazione
Art. 4 Ruolo dei funzionari
Art. 5 Formazione professionale
Art. 6 Mobilità professionale
Art. 7 Pari opportunità
Art. 8 Servizi di asilo nido
Art. 9 Mobbing
Art. 10 Tutela della salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro
Art. 11 Assunzione familiari
II. Parte normativa
Art. 12 Orario di lavoro a tempo pieno
Art. 13 Orario di lavoro a turni
Art. 14 Orario di lavoro a part-time
Art. 15 Lavoro supplementare
Art. 16 Lavoro straordinario
Art. 17 Reperibilità nei sistemi informativi
Art. 18 Permessi
Art. 19 Aspettative
Art. 20 Assemblee sindacali
Art. 21 Attività di patronato.
Art. 22 Ferie e festività abolite
Art. 23 Trasferimenti di sede
Art. 24 Sistemi tecnologici
Art. 25 Occupazione nelle agenzie in appalto
  Art. 26 Validità degli accordi
III. Parte economica
Art. 27 Una tantum
Art. 28 Premio aziendale di produttività (pap)
Art. 29 Premio aziendale variabile (pav) / Prestazioni di welfare aziendale - Contributo una tantum al fondo pensione
Art. 30 Indennità specifiche
Art. 31 Buono pasto
Art. 32 Rimborsi spese
Art. 33 Concorso spese per lavoratori studenti
Art. 34 Prestiti e anticipo stipendio
Art. 35 Mutui casa
Art. 36 Anticipazione del T.F.R.
IV. Parte previdenziale e assicurativa
Art. 37 Previdenza integrativa
Art. 38 Coperture sanitarie
Art. 39 Altre coperture assicurative
Art. 40 Copertura kasko, incendio, furto, eventi atmosferici, eventi socio-politici e cristalli
V. Parte personale inquadrato nella disciplina speciale parte terza CCNL (call center)
Art. 41 Personale inquadrato nella disciplina speciale Parte terza del CCNL (call center)
VI. Decorrenza e durata
Art. 42 Decorrenza e durata
Allegati

Contratto Integrativo Aziendale
Il giorno 13/5/2016 presso la sede di Unipol Gruppo Finanziario spa sulla base di quanto previsto dall’articolo 84 del vigente CCNL che disciplina i rapporti fra le imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente tra la Capogruppo Unipol Gruppo Finanziario spa [...] e le Organizzazioni Sindacali Aziendali di categoria Fisac/Cgil, First/Cisl, Uilca, Fna e Snfia si è stipulato il seguente Contratto Integrativo Aziendale

I. Parte generale
Art. 1 Sfera di applicazione

Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica ai dipendenti in servizio alla data di stipulazione o assunto successivamente nelle imprese del Gruppo Unipol di seguito riportate e destinatarie del CCNL applicato al personale non dirigente dipendente dalle Imprese di Assicurazione, sottoscritto dalle OO.SS. dei lavoratori che sono anche firmatarie del presente CIA.
Qualora durante la vigenza del presente CIA nuove società che applicano il CCNL per il personale non dirigente dipendente dalle Imprese di Assicurazione entrassero nel perimetro del Gruppo Unipol, le Parti si incontreranno per valutare tempi e modalità dell’eventuale applicazione del presente CIA, come già avvenuto in analoghe precedenti situazioni.
Arca Assicurazioni spa
Arca Inlinea s.cons.a.r.l.
Arca Sistemi scarl
Arca Vita spa
Bim Vita spa
Compagnia Assicuratrice Linear spa
Finitalia spa
Fondazione Unipolis Incontra Assicurazioni spa
Pronto Assistance spa
Pronto Assistance Servizi scrl (Pas)
Siat Assicurazioni spa
Unipol Gruppo Finanziario spa
Unipolsai Assicurazioni spa
Unisalute spa

Art. 2 Democrazia d’impresa
La gestione del rapporto di lavoro si basa sul rispetto della persona, sulla correttezza e sul rispetto delle pari opportunità.
Le Parti confermano la centralità del personale dipendente, riconoscono e rispettano i reciproci ruoli e promuovono la diffusione di un corretto sistema di relazioni.
Nello specifico le Parti ribadiscono l’impegno per un ulteriore miglioramento delle relazioni sindacali attraverso il rafforzamento della partecipazione dei lavoratori e delle stesse OO.SS.AA. alla crescita quantitativa e qualitativa (servizio all’utenza, prodotti, costi e risultati economici) di ciascuna Compagnia Assicurativa e dell’intero Gruppo, attraverso il miglioramento dell’informazione e del confronto nel rispetto dei reciproci ruoli e funzioni e attraverso lo sviluppo dell’azione di valorizzazione delle persone e della loro crescita professionale.
Tale reciproco impegno si svolgerà nell’ambito delle norme di Legge, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di quanto pattuito nel presente Contratto Integrativo Aziendale.

Art. 3 Partecipazione e informazione
Le Parti confermano la scelta della partecipazione come fondamentale valore condiviso e radicato nella vita del Gruppo.
Le Parti, nell’ambito delle politiche e degli obiettivi aziendali e delle società del Gruppo, si impegnano a migliorare ulteriormente contenuti, modalità e tempi della partecipazione e del coinvolgimento dei lavoratori alla vita dell’Impresa, in un rapporto esplicito teso a sviluppare le competenze, elevare la qualità del servizio, migliorare la qualità del lavoro e la professionalità.
Le Parti convengono sull’esigenza di sviluppare la comunicazione interna rivolta a tutti i dipendenti con l’obiettivo di migliorare la circolazione delle informazioni e delle conoscenze all’interno dell’Impresa per favorire la realizzazione delle strategie ed il conseguimento degli obiettivi aziendali.
Le Parti concordano sull’opportunità di sviluppare ulteriormente la collegialità come criterio di gestione aziendale, coinvolgendo nella elaborazione dei piani, dei programmi e dei progetti tutti i lavoratori all’interno della unità organizzativa di appartenenza.
Nel rapporto diretto con i lavoratori il Gruppo riconferma il proprio impegno a svolgere, a livello di singola Direzione, incontri periodici tra Dirigenti e Funzionari per analizzare e discutere l’attività della Direzione nel contesto delle politiche generali dell’Impresa.
Nel rapporto diretto fra il responsabile di una determinata unità organizzativa ed il suo superiore gerarchico si dovranno tenere incontri periodici finalizzati alla discussione degli obiettivi, alla identificazione delle risorse necessarie, al ruolo che il lavoratore è chiamato ad assolvere per la realizzazione degli stessi, all’andamento del lavoro e ai risultati conseguiti.
Il processo di coinvolgimento dovrà con la gradualità necessaria coinvolgere e interessare ogni singola unità organizzativa allo scopo di:
- migliorare i risultati della gestione;
- migliorare i servizi verso l’utenza sia esterna che interna (tra Uffici e tra Uffici e Agenzie);
- migliorare la professionalità dei lavoratori;
- migliorare il contesto e le condizioni di lavoro;
- innovare le metodologie di lavoro;
- migliorare la funzionalità e l’organizzazione del lavoro.
Le Parti condividono che il lavoro è l’elemento costitutivo dell’impresa e si realizza nel rispetto degli accordi e delle regole con l’obiettivo di sviluppare un’impresa responsabile verso se stessa e verso il mondo esterno.
In tal senso, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 13 del CCNL, saranno promossi momenti di confronto tra le Parti sui temi della responsabilità sociale, degli andamenti generali della Compagnia in rapporto alle strategie e al mercato, degli assetti organizzativi e dell’organizzazione del lavoro.
Nell’ambito dei sistemi di comunicazione interna, alle OO.SS.AA. viene messa a disposizione una bacheca elettronica accessibile ai dipendenti, in cui dare comunicazioni tempestive ed inserire pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
a - Informazione generale
Allo scopo di favorire ulteriormente i processi partecipativi l’Impresa riconferma il proprio impegno a fornire al Sindacato le informazioni riguardanti le principali variabili aziendali e precisamente:
- politiche e obiettivi della Compagnia;
- budget aziendale;
- piani industriali;
- rapporti tecnici;
- attività date in appalto;
- investimenti tecnologici.
Tali informazioni, corredate dalla documentazione necessaria, saranno fornite almeno una volta all’anno e quando, eventualmente, le OO.SS.AA. ne facciano richiesta.
Contestualmente, saranno fornite anche le seguenti informazioni:
- contratti part-time per sede e tipologie;
- premi lavoro diretto;
- denunce sinistri;
- spese per lavoro autonomo non imputabile al lavoro peritale.
b - Informazioni specifiche
Le informazioni specifiche che l’Impresa fornirà tempestivamente alle OO.SS.AA. verteranno sui seguenti temi.
b.1) Progetti organizzativi ed informatici. L’Impresa per quanto riguarda i progetti che hanno rilevanza sulla Organizzazione del Lavoro, occupazione e professionalità, fornisce le informazioni necessarie ed una documentazione di sintesi utile ad una reale comprensione degli stessi (in particolare obiettivi e contenuti) prima dell’avvio della fase di realizzazione.
Sullo stato di avanzamento dei progetti le OO.SS.AA. possono chiedere ulteriori informazioni.
L’informativa verterà principalmente: sulla descrizione delle aree di attività delle unità organizzative e delle conseguenti funzioni prevalenti; sui criteri organizzativi del progetto e su eventuali modifiche della struttura; sui ritorni di produttività attesi con la realizzazione del progetto.
b.2) Organici. Mensilmente verranno consegnate alle OO.SS.AA. le informazioni su assunzioni (area professionale, livello retributivo, provenienza da altre Società del Gruppo), cessazioni (con indicazione di passaggi ad altre Società del Gruppo), distacchi, trasferimenti di sede, movimentazioni, passaggi di livello retributivo, variazioni di contratto, assunzioni di disabili di cui alla legge n° 68 del 12 marzo 1999 e lavoratori in somministrazione per settore di collocazione, lavoro straordinario e lavoro supplementare effettuato.
b.3) Informazioni specifiche verranno fornite in merito alle aree commerciale e servizi di liquidazione relativamente alle linee generali delle politiche aziendali e ai principali processi di cambiamento. Nello specifico saranno illustrate eventuali variazioni della struttura organizzativa, eventuali modifiche dei livelli occupazionali e verranno fornite, per la rete di liquidazione, informazioni sull’andamento del denunciato. A tale proposito, a richiesta delle OO.SS.AA., potranno essere attivati appositi tavoli tecnici su progetti organizzativi specifici, composti da un numero massimo di tre membri designati dall’Impresa e da due membri per ogni organizzazione sindacale aziendale.
b.4) Su richiesta delle OO.SS.AA., verranno fornite informazioni sulla rete di vendita e la distribuzione tramite banche.
b.5) Annualmente l’Impresa consegnerà alle OO.SS.AA. un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile e il costo del personale disaggregato per sesso secondo i criteri stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente.
[…]
c- Confronto
I temi dell’informazione generale e specifica possono essere oggetto di confronto fra le Parti su richiesta di una di esse.
Per quanto riguarda il confronto sui temi relativi a:
- tempi e modalità dei progetti significativi;
- metodi e criteri adottati e finalità nei cambiamenti organizzativi;
- nuove procedure meccanizzate;
- carichi di lavoro;
- progetti di inserimento mirato per lavoratori con handicap;
- progetti e attività afferenti i Call Center;
- nuove professionalità ed evoluzione di quelle presenti
l’Impresa fornirà la necessaria documentazione fissando un incontro da tenersi non oltre 15 giorni dalla data di trasmissione della documentazione stessa. Dopo tale incontro possono essere richiesti ulteriori approfondimenti da esaurirsi entro 10 giorni dalla richiesta e comunque entro 30 giorni dalla data di trasmissione della documentazione.
d - Contrattazione
L’Impresa, in conseguenza di cambiamenti organizzativi delle strutture e di cambiamenti tecnologici, contratta con le OO.SS.AA.:
- la distribuzione dell’orario;
- il cambiamento e la riconversione professionale;
- la mobilità anche territoriale;
- gli effetti sull’occupazione;
- la formazione finalizzata alla riconversione professionale.
La contrattazione deve iniziare di norma entro 10 giorni dalla data di informazione scritta o orale fornita alle OO.SS.AA.

Art. 7 Pari opportunità
Nell’ambito delle normative in materia di pari opportunità, fra aziende e OO.SS.AA. è attiva la commissione bilaterale.
Tale commissione ha lo scopo di approfondire i contenuti della legge ed elaborare e promuovere idee e progetti di azioni positive volte al superamento degli ostacoli anche indiretti che impediscono la valorizzazione del personale femminile.
Tramite detta Commissione, al fine di promuovere forme innovatrici e adattabili di organizzazione del lavoro e di articolazione della prestazione lavorativa volte al miglioramento della qualità e della produttività del lavoro, l’Azienda si impegna ad elaborare, congiuntamente con le OO.SS.AA., progetti di azioni positive finanziabili con i contributi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e/o da altre normative vigenti in materia, nonché a condurre altri studi di fattibilità anche non finanziabili, comunque inerenti al tema.
Le attività della Commissione riguarderanno anche la promozione e la verifica dei progetti di supporto allo svolgimento dell'attività lavorativa per i lavoratori diversamente abili.
Tale Commissione è composta da un numero massimo di tre membri designati dalle Società e 10 membri designati dalle OO.SS.AA., e potrà essere convocata in tempi rapidi anche su iniziativa di una delle parti.
Le Parti si danno reciproca facoltà di invitare ai lavori della Commissione propri esperti.

Art. 9 Mobbing
Il Gruppo afferma che la salvaguardia della integrità morale e fisica del dipendente è condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività lavorativa e che una cultura del lavoro che ponga al centro il rispetto della personalità di ogni collaboratore rappresenta la base per un positivo clima aziendale così come previsto dal Codice delle Buone Prassi sottoscritto in data 30 luglio 2013, a cui si rinvia.
Qualunque atteggiamento lesivo della dignità individuale, che si manifesti attraverso comportamenti, parole, atti, scritti capaci di arrecare offesa alla personalità, alla dignità o all’integrità fisica o psichica di una persona, costituisce una violazione dei diritti personali e non è compatibile con il normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Le Parti riconoscono l’importanza dei temi connessi alle violenze morali e psicologiche nell’ambiente di lavoro e manifestano l’intenzione di svolgere azioni di prevenzione e tutela dei lavoratori verso i fenomeni di mobbing e straining.
Per tutte le imprese firmatarie del presente Contratto Integrativo Aziendale viene istituito un unico Organismo bilaterale tra le Società e le OO.SS.AA. al quale viene affidato il compito di individuare percorsi di approfondimento della materia per proporre iniziative comuni mirate ad una diffusione e ad una sensibilizzazione sull’argomento al fine di prevenire l’insorgere di azioni lesive della dignità individuale, e di identificare le azioni da intraprendere in caso di situazioni in cui si ravvisino forme di mobbing.
Tale Organismo è composto da un numero massimo di tre membri designati dalle Società e 10 membri designati dalle OO.SS.AA. che saranno nominati e apriranno i lavori entro tre mesi dalla data di stipulazione del presente CIA.
Le Parti si danno reciproca facoltà di invitare ai lavori dell’Organismo propri esperti.

Art. 10 Tutela della salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro
Ferma l’applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e dell’art. 50 del vigente CCNL, il Gruppo conferma che la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 del Decreto Legislativo 81/2008 riguarderà tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato.
Inoltre, il Gruppo sostiene la fondamentale funzione delle iniziative di prevenzione in materia di salute e sicurezza e conferma il suo impegno ad intervenire ove necessario per migliorare le condizioni ambientali, igieniche e di sicurezza nei luoghi di lavoro, fornendo periodiche informazioni ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sull’andamento dei programmi di intervento e con informazioni preventive rispetto a modifiche dei programmi o cambiamenti di sedi.
In tal senso, il Gruppo intende sviluppare una cultura della Sicurezza e si impegna a promuovere insieme ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza iniziative rivolte alla tutela della salute dei dipendenti quali a titolo esemplificativo:
- il miglioramento dei presidi di prevenzione incendio e di pronto soccorso,
- iniziative rivolte all’approfondimento di aspetti legati alla salute psico-fisica dei dipendenti,
- la misurazione di parametri ambientali nei luoghi di lavoro,
- il miglioramento dell’informazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Nell’ottica di quanto sopra, il Gruppo dichiara la propria disponibilità a proseguire nell’attivazione di campagne specifiche di prevenzione, quali ad esempio campagne annuali anti-influenzali, campagne contro il fumo, esame cutanei, campagne riguardanti le malattie cardiovascolari.
A tal fine le Parti prendono atto che la materia è organicamente disciplinata dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e che alle disposizioni ed ai soggetti in esso contemplati occorre rinviare per individuare le concrete modalità di attuazione delle tutele in materia di sorveglianza sanitaria.
Qualora nell'ambito della sorveglianza sanitaria emerga la necessità di ulteriori accertamenti specialistici, fermo quanto già disposto dal D.lgs. n. 81/2008, la relativa spesa sarà a carico dell’Azienda.
Con particolare riferimento al D.Lgs. 151/2001 e D.Lgs 81/2008, l'Impresa metterà in atto le misure preventive e protettive che - ai sensi della normativa vigente – saranno declinate in stretta collaborazione con i Medici del Lavoro e dovranno essere adottate dalle lavoratrici in gravidanza e puerperio.
Nell’eventualità in cui le risultanze dei controlli siano tali da consigliare che il lavoratore non venga più adibito alle mansioni fino a quel momento svolte, lo stesso sarà adibito a mansioni diverse nell’ambito del livello di appartenenza.
Gli accertamenti sanitari, la cui obbligatorietà non è prevista dalla normativa vigente, potranno essere effettuati su base esclusivamente volontaria e sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lavoratore.
L’Impresa fornirà rispettivamente alle RSA e agli RLS, in occasione di incontri annuali, i dati anonimi collettivi concernenti i controlli sanitari effettuati.
Non potranno essere divulgate informazioni lesive del diritto del lavoratore alla riservatezza su fatti attinenti alla sua vita privata.

II. Parte normativa
Art. 12 Orario di lavoro a tempo pieno

a - Durata e distribuzione
Per tutto il personale l’orario di lavoro settimanale è, salvo quanto previsto dalle specifiche regolamentazioni in materia, pari a 37 ore così come previsto dal vigente CCNL.
Di norma, tutte le unità organizzative effettuano otto ore giornaliere di lavoro dal lunedì al giovedì e cinque ore giornaliere al venerdì.
[...]

Art. 13 Orario di lavoro a turni
a - Durata e distribuzione
In considerazione delle particolari esigenze di taluni servizi, sono stabiliti turni di lavoro settimanali per le seguenti categorie di lavoratori:
• addetti ai centralini telefonici;
• addetti ai Call Center del Gruppo
Nell’allegato 4 e negli Accordi specifici sono riportati gli orari dei turni.
Agli addetti al Call Center verrà fornito un calendario trimestrale dei turni di lavoro che potrà essere modificato per esigenze tecnico-produttive con un preavviso di almeno 30 giorni.
L’introduzione di nuovi turni di lavoro sarà oggetto di confronto con le OO.SS.AA. secondo i tempi previsti dall’art. 3 del CIA.
[…]

Art. 14 Orario di lavoro a part-time
[...]
d - Criteri di accesso
Allo scopo di agevolare l’accesso al part-time l’Impresa registrerà le domande scritte pervenute dai singoli lavoratori. L'Impresa si impegna a dare risposta, sia essa positiva o negativa, alle domande di part-time entro 3 mesi dalla loro presentazione.
Ad integrazione di quanto previsto in materia di priorità al part time dal D.lgs. n. 81/2015, l'accesso al part-time viene regolamentato sulla base dei seguenti criteri elencati in ordine di importanza:
• comprovati motivi di salute;
• comprovati e gravi motivi familiari;
altre esigenze di ordine personale.
A parità di condizioni nei suddetti criteri la precedenza sarà riservata ai dipendenti con maggiore anzianità aziendale.
In tutti i casi la concessione del part-time è subordinata alla condizione che essa non determini disfunzioni organizzative nell'unità di appartenenza.
Il lavoratore a cui verrà concesso il part-time potrà essere movimentato, nell'ambito della propria sede di lavoro, in altre attività coerenti con il livello di appartenenza.
e - Part time d’urgenza
A fronte di comprovate situazioni di particolare gravità, di salute, personali o familiari:
• necessità familiari derivanti dal decesso del coniuge,
• patologie acute, documentate, che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale del coniuge o convivente, dei figli, dei genitori, parenti e affini entro il 2° grado e che richiedono assistenza continuativa da parte del familiare/dipendente,
sarà concesso un part-time a durata determinata con una durata fino a sei mesi. L’impresa si impegna a dare risposta entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta.
Il lavoratore potrà richiedere il rientro all’orario precedentemente in essere in anticipo rispetto alla scadenza prevista.
[…]

Art. 15 Lavoro supplementare
A far data dall’1/7/2016, fatto salvo quanto previsto dalla Norma Transitoria riportata in calce all’articolo 12, le prestazioni di lavoro straordinario vengono effettuate su richiesta del responsabile diretto, che provvede all’autorizzazione.
[…]
In presenza di un saldo negativo del monte ore flessibile, il conteggio delle ore di lavoro straordinario viene effettuato solo dopo aver compensato la flessibilità negativa.
[…]

Art. 17 Reperibilità nei sistemi informativi
L’applicazione del presente articolo avviene a far data dall’1/7/2016. Fino al 30/6/2016 restano in vigore le condizioni in essere alla data di stipulazione del presente CIA.
Gli interventi saranno effettuati possibilmente a distanza o, laddove necessario, dalla sede aziendale. Per permettere ai dipendenti di effettuare gli interventi durante le fasce di reperibilità, l’azienda fornirà agli interessati un telefono cellulare e un p.c. portatile per l’effettuazione dei collegamenti.
1. Il ricorso alla reperibilità è normato secondo quanto previsto all’art. 108 del vigente CCNL, con il quale, tra l’altro, il lavoratore si rende disponibile, in modo volontario, per assicurare la continuità dei servizi e/o la funzionalità degli impianti.
2. Durante gli orari di reperibilità come di seguito definiti ai dipendenti chiamati ad operare interventi sui sistemi informatici verrà riconosciuta un’indennità di intervento retribuita secondo quanto previsto agli artt. 110, 111 e 112 del vigente CCNL con l’esclusione delle norme riguardanti la banca ore.
[…]
3. Nel caso in cui l’intervento debba essere effettuato presso la sede aziendale, verrà riconosciuto il rimborso delle spese a piè di lista. I rischi relativi agli infortuni in itinere per il raggiungimento della sede di lavoro saranno assicurati secondo quanto già previsto dai contratti in essere nel quadro delle coperture professionali.
[…]
5. Qualora si registrassero problemi per assicurare la continuità dei servizi e/o la funzionalità degli impianti e/o per valutare sviluppi nelle esigenze di reperibilità le Parti si incontreranno per valutare le misure necessarie.
6. Ai dipendenti che garantiranno la reperibilità verrà riconosciuta un’indennità […]

Art. 20 Assemblee sindacali
L’Impresa riconosce ai lavoratori, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 20 della Legge 300/70, due ore di permesso retribuito per assemblee sindacali. Pertanto, complessivamente, le ore di permesso retribuito per assemblee sindacali sono 12.
In occasione di assemblee indette al di fuori della propria sede di lavoro, i partecipanti fruiranno di un monte ore aggiuntivo per le percorrenze, rispetto a quello indicato nella convocazione, da non imputare al monte ore annuo di cui al presente articolo.
La durata del tempo di trasferimento sarà concordata, di volta in volta, con le OO.SS. e comunicata ai dipendenti unitamente alle eventuali modalità di timbratura.
In caso di assemblee che prevedano la partecipazione di personale diversamente abile per motivi uditivi, l’impresa fornirà apposito servizio di traduzione simultanea.

Art. 25 Occupazione nelle agenzie in appalto
L'Azienda su richiesta delle OO.SS. si impegna a far obbligo all'Agente, nel corso del mandato, del rispetto delle leggi e dei contratti vigenti in tema di rapporto di lavoro e dell'osservanza delle norme previdenziali ed assistenziali in favore dei suoi collaboratori. Nel caso di mancato rispetto, l'Impresa si adopererà per ottenere l'osservanza delle norme. Ove l'Agente a ciò non addivenisse essendosene accertata la responsabilità, l'Impresa revocherà il mandato entro 60 giorni.
[…]
Nell’ambito delle iniziative volte a perseguire una corretta dinamica relazionale tra i soggetti coinvolti nella gestione delle agenzie in appalto, che prevenga situazioni di conflittualità e nel contempo consenta di poter fruire delle agevolazioni normative e contributive previste dalla legislazione vigente, l’Impresa raccomanderà all’Agente di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle OO.SS. dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale.