Categoria: FAQ Ministeriali
Visite: 34718

MIUR
Alternanza scuola-lavoro

FAQ

Salute e sicurezza in alternanza scuola lavoro

 

Le regole per la tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti valgono anche per gli studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro?

La legge 17 ottobre 1967, n. 977, che tratta della "Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti", si riferisce espressamente ai casi in cui esiste un rapporto di lavoro (es. apprendistato), condizione che non sussiste per gli studenti in alternanza. Per esempio, la legge 977/67 prevede una visita medica obbligatoria e preventiva per i minori che accedono ad un rapporto di impiego, a seguito della quale il giovane, se riconosciuto idoneo, può essere ammesso alle attività lavorative, mentre per le attività svolte a scuola o in alternanza, in cui non c'è un rapporto di lavoro, la sorveglianza sanitaria, per mezzo del medico competente, è prevista solo nei casi in cui la valutazione dei rischi, considerati i compiti richiesti (che prevedono l'affiancamento e non lo svolgimento diretto) e la durata della permanenza degli allievi in azienda, evidenzi concrete situazioni di esposizioni a rischi per la salute degli studenti. Con l'occasione, si ribadisce che: l'alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica svolta sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica; il giovane che sviluppa l'esperienza rimane giuridicamente uno studente; l'inserimento in azienda non costituisce un rapporto di lavoro; le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale previsto dal corso di studi prescelto.


http://www.istruzione.it/alternanza/faq.shtml