Tipologia: Accordo quadro
Data firma: 30 novembre 2016
Parti: Ministero semplificazione e P.A. e Cgil, Cisl, Uil
Settori: P.A.
Fonte: gildasassari.it

Sommario:

  Premessa
1. Relazioni sindacali
2. Parte normativa
  3. Parte economica
4. Monitoraggio dell’attuazione della riforma della Pubblica Amministrazione

Premessa
I lavoratori sono il motore del buon funzionamento della pubblica amministrazione: da loro, dall’organizzazione del lavoro, nonché dall’organizzazione delle singole amministrazioni, dipendono principalmente i tempi di risposta e la qualità dei servizi che vengono offerti ai cittadini e alle imprese. Il settore pubblico ha bisogno di una profonda innovazione, che parta dai bisogni delle persone e che si ponga al fianco e non al di sopra di cittadini e imprese. La Repubblica nel suo complesso e le singole amministrazioni devono porsi macro obiettivi che siano trasparenti, misurabili e idonei a migliorare concretamente la qualità dei servizi resi e la certezza dei tempi di risposta.
Per rispondere a queste domande, riteniamo fondamentale che la riforma della pubblica amministrazione sia accompagnata dal rinnovo dei contratti di lavoro dei pubblici dipendenti, nonché gli atti relativi al personale pubblico non contrattualizzato, dal riequilibrio del rapporto tra legge e contratto, in tutti i settori, aree e comparti di contrattazione, e da una ripresa delle relazioni sindacali, che contribuiscano ad un innalzamento dei livelli di produttività, analogamente a quanto avviene nel settore privato. Questi fattori rappresentano un elemento -determinante nella stagione di riforma delle Pubbliche Amministrazioni nonché per la coesione sociale.
In questa direzione le parti convengono sulla necessità di utilizzare in modo coordinato e condiviso tutti gli strumenti necessari per segnare una discontinuità con il passato. Pertanto, in questa prospettiva, il Governo si impegna, in tutti i settori pubblici, ad attuare i contenuti del presente accordo nei testi legislativi e di finanza pubblica e negli atti di indirizzo, impegnandosi inoltre, in esecuzione del presente accordo, a raggiungere l’intesa con le regioni per le modifiche normative relative alla delega di cui all’articolo 17 della legge 124 del 2015.
L’innovazione del settore pubblico ha bisogno, infatti, di una partecipazione attiva, responsabile e motivata delle professionalità dei lavoratori pubblici. Un coinvolgimento da ottenere con una gestione del personale che ne valorizzi ed orienti le competenze nel rispetto dei ruoli e della trasparenza, in un contesto di innovazione della Pubblica Amministrazione.

1. Relazioni sindacali
a) Il Governo, nell’esercizio della delega di cui all’articolo 17 della legge 124 del 2015, si impegna alla definizione di un intervento legislativo volto a promuovere il riequilibrio, a favore della contrattazione, del rapporto tra le fonti che disciplinano il rapporto di lavoro per i dipendenti di tutti i settori, aree e comparti di contrattazione, per una ripartizione efficace
ed equa delle materie di competenza e degli ambiti di azione della legge e del contratto. A tal fine il Governo si impegna a rivedere gli ambiti di competenza, rispettivamente, della legge e della contrattazione, privilegiando la fonte contrattuale quale luogo naturale per la disciplina del rapporto di lavoro, dei diritti e delle garanzie dei lavoratori, nonché degli aspetti organizzativi a questi direttamente pertinenti;
b) le parti sì impegnano, altresì, ad individuare ulteriori ambiti di esercizio della partecipazione sindacale per nuove e piene relazioni sindacali, definiti dai contratti collettivi;
c) in particolare, al fine di favorire tali relazioni, il Governo si impegna, a riformare l’articolo 40, comma 3-ter, del D.lgs. 165/2001 vincolando il ricorso all’atto unilaterale motivato delle amministrazioni, dopo aver esperito tutte le procedure negoziali e nel rispetto della correttezza dei rapporti tra le parti, limitatamente ai casi nei quali il perdurare dello stallo nelle trattative, per un periodo di tempo che sarà definito dai contratti collettivi, determini un pregiudizio economico all’azione amministrativa. I contratti collettivi determineranno la durata massima della vigenza dell’atto unilaterale.

2. Parte normativa
a) Le parti si impegnano ad individuare nuovi sistemi di valutazione che garantiscano una adeguata valorizzazione delle professionalità e delle competenze e che misurino e valorizzino i differenti apporti individuali all’organizzazione. I contratti collettivi, nei limiti delle relative previsioni normative, disciplineranno criteri e modalità;
b) le parti si impegnano a individuare specifiche misure volte a favorire il miglioramento delle condizioni di lavoro e la valorizzazione dell'apporto individuale in relazione agli obiettivi dì produttività per il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini in termini di qualità e tempi certi nell’erogazione dei servizi; a tal fine il Governo si impegna a modificare e semplificare l’attuale sistema dei fondi di contrattazione di II livello al fine di consentire l’utilizzo pieno di strumenti e risorse, in coerenza con le finalità di cui al presente punto;
c) le parti, per ciascun livello istituzionale e tenendo conto delle specificità di ciascuna amministrazione e dei macro obiettivi da esse fissati per il miglioramento della qualità dei servizi per i cittadini, si impegnano ad individuare, con cadenza periodica, criteri e indicatori al fine di misurare l’efficacia delle prestazioni delle amministrazioni e la loro produttività collettiva con misure contrattuali che incentivino più elevati tassi medi di presenza;
d) le parti, con il comune obiettivo di migliorare l’efficienza della prestazione lavorativa e quindi l’efficacia dell’azione amministrativa, attraverso una coerente normativa contrattuale che guidi la gestione ottimale delle risorse, in particolare di quelle del personale, si impegnano a costruire un ambiente organizzativo e del lavoro che, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei cittadini e degli utenti, introduca strumenti di monitoraggio delle carenze e delle necessità di riorganizzazione sul fronte del superamento della spesa improduttiva, del precariato, della migliore conciliazione vita-lavoro, della flessibilità oraria, ferma restando fattuale durata dell’orario di lavoro, della formazione continua, tale che si affrontino con misure incisive e mirate anche situazioni di disaffezione e demotivazione, nonché contrastare fenomeni anomali di assenteismo;
e) le parti si impegnano a riprendere il confronto sull5 accordo quadro su malattia, congedi e permessi nel pubblico impiego;
f) il Governo si impegna, inoltre, a sostenere la graduale introduzione anche nel settore pubblico di forme di welfare contrattuale, con misure che integrano e implementano le prestazioni pubbliche, di fiscalità di vantaggio - ferme restando le previsioni della legge di bilancio 2016 - del salario legato alla produttività e a sostenere lo sviluppo della previdenza complementare.

4. Monitoraggio dell’attuazione della riforma della Pubblica Amministrazione
a) Le OO.SS., a fronte del loro coinvolgimento nelle fasi di applicazione delle nuove normative previste dai decreti legislativi attuativi della legge 124 del 2015, si impegnano ad individuare iniziative volte a stimolare, nelle singole amministrazioni, misure idonee per la sua esecuzione, con particolare riguardo agli istituti di semplificazione e trasparenza. Le parti, pertanto, promuovono un osservatorio della riforma della pubblica amministrazione che, nelle fasi attuative della suddetta riforma, ne monitori gli effetti e contribuisca alla sua attuazione;
b) le parti, in conseguenza del processo di riforma del modello di reclutamento nella pubblica amministrazione, si impegnano ad individuare una sede di confronto riguardo la misurazione e il monitoraggio dei fabbisogni di personale, nel rispetto delle normative vigenti in tema di autonomia decisionale e, al contempo, contribuire alla eliminazione di forme di precariato nelle amministrazioni. A tale fine, il Governo si impegna al raggiungimento dei suddetti obiettivi anche attraverso l’esercizio della delega prevista dalla legge 124/2015 in tema di riforma del reclutamento e di ridefinizione e riduzione delle forme di lavoro flessibile utilizzabili dalle PA e in tema di modalità di utilizzazione;
c) il Governo si impegna ad assicurare il rinnovo dei contratti precari con la pubblica amministrazione, attualmente in essere e di prossima scadenza, in vista di una definitiva regolamentazione da realizzarsi con la riforma del testo unico del pubblico impiego;
d) il Governo, in relazione alle modifiche normative relative alla delega di cui all’art. 17 della legge 124 del 2015, si impegna ad un preventivo confronto con le Organizzazioni Sindacali.