Tipologia: Accordo quadro
Data firma: 15 dicembre 2006
Parti: Unice, Ueapme, Ceep, Ces
Fonte: CGIL
Note: Traduzione di Roberta Clerici (Uff. Salute e sicurezza CGIL) 8 febbraio 2007
Sommario:
1. Introduzione 2. Lo scopo 3. Descrizione | 4. Prevenire, individuare e gestire i problemi connessi alle molestie e alla violenza 5. Attuazione e controllo periodico |
Accordo quadro su molestie e violenza
Adottato dal gruppo negoziale il 15/12/2006 - Corredato dalle tavole comparative
1. Introduzione
Il rispetto reciproco della dignità degli altri nei luoghi di lavoro è uno degli elementi fondamentali che caratterizzano le aziende di successo. Per questo le molestie e la violenza sono inaccettabili. L'Unice, l'Ueapme, la Ceep e la Ces (e il comitato di collegamento Eurocadres/Cec) le condannano in tutte le loro forme e ritengono che sia interesse tanto dei datori di lavoro quanto dei lavoratori affrontare questo problema che può avere conseguenza sociali ed economiche gravi.
La legislazione nazionale e quella dell'UE (1) stabiliscono l'obbligo da parte dei datori di lavoro di proteggere i dipendenti contro le molestie e la violenza nei luoghi di lavoro.
Si possono verificare forme diverse di molestie e di violenza che possono essere
• Essere di tipo fisico, psicologico e/o sessuale
• costituire un episodio sporadico o un modello di comportamento più sistematico
• perpetrate tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, come ad esempio da clienti, utenti, pazienti, alunni, ecc.
• spaziare da casi minori di mancanza di rispetto ad atti più gravi, tra cui attacchi criminali che richiedono l'intervento delle autorità pubbliche.
Le parti sociali europee riconoscono che le molestie e la violenza potenzialmente possono verificarsi in qualunque posto di lavoro e colpire qualsiasi lavoratore, a prescindere dalla dimensione dell'azienda, dal settore di attività e dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. Tuttavia ci sono alcuni gruppi e settori più a rischio. Di fatto non tutti i posti di lavoro e non tutti i lavoratori sono esposti.
Questo accordo riguarda quelle forme di molestia e di violenza che rientrano nelle competenze delle parti sociali e corrispondono alla descrizione riportata nella sezione 3.
Posizione della Ces | Posizione dell'Unice | |
In questo accordo vengono affrontate le molestie e la violenza in tutte le loro forme (punto 3 del mandato della Ces); | Inizialmente i datori di lavoro ritenevano di dover affrontare solo le molestie e non la violenza. |
2. Lo scopo
Lo scopo di questo accordo è di:
• aumentare la consapevolezza e la conoscenza da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti nei luoghi di lavoro nei confronti delle molestie e della violenza,
• fornire ai datori di lavoro, ai lavoratori e ai loro rappresentanti a tutti i livelli strumenti efficaci per individuare, prevenire e gestire i problemi connessi alle molestie e alla violenza sul lavoro.
Posizione della Ces | Posizione dell'Unice | |
Lo scopo è quello di affrontare le molestie e la violenza nei luoghi di lavoro per cui tutti i sintomi della presenza di questi rischi devono essere presi in considerazione; i lavoratori e i dirigenti devono cooperare nell'individuazione, la prevenzione e la gestione delle molestie e della violenza; L'accordo deve essere considerato come un documento di riferimento strumentale che le parti sociali possano usare e adattare a altri livelli a seconda di quelle che sono le loro esigenze e i loro specifici problemi; Si riconosce che le molestie e la violenza costituiscono un problema collettivo e non sono un qualcosa di carattere puramente individuale (punti 4.b, 4.c, 4.d del mandato della Ces) | Fondamentalmente non è diversa da quella riportata nell'accordo sullo stress da lavoro |
3. Descrizione
Le molestie e la violenza sono dovute a un comportamento inaccettabile da parte di uno o più individui e possono assumere varie forme, alcune delle quali più facilmente individuabili rispetto ad altre. L'ambiente di lavoro può influire sull'esposizione delle persone alle molestie e alla violenza.
Le molestie si verificano quando un lavoratore o un dirigente, o più di uno, ripetutamente e deliberatamente vengono insultati, minacciati e/o umiliati in circostanze correlate al lavoro
La violenza si verifica quando un lavoratore o un dirigente, o più di uno, vengono aggrediti in circostanze collegate al lavoro.
Le molestie e la violenza possono essere perpetrate da uno o più dirigenti o lavoratori allo scopo, o con l'effetto, di violare la loro dignità, con conseguenze sulla loro salute e/o creando un ambiente di lavoro ostile.
Posizione della Ces | Posizione dell'Unice | |
Si riconosce ancora una volta che le molestie e la violenza possono assumere forme diverse, alcune più nascoste, altre più evidenti. Si riconosce inoltre che l'ambiente di lavoro - inteso in senso lato in modo da inglobare l'organizzazione del lavoro e il contenuto del lavoro - può portare alle molestie e alla violenza (punto 4.f del mandato della Ces); | Va sottolineato che l'Unice era molto riluttante a riconoscere che l'ambiente di lavoro influisse sull'insorgenza di molestie e di violenza sul posto di lavoro. È stata citata la loro posizione iniziale tesa a non affrontare il problema della violenza in questo accordo. Tuttavia si è riusciti a fare in modo che entrambe i rischi fossero presi in considerazione nel testo. |
4. Prevenire, individuare e gestire i problemi connessi alle molestie e alla violenza
Aumentando la consapevolezza e fornendo un'adeguata formazione è possibile ridurre la probabilità di molestie e di violenza sul lavoro.
Le aziende devono predisporre una dichiarazione nella quale si affermi in modo chiaro che le molestie e la violenza non saranno tollerate. Questa dichiarazione specificherà le procedure da seguire se si verificheranno dei casi, procedure tra cui una fase informale in cui una persona che goda la fiducia sia dei lavoratori sia della direzione sia a disposizione per fornire consigli e assistenza. Potrebbe darsi che procedure pre-esistenti siano adatte ad affrontare le molestie e la violenza.
Una procedura adeguata si baserà su alcuni punti fermi ma non si limiterà a questi:
• É nell'interesse di tutte le parti in causa procedere con il necessario riserbo per proteggere la dignità e la privacy di tutti
• Nessuna informazione dovrebbe essere comunicata a parti che non siano coinvolte nel caso
• Si dovrebbero indagare e affrontare senza indugio eventuali disagi
• Tutte le parti coinvolte hanno diritto a essere ascoltate e trattate in modo equo e imparziale
• I disagi denunciati dovrebbero essere supportati da informazioni dettagliate
• Le false accuse non devono essere tollerate e possono essere sottoposte ad azione disciplinare
Un'assistenza esterna potrebbe essere di aiuto.
Una volta stabilito che le molestie e la violenza sono reali occorre adottare misure adeguate nei confronti dei colpevoli. I provvedimenti possono andare dall'azione disciplinare fino al licenziamento.
La vittima riceverà un adeguato sostegno e, se necessario, sarà aiutata nel suo reinserimento.
I datori di lavoro, previa consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, stabiliranno, riesamineranno e controlleranno queste procedure in modo da garantire che siano efficaci sia nel prevenire i problemi sia nell'affrontare le questioni non appena si presentino.
Se pertinenti le disposizioni contenute in questo capitolo possono essere utilizzate nei casi di violenza esterna.
Posizione della Ces | Posizione dell'Unice | |
Il primo paragrafo si occupa delle misure di carattere generale, come quelle tese ad attivare la consapevolezza e quelle relative alla formazione, che occorre adottare per prevenire le molestie e la violenza. Questo tipo di provvedimenti si applica anche nel caso della violenza da parte di terzi (punti 5 & 6 del mandato della Ces); | L'Unice ha rifiutato per lungo tempo di inserire misure di carattere generale e che potessero lasciare intravedere qualsiasi tipo di approccio preventivo. Alla fine hanno accettato e perfino riconosciuto che queste misure di carattere generale potevano essere usate anche nel caso di violenza perpetrata da terzi. |
5. Attuazione e controllo periodico
Nell'ambito dell'articolo 139 del Trattato questo accordo quadro autonomo europeo impegna i membri dell'Unice, della Ceep e della Ces (e il comitato di collegamento Eurocadres/Cec) ad attuarlo in conformità alle procedure e alle pratiche specifiche dei dirigenti e dei lavoratori negli Stati membri e nei paesi dell'Area economica europea (AEE).
Le parti firmatarie invitano inoltre le loro rispettive organizzazioni affiliate nei paesi candidati all'adesione a mettere in atto questo accordo.
Questo accordo sarà attuato entro tre anni dalla data in cui è stato firmato.
Le organizzazioni affiliate riferiranno in merito a questa attuazione al Comitato per il Dialogo sociale. Durante questi tra anni il Comitato per il Dialogo sociale preparerà e adotterà un tavolo annuale per fare il punto sull'attuazione dell'accordo in corso. Lo stesso Comitato redigerà un rapporto sulle azioni intraprese ai fini dell'attuazione che sarà adottato dalle parti sociali europee nel corso del quarto anno.
Le parti firmatarie valuteranno e revisioneranno l'accordo in qualunque momento a partire dai cinque anni trascorsi dalla data in cui venne firmato su richiesta di una qualsiasi delle parti.
In caso di problemi in merito al contenuto di questo accordo, le organizzazioni affiliate coinvolte possono far riferimento, congiuntamente o separatamente, alle parti firmatarie che risponderanno congiuntamente o separatamente.
Nell'attuazione di questo accordo le affiliate delle parti firmatarie evitino di gravare inutilmente sulle piccole e medie aziende.
L'attuazione di questo accordo non costituisce un valido motivo per ridurre il livello generale di protezione fornita ai lavoratori nell'ambito di questo accordo.
Questo accordo non pregiudica il diritto delle parti sociali di stipulare, al livello appropriato, compreso quello europeo, accordi che adattino e/o completino questo accordo in maniera da tener conto delle specifiche esigenze delle parti sociali interessate.
Posizione della Ces | Posizione dell'Unice | |
Per quanto riguarda questo capitolo la Ces aveva l'intenzione di fare alcuni passi avanti rispetto all'accordo quadro sullo stress da lavoro. Il gruppo negoziale era consapevole delle difficoltà al riguardo dal momento che il programma di lavoro delle parti sociali 2006-2008 prevede l'analisi congiunta delle procedure di attuazione degli strumenti di dialogo sociale. | La posizione iniziale dell'Unice era di mantenere immutato il capitolo relativo all'attuazione e al controllo periodico in relazione a quanto era stato concordato durante le trattative relative all'accordo quadro sullo stress da lavoro. |