Tipologia: Ipotesi di accordo CCNL
Data firma: 29 novembre 2016
Validità: 01.03.2015 - 28.02.2019
Parti: Federlavoro e Servizi/Confcooperative, Legacoop Servizi, Agci Servizi e Unica Taxi Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Settori: Trasporti, Taxi, Cooperative
Fonte: legacoopservizi.coop

Sommario:

  Premessa
Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di Categoria
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Contratto a termine
Art. 4 - Apprendistato professionalizzante
Art. 5 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 6 - Lavoro ripartito
Art. 7 - Lavoro a tempo parziale
Art. 8 - Contrattazione di II° livello
Art. 9 - Classificazione
Art. 10 - Aumenti retributivi
Art. 11 - Orario di lavoro
Art. 12 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 13 - Ricorrenze Festive
Art. 14 - Ferie
Art. 15 - Indennità varie e domenicale
Art. 16 - Doveri dei lavoratori
Art. 17 - Ritiro Patente
Art. 18 - Congedo di maternità e congedo parentale
Art. 19 - Rapporti Sindacali
Art. 20 - Permessi e aspettative per cariche sindacali
Art. 21 - Assemblee
Art. 22 - Affissioni e comunicati
Art. 23 - Contributi sindacali
Art. 24 - Procedure e sedi di composizione delle controversie.
Art. 25 - Livello territoriale
  Art. 26 - Livello nazionale
Art. 27 - Permessi
Art. 28 - Aspettativa
Art. 29 - Assenze
Art. 30 - Congedo matrimoniale.
Art. 31 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 32 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 33 - Trattamento di fine rapporto - Legge 297/82
Art. 34 - Indennità in caso di morte
Art. 35 - Cessione, trasformazione, fallimento o cessazione dell'azienda. 
Art. 36 - Corresponsione della retribuzione
Art. 37 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 38 - Tredicesima mensilità
Art. 39 - Quattordicesima mensilità
Art. 40 - Risarcimento dei danni
Art. 41 - Norme disciplinari
Art. 42 - Condizioni di miglior favore
Art. 43 - Disposizioni generali. Restituzione documenti di lavoro
Art. 44 - Salute e sicurezza sul lavoro
Art. 45 - Assetti contrattuali
Art. 46 - Modalità di rinnovo del CCNL
Art. 47 - Osservatorio Nazionale - Comitato paritetico
Art. 48 - Previdenza complementare
Art. 49 - Polizza sanitaria integrativa
Art. 50 - Decorrenza e durata
Art. 51 - Distribuzione e stampa contratto
Allegati

Ipotesi di accordo CCNL Contratto per i lavoratori delle cooperative esercenti attività nel settore Taxi, radio Taxi, e settori strumentali e collaterali al trasporto pubblico locale non di linea

In data 29/11/2016 in Roma, le Parti, come di seguito specificate, hanno raggiunto l'ipotesi di accordo sul rinnovo del CCNL del settore Taxi.
Federlavoro e Servizi/Confcooperative […], Legacoop Servizi […], Agci Servizi [...] e Unica Taxi Filt-Cgil […], Fit-Cisl [...], Uiltrasporti […]
Saranno oggetto di ulteriore definizione gli articoli inerenti a:
• Contratto a termine
• Allegato c) Apprendistato professionalizzante;
• Previdenza Complementare

CCNL Contratto per i lavoratori delle cooperative esercenti attività nel settore Taxi, radio Taxi, e settori strumentali e collaterali al trasporto pubblico locale non di linea
Il giorno 29/11/2016 in Roma, Federlavoro e Servizi/Confcooperative […], Legacoop Servizi […], Agci Servizi [...] e Unica Taxi Filt-Cgil […], Fit-Cisl [...], Uiltrasporti […], si è convenuto di rinnovare il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative esercenti attività nel settore taxi

Premessa
Si conviene di rinnovare il presente CCNL di lavoro per i lavoratori che operano nell'area merceologica taxi al fine di migliorare il servizio, di valorizzare le professionalità e di dare sviluppo alla cooperazione e tutelare i diritti dei lavoratori.
È convinzione comune che la forma cooperativa sia una tipologia di impresa che può contribuire al rilancio del Paese, valorizzare il ruolo del lavoro, sviluppare le istanze di partecipazione dei lavoratori all'impresa e di autogestione, perseguire il raggiungimento dell'obiettivo di assicurare buona e stabile occupazione, concorrere nel processo di coesione sociale e nella promozione delle politiche di inclusione.
Agci, Confcooperative, Legacoop e Cgil, Cisl e Uil riconoscono reciprocamente di essere i soggetti maggiormente rappresentativi rispettivamente nell'ambito delle imprese cooperative e dei loro lavoratori.
La contrattazione collettiva rappresenta un valore e deve raggiungere risultati funzionali all'attività
delle imprese ed al miglioramento delle condizioni di lavoro, la crescita di una occupazione stabile e
tutelata e deve essere orientata ad una politica di sviluppo adeguata alle differenti necessità produttive da conciliare con il rispetto dei diritti e delle esigenze delle persone.
Fermo restando il ruolo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, è comune l'obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello per cui vi è la necessità di promuovere l'effettività e di garantire una maggiore certezza alle scelte operate d'intesa fra aziende e rappresentanze sindacali dei lavoratori.
Le parti riconoscono che le imprese cooperative hanno caratteristiche peculiari rispetto alle imprese private.
Le parti, inoltre, intendono contribuire a sviluppare il legame dei due movimenti, quello sindacale e quello cooperativo perché coerente con una concezione pluralista della società moderna e con una visione dell'economia di tipo partecipativo
Esse si prefiggono, oltre agli obiettivi economici anche obiettivi sociali tra i quali la promozione della occupazione e lo sviluppo professionale dei soci, dei lavoratori e delle lavoratrici.
Nello specifico i lavoratori in cooperativa:
a) Concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa
b) Partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda
c) Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione
d) Mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa
In considerazione di ciò, le parti prendono atto che la disciplina del socio lavoratore di cooperativa è stata definita dalla legge n 142 del 3/4/2001 e successive modifiche.
Fermo restando quanto sopra, le Associazioni del Movimento Cooperativo e le OOSS dei lavoratori firmatarie convengono che le imprese cooperative hanno caratteristiche specifiche rispetto al restante mondo imprenditoriale e quindi occorra un impegno a porre in essere iniziative che consentano una ampia valorizzazione della cooperazione nella fattispecie le parti concordano che ai fini del trattamento economico complessivo del socio delle cooperative del settore si faccia riferimento al presente CCNL.
Inoltre il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti di tutti gli organismi economici cooperativi che abbiano in oggetto la prestazione di attività lavorativa taxi e quelle considerate ausiliarie quali i servizi di trasporto innovativo, le centrali radio taxi, e ì servizi collegabili di ordine amministrativo, la manutenzione degli automezzi ecc.
Le parti concordano sulla opportunità di Iniziative mirate alla promozione e sviluppo di nuove cooperative nel settore taxi capaci di cogliere a pieno le potenzialità normate dalla legge n. 248 del 4/8/2006.
La stipula del presente CCNL viene considerata occasione significativa per una dignitosa e corretta tutela della nuova occupazione viste le esigenze di sempre migliore qualificazione del servizio di trasporto pubblico locale e quale risposta alle nuove aspettative Idi mobilità delle persone. Conseguentemente le parti firmatarie si impegnano ad un sollecito confronto con le altre associazioni di categoria operanti nel settore allo scopo di verificarne le ulteriori potenziali applicative.
Le Parti inoltre col presente rinnovo contrattuale hanno anche inteso rispondere all'esigenza di produrre un unico riferimento contrattuale per tutto il settore.

Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di Categoria
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sul territorio nazionale.
Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le Federazioni e le organizzazioni sindacali stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali previsti dalla legge, ai sensi dell'articolo 19 e ss della legge 20 maggio 1970, n. 300, si intendono partecipanti alla negoziazione le Organizzazioni che abbiano partecipato alla trattativa in quanto hanno contribuito alla definizione della piattaforma ed hanno fatto parte della delegazione trattante il rinnovo del CCNL
Le Parti firmatarie, da parte datoriale e le organizzazioni sindacali, si impegnano a dare piena applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto agli accordi unitariamente sottoscritti.

Art. 3 - Contratto a termine
L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e della seguente disciplina.
[…]
Ai sensi dei comma 2 dell'art. 21, del D.Lgs. 81/2015, le parti convengono di considerare attività stagionali quelle che, per le loro caratteristiche e finalità, si svolgono o sono intensificate in determinate stagioni o periodi dell'anno.
L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità o congedo parentale ai sensi del D.Lgs 26.3.01 n. 151 può avvenire anche con anticipo fino a 3 mesi rispetto al periodo di inizio della astensione, come previsto dall'art. 4, comma 2) del citato D.Lgs n. 151. Nel caso di lavoratrice conducente di taxi, la sostituzione può avvenire fin dall'accertamento dello stato di gravidanza da parte degli enti preposti del Servizio Sanitario Nazionale.
[…]
Le assunzioni a termine saranno segnalate alle RSA/RSU, se costituite, ai sensi dell'art. 18 del vigente CCNL, con cadenza semestrale.
[…]
I lavoratori assunti a termine riceveranno adeguati interventi formativi/informativi su sicurezza e processo lavorativo con riferimento alle mansioni assegnate.
[…]
Le aziende si incontreranno con cadenza semestrale con le RSA/RSU o in assenza di queste con le organizzazioni territoriali competenti stipulanti il presente contratto, per fornire informazioni circa il numero dei contratti a termine in corso, sulle eventuali trasformazioni degli stessi o sulla necessità di ulteriori assunzioni con contratto a termine.
[…]
Il numero complessivo di contratti a termine stipulati non potrà eccedere il limite del 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore) in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione in ciascuna impresa o se impresa pluri-localizzata nelle singole Sedi o Unità Operative presso le quali si intende effettuare l'assunzione a termine.
Il limite numerico di cui al precedente capoverso del presente comma va verificato tempo per tempo nel corso dell'anno così che, ad ogni avvio di contratto a termine, va rispettata la percentuale di rapporto rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato esistenti al 1° gennaio, talché durante il corso dell'anno non potranno essere contemporaneamente presenti un numero complessivo di contratti a termine superiore a tale limite.
Ai fini del raggiungimento del limite quantitativo di cui al comma 5. del presente articolo, sono esclusi i contratti a termine stipulati nella fase di avvio di nuove attività per una durata massima di 10 mesi.
Tale limite potrà essere incrementato fino ad un massimo di ulteriori 8 mesi a seguito di negoziazione a livello aziendale.
In applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001 ed al fine di agevolare il necessario "passaggio di consegne", qualora il contratto a tempo determinato sia stipulato per la sostituzione di una lavoratrice o di un lavoratore in congedo ai sensi del medesimo D.Lgs., l'assunzione può avvenire anche con un anticipo fino a 2 mesi prima dell'inizio dell'astensione.
[…]
Ai fini di cui all'art. 35 della legge n. 300/1970 (campo di applicazione dei diritti sindacali), i lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore a 9 mesi.
Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio al D.Lgs. n. 81/2015.

Art. 4 - Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato, ai sensi delle vigenti leggi in materia, con i giovani di età compresa tra i 18 e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età per tutte le figure professionali previste dal CCNL ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali. Ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere altresì instaurato, senza limiti di età, con i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
Le parti riconoscono in tale tipologia contrattuale uno strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento delle prestazioni lavorative ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l’incremento dell'occupazione giovanile.
Il contratto di apprendistato è contemporaneamente un periodo di lavoro, perché il lavoratore è chiamato a fornire il proprio contributo lavorativo collaborando alfa realizzazione dei servizi dell'Azienda, e un periodo di formazione in quanto tale contratto prevede che l'azienda, oltre a retribuire l'attività svolta dall'apprendista, impartisce le conoscenze e gli insegnamenti necessari per l'acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico professionali.
Il contratto di apprendistato disciplinato dal presente articolo non è applicabile ai già titolari di licenza taxi. Comunque, e per un periodo massimo di 18 mesi, potranno essere valutate eventuali deroghe, concordate a livello territoriale, motivate in presenza di progetti specifici finalizzati all'incremento occupazionale riferito alla figura del conducente.
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo, il livello di inquadramento, il trattamento economico. Su richiesta delle OO.SS., le modalità di erogazione della formazione formeranno oggetto di definizione con le RSA/RSU.
Il periodo di prova dell'apprendista non può essere superiore a quanto previsto per la figura professionale che tale lavoratore è destinato a svolgere, ed è computato a tutti gli effetti nella durata dell'apprendistato.
La durata massima del periodo di apprendistato per t profili professionali previsti dal presente contratto sono stabiliti in:
• 24 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello B/l;
• 36 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli C/l, C/2 e D/l;
• 48 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli E/l e F/l.
Agli apprendisti spettano gli istituti previsti dal presente contratto, in quanto applicabili, e, per quanto concerne la retribuzione, la stessa è determinata come segue:
• 24 mesi: 85% 1° anno - 95% 2° anno;
• 36 mesi: 85% 1° anno - 90% 2° anno - 95% 3° anno;
• 48 mesi: 80% 1° anno - 85% 2° anno - 90% 3° anno - 95% 4° anno;
Le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 Cod. Civ. In caso di mancato esercizio della facoltà del recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa.
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore ai 12 mesi. Saranno inoltre computati, ai fini delle durate dell’apprendistato professionalizzante previste nel presente articolo, i periodi di apprendistato attinenti le attività da eseguire svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.lgs 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
In caso di contratto di apprendistato professionalizzante a tempo part-time la durata della formazione non sarà riproporzionata.
Per instaurare l'apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, la qualificazione che potrà essere acquisita al termine dell'apprendistato sulla base degli esiti della formazione, la durata del periodo di apprendistato e l'eventuale periodo di prova. Il contratto contiene altresì, in forma sintetica, il piano formativo individuale, definito tenendo conto del formulario stabilito dagli accordi interconfederali.
Nella definizione del piano formativo individuale il datore di lavoro fa riferimento all'Allegato b) al presente CCNL.
Per le qualifiche non ricomprese nell'attuale classificazione di cui all'art. 9, le parti convengono di fare riferimento ai profili formativi inerenti figure professionali similari individuate in altri settori.
In mancanza, a livello aziendale, con specifico accordo, le parti possono intervenire individuando i profili formativi necessari.
Con le stesse modalità saranno inoltre computati i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto dovere di istruzione e formazione.
L'assunzione dell'apprendista avviene al parametro di accesso del profilo professionale al quale è finalizzata l'attività formativa.
[…]
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computati ai fini degli istituti contrattuali e di legge.
Il Piano Formativo Individuale ha lo scopo di indicare il percorso formativo dell'apprendista, nonché le competenze da acquisire, in modo coerente con il profilo formativo di riferimento, indicare i contenuti dell'esperienza di lavoro, l'articolazione della formazione e gli obiettivi formativi. Il Piano Formativo Individuale potrà essere modificato, in costanza di rapporto di lavoro, su concorde valutazione dell'apprendista, del tutor e del datore di lavoro.
La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono alla attestazione dell'attività formativa tenendo conto del format allegato.
Relativamente agli standard professionali di riferimento e alla qualifica professionale da conseguire in coerenza con il percorso formativo, definito nel piano individuale, per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, si farà riferimento alle figure professionali di cui all'allegato del CCNL "relativo alla formazione dell'apprendistato professionalizzante".
In via esemplificativa, la formazione di cui ai commi precedenti può essere articolata secondo seguente programma:
a) Tematiche di base e trasversali (30% del monte ore annuo):
* salute e sicurezza del lavoro;
* disciplina del rapporto di lavoro;
* competenze relazionali;
b) tematiche tecnico-professionali specificamente aziendali (30% del monte ore annuo):
* conoscenza dei servizi e del contesto aziendali;
* conoscenza dell'organizzazione del lavoro in impresa e ruolo dell'apprendista nell'impresa;
* conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità;
* conoscenza ed utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro;
- conoscenza ed utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro;
• conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
• conoscenza delle Innovazioni di servizio, di processo e di contesto;
c) formazione "on the job" e in affiancamento (40% del monte ore annuo).
Nel primo anno del contratto di apprendistato, la fase iniziale della formazione è dedicata all'organizzazione aziendale, alla sicurezza del lavoro e alla normativa inerente il rapporto di lavoro.
Tutte le materie possono essere oggetto di formazione interna o esterna o all'azienda.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'azienda.
In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta.
Le ore destinate alla formazione sono considerate orario di lavoro ordinario e retribuite secondo quanto previsto dal CCNL.
Le regole convenute sulla formazione nel presente comma e nei successivi sono finalizzate a garantire una uniforme applicazione delle determinazioni in materia in tutte le aziende e sull'intero territorio nazionale.
Per formazione aziendale deve intendersi il processo formativo, strutturato e certificabile secondo la normativa vigente, in cui l'apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto all'acquisizione di conoscenze e competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, anche mediante le modalità on the job e in affiancamento.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi interni, ovvero esterni all'azienda ai sensi della legislazione vigente.
L'azienda, qualora disponga di propria capacità formativa interna, potrà erogare ai dipendenti apprendisti l'Intero monte ore di formazione annuale attraverso le idonee strutture formative di cui è dotata e, nel caso di gruppi di aziende, potrà erogare nelle medesime strutture la formazione agli apprendisti delle aziende del gruppo.
L'azienda dispone di capacità formativa interna qualora possieda i seguenti requisiti:
• presenza di risorse umane, con esperienza o titoli di studio adeguati, in grado di trasferire competenze;
• presenza di una figura in possesso di formazione e competenze idonee a ricoprire la figura del tutor;
• disponibilità di locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali.
Sulla base di tali requisiti, la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di lavoro all'atto dell'assunzione.
Il percorso formativo del lavoratore viene determinato con il piano formativo individuale che indica gli obiettivi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione e il nome del tutor. Il piano formativo individuale costituisce parte integrante del contratto d'apprendistato e i relativi contenuti possono essere modificati durante la vigenza del contratto medesimo, previa informativa all'apprendista.
Qualora il candidato ne sia sprovvisto il piano formativo individuale può prevedere altresì le specifiche abilitazioni richieste da norme di legge e/o regolamenti, da ottenere nei tempi programmati in quanto propedeutiche alla prosecuzione del percorso formativo e del rapporto di lavoro.
È possibile stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento sia della formazione interna che di quella esterna in coincidenza con particolari periodi lavorativi e punte di più intensa attività.
La durata della formazione degli apprendisti viene individuata in un monte ore di almeno 80 ore medie annue di formazione per l'acquisizione di competenze tecnico professionali e specialistiche, ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico previsto dall'accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011. Viene demandata alla discrezionalità aziendale, con informativa alle RSU/RSA, l'articolazione delle ore di formazione previste per la durata complessiva del progetto. Le ore destinate alla formazione esterna, ove prevista, vengono aggregate, di norma, in moduli settimanali da realizzare compatibilmente con le esigenze aziendali. Per quanto riguarda le ore di formazione per le competenze di base e/o trasversali si fa rinvio alle norme di legge.
Il percorso formativo del lavoratore comprende oltre le ore di formazione anche l'adibizione alle mansioni proprie del profilo di destinazione, che potranno essere svolte autonomamente purché l'apprendista sia in possesso delle relative abilitazioni, ove prescritte. Le modalità di erogazione della formazione ed il PFI saranno oggetto di confronto in sede aziendale.
La formazione effettuata durante il periodo di apprendistato deve essere registrata nel libretto formativo. I profili formativi sono definiti nell'allegato che segue che forma parte integrante del presente articolo.
I principi convenuti nel presente articolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
In caso di contratto di apprendistato professionalizzante a tempo part-time la durata della formazione non sarà riproporzionata.
In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta.
L'apprendista adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere a su turni diurni.
Nelle imprese con meno di 15 dipendenti e, comunque, nelle imprese artigiane la funzione del tutor può essere ricoperta anche dal titolare dell'impresa.
Per i contratti in essere alla data di stipula del presente Accordo continueranno ad applicarsi sino alla loro scadenza le disposizioni legislative e contrattuali in vigore alla data di assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato.
I lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante sono computabili ai fini del raggiungimento dei limiti dimensionali dell'unità produttiva per l'esercizio dell'attività sindacale (Titolo III legge n. 300/1970).
Per quanto concerne la figura e le funzioni del tutor si applica quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro del 28 febbraio 2000.
L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno l'80°/o degli apprendisti dipendenti dalla medesima azienda, con arrotondamento all'unità superiore di eventuali frazioni decimali qualora il decimale sia uguale o superiore a 0,5. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa o per mancato conseguimento delle abilitazioni indicate nel progetto formativo. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3-bis del D.Lgs. n. 167/2001 e s.m.i., gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto.

Art. 5 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Le imprese possono ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche parziale, nelle ipotesi previste dal comma 4 dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 276/03 e sue successive modificazioni; rientrano nelle suddette fattispecie anche le seguenti casistiche:
a. Esigenze o incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea, anche connessi a richieste di mercato derivanti dall’acquisizione di commesse o indotte dall'attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolari;
b. Esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività non predeterminati nel tempo e che non possono essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
c. Inserimento temporaneo di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, per le quali sussista la necessità e fino a quando perduri quest’ultima;
d. Temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperti per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
e. Necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonché al ripristino della funzionalità e/o sicurezza degli impianti e/o dei mezzi.
[…] Qualora i lavoratori con contratto di somministrazione siano utilizzati in funzioni per le quali norme di legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionali, l'azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati.
Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori con contratto di somministrazione tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modifiche, e all'Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995.
I casi concreti di ricorso al contratto di somministrazione saranno segnalati alle RSA, ovvero alle RSU se costituite, ai sensi dell'art. 7 del vigente CCNL.
Analogamente l'azienda utilizzatrice comunica alle RSA, ovvero alle RSU se costituite, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni Sindacali firmatarie del CCNL, il numero ed i motivi del ricorso al lavoro somministrato.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta all'anno, (se richiesto), l'azienda utilizzatrice fornisce alle RSA/RSU informazioni in ordine al numero ed ai motivi dei contratti di fornitura di lavoro somministrato conclusi, alla durata ed alle caratteristiche degli stessi.
Il periodo massimo di assegnazione del prestatore di lavoro somministrato presso l'azienda utilizzatrice è pari a 12 mesi e può essere prorogato solo:
• nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito;
• in tutti gli altri casi, a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione ma comunque per un periodo complessivo non superiore a mesi 24.
Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore a contratto di somministrazione dovrà essere opportunamente addestrato ed informato di ogni utile notizia riguardante l’espletamento del servizio stesso (struttura dell'azienda, ecc.).
Il prestatore di lavoro con contratto di somministrazione, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l’impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'Impresa medesima.
I lavoratori con contratto di lavoro somministrato, impiegati anche a tempo parziale, per le fattispecie contrattuali di cui al primo comma della presente lettera D) non potranno superare la media semestrale del 10% dei contratti a tempo indeterminato in atto nell'Impresa.
L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità intera superiore.
Nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 4, resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 4 contratti.
Il contratto di lavoro somministrato è vietato per sostituire lavoratori in sciopero, né può essere attivato da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi dell'Art. 17 D.Lgs 09/04/2008 n. 81 e successive modificazioni o salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti per riduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione.
Le imprese potranno ricorrere al contratto di lavoro temporaneo somministrato anche per lo svolgimento delle mansioni di "autista sostituto" alla guida.

Art. 7 - Lavoro a tempo parziale
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti nonché dalla seguente disciplina.
[…]
È facoltà del dipendente richiedere il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale e viceversa. Le Parti concorderanno, all'atto del passaggio al part time, le condizioni e le modalità per l'eventuale rientro a tempo pieno.
Le richieste di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale che comprenda la clausola della reversibilità debbono essere accolte dall'azienda con un limite massimo del 3% del personale assunto a tempo Indeterminato full time al momento della richiesta. Dalla clausola viene escluso il personale direttivo, ossia il personale inquadrato nel livello FI. Per le unità produttive con meno di 10 dipendenti con contratto full time a tempo indeterminato, le richieste saranno esaminate tra Direzione aziendale e RSA/RSU.
Il lavoratore con contratto part time a tempo indeterminato ha facoltà di richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno, e l'azienda dovrà concederlo, qualora all'interno del proprio reparto/ufficio è previsto l'inserimento di personale con contratto a tempo pieno, ovvero la sostituzione, per le medesime mansioni o per mansioni professionali equivalenti.
La concessione di tali passaggi potrà avvenire dando precedenza alle lavoratrici madri (con figli entro il terzo anno di età) che ne hanno fatto richiesta, nonché al lavoratore affetto da patologia oncologica, ed altre malattie patologiche degenerative che abbia trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.
A livello aziendale potranno essere definite condizioni di miglior favore.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.
Compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio l'azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale e viceversa di lavoratori già in forza a tempo indeterminato.
Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
• documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
• documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni;
• motivi di famiglia opportunamente documentati;
• studio, volontariato, ecc., opportunamente documentati;
• motivi personali.
[…]
Con cadenza semestrale, previa richiesta, il datore di lavoro informerà la RSA, ovvero le RSU se costituite, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale e la relativa tipologia ed esaminerà congiuntamente il ricorso al lavoro supplementare.
La presente disciplina si applica a tutti i contratti part-time ancorché stipulati a tempo determinato.
Si intendono riportate le norme di non discriminazione di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 61/2000. La percentuale massima di contratti a tempo parziale orizzontale, con contratto a tempo indeterminato, attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore), con un minimo di 5 unità, e con esclusione dal computo di cui sopra del personale assunto con contratto stagionale.
I contratti part-time verticali (a tempo determinato ed indeterminato) la cui prestazione sia compresa fra il 35% ed il 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile, annuale, sono attivabili nel limite del 5% dei lavoratori a tempo pieno in forza all'atto dell'assunzione, con arrotondamento all'unità superiore di eventuali frazioni, fatto comunque salvo II minimo di 5 unità assumibili in aziende con meno di 50 dipendenti.
Con il presente rinnovo del CCNL le Parti concordano sulla possibilità di integrare il "Part Time Verticale" fino al massimo del 20% dell'organico riferito al conducente taxi specifico per turnazioni in orario disagiato svolto in giornata festiva, in giornata feriale se dalle ore 20:00 alle ore 06:00. In questi casi viene prevista una maggiorazione oraria del 15%.
Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio al D.Lgs. n. 81/2015 e sue successive modificazioni e integrazioni.
I lavoratori con contratto a tempo parziale sono computabili agli effetti di cui all'art. 35 della legge 300/1970.

Art. 8 - Contrattazione di II° livello
La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro o dalla legge.
Il contratto collettivo di secondo livello può attivare strumenti di articolazione contrattuali mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze del contesto produttivo. Il contratto collettivo di secondo livello può pertanto definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro nei limiti e con le procedure previste presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Tali specifiche intese modificative sono valide ed esigibili se definite con le RSA/RSU, se costituite, operanti in azienda e di intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria, delle Parti stipulanti il vigente CCNL.
Sono titolari della contrattazione di secondo livello le RSA/RSU, se costituite a livello aziendale, e le strutture territoriali/regionali di tutte la Parti stipulanti il presente CCNL.
[…]
Gli accordi di secondo livello raggiunti in sede di organismo economico e/o a livello territoriale/regionale, dovranno essere inviati all'Osservatorio Nazionale, costituito da tutte le Parti firmatarie del presente CCNL, per la sua validazione e per una verifica della conformità alle regole stabilite dal presente CCNL.
Esemplificazione materie delegate alla contrattazione di secondo livello in via esemplificativa e non esaustive:
[…]
- modifiche alla organizzazione del lavoro
[…]

Art. 11 - Orario di lavoro
L'orario normale di lavoro viene stabilito, di norma, in 40 ore settimanali ad esclusione del conducente taxi per il quale l’orario previsto sarà di 45 ore essendo la loro attività considerata discontinua.
La durata massima settimanale dell'orario di lavoro fermo restando la durata media di 48 ore, calcolata su base annua ai sensi del D.Lgs. 66/2003, non può superare le 56 ore settimanali, ad eccezione dei conducenti taxi per i quali, per rendere compatibile l'orario con le disposizioni comunali, si può prevedere l'estensione fino al massimo consentito dalla Legge. Inoltre le Parti stipulanti demandano a livello locale la distinzione dell’effettivo orario di lavoro scorporato dai periodi di sosta e di attesa.
Per i soli operatori taxi l'orario di 45 ore settimanali può prevedere di norma 9 ore di "’riposo attivo" (sosta o attesa al carico), tali periodi ai fini retributivi saranno considerati per un terzo.
Viene inoltre istituita, per il solo personale conducente taxi, la "pausa non retribuita" di 30 minuti per turno giornaliero di almeno ore 7,5 (vedi allegato A).

Art. 12 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Il lavoratore non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario contrattuale di cui all'articolo 19.
È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle 6, salvo per i lavoratori tecnici che eseguono lavoro notturno in turni avvicendati, per i quali l'orario notturno è quello coincidente con l'orario del terzo turno.
È considerato lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui all'articolo 25 nonché quello eseguito la domenica, salvo il caso dei lavoratori per i quali, ai sensi di legge, il riposo compensativo cade in altro giorno; nel qual caso è lavoro festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo.
È considerato lavoro domenicale quello compiuto dal lavoratore avente il giorno di riposo compensativo limitatamente al turno la cui durata ricade interamente nella domenica o che ha inizio nella domenica.
[…]
Le ore straordinarie non possono superare le due ore giornaliere e le 12 ore settimanali.
Le prestazioni eccedenti l'orario contrattuale di lavoro di cui al 2° comma dell’articolo 19 non potranno superare le 200 ore annue per ciascun dipendente.
Banca Ore
Le parti convengono di istituire la banca ore per le ore di straordinario prestate.
La banca ore è costituita da conti individuali secondo la disciplina di seguito definita:
Il lavoratore/ice dovrà esprimere la volontà di accantonare le ore aggiuntive mediante apposita dichiarazione scritta, che avrà validità fino ad eventuale disdetta;
- Il lavoratore/ice accantonerà le ore aggiuntive nella propria banca ore e non percepirà la retribuzione per le ore aggiuntive, se non la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. Allorquando fruirà dei riposi compensativi la sua retribuzione non subirà alcuna decurtazione;
- La fruizione delle ore inserite nel conto individuale avverrà su richiesta scritta del lavoratore da effettuarsi con un preavviso di norma almeno 7 giorni;
- Nel caso non sia rispettato il termine di preavviso, le ore richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali.
Le ore risultanti a consuntivo al 31 dicembre di ciascun anno restano a disposizione per un ulteriore periodo di 12 mesi, dopo di che saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario.

Art. 14 - Ferie
[…]
Dato lo scopo sociale e di recupero psichico - fisico delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno.

Art. 16 - Doveri dei lavoratori
Il lavoratore ha l’obbligo di:
• eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato, assumendone la personale responsabilità ed attenendosi alle direttive dall'impresa fissate con ordini di servizio o con particolari disposizioni;
• Osservare l'orario di lavoro, in particolare i lavoratori impegnati su più turni a rotazione non potranno abbandonare la posizione di lavoro se non rilevati dal lavoratore subentrante ed in assenza dello stesso garantire per almeno 2 ore la copertura del servizio in attesa dei necessari interventi aziendali;
• Comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti dei superiori, colleghi, e pubblico;
• Avere la massima cura di tutti gli apparecchi, oggetti, locali, dotazioni personali di proprietà dell'impresa, rispondendo pecuniariamente, salvo le maggiori responsabilità dei danni arrecati per accertata sua colpa, mediamente trattenute sulla retribuzione previa comunicazione scritta del relativo addebito;
• Osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l'impresa porterà a sua conoscenza nonché tutte le particolari disposizioni a riguardo emanate dall'impresa stessa.

Art. 19 - Rapporti Sindacali
Le Parti ritengono importante il rafforzamento del modello partecipativo in considerazione del contesto di riferimento, caratterizzato dalla globalizzazione e dalla liberalizzazione dei mercati, che comporta la necessità di far fronte alla crescente concorrenzialità, sostenendo continui processi di adeguamento industriale, organizzativo e tecnologico, contemperando le esigenze aziendali di mantenimento di elevati livelli di qualità, efficienza ed efficacia, al diritto dei lavoratori, al miglioramento delle condizioni di lavoro e dello sviluppo e della loro valorizzazione professionale.
Conseguentemente, il sistema delle relazioni industriali è finalizzato a perseguire:
• l'informazione preventiva;
• la consultazione;
• la possibilità di attuare modelli partecipativi.
Per quanto sopra, le Parti intendono adottare un modello innovativo di Relazioni industriali incentrato sulla partecipazione, quale efficace strumento per la gestione attiva dei processi di cambiamento e per garantire, in un'ottica di valori e obiettivi comuni, il perseguimento di scelte il più possibile condivise; le procedure di gestione congiunta delle problematiche occupazionali; la individuazione di tematiche di rilevante interesse oggetto di specifici approfondimenti. Un moderno ed innovativo sistema di relazioni industriali per consentire di fare del lavoro e dell'Impresa leve importanti e confermare altresì i corpi intermedi della società come fattori centrali del sistema produttivo ed in generale di tutto il Paese.
Le Parti sottolineano l'importanza della piena applicazione dei diritti di informazione, consultazione, partecipazione, definizione delle materie di interesse reciproco con la più ampia lettura delle disposizioni normative in essere a partire dal D.Lgs 25 del 6 febbraio 2007
Le parti ritengono che il sistema delle relazioni industriali, così come innovato, è altresì rivolto anche alla composizione delle controversie collettive ed alla prevenzione dei conflitti, per cui si impegnano a rispettare le norme sottoscritte e che esse siano coerentemente applicate ad ogni livello.
Le parti si impegnano a non promuovere ed ad intervenire perché ad ogni livello siano evitate azioni o rivendicazioni tese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo nel presente contratto, fatta eccezione per quanto espressamente rinviato, dal presente contratto, a livello aziendale o territoriale.

Art. 21 - Assemblee
Le assemblee di cui all'art. 20 della legge n. 300/1970 possono essere convocate anche dalle Organizzazioni sindacali esterne.

Art. 22 - Affissioni e comunicati
Le Federazioni Nazionali, le Organizzazioni territoriali e le Rappresentanze sindacali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto hanno diritto di affiggere in appositi spazi, predisposti all'interno dell'azienda ed in luogo accessibile a tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 40 - Risarcimento dei danni
L'autista è responsabile e risponderà, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore, degli eventuali danni al veicolo affidatogli che siano a lui imputabili. Così dicasi delle contravvenzioni a lui imputabili per negligenza grave e reiterata.
[…]
A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario immediatamente deve darne avviso all'azienda.
Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia, nonché lo stivaggio dei bagagli dei passeggeri, con esclusione delle operazioni di facchinaggio.
Dette prestazioni rientrano nell'orario normale di lavoro.
I conducenti di taxi che guidano l'autovettura ricevuta in uso dall'azienda, in caso di danni al veicolo ed a terzi, ove non diversamente disciplinato dal Regolamento interno risponderanno dei danni e del costo della riparazione proporzionalmente alle responsabilità imputabili.
Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro personale.

Art. 41 - Norme disciplinari
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalla legge e dai principi generali di diritto e dai regolamenti comunali.
Il lavoratore deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere un contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1) usare l'attività e diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'Azienda e dai collaboratori di questa, dai quali gerarchicamente dipende;
[…]
4) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo della presenza;
5) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;
6) aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti o quanto altro a lui affidato.
Le mancanze del lavoratore possono essere punite, a seconda della gravità con:
a) rimprovero;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a 8 ore di paga base;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni;
e) licenziamento con preavviso e con trattamento di fine rapporto;
f) licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.
Il licenziamento di cui alla lettera e) si può tra l'altro applicare nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi per almeno tre volte nel corso di due anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 2 giorni o, nello stesso periodo di tempo, abbiano subito sospensioni per 30 giorni complessivamente, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui al comma precedente.
[…]
Il provvedimento di cui alla lettera f) viene adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze che non consentano la prosecuzione del rapporto di lavoro.
[…]

Art. 44 - Salute e sicurezza sul lavoro
Le parti stipulanti convengono il pieno recepimento degli obblighi e degli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 626/94 e successive modificazioni e dall'Accordo interconfederale 22.6.95 in materia di salute e sicurezza sul lavoro ivi compresa la disciplina del rappresentante dei lavoratori della sicurezza e le relative prerogative ad esso assegnate.

Art. 45 - Assetti contrattuali
Il sistema contrattuale si articola:
• sul CCNL;
• sulla contrattazione di II° livello.
Sono titolati alla contrattazione aziendale le RSA/RSU, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL. La contrattazione di II° livello può riguardare materie ed istituti diversi da quelli già definiti dal CCNL compresa l'articolazione degli orari di lavoro, l'eventuale premio di risultato, le indennità di disagio, ecc (vedi allegato b).
Nella fase di avvio e sperimentazione della contrattazione di secondo livello e per tutto il periodo di vigenza del presente CCNL ogni accordo decentrato dovrà essere inviato all'Osservatorio di cui all'art. 47 per la costituzione di una banca dati.

Art. 47 - Osservatorio Nazionale - Comitato paritetico
Fra le OOSS dei lavoratori operanti nel settore taxi e le associazioni del movimento cooperativo Legacoop servizi-Confcooperative e Agci servizi sarà costituito un osservatorio nazionale di settore quale strumento di sviluppo e monitoraggio sulla evoluzione della contrattazione decentrata e avente anche le seguenti finalità:
- censire attraverso una specifica banca dati l'evoluzione normativa e i contenuti degli accordi definiti ai vari livelli aziendali o territoriali/regionali curandone le analisi e la registrazione;
- monitorare periodicamente il servizio nelle principali realtà italiane e l'evolversi della applicazione della legge 248 del 4.8.2006 e fornire indicazioni di ordine sindacale e organizzativo per una corretta applicazione delle normative contrattuali.