Categoria: 2016
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Tipologia: Ipotesi di Accordo CIA
Data firma: 6 dicembre 2016
Validità: 16.12.2016 - 30.06.2019
Parti: Direct Line Insurance e RSA/Fisac-Cgil, First-Cisl, Fna
Settori: Credito Assicurazioni, Direct Line
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

  1. Campo di applicazione
2. Salvaguardia dell'occupazione
3. Diritto d'informazione
4. Formazione e riqualificazione professionale
5. Tutele
5.1 Tutela della privacy

5.2 Tutela e agibilità sindacale
5.3 Tutela della salute
5.4 Prevenzione del mobbing lavorativo
6. Orario di lavoro
7. Turni
8. Indennità di turno e maggiorazioni
9. Straordinario
10. Reperibilità
11. Part time
12. Tolleranza ritardi per il personale turnista
13. Permessi retribuiti
13.1 Permesso retribuito per Assistenza malati
14. Permessi non retribuiti
14.1 Permesso non retribuito per Assistenza malati
  15. Lavoratori studenti
16. Aspettativa
17. Piano di richiesta ferie
18. Ex festività
19. Festività
20. Riepilogo situazione pregressa del lavoratore
21. Assistenza sanitaria
22. Polizza infortuni (solo per i dipendenti)
23. Previdenza
24. Premio aziendale di produttività
25. Agevolazioni
25.1 Ticket Restaurant
25.2 Sconti polizze varie stipulate dai dipendenti
25.3 Mutui e conti correnti e prestiti
25.4 Abbonamento annuale ai mezzi pubblici
25.5 Asilo nido
25.6 Anticipo TFR
26. Assunzioni
27. Interprete per dipendenti audiolesi
28. Decorrenza e durata

Ipotesi di Accordo sul Contratto Integrativo Aziendale

Il giorno 6 dicembre 2016, presso gli Uffici dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici […], tra Direct Line Insurance spa (di seguito anche "Direct Line" o "la Compagnia" o "l’Impresa") […], le Rappresentanze Sindacali Aziendali di: Fisac/Cgil, First-Cisl e Fna (di seguito anche «le RSA»), unitamente tra loro anche «le Parti» stabiliscono quanto segue

1. Campo di applicazione
Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica a tutto il personale dipendente (non dirigente) di Direct Line Insurance spa regolato dal vigente CCNL, in servizio alla data di stipula, ed a quello assunto successivamente. La disciplina del presente contratto integrativo aziendale è stata concordata anche sul presupposto delle intese raggiunte all'interno del verbale di accordo del 6 Dicembre 2016

3. Diritto d'informazione
Con riferimento a quanto previsto dal CCNL, per quanto riguarda l'informazione a livello aziendale, Direct Line spa si impegna a comunicare per iscritto tutte le informazioni previste dal CCNL e in aggiunta fornirà, sempre per iscritto, alle RSA un prospetto semestrale (periodo gennaio - giugno, nel mese di gennaio dell'anno successivo) dei corsi professionali, dei cambiamenti di mansione, delle assunzioni, delle cessazioni e della mobilità/trasferimenti, indicando quelli effettuati accogliendo le richieste del personale. […]
L'Azienda si impegna, inoltre, a fornire un prospetto di tutte le attività appaltate con indicazioni delle imprese appaltatrici e delle scadenze dei rispettivi contratti.

4. Formazione e riqualificazione professionale
[…]
Le Parti riconoscono che, in occasione di attività formative e contestualmente al loro svolgersi, i dipendenti assunti a tempo parziale possano essere chiamati a svolgere lavoro supplementare nella misura seguente:
- Dipendenti assunti nell'anno fino a concorrenza di 130 ore annue.
- Dipendenti non assunti nell'anno fino a concorrenza di 50 ore annue.
Ogni ora di lavoro supplementare, svolta durante il periodo di attività formativa, verrà prestata dai dipendenti solo con il consenso degli stessi e sarà compensata con la normale retribuzione oraria, il lavoro supplementare svolto durante l'attività formativa è da intendersi in uno dei seguenti casi:
- qualora l'attività formativa si protragga oltre l'orario part-time;
- qualora l'operato del dipendente sia effettuato senza impatto sull'attività produttiva (training);
- qualora, pur operando in ambito produttivo e reale, venga esercitata una funzione di affianca mento continuativa.
In quest'ultimo caso il lavoro supplementare richiesto al lavoratore non potrà essere superiore alle 18 ore e 30 minuti settimanali.
Negli incontri pianificati con la Direzione, le RSA verranno informate dei corsi effettuati e dei fabbisogni che si intendevano coprire con le iniziative messe in atto.
Inoltre viene istituito un monte ore annuale, di 5 ore e 30 minuti mediamente per dipendente, da utilizzarsi a scopi formativi in funzione delle necessità rilevate dai dipendenti stessi, in particolare allo scopo di colmare, analogamente a quanto sopra espresso, eventuali lacune formative.
Il dipendente potrà richiedere all'Azienda di usufruire di tale monte ore in funzione delle effettive esigenze e fino ad esaurimento del monte ore annuale. Tutte le richieste di formazione e i relativi esiti saranno comunicati alle RSA dall'Azienda stessa.

5. Tutele
5.1 Tutela della privacy

[…]
Inoltre come previsto dall'Art. 5.3 della Delibera n. 53 del 23/11/2006 del Garante Privacy, si conferma che nella bacheca aziendale possono essere affissi ordini di servizio, di turni lavorativi o feriali, oltre che disposizioni riguardanti l'organizzazione del lavoro e l'individuazione delle mansioni cui sono deputati i singoli dipendenti. A titolo esemplificativo non potranno essere affissi dati individuali relativi a emolumenti percepiti.
Dati idonei a rilevare lo stato di salute di lavoratori:
In tutti i casi previsti da legge e da CCNL in cui il lavoratore è assente per malattia deve consegnare al datore di lavoro un certificato di malattia con la sola indicazione dell'inizio e della durata presunta dell'infermità (c.d. prognosi).
Premesso che il medico competente effettua visite mediche e diagnostiche sui lavoratori e istituisce (curandone l'aggiornamento) una cartella sanitaria e di rischio, il datore di lavoro non può accedere a tali cartelle sanitarie; nel caso di denuncia di infortuni o malattie professionali all'Inail, il datore di lavoro comunica le informazioni sanitarie relative alla patologia denunciata e tutto quanto richiesto dall'ente (in caso di infortunio: documento pronto soccorso e autodichiarazione dell'interessato).

5.2 Tutela e agibilità sindacale
Alle RSA verrà messa a disposizione una idonea sala sindacale per sede dell'Impresa le cui chiavi d'ingresso saranno in possesso esclusivamente delle RSA, del personale addetto alla sicurezza, del personale addetto alle pulizie e di nessun altro, adeguatamente attrezzata con:
- uno o più personal computers (dotati di un accesso ad internet);
- un telefono;
- un macchinario fax;
- una fotocopiatrice;
- Una stampante;
Inoltre, l'Azienda fornirà a ciascuna sigla sindacale:
- un armadio con chiusura a chiave;
- una casella di posta elettronica intestata alla sigla sindacale;
- bacheca sindacale elettronica come previsto dall'allegato n. 12 del CCNL.
Le Parti stabiliscono che il monte ore annuo relativo alle assemblee sindacali è di 10 ore come previsto dall'articolo 20 della Legge 300 del 20 maggio 1970; tale monte ore non comprende i tempi necessari per gli spostamenti.

5.3 Tutela della salute
Le Parti confermano di considerare prioritaria la rapida attuazione della normativa prevista in materia dal D.lgs. 81/08, e successivi aggiornamenti, Sicurezza e Salute dei Lavoratori e successive modifiche, convengono sulla fondamentale funzione della medicina preventiva quale strumento di tutela della salute. Sarà a carico dell'Azienda il costo per effettuare le seguenti visite ogni due anni, oltre alle visite previste dalla legge in vigore (visita oculistica):
- analisi Audiometrica per il personale che svolge attività prevalentemente telefonica o in luoghi rumorosi;
- visita Otorinolaringoiatrica per il personale che svolge attività prevalentemente telefonica.
Eccezionalmente verranno soddisfatte richieste anche in tempi diversi,
Ciascun rappresentante della sicurezza (RLS) sarà dotato di casella di posta elettronica recante la denominazione "RLS" con accesso dalla propria postazione di lavoro.

5.4 Prevenzione del mobbing lavorativo
Fermo restando quanto previsto dal CCNL in relazione di mobbing lavorativo, l'Azienda e le RSA si impegnano, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, ad assicurare un ambiente di lavoro ispirato alla tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona nonché a principi di correttezza nei rapporti interpersonali, anche nel rispetto delle policy del Gruppo.
Le Parti - nel manifestare l'importanza delle tematiche riguardanti le violenze morali e le persecuzioni psicologiche in ambito lavorativo - promuoveranno azioni di informazione, prevenzione e tutela al riguardo e, ove necessario, interverranno anche con iniziative mirate.
Inoltre in riferimento a quanto già previsto dall'Art. 51 del CCNL, le Parti concordano nel costituire un "Organismo Aziendale paritetico tra Azienda e RSA sul mobbing" che redigerà un regolamento operativo con gli obiettivi di prevenzione e monitoraggio.

7. Turni
I dipendenti addetti alle strutture di Contact Center (vendita, assistenza, sinistri e back office) e i Team Leader opereranno su turni a rotazione.
I turni non potranno avere inizio prima delle ore 8,00 e finire oltre:
le ore 20,00 dal lunedì al venerdì;
le ore 14,00 il sabato.
L'Azienda stabilirà i turni di lavoro sulla base di una matrice di turni con cadenza trimestrale che comunicherà preventivamente alle RSA e ai singoli dipendenti con 30 giorni di anticipo.
Fermo restando quanto stabilito in materia di turni dal CCNL le variazioni dei turni saranno comunicate con un preavviso di almeno 30 giorni.
In deroga a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo, in caso di maternità, paternità e adozione, la Compagnia concederà su richiesta del lavoratore/lavoratrice interessato il turno fisso orizzontale; il diritto al turno fisso cesserà al compimento del terzo anno di vita del figlio ed al termine dei primi tre anni in caso di adozione.
L'Azienda accoglierà richieste di turni fissi orizzontali di lavoro anche avanzate dai lavoratori invalidi assunti ai sensi della Legge 68/99, e/o con figli disabili, nonché dalle lavoratrici in gravidanza, oltre il terzo mese. In ogni caso l'Azienda farà del proprio meglio per assegnare ai dipendenti, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, un ciclo di turni che comporti il minor impatto sulla vita di relazione dei dipendenti. In via del tutto eccezionale ed in relazione alle nuove disposizioni in materia dì orario di lavoro, l'azienda terrà conto dì eventuali impegni in atto per la partecipazione a corsi professionali da parte di lavoratori che dovessero essere assegnati ex novo a turni a rotazione. A tal riguardo sarà cura del lavoratore interessato presentare documentazione attestante l'iscrizione e la partecipazione ai suddetti corsi.
Cambi turno
Per i lavoratori dei reparti soggetti a turni verranno garantiti un numero illimitato di cambi turno, purché effettuato con altro dipendente con medesime mansioni e competenze indipendentemente dall'inquadramento orario, purché sia garantito l'orario di entrata/inizio per i turni di mattina e l'orario di uscita/fine per i turni di sera, comunicato con almeno 1 giorno di preavviso.
Il cambio turno dovrà essere inserito a sistema non prima della seconda settimana che precede quella di cambio turno; il dipendente che concede il cambio turno dovrà assicurare la prestazione lavorativa nel turno oggetto di cambio, escluso il caso di assenza per malattia e per permesso lutto.
Cambio giornata di riposo
Potrà inoltre essere richiesto il cambio di giornata di riposo purché effettuato con dipendente con medesimo inquadramento orario, mansioni e competenze.
Resta inteso che lo scambio tra due colleghi avviene contemporaneamente sia per il giorno di riposo che per il giorno lavorativo (chi cede il riposo prende il turno lavorativo del collega).
Il cambio di giornata di riposo potrà essere effettuato fino ad un massimo di 3 volte per matrice di turni.

10. Reperibilità
Si concorda che rientrano nella reperibilità strutturale oltre al personale individuabile nella sola area I.T./CED operante direttamente sui sistemi di produzione (Hardware e Software) anche i programmatori e gli analisti come di seguito specificato.
L'effettiva prestazione della reperibilità strutturale si intende attivata dopo 30 giorni rispetto alla data di richiesta da parte dell'Azienda.
Si concorda che lo scopo della reperibilità strutturale è la gestione di improvvise anomalie di funzionamento dei sistemi legati alla produzione.
In conseguenza non sono riconducibili a reperibilità strutturale, ad esempio, interventi di patching, deploy applicativi e qualsiasi altra attività pianificata; non sono riconducibili a reperibilità strutturale necessità relative ad elaborazioni e situazioni straordinarie sui sistemi informativi.
Qualora il personale di cui sopra si trovi nelle condizioni previste dall'art. 108 del CCNL ha diritto ad essere esonerato dall'applicazione di tale istituto.
La reperibilità strutturale è vincolata ai seguenti criteri:
System Support e ruoli legati all'ambiente di produzione:
- interventi solo all'interno della propria area di competenza;
- al di fuori dell'orario di lavoro ordinario;
- non più di 7 giorni consecutivi di reperibilità;
almeno due settimane di non reperibilità consecutive fermo restando i vincoli dell'attuale CCNL (massimo 80 giorni l'anno elevabili a 140 con il consenso del lavoratore).
Service Desk:
- interventi solo all'interno della propria area di competenza;
- la reperibilità è prevista al di fuori dell'orario di lavoro, secondo gli orari e i giorni di apertura della Compagnia;
- non più di 6 giorni consecutivi di reperibilità;
- almeno una settimana di non reperibilità alternata ad una di reperibilità, fermo restando i vincoli dell'attuale CCNL (massimo 80 giorni l'anno elevabili a 140 con il consenso del lavoratore);
- sono oggetto di reperibilità i problemi relativi ai sistemi, hardware e software.
[…]
Qualora il lavoratore in reperibilità fosse chiamato a prestare la propria attività oltre le ore 24,00 gli verrà garantito un riposo compensativo nella giornata immediatamente successiva pari a 11 ore consecutive ai sensi del D.Lgs. n. 66 del 2003 e successive modifiche.
Tutte le forme di reperibilità attualmente in essere dovranno essere allineate ai criteri del CCNL e del presente Contratto Integrativo Aziendale.

11. Part time
Fermo restando quanto è previsto dalla vigente normativa, le Parti condividono l'importanza nel regolamentare l'istituto del part - time.
Criteri di accesso
- La richiesta proveniente dal dipendente di passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà essere motivata e potrà essere presentata solo dai dipendenti con almeno due anni di anzianità inquadrati fino alla posizione organizzativa 2 (5° livello) dell'area professionale B e nella disciplina speciale - Parte terza - Sezione Prima e Seconda (sec. CCNL Ania);
- L'azienda si riserva di prendere in considerazione le richieste di passaggio part-time presentate dal personale inquadrato nella posizione organizzativa 3 dell'area professionale B (6° livello);
- L'accoglimento di richieste di passaggio a rapporto di lavoro a tempo parziale viene regolamentato sulla base dei seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
1. comprovati motivi di salute di un familiare del richiedente, nel dettaglio marito/convivente, figlio/a, padre, madre;
2. comprovati e gravi motivi familiari;
3. altre esigenze di carattere personale specificate e comprovate.
A parità di condizioni nei suddetti criteri la precedenza sarà riservata ai dipendenti con maggior anzianità.
- L'azienda garantisce che saranno accolte le richieste di riduzione da tempo pieno a tempo parziale fino al raggiungimento del 10% dello staff totale (non sono incluse nello staff totale le persone assunte con orario Part time) salvo nei casi di comprovati motivi di salute del dipendente certificati dal medico competente.
[…]
Condizioni
- L'accoglimento delle richieste oltre il 10% sarà subordinato alla compatibilità con le esigenze organizzative e produttive aziendali;
- Il dipendente a cui verrà concesso il part-time potrà essere adibito ad altri ruoli coerenti con il livello di appartenenza;
- I richiedenti riceveranno risposta entro 30 giorni dalla domanda;
- La decorrenza della variazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ove venga accolta la richiesta, avrà decorrenza il primo del mese successivo;
[…]

27. Interprete per dipendenti audiolesi
La Compagnia si impegna a fornire a proprie spese un interprete per i dipendenti audiolesi, in occasione di assemblee sindacali, incontri con i dipendenti, al fine di consentire agli stessi la fruizione di tali eventi in modo paritetico.