Tipologia: Accordo quadro
Data firma: 15 dicembre 2006
Parti: Unice, Ueapme, Ceep, Ces
Fonte: CGIL
Note: Traduzione di Roberta Clerici (Uff. Salute e sicurezza CGIL) 8 febbraio 2007

Sommario:

 1. Introduzione
2. Lo scopo
3. Descrizione
 4. Prevenire, individuare e gestire i problemi connessi alle molestie e alla violenza
5. Attuazione e controllo periodico

Accordo quadro su molestie e violenza
Adottato dal gruppo negoziale il 15/12/2006 - Corredato dalle tavole comparative

1. Introduzione
Il rispetto reciproco della dignità degli altri nei luoghi di lavoro è uno degli elementi fondamentali che caratterizzano le aziende di successo. Per questo le molestie e la violenza sono inaccettabili. L'Unice, l'Ueapme, la Ceep e la Ces (e il comitato di collegamento Eurocadres/Cec) le condannano in tutte le loro forme e ritengono che sia interesse tanto dei datori di lavoro quanto dei lavoratori affrontare questo problema che può avere conseguenza sociali ed economiche gravi.
La legislazione nazionale e quella dell'UE (1) stabiliscono l'obbligo da parte dei datori di lavoro di proteggere i dipendenti contro le molestie e la violenza nei luoghi di lavoro.
Si possono verificare forme diverse di molestie e di violenza che possono essere
• Essere di tipo fisico, psicologico e/o sessuale
• costituire un episodio sporadico o un modello di comportamento più sistematico
• perpetrate tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, come ad esempio da clienti, utenti, pazienti, alunni, ecc.
• spaziare da casi minori di mancanza di rispetto ad atti più gravi, tra cui attacchi criminali che richiedono l'intervento delle autorità pubbliche.
Le parti sociali europee riconoscono che le molestie e la violenza potenzialmente possono verificarsi in qualunque posto di lavoro e colpire qualsiasi lavoratore, a prescindere dalla dimensione dell'azienda, dal settore di attività e dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. Tuttavia ci sono alcuni gruppi e settori più a rischio. Di fatto non tutti i posti di lavoro e non tutti i lavoratori sono esposti.
Questo accordo riguarda quelle forme di molestia e di violenza che rientrano nelle competenze delle parti sociali e corrispondono alla descrizione riportata nella sezione 3.


Posizione della Ces Posizione dell'Unice

In questo accordo vengono affrontate le molestie e la violenza in tutte le loro forme (punto 3 del mandato della Ces);
Questa questione va affrontata dalle parti sociali (punto 4.a del mandato della Ces);
L'accordo riconosce che le legislazioni dell'UE e quella nazionale sono applicabili e quindi che i processi e le procedure previste da quella legislazione possano essere applicate anche in presenza di molestie e di violenza: informazione e consultazione, valutazione del rischio, consulenza interna e esterna, formazione, responsabilità del datore di lavoro per quanto riguarda la protezione dei lavoratori...
- viene incluso sotto forma di nota a piè di pagina un riferimento non esaustivo alla legislazione UE pertinente (punto 4.b del mandato della Ces);
L'accordo descrive le varie forme di molestie e di violenza e i possibili colpevoli, compresa la violenza perpetrata da terzi. La posizione della Ces in merito a questo tipo di violenza era chiara fin dall'inizio: l'accordo non affronta specificatamente questo tipo di violenza che peraltro non può essere ignorata; esistono misure che possono essere applicate a diversi tipi di violenza; a livello settoriale si dovrebbero adottare misure specifiche (punto 2 del mandato della Ces);
Entrambe le parti si sono dette d'accordo sul fatto che i datori di lavoro non possono essere ritenuti responsabili per l'aumento della violenza e delle molestie nella nostra società. Inoltre la gestione di alcuni atti/comportamenti rientra interamente/parzialmente nelle competenze delle autorità pubbliche in quanto si tratta di atti criminali e quindi come tali non sono di competenza delle parti sociali. Una volta stabilito ciò, si riconosce che i datori di lavoro devono invece agire in quei casi di cui sono specificatamente responsabili e che devono proteggere i loro dipendenti.

 

Inizialmente i datori di lavoro ritenevano di dover affrontare solo le molestie e non la violenza.


All'inizio i datori di lavoro non accettarono che si facesse esplicito riferimento alla legislazione vigente, e soprattutto alla direttiva quadro sulla salute e la sicurezza.





I datori di lavoro hanno successivamente riconosciuto l'esigenza di includere la violenza ma in forma restrittiva.
Inoltre sostenevano che venisse esercitata soprattutto tra colleghi negando che potesse essere sia verticale che orizzontale. L'Unice non voleva includere la violenza perpetrata da terzi e il principale argomento a sostegno di questa scelta era che i datori di lavoro non potevano essere ritenuti responsabili dell'aumento della violenza in seno alla società e che il problema non andava affrontato dalle parti sociali interprofessionali. Alla fine hanno accettato di inserire questo tipo di violenza nell'introduzione ma a condizione che fosse inclusa l'ultima frase (questa ultima frase è tra parentesi)


2. Lo scopo
Lo scopo di questo accordo è di:
• aumentare la consapevolezza e la conoscenza da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti nei luoghi di lavoro nei confronti delle molestie e della violenza,
• fornire ai datori di lavoro, ai lavoratori e ai loro rappresentanti a tutti i livelli strumenti efficaci per individuare, prevenire e gestire i problemi connessi alle molestie e alla violenza sul lavoro.


Posizione della Ces Posizione dell'Unice

Lo scopo è quello di affrontare le molestie e la violenza nei luoghi di lavoro per cui tutti i sintomi della presenza di questi rischi devono essere presi in considerazione; i lavoratori e i dirigenti devono cooperare nell'individuazione, la prevenzione e la gestione delle molestie e della violenza; L'accordo deve essere considerato come un documento di riferimento strumentale che le parti sociali possano usare e adattare a altri livelli a seconda di quelle che sono le loro esigenze e i loro specifici problemi; Si riconosce che le molestie e la violenza costituiscono un problema collettivo e non sono un qualcosa di carattere puramente individuale (punti 4.b, 4.c, 4.d del mandato della Ces)

 

Fondamentalmente non è diversa da quella riportata nell'accordo sullo stress da lavoro


3. Descrizione
Le molestie e la violenza sono dovute a un comportamento inaccettabile da parte di uno o più individui e possono assumere varie forme, alcune delle quali più facilmente individuabili rispetto ad altre. L'ambiente di lavoro può influire sull'esposizione delle persone alle molestie e alla violenza.
Le molestie si verificano quando un lavoratore o un dirigente, o più di uno, ripetutamente e deliberatamente vengono insultati, minacciati e/o umiliati in circostanze correlate al lavoro
La violenza si verifica quando un lavoratore o un dirigente, o più di uno, vengono aggrediti in circostanze collegate al lavoro.
Le molestie e la violenza possono essere perpetrate da uno o più dirigenti o lavoratori allo scopo, o con l'effetto, di violare la loro dignità, con conseguenze sulla loro salute e/o creando un ambiente di lavoro ostile.


Posizione della Ces Posizione dell'Unice

Si riconosce ancora una volta che le molestie e la violenza possono assumere forme diverse, alcune più nascoste, altre più evidenti. Si riconosce inoltre che l'ambiente di lavoro - inteso in senso lato in modo da inglobare l'organizzazione del lavoro e il contenuto del lavoro - può portare alle molestie e alla violenza (punto 4.f del mandato della Ces);
A causa della complessità delle questioni in discussione la Ces propone due definizioni separate per illustrare la differenza tra evento ripetitivo e evento unico.
La descrizione delle molestie e della violenza include il riconoscimento che esse sono associate al lavoro e non sono dovute ai rapporti personali tra individui.
Per quanto riguarda la descrizione dei possibili colpevoli la Ces auspica una formulazione che non escluda esplicitamente la violenza da parte di terzi. Le descrizioni ai §§ 2-4 sono soprattutto "correlate al lavoro". Tuttavia questo testo va letto insieme a tutti i riferimenti nel testo alla violenza da parte di terzi e soprattutto l'ultima frase del capitolo 4 dove si afferma che la violenza esterna è coperta dalle misure indicate.
Inoltre va sottolineato che anche il primo § di questo capitolo 3 non fa distinzione in merito agli eventuali colpevoli in quanto si riferisce a "individui" e non a lavoratori o dirigenti.

 

Va sottolineato che l'Unice era molto riluttante a riconoscere che l'ambiente di lavoro influisse sull'insorgenza di molestie e di violenza sul posto di lavoro. È stata citata la loro posizione iniziale tesa a non affrontare il problema della violenza in questo accordo. Tuttavia si è riusciti a fare in modo che entrambe i rischi fossero presi in considerazione nel testo.


4. Prevenire, individuare e gestire i problemi connessi alle molestie e alla violenza
Aumentando la consapevolezza e fornendo un'adeguata formazione è possibile ridurre la probabilità di molestie e di violenza sul lavoro.
Le aziende devono predisporre una dichiarazione nella quale si affermi in modo chiaro che le molestie e la violenza non saranno tollerate. Questa dichiarazione specificherà le procedure da seguire se si verificheranno dei casi, procedure tra cui una fase informale in cui una persona che goda la fiducia sia dei lavoratori sia della direzione sia a disposizione per fornire consigli e assistenza. Potrebbe darsi che procedure pre-esistenti siano adatte ad affrontare le molestie e la violenza.
Una procedura adeguata si baserà su alcuni punti fermi ma non si limiterà a questi:
• É nell'interesse di tutte le parti in causa procedere con il necessario riserbo per proteggere la dignità e la privacy di tutti
• Nessuna informazione dovrebbe essere comunicata a parti che non siano coinvolte nel caso
• Si dovrebbero indagare e affrontare senza indugio eventuali disagi
• Tutte le parti coinvolte hanno diritto a essere ascoltate e trattate in modo equo e imparziale
• I disagi denunciati dovrebbero essere supportati da informazioni dettagliate
• Le false accuse non devono essere tollerate e possono essere sottoposte ad azione disciplinare
Un'assistenza esterna potrebbe essere di aiuto.
Una volta stabilito che le molestie e la violenza sono reali occorre adottare misure adeguate nei confronti dei colpevoli. I provvedimenti possono andare dall'azione disciplinare fino al licenziamento.
La vittima riceverà un adeguato sostegno e, se necessario, sarà aiutata nel suo reinserimento.
I datori di lavoro, previa consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, stabiliranno, riesamineranno e controlleranno queste procedure in modo da garantire che siano efficaci sia nel prevenire i problemi sia nell'affrontare le questioni non appena si presentino.
Se pertinenti le disposizioni contenute in questo capitolo possono essere utilizzate nei casi di violenza esterna.


Posizione della Ces Posizione dell'Unice

Il primo paragrafo si occupa delle misure di carattere generale, come quelle tese ad attivare la consapevolezza e quelle relative alla formazione, che occorre adottare per prevenire le molestie e la violenza. Questo tipo di provvedimenti si applica anche nel caso della violenza da parte di terzi (punti 5 & 6 del mandato della Ces);
Nel secondo paragrafo si fa riferimento all' obbligo di avere una posizione/politica di tolleranza zero nei confronti delle molestie e della violenza sia a livello aziendale che di organizzazione, per cui si dovrà stabilire una procedura specifica per affrontare le molestie e la violenza, tra cui la nomina da parte della direzione, dei lavoratori e dei loro rappresentanti di una persona che goda della fiducia di tutti e che possa fungere da mediatore (punto 4 del mandato della Ces);
Il paragrafo 3 contiene la descrizione di una lista non esaustiva di azioni che dovrebbero far parte della procedura stabilita a livello aziendale; la lista può essere considerata equilibrata e tiene conto degli aspetti più importanti.
Inoltre si riconosce che occorre adottare misure specifiche in merito al colpevole e per fornire il supporto di cui ha bisogno la vittima (reinseri-mento).
L'istituzione,la revisione e il controllo delle procedure vanno fatti in collaborazione. Va inoltre sottolineato che il solito concetto utilizzato nel testo precedente "in conformità alle pratiche e alle procedure nazionali" è stato abbandonato e non compare nel testo del presente accordo (punto 5 del mandato della Ces).

 

L'Unice ha rifiutato per lungo tempo di inserire misure di carattere generale e che potessero lasciare intravedere qualsiasi tipo di approccio preventivo. Alla fine hanno accettato e perfino riconosciuto che queste misure di carattere generale potevano essere usate anche nel caso di violenza perpetrata da terzi.
All'inizio era stato molto difficile per i datori di lavoro accettare questo, per cui va detto che si tratta di un importante passo avanti a livello nazionale e settoriale se attuato in modo appropriato.
I datori di lavoro volevano soltanto nominare una persona di fiducia e non volevano discutere nessuna ulteriore procedura; non volevano che i lavoratori e i loro rappresentanti partecipassero alla nomina di questa persona. Soltanto durante l'ultimissima riunione hanno accettato di includerli non solo per la revisione e il controllo delle
procedure, ma anche durante la fase di elaborazione delle stesse. L'assenza dei lavoratori e dei loro rappresentanti in questa fase sarebbe stato inaccettabile soprattutto alla luce del possibile uso della procedura anche nel caso di violenza da parte di terzi.
Per la delegazione degli imprenditori l'esclusione della violenza da parte di terzi era percepita quasi come una questione di onore e per questo gli argomenti adotti erano esagerati. Alla fine, però, hanno aderito a questa soluzione.
Riconoscendo nell'ultimo paragrafo di questo capitolo che le procedure possono anche essere utilizzate per far fronte alla violenza esterna, questo problema è stato parzialmente risolto. Parzialmente in quanto dipenderà dalla capacità delle organizzazioni sindacali durante l'attuazione dell'accordo fare in modo che questa possibilità resti aperta.
I colleghi dell'EFI presenti nel corso delle trattative hanno avuto la sensazione che questo fosse sufficiente per consentire loro di utilizzare questo accordo nei loro settori specifici come punto di partenza per ulteriori negoziazioni.


5. Attuazione e controllo periodico
Nell'ambito dell'articolo 139 del Trattato questo accordo quadro autonomo europeo impegna i membri dell'Unice, della Ceep e della Ces (e il comitato di collegamento Eurocadres/Cec) ad attuarlo in conformità alle procedure e alle pratiche specifiche dei dirigenti e dei lavoratori negli Stati membri e nei paesi dell'Area economica europea (AEE).
Le parti firmatarie invitano inoltre le loro rispettive organizzazioni affiliate nei paesi candidati all'adesione a mettere in atto questo accordo.
Questo accordo sarà attuato entro tre anni dalla data in cui è stato firmato.
Le organizzazioni affiliate riferiranno in merito a questa attuazione al Comitato per il Dialogo sociale. Durante questi tra anni il Comitato per il Dialogo sociale preparerà e adotterà un tavolo annuale per fare il punto sull'attuazione dell'accordo in corso. Lo stesso Comitato redigerà un rapporto sulle azioni intraprese ai fini dell'attuazione che sarà adottato dalle parti sociali europee nel corso del quarto anno.
Le parti firmatarie valuteranno e revisioneranno l'accordo in qualunque momento a partire dai cinque anni trascorsi dalla data in cui venne firmato su richiesta di una qualsiasi delle parti.
In caso di problemi in merito al contenuto di questo accordo, le organizzazioni affiliate coinvolte possono far riferimento, congiuntamente o separatamente, alle parti firmatarie che risponderanno congiuntamente o separatamente.
Nell'attuazione di questo accordo le affiliate delle parti firmatarie evitino di gravare inutilmente sulle piccole e medie aziende.
L'attuazione di questo accordo non costituisce un valido motivo per ridurre il livello generale di protezione fornita ai lavoratori nell'ambito di questo accordo.
Questo accordo non pregiudica il diritto delle parti sociali di stipulare, al livello appropriato, compreso quello europeo, accordi che adattino e/o completino questo accordo in maniera da tener conto delle specifiche esigenze delle parti sociali interessate.


Posizione della Ces Posizione dell'Unice

Per quanto riguarda questo capitolo la Ces aveva l'intenzione di fare alcuni passi avanti rispetto all'accordo quadro sullo stress da lavoro. Il gruppo negoziale era consapevole delle difficoltà al riguardo dal momento che il programma di lavoro delle parti sociali 2006-2008 prevede l'analisi congiunta delle procedure di attuazione degli strumenti di dialogo sociale.
La maggiore preoccupazione del nostro gruppo era di cancellare il lavoro "volontario" in riferimento alla natura dell'accordo così da evitare ulteriori confusioni in merito allo status degli accordi. Abbiamo raggiunto l'obiettivo e per la prima volta il lavoro volontario è scomparso da un testo congiunto (punto 8 del mandato della Ces)
La seconda preoccupazione era di assegnare uno status più importante al ruolo del Comitato per il Dialogo Sociale nelle procedure di attuazione e di controllo periodico. Nel testo questo obiettivo è stato raggiunto e il Comitato per il Dialogo sociale ha un ruolo più preciso di quanto non fosse negli accordi precedenti (punto 8 del mandato della Ces). Questo cambiamento obbliga il Comitato a redigere e adottare un rapporto annuale offrendo ogni anno una opportunità per cogliere e eventualmente discutere i problemi che si presentassero in fase di attuazione.
L'accordo contiene una clausola di non regressione più favorevole in modo da prevenire qualunque riduzione in termini di livelli di protezione di cui già godono i lavoratori sulle materie considerate (punto 7 del mandato della Ces)
Le trattative non hanno consentito di andare oltre per quanto riguarda la questione della soluzione delle controversie (punto 8b del mandato della Ces); lo stesso dicasi per la clausola relativa "al gravare inutilmente sulle piccole e medie aziende". Entrambe le questioni sono state demandate all'attuazione del programma di lavoro delle parti sociali.

 

La posizione iniziale dell'Unice era di mantenere immutato il capitolo relativo all'attuazione e al controllo periodico in relazione a quanto era stato concordato durante le trattative relative all'accordo quadro sullo stress da lavoro.