Categoria: Cassazione penale
Visite: 9767

Cassazione Penale, Sez. 4, 15 dicembre 2016, n. 53308  - Infortunio mortale per contatto con i cavi elettrici. Responsabilità di un CSE o caso fortuito?


 

 

 

 

 

 

...I giudici di merito hanno riconosciuto le lacune del piano di sicurezza e di coordinamento in fase esecutiva per non essere stato considerato il rischio interferenziale connesso alle lavorazioni in prossimità di linee elettriche ... quanto alle modalità di scarico, movimentazione e di stoccaggio del materiale rappresentato da tubi, affinchè fosse evitato il rischio di contatto con i cavi elettrici.
Va disatteso il motivo di ricorso che riconduce il determinismo dell'evento dannoso ad un fattore eccezionale e imprevedibile, rappresentato dalle condizioni morfologiche del terreno impregnato di acqua...
La particolare situazione di instabilità del terreno e di insidia per i mezzi e gli operai impegnati nella lavorazione era circostanza nota, e in particolare conosciuta dal coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, il quale già nell'ottobre 2004 aveva segnalato un problema di stabilità del terreno per pericolo di frane, raccomandando il rigoroso rispetto delle procedure di sicurezza quanto alle operazioni di scavo.
Pure a voler riconoscere in capo al CSE compiti di alta vigilanza che non imponevano la sua presenza costante nelle aree di intervento anche in ragione delle ulteriori responsabilità assunte per conto del Consorzio di Bonifica, con motivazione del tutto logica e priva di contraddizioni il giudice di appello, in conformità alle ragioni del primo giudice, ha evidenziato come si imponesse alla ripresa dei lavori una fattiva e partecipe attività di coordinamento, proprio in ragione delle intervenute trasformazioni nel sedime dell'area interessata dalle opere, stante la necessità di adeguare le metodiche lavorative alla nuova situazione morfologica, in una prospettiva di riassetto e di adeguamento delle procedure di intervento. La omissione di un siffatto intervento aveva condotto il lavoratore ad assumere una decisione estemporanea in evidente contrasto con regole generali di prudenza e in assenza di una specifica previsione del POS e del piano di coordinamento.
 

 

 

 

Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 04/10/2016

 

 

 

Fatto

 


l. La Corte di Appello di Napoli 16.12.2014, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con il riconoscimento a favore degli imputati M.C., M.G. e D'A.A. delle circostante attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati essendo il reato di omicidio colposo loro ascritto in cooperazione colposa ai danni di F.A., estinto per intervenuta prescrizione. Confermava con riferimento a M.C. le statuizioni civili a favore delle costituite parti civili, P.L. e F.B. cui il giudice di primo grado aveva riconosciuto una somma provvisionale pari ad € 40.000,00, nonché di F.C, e F.AN. cui era stata accordata una somma provvisionale di € 20.000.
2. In relazione alla posizione di garanzia del coordinatore alla sicurezza M.C., il giudice di appello evidenziava la correttezza delle argomentazioni del primo giudice, ritenendo che era risultata carente l'azione di coordinamento quanto alle lavorazioni eseguite in prossimità delle linee elettriche a media tensione, fonte di pericolo per le lavorazioni da eseguirsi in quota, nonché negligente l'attività di vigilanza all'atto della ripresa dei lavori dopo le forti piogge nella mattina del 3 Gennaio 2005, atteso che si imponeva uno specifico controllo dell'area in cui si svolgevano le operazioni in ragione della particolare conformazione e ubicazione del terreno esposto ai cavi elettrici, per le condizioni climatiche e per la specifica operazione da svolgere.
3. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa del M.C., denunciando violazione di legge e vizio motivazionale in relazione a struttura argomentativa che aveva del tutto trascurato di rilevare la evidenza della prova della innocenza dell'imputato, in presenza di evento assolutamente imprevedibile in presenza di modalità di scarico dei tubi diverse da quelle previste e approvate dai piani di sicurezza, a causa delle avversità climatiche del periodo. La decisione di posizionare l'autocarro Iveco sul ciglio della strada era dipesa da una scelta del F.A. assunta con il responsabile delle opere lo Z., cui era rimasto estraneo il coordinatore, il quale stante la rilevanza dei fenomeni piovosi realizzatisi, era stato costretto a recarsi in altra area del Consorzio visto il pericolo di esortazione del Volturno, in una evidente situazione di pericolo di un gravissimo danno a cose e a persone Ricorreva pertanto il presupposto del caso fortuito.
4. Nessuna carenza organizzativa poteva poi essere addebitata al M.C. a fronte di piano di sicurezza e coordinamento del tutto adeguato, laddove si era realizzata una sopravvenienza assolutamente eccezionale, imprevedibile e non dominabile da soggetto che aveva responsabilità di alta vigilanza, ma non di costante e operativa presenza sul cantiere demandata a diverse posizioni di garanzia.
5. La parte civile depositava memoria difensiva in data 19.9.2016 evidenziando la genericità delle censure mosse alla sentenza impugnata e la correttezza dell'impianto motivazionale dei giudici di merito, in particolare mediante il richiamo alla pronuncia del primo giudice che aveva evidenziato e ampiamente denunciato le carenze organizzative e di vigilanza del M.C.. Chiedeva il rigetto del ricorso.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
La sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi dedotti dal ricorrente, atteso che i giudici di merito, attraverso un articolato motivazionale del tutto integro sotto il profilo logico giuridico e coerente con gli elementi probatori acquisiti, rende ampio conto delle ragioni che hanno indotto gli stessi giudici a ritenere la responsabilità dell'imputato, sia sotto il profilo organizzativo, in ragione di un piano di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva carente ed elusivo del rischio connesso all'interferenza con le linee elettriche a bassa tensione, sia per una inadeguata attività di coordinamento e vigilanza delle opere in fase esecutiva quando, alla ripresa dei lavori dopo molte giornate di sospensione, avrebbe dovuto verificare la correttezza e la sicurezza delle procedure di lavoro e il rispetto del POS, con particolare riferimento al pericolo di dissesto e alle mutate condizioni ambientali e morfologiche dell'area in ragione delle avverse condizioni atmosferiche.
3. In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di "alta vigilanza", consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS (sez.IV, 12.6.2013 n.44977; 20.3.2013, Mongelli, Rv 255106).
Del tutto coerentemente con tale insegnamento i giudici di merito hanno riconosciuto le lacune del piano di sicurezza e di coordinamento in fase esecutiva per non essere stato considerato il rischio interferenziale connesso alle lavorazioni in prossimità di linee elettriche, non già in relazione alla direttiva del responsabile della sicurezza che aveva previsto (relativamente alle linee ad alta tensione) il rispetto di una distanza di cinque metri nella lavorazione, quanto alle modalità di scarico, movimentazione e di stoccaggio del materiale rappresentato da tubi, affinchè fosse evitato il rischio di contatto con i cavi elettrici.
4. Va peraltro disatteso il motivo di ricorso che riconduce il determinismo dell'evento dannoso ad un fattore eccezionale e imprevedibile, rappresentato dalle condizioni morfologiche del terreno impregnato di acqua in prossimità dell'area abitualmente occupata per lo scarico, che impose che le operazioni avvenissero in area rialzata. Con motivazione del tutto coerente sotto il profilo logico giuridico i giudici di merito hanno riconosciuto al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione un particolare obbligo di vigilanza e di verifica in un momento topico della lavorazione, in coincidenza con la ripresa delle opere dopo una lunga pausa dettata, oltre che dalle festività, anche dalle avverse condizioni metereologiche maturate a ridosso della fine dell'anno.
5. La particolare situazione di instabilità del terreno e di insidia per i mezzi e gli operai impegnati nella lavorazione era circostanza nota, e in particolare conosciuta dal coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, il quale già nell'ottobre 2004 aveva segnalato un problema di stabilità del terreno per pericolo di frane, raccomandando il rigoroso rispetto delle procedure di sicurezza quanto alle operazioni di scavo.
6. Pure a voler riconoscere in capo al M.C., coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, compiti di alta vigilanza che non imponevano la sua presenza costante nelle aree di intervento anche in ragione delle ulteriori responsabilità assunte per conto del Consorzio di Bonifica, con motivazione del tutto logica e priva di contraddizioni il giudice di appello, in conformità alle ragioni del primo giudice, ha evidenziato come si imponesse alla ripresa dei lavori una fattiva e partecipe attività di coordinamento, proprio in ragione delle intervenute trasformazioni nel sedime dell'area interessata dalle opere, stante la necessità di adeguare le metodiche lavorative alla nuova situazione morfologica, in una prospettiva di riassetto e di adeguamento delle procedure di intervento. La omissione di un siffatto intervento aveva condotto il lavoratore ad assumere una decisione estemporanea, verosimilmente partecipata da responsabile della sicurezza della parte datoriale, ma in evidente contrasto con regole generali di prudenza e in assenza di una specifica previsione del POS e del piano di coordinamento.
7. Va inoltre rilevato che del tutto coerentemente i giudici di merito hanno concordemente evidenziato che, a fronte della situazione di pericolo e di incertezza che derivava dalla esigenza di riprendere le lavorazioni dopo la pausa in area soggetta a forte rischio di frana e a scompenso morfologico per le avversità climatiche, ben avrebbe potuto attivare i poteri propositivi della sospensione delle lavorazioni ai sensi dell'art. 5 lett. e ed f del D.Lg.s. 494/96, a fronte del prospettato impedimento a essere presente personalmente sui luoghi dell'intervento nel giorno in cui l'infortunio ebbe a verificarsi.
7.1 Invero, tenuto conto delle operazioni da svolgere, che ponevano un rischio interferenziale connesso allo scarico e alla movimentazione di materiale suscettibile di venire in contatto con le linee elettriche, considerato il pericolo connesso al dissesto del terreno e al già segnalato pericolo di frane, tenuto altresì conto del fattore di aggravamento della situazione offerto dagli incessanti fenomeni piovosi, era necessario che le operazioni fossero precedute da una attenta verifica non solo dell'esatto punto di scarico del materiale, compatibilmente con la viabilità del cantiere, ma anche della corretta movimentazione e stoccaggio del materiale, consistente in tubi di lunghezza tale da potere venire in contatto con cavi di media tensione.
7.2 Obbligo di verifica e di coordinamento tanto più doveroso nel caso in specie in ragione dell'assenza di una specifica previsione del piano di sicurezza sul punto, a fronte di direttive limitate a linee elettriche ad alta tensione e del carattere assolutamente generico delle prescrizioni, fornite dal datore di lavoro mediante direttiva, di evitare lavorazioni a distanza inferiore a cinque metri dalle linee elettriche ad alta tensione, che non considerava invece le attività strumentali come quelle di scarico e di movimentazione dei materiali necessari alle opere idrauliche.
8. Il ricorso è pertanto infondato e deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che, sulla base del DM 10.3.2014 n.55 determina come da dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 4.10.2016