Tipologia: Accordo
Data firma: 1° dicembre 2016
Validità: 2016-2018
Parti: Latteria Soresina/Confcooperative Cremona e Flai-Cgil, Fai-Cisl, RSU
Settori: Agroindustriale, Latteria Soresina Peschiera Borromeo (MI)
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

  Art. 1 Premessa
Art. 2 Relazioni industriali
Art. 3 Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e ruolo degli RLS
Art. 4 Pari opportunità
Art. 5 Occupazione/ Stabilizzazione
Art. 6 Professionalità - Inquadramenti - Formazione
Art. 7 Lavoratori studenti
Art. 8 Appalti e terziarizzazione
Art. 9 Visite mediche
Art. 10 Previdenza complementare
Art. 11 Previdenza sanitaria
Art. 12 Prestiti ai dipendenti
Art. 13 Sconti ai dipendenti per acquisti di prodotti presso i negozi di minuta vendita e liberalità
  Art. 14 Anticipazione del trattamento di fine rapporto
Art. 15.1 Premio ad obiettivi
Art. 15.2 Clausola per erogazione del premio
Art. 15.3 Obiettivo A Produttività
Art. 15.4 Obiettivo B Reddittività
Art. 15.4 Obiettivo C Fatturato
Art. 15.6 Massimali economici del premio A/B/C
Art. 16 Erogazione una tantum per mancato raggiungimento dei tre obiettivi
Art. 12 Norma transitoria
Art. 13 Durata
Deposito contratti aziendali e territoriali e tassazione agevolata dei premi di risultato

Verbale di accordo integrativo per il triennio 2016-2017-2018 per i dipendenti dello stabilimento di Peschiera Borromeo (MI) e depositi circostanti annessi alla vendita dinamica, Validità anni 2016-2017-2018

Il giorno 01/12/2016, in Peschiera Borromeo, Via 2 Giugno 15, presso gli uffici di Latteria Soresina Soc. Coop. Arl, tra […] Latteria Soresina, assistiti da […] Confcooperative Cremona e […] Flai - Cgil, […] Fai - Cisl […], con la partecipazione della RSU di Latteria Soresina del sito di Peschiera Borromeo, si è stipulato il presente: Accordo per i lavoratori dipendenti dello stabilimento di Peschiera Borromeo (MI) e relativi depositi di Castello Brianza, Bolgare, Gropello Cairoli e Santo Stefano Ticino annessi alla vendita dinamica.

Art. 1 Premessa
Il mercato lattiero-caseario rappresenta un settore in profonda evoluzione che, nonostante il dilagare della crisi a livello nazionale e mondiale, è riuscito a garantire i livelli occupazionali senza fare ricorso a strumenti quali ammortizzatori sociali o contratti di solidarietà, grazie anche ai notevoli investimenti realizzati negli anni a livello di innovazione e meccanizzazione delle varie fasi di produzione e lavorazione. La crisi ha portato ad una volatilità dei prezzi di riferimento, e nell’anno in corso si è assistito ad una consistente perdita di valore del Grana Padano oltre ad una continua stasi non soddisfacente del Provolone Valpadana. L’utilizzo crescente dei cereali a seguito del proliferare dei sistemi di produzione di energie alternative, unito all’aumento del prezzo del petrolio, ha determinato un notevole incremento del costo dei mangimi e dei cereali che, gravando sugli allevatori, si è indirettamente ripercosso sull’intero comparto.
Il settore sconta inoltre un sensibile calo nel numero sia delle stalle “attive” che delle imprese di trasformazione.
Anche i consumi di latte alimentare (trasformato presso il sito di Peschiera) sono purtroppo in costante diminuzione, in Italia, da alcuni anni.
Tale situazione è determinata da una serie di fattori, non ultimo il cambiamento delle abitudini alimentari dei consumatori.
Alla luce di tutto ciò, le parti che sottoscrivono il presente integrativo, concordano sulla necessità di formalizzare un accordo di durata triennale, allo scopo di verificare, con maggiore chiarezza, le prospettive future del comparto. Si concorda quindi di mantenere un premio legato al raggiungimento di parametri relativi alla produttività e redditività del settore aggiungendo un terzo parametro basato sul fatturato che, sommato ai precedenti, determinerà l’ammontare del premio complessivo.

Art. 2 Relazioni industriali
Si riconferma un quadro di buona qualità delle relazioni in essere e del reciproco intendimento di migliorare prassi ormai consolidate mediante un costante dialogo nel rispetto dei ruoli.
Le parti evidenziano inoltre, anche in forza di quanto codificato nel recente accordo interconfederale del 28 giugno 2011, la rilevanza assunta negli anni dai contratti di secondo livello, considerati più aderenti alle specificità aziendali.
Le parti sono consapevoli reciprocamente che il modello partecipativo possa coniugare le esigenze di un mercato sempre più esigente e variegato con quelle dell’azienda e con la garanzia della salvaguardia dei livelli occupazionali e della qualità del lavoro. Si ritiene pertanto importante consolidare e rafforzare quanto già previsto dal CCNL nazionale rafforzato da una programmata modalità di interlocuzione a partire dagli andamenti generali del settore a livello provinciale e nazionale, tramite incontri periodici, che coinvolgano le reciproche organizzazioni di rappresentanza e valorizzino il ruolo delle RSU aziendali.
In particolare si ribadisce sia la disponibilità di favorire incontri su richiesta delle segreterie sindacali territoriali e per il tramite di Confcooperative al fine di monitorare andamento complessivo dei mercati di riferimento e di intervenire con le giuste tempistiche per la codifica delle percentuali annuali da attribuire ai parametri. Inoltre si istituisce la prassi di un incontro da effettuarsi presso il sito di Peschiera, tra la direzione di stabilimento e la RSU aziendale, possibilmente con cadenza mensile.
In tali incontri si esamineranno le necessità produttive, organizzative e l’andamento degli indici relativi al premio di cui al presente accordo.

Art. 3 Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e ruolo degli RLS
Si riconferma una particolare attenzione a tutto ciò che riguarda il tema della sicurezza con l’impegno della cooperativa affinché i vari investimenti rafforzino l’attenzione a tale questione.
La Parte Datoriale si impegna a mantenere e ad implementare le dotazioni tecniche aziendali nonché i modelli organizzativi adottati tesi alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei Lavoratori coinvolgendo ed informando costantemente gli RLS nel pieno rispetto delle normative vigenti e con particolare riferimento ai Decreti 81/2008 e 106/2009.
Le parti ravvisano la necessità che i lavoratori si impegnino a preservare la funzionalità di tutte le strutture aziendali e ad adottare con la massima attenzione le specifiche procedure operative.
In considerazione dell’importanza di questi argomenti Latteria Soresina concede un ulteriore periodo (in aggiunta a quelli previsti) di due ore di permesso per ciascun RLS finalizzato alle attività di coordinamento con le altre figure aziendali in tema di sicurezza.

Art. 4 Pari opportunità
Pur a fronte di un settore caratterizzato da una forte presenza maschile, le parti convengono sulla possibilità di predisporre progetti d’intervento che consentano un percorso di accrescimento professionale per le donne impegnate a tutti i livelli del processo produttivo.
In questo ambito potrà anche essere prevista l’utilizzazione della manodopera femminile in orario notturno, fermo restando i limiti garantiti dalle leggi in materia. Oltre a quanto già disciplinato dalle normative vigenti le parti si adopereranno, anche avvalendosi della consulenza della consigliera di parità provinciale, a garantire misure di sostegno della maternità/ paternità.

Art. 5 Occupazione/ Stabilizzazione
Compatibilmente con l’andamento del mercato, la Parte Datoriale esprime il chiaro impegno a conservare l’attuale livello di occupazione senza ricorrere, in via strutturale, all’utilizzo di forme di precariato, bensì a confermare l’attuale propensione alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Stante l’attuale situazione che ha visto nell’ultimo periodo la progressiva stabilizzazione dei lavoratori a termine, Latteria Soresina firmataria del presente accordo si impegna a proseguire con le smesse modalità di consolidamento anche per il triennio di vigenza contrattuale.
Potranno poi essere previsti appositi incontri con la RSU per valutazioni specifiche sull’argomento.

Art. 8 Appalti e terziarizzazione
Anche in forza di quanto previsto dal vigente CCNL nazionale, allo scopo di perseguire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, l’azienda inserirà nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatoci all'effettiva assunzione del rischio di impresa e all'osservanza degli obblighi derivanti dalle norme di legge assicurative, previdenziali, di igiene e sicurezza del lavoro, nonché al rispetto delle norme contrattuali stipulate dalle Associazioni comparativamente più rappresentative per entrambe le parti, dal Codice Etico per gli Appalti sottoscritto tra Cgil, Cisl, Uil e Confcooperative e nello spirito dell'Accordo sottoscritto il 31 maggio 2007 tra le Centrali Cooperative e Cgil, Cisl e Uil, del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse. In particolare l’azienda, nello spirito di una sempre più responsabile attenzione nei confronti dei lavoratori e riconoscendo il valore sociale della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si rende disponibile ad illustrare alle rappresentanze sindacali le notizie relative alle attività appaltate.

Art. 9 Visite mediche
Per l’effettuazione di visite mediche specialistiche e di sedute fisioterapeutiche ed odontoiatriche ciascun lavoratore potrà usufruire, dal 2017 di n. 8 ore annue di permessi retribuiti, da riconoscersi dietro presentazione di idonea documentazione.
Per quanto attiene alla visita sanitaria obbligatoria, per i lavoratori del settore, l’azienda si farà carico degli oneri previsti in proposito.

Art. 12 Norma transitoria
Si concorda l’istituzione di una commissione (formata dalle rappresentanze sindacali e dalla rappresentanza aziendale) con il compito di valutare e codificare la possibile istituzione del cosiddetto welfare aziendale.
La commissione dovrà terminare i lavori entro il mese di Giugno 2017 per poter poi procedere alle necessarie procedure di modifica/integrazione del presente accordo.

Art. 13 Durata
[…]
Per quanto non normato nel presente accordo si fa riferimento alla contrattazione collettiva aziendale preesistente.
Qualora, durante la validità del presente accordo sorgessero controversie interpretative, Flai-Cgil, Fai-Cisl e Confcooperative, saranno garanti della corretta applicazione delle intese sottoscritte e daranno luogo a specifici incontri al fine di dirimere tali controversie.