Categoria: 2016
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Tipologia: Ipotesi di accordo sindacale
Data firma: 31 dicembre 2016
Parti: Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara e First-Cisl, Fabi, Fisac-Cgil, Ugl-Credito, Uilca-Uil
Settori: Credito Assicurazioni, Carife
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 - Ambito di applicazione.
Art. 2 - Riduzione di organici.
Art. 3 - Riduzione degli organici - A) Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dipendenti che matureranno i requisiti per percepire la pensione AGO entro il 31/12/2022 (Esodo con accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà).
Art. 3 - Riduzione degli organici - B) Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dipendenti che non hanno maturato, e non matureranno entro il 31/12/2022 i requisiti per percepire la pensione AGO (Esodo incentivato).
Art. 3 - Riduzione degli organici - C) Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti che non hanno maturato i requisiti per percepire la pensione AGO, che non abbiano i requisiti per accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di cui al DM 83486 del 28/7/2014 e al DM 97220 del 23/9/2016 e che non abbiano aderito alla misura di cui alla lettera B). (Sezione Emergenziale del Fondo di Solidarietà).
  Art. 4 - Fase di verifica
Art. 5 - Ferie, ex festività, banca ore
Art. 6 - Outplacement
Art. 7 - Citeriori misure di contenimento del costo del lavoro
Art. 8 - Contratto Integrativo Aziendale
Art. 9 - Ulteriori previsioni.
Art. 10 - Precondizione per le misure di cui al presente accordo e per la loro attuazione
Art. 11 - Dichiarazione e riconoscimenti delle Parti in merito alla procedura
Dichiarazioni dell’azienda
Allegati

Ipotesi di accordo sindacale

Il giorno 31 dicembre 2016, in Ferrara, presso la Sede della Capogruppo Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara spa tra la Capogruppo Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara spa (di seguito anche la Banca o l’Azienda), anche in nome e per conto di Carife SEI srl e Carife SIM spa […] e la Delegazione sindacale trattante rappresentala da: First Cisl […], Fabi […], Fisac Cgil […], Ugl Credito […], Uilca Uil […]

Premesso che
a) in data 21 dicembre 2016 i stata consegnata brevi manu alle OO.SS. la comunicazione con cui Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara spa in qualità di Capogruppo, ha avviato la procedura sindacale ex artt. 17, 20 e 21 del CCNL 31/3/2015, così anche in nome e per conto di Carife SEI srl e Carife SIM spa;
b) con detta comunicazione e stato, fra l'altro, rappresentato che:
- l’obiettivo del Decreto di costituzione dell’Ente-ponte era quello di assicurare la continuità operativa della Banca ed il suo risanamento al fine di realizzare le condizioni agevolanti una sua cessione a terzi secondo adeguate condizioni di mercato nell’interesse dell'economia del territorio di riferimento, non essendovi altre alternative percorribili e tenuto conto della cogente pressione della DG Competition della Commissione Europea;
- fin dalla costituzione dell’Ente-ponte la situazione economica del Gruppo presentava un livello dei
costi significativamente superiore ai ricavi;
- la già precaria situazione economica e reddituale del Gruppo, si e scontrata con il più ampio negativo scenario di crisi sistemica e di settore, nonché con il difficilissimo contesto locale nel quale il Gruppo sta affrontando notevoli difficoltà di mantenimento sia dei rapporti con la clientela sia, di conseguenza, di equilibrio fra costi e ricavi;
- il trend economico negativo ha pertanto compromesso gli indicatori di solidità patrimoniale, scoraggiando conseguentemente potenziali investitori, per cui l'auspicato obiettivo di cessione a terzi non si è realizzato;
- stante il perdurare della situazione congiunturale negativa di mercato, quale pre-condizione per rendere appetibile il Gruppo, per una auspicabilmente rapida e definitiva manifestazione concreta di interesse da parte di un eventuale soggetto terzo è necessaria una rigorosa politica di riduzione strutturale dei costi complessivi, fra i quali va considerato il costo del personale, tale da riposizionare il Gruppo su una situazione economica di maggior equilibrio e salvaguardare al contempo, almeno parzialmente, l’occupazione;
- pertanto, nello specifico contesto delineato, è stata comunicata l'esigenza di ridurre il costo del lavoro di almeno il 50% attraverso una riduzione strutturale degli organici nella misura di almeno 400 risorse a livello di Gruppo Carife - al netto di quelle risorse che hanno già concordato in qualunque forma la cessazione del rapporto di lavoro in base a precedenti Accordi, anche per accedere al Fondo di Solidarietà - oltre clic al ricorso ad ulteriori misure di riduzione strutturale del costo del personale, quali quelle derivanti a titolo esemplificativo e non esaustivo dalla cessazione del l'applicazione del Contratto Integrativo di Gruppo 6/8/2012, dalla revisione dell’impianto contrattuale in tema di mobilità territoriale, dal completamento immediato della chiusura dell'unità di Napoli ex Commercio e Finanza Leasing & Factoring, dalla conferma delle misure già previste dai precedenti Accordi sindacali 27/11/2013 e 16/7/2015;
c) si è fissato un calendario di incontri per dare corso all'esame congiunto di tutta la materia nel rispetto delle previsioni di legge e di contratto vigenti, con l'intento di individuare possibili soluzioni e/o misure e strumenti (i) atti anche in concorso tra loro, a contenere ove possibile - sempre a condizione della sostenibilità di detti strumenti/misure/soluzioni - le conseguenze altrimenti derivanti, sul piano sociale delle azioni finalizzate alla dichiarata indispensabile riduzione strutturale del personale e del relativo costo nell'intento di poter realizzare il progetto comportante, fra l'altro, l'esigenza di mettere in sicurezza e di salvaguardare tutti i posti di lavoro dei restanti dipendenti; e (ii) atti a far fronte alla cessazione, a decorrere dal 31 dicembre 2016, di ogni disposizione aziendale riconducibile alla contrattazione integrativa di Gruppo;
d) gli incontri fra le Parti hanno avuto luogo in data 22/12/2016, 27/12/2016, 28/12/2016, 29/12/2016. 30/12/2016 ed in data odierna;
Tutto ciò premesso, le Parti hanno inteso definire e concludere positivamente la procedura contrattuale regolata dagli artt. 17, 20 e 21 del CCNL condividendo tutto quanto segue:

Art. 1 - Ambito di applicazione.
1.1 Il presente accordo si applica a tutto il Personale dipendente del Gruppo, e. nei limiti dei richiami di volta in volta specificati, anche al personale appartenente alla categoria dei Dirigenti per i quali restano ferine, peraltro, le norme di legge e di contratto loro applicabili.

Art. 7 - Citeriori misure di contenimento del costo del lavoro
7.1 Prestazioni aggiuntive/lavoro straordinario - L'azienda conferma che non farà ricorso al lavoro straordinario. Prestazioni aggiuntive non sottoposte a preventiva autorizzazione della Direzione, non saranno riconosciute.
7.2 Ferie residue, permessi per ex festività e banca delle ore - si stabilisce che tutto il personale dipendente, di ogni ordine e grado, dovrà inderogabilmente pervenire, entro l'anno di riferimento, all'esaurimento di tutte le ferie residue di competenza dell'anno medesimo e precedenti. Analogamente, tutto il personale, di ogni ordine e grado, dovrà tassativamente fruire entro l'anno di competenza, dei permessi per ex festività. Tali permessi dovranno essere programmati in via preventiva rispetto a periodi di ferie. Il mancato godimento totale o parziale di tutti o di parte dei permessi di spettanza entro l’anno, comporta la decadenza totale dal diritto alla loro fruizione; il mancato godimento non darà titolo ad alcuna monetizzazione o riporto/compensazione dei permessi e/o di quota oraria degli stessi, a metto che la mancata fruizione non sia dipesa da esigenze di servizio formalmente comunicate.
L'ammontare orario delle prestazioni lavorative confluite nella cosiddetta “Banca delle ore", dovrà essere recuperato da ciascuno degli aventi titolo entro 12 mesi dalla relativa maturazione. Gli eventuali residui di anni precedenti non usufruiti, non daranno luogo ad alcuna forma di monetizzazione o compensazione e dovranno essere tutti utilizzati entro il 31/12/2017, a meno che la mancata fruizione non sia dipesa da esigenze di servizio formalmente comunicate.

Art. 8 - Contratto Integrativo Aziendale
8.1 La normativa aziendale di Gruppo, unitamente alle prassi e consuetudini aziendali, cesseranno con decorrenza dal 31/12/2016 (ultimo giorno di applicazione).
L'Azienda dichiara che continuerà ad applicare in via di fatto fino al 31/3/2017 tale normativa limitatamente ai seguenti articoli nel testo di seguito scritto, e senza che ciò costituisca (o comporti) in alcun modo il suo rinnovo e/o nuovo accordo:
- Art. 6 (indennità di disagio) senza alcuna modifica
- Art. 9 (avanzamenti di carriera/economici) senza alcuna modifica
- Art. 10 (missioni) […]
- Art. 23 (indennità di rischio) - senza alcuna modifica
- Art. 28 (indennità hardware/infocenter) - senza alcuna modifica
- Art. 30 (Fondo Previdenza Complementare) […]
- Art. 32 (Polizza infortuni) senza alcuna modifica
- Art. 33 (convenzione sanitaria) […]
- Art. 35 (contributo per figli portatori di handicap) […]
- Art. 36 (buono pasto) - senza alcuna modifica
8.2 Resta confermato tutto quanto previsto dall'articolo 6 dell'Accordo 27/11/2013 in merito alla sospensione dell'attività lavorativa.
8.3 Quanto non espressamente richiamato e/o non espressamente trascritto, e qualsiasi altro accordo/prassi/consuetudine, anche su materie diverse da quelle in rubrica degli articoli citati, cesserà di avere efficacia alla data indicata del 31 dicembre 2016.
Dichiarazione delle OO.SS. […]

Art. 9 - Ulteriori previsioni.
9.1 Le Parti effettueranno ulteriori incontri allo scopo di verificare congiuntamente lo stato di attuazione del presente accordo.
9.2 Le Parti si danno atto che, in presenza di processi di riorganizzazione, occorrerà, anche in considerazione delle condizioni economico reddituali aziendali, perseguire l'obiettivo della maggiore efficacia possibile. A tale scopo, quando ne ricorressero i presupposti, saranno valutati tutti gli strumenti contrattuali disponibili per favorire il raggiungimento dell’obiettivo, nell'ottica di una migliore tutela occupazionale, anche con riferimento al contenimento della tempistica della procedura. In particolare, in riferimento alla procedura ex art. 17 del CCNL aperta con lettera del 30/11/2016. fatta salva la necessità di ulteriore informativa propedeutica allo svolgimento del confronto negoziale, le OO.SS. si impegnano a concludere tale procedura entro il 10/1/2017.
Dichiarazione dell’azienda […]

Art. 11 - Dichiarazione e riconoscimenti delle Parti in merito alla procedura
11.1 Le Parti rimossa e rinunziato ogni diversa o contraria eccezione formale e sostanziale, si danno atto e confermano:
a) di aver regolarmente esperito, ad ogni effetto, formale e sostanziale, la procedura prevista dagli artt. 17, 20 e 21 del CCNL 31/3/2015 per i Quadri Direttivi e per il Personale delle Aree Professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali;
b) che il presente accordo regola la materia del preavviso in deroga a quanto previsto dal CCNL 31/3/2015 per i Quadri Direttivi e per il Personale delle Aree Professionali e dal CCNL 13/7/2015 per i Dirigenti.
11.2 Le Parti confermano che tutte le pattuizioni del presente Accordo sono state assunte ai sensi e per tutti gli effetti di cui alle normative vigenti che attribuiscono deleghe e facoltà alla contrattazione collettiva e si impegnano ad assumere e mantenere, per tutto quanto di rispettiva competenza, comportamenti coerenti con quanto pattuito.
11.3 Le OO.SS. dichiarano che l’efficacia del presente accordo è subordinata all’approvazione da parie dell'assemblea dei lavoratori, da tenersi entro 3 giorni lavorativi, il cui risultato sarà comunicato formalmente dalle OO.SS.
11.4 L’Azienda dichiara che l'efficacia del presente Accordo è subordinata alla ratifica e approvazione da parte degli Organi Societari competenti.
11.5 Le Parti si danno atto che, laddove emergessero significative novità ad iniziativa del Regolatore, delle Istituzioni, delle Autorità o dei Fondi Interbancari interessati alla vicenda delle Banche in risoluzione, con particolare riferimento a Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara, le stesse potranno integrare, migliorandole, le previsioni della presente intesa.